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Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 12/05/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del decreto prot. CAT. -OMISSIS- di sospensione per giorni 15 della licenza per la conduzione di esercizio pubblico, notificato in data 17.02.2022, riguardante l'esercizio denominato “-OMISSIS-”, in Milano alla via -OMISSIS-;
b) della proposta redatta ai sensi dell'art. 100 del TULPS dalla Compagnia Carabinieri di Milano Porta Magenta dell'11.01.2022, di cui non si conoscono gli estremi, il contenuto e la portata;
c) della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 21.01.2022;
d) ove occorra, e per quanto di ragione, di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, comunque ostativi all'accoglimento del ricorso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25/3/2022:
a – comunicazione n. -OMISSIS- Milano 21.02.2022, protocollata alla Procura della Repubblica di Milano in data 21.02.2022, con cui la Legione Carabinieri chiede nulla osta al rilascio di copia degli atti di P.G. per numero 4 procedimenti penali, come indicati in atti;
b – della richiesta, generica, del Questore indicata come “foglio Cat-OMISSIS-” del 15.02.2022, motivata come per valutare la sospensione, che di contro proprio nella medesima data 15.02.2022 il Questore disponeva con provvedimento gravato con il ricorso introduttivo;
c - di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in premessa per violazione di legge ed eccesso di potere.
Con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato per gli stessi motivi atti endoprocedimentali conosciuti successivamente.
Con atto depositato in data 23/01/2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione chiedendo la compensazione delle spese.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. Il mancato deposito di memorie da parte dell’Avvocatura dello Stato per l’udienza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.