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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.2279/ 2024
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTRICE e (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 03/04/2025 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per l'avv. LEONI ALESSANDRA oggi sostituita Parte_1 dall'Avv. Angelo Pietrogrande. Per e per essuno. Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato al telematico. Esaurita la discussione orale, alle ore 17.30 il Giudice pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2279/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LEONI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Viale Lecco n. 19 ATTRICE/INTIMANTE
Contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI/INTIMATI CONTUMACI CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni e così come di seguito:
, come sopra rappresentata e difesa, nel riportarsi integralmente alle deduzioni tutte di cui Parte_1 alla memoria ex art. 426 c.p.c. già in atti, domanda l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale di Monza, contrariis rejectis,
NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in data 1.8.2023 attesa la grave morosità del conduttore, che ha pagato solo il primo mese di canone, e per l'effetto confermare l'ordinanza provvisoria di rilascio resa il 13.6.2024, eseguita il 22.10.2024 senza opposizione da parte dell'intimato, e condannare in qualità di Controparte_1 debitore principale, e in qualità di garante, a pagare a Sibio le somme pari ai Controparte_2 Pt_1 canoni scaduti da settembre 2023, mese in cui il signor ha cessato il pagamento, ad ottobre CP_1 2024, mese in cui l'Ufficiale Giudiziario ha reimmesso la signora nel possesso dell'immobile e, Pt_1 quindi, la somma di € 6.300,00, dichiarando il diritto della signora a trattenere la cauzione in Pt_1 acconto sui maggiori danni patiti per i quali si formula espressa riserva di agire separatamente. IN PUNTO SPESE: attesa l'infondatezza dell'opposizione ed il successivo comportamento processuale dell'intimato, si chiede che il signor venga condannato alla rifusione integrale delle spese di CP_1 lite, comprese quelle per la mediazione e l'esecuzione, che si domanda vengano liquidate integralmente come da nota spese depositata in data 3 dicembre 2024.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande svolte da controparte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, con richiesta di pronuncia di decreto ingiuntivo ex art. 664 cpc, la sig.ra
denunciava la morosità del sig. Parte_1 Controparte_1 conduttore dell'immobile ad uso abitativo in Meda (MB) Via Cristoforo Colombo n. 6, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione per l'importo complessivo di € 3.150,00. Contestualmente, conveniva in giudizio il medesimo conduttore avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto ed emettere ingiunzione di pagamento anche nei confronti della sig.ra in qualità di garante ex art. Controparte_2
6 del contratto di locazione. All'udienza fissata per il giudizio di convalida compariva personalmente il sig. anche per la sig.ra e le parti concordavano un rinvio in pendenza CP_1 CP_2 di trattative. Successivamente parte intimata si opponeva alla convalida dello sfratto, quindi, stante l'opposizione, si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, previa emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc che veniva eseguita il 22 ottobre 2024 a mezzo Ufficiale Giudiziario. Notificata anche l'ordinanza di mutamento del rito veniva dichiarata la contumacia dei convenuti, quindi all'odierna udienza, presente il solo procuratore della parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza ex art. 429 cpc.
* * * La domanda attorea nei confronti del conduttore è meritevole d'accoglimento. Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione ad uso abitativo registrato. Costituiva pertanto onere del conduttore dimostrare il puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento dei canoni oltre che degli oneri accessori (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 13533/01). In mancanza di costituzione, ciò non è avvenuto, né l'eccezione di inadempimento sollevata dal sig. in fase di convalida è stata in alcun modo dimostrata. CP_1
La morosità dedotta dall'intimante, per complessivi € 3.150,00 alla data dell'intimazione, ma perdurante e divenuta pari ad € 6.300,00, come si legge nella memoria integrativa attorea, al momento dell'immissione nel possesso dell'immobile a cura dell'Ufficiale Giudiziario il 22 ottobre 2024, è sicuramente riconducibile alla previsione di cui all'art. 5 L. n. 392/78 (trattasi di locazione ad uso abitativo) sicché la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge. Alle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e la conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio eseguita il 22 ottobre 2024. Consegue altresì la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 6.300,00 per i canoni scaduti sino ad ottobre 2024, mese in cui l'Ufficiale Giudiziario ha reimmesso la sig.ra nel possesso dell'immobile, mentre va Pt_1 respinta la domanda relativa alla declaratoria del diritto di quest'ultima a trattenere la cauzione come acconto sui danni patiti, non essendo stata fornita la prova della loro esistenza. Deve altresì essere respinta la pretesa nei confronti della sig.ra Controparte_2
Com'è stato, infatti, puntualmente precisato da autorevole giurisprudenza in una fattispecie analoga a quella di esame, in cui trattavasi di una clausola di “garanzia” contenuta in un contratto di locazione, ritenuta affetta da nullità, costituisce principio pacifico (indicato espressamente nell'art. 1938 c.c. come modificato dall'art. 10 l. 154/92) che ogni fideiussione debba indicare a pena di nullità l'importo massimo garantito, anche ove si tratti di fideiussioni stipulate in epoca precedente alla novella dell'art. 1938 c.c. (Cass., Sez. I, 9 febbraio 2007, n. 2871). Detto principio è ritenuto dalla giurisprudenza principio di ordine pubblico, operante anche per le fideiussioni rilasciate a favore di soggetti diversi dalle banche o dalle società finanziarie (Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5951) e financo –come deduce parte convenuta- per le garanzie personali atipiche (Cass., Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1520). L'obbligazione assunta dalla per il suo tenore letterale, si presta ad essere Pt_2 qualificata in termini di impegno fideiussorio tipico e, pertanto, richiede a pena di nullità la predeterminazione dell'importo massimo garantito, che nel caso di specie fa difetto. La nullità della clausola n. 21 del contratto in oggetto appare evidente anche alla luce delle deduzioni della stessa parte attrice (ancorché tale garanzia si intenda come garanzia atipica), non tanto e non solo in quanto non individua con precisione le obbligazioni alle quali la si sarebbe obbligata, ma soprattutto Pt_2 in quanto non contiene alcuna predeterminazione dell'importo massimo garantito.
…(cfr. Trib. Milano sentenza n. 2910/2015 del 04/03/2015). Per le ragioni di cui sopra, la clausola di cui all'art. 6 del contratto di locazione de quo, intitolato “Garanzia di terzi” e indicante semplicemente il nome, l'indirizzo, il codice fiscale ed il numero della carta d'identità della sig.ra deve Controparte_2 ritenersi nulla e così va respinta la domanda proposta nei confronti della stessa. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del conduttore sig. in misura ridotta in ragione della parziale Controparte_1 soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza respinta o assorbita, così dispone: dichiara risolto per morosità del conduttore il contratto di locazione tra le parti;
conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio già emessa;
condanna il sig. a pagare all'attrice la somma di € 6.300,00 per le Controparte_1 causali di cui in premessa. Condanna altresì il sig. a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 2.584,00 per compensi -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre € 776,00 per anticipazioni, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Monza, 03/04/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi