Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
420/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 420/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Salvalaggio ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. Pt_1
e dalla sig.ra in data 22 settembre 2001, atto trascritto
[...] Parte_2 presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Adria al n. 50, Parte 2, Serie A, anno 2001, scegliendo il regime della comunione dei beni, alle seguenti CONDIZIONI
1 I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
2 La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza abituale e anagrafica presso la madre. Resta inteso che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
1
, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei tempi e con le Parte_1 Per_1 modalità di seguito indicati: a) quando la madre avrà la settimana con turno lavorativo notturno (dalle 22 alle 6) la minore cenerà e pernotterà presso il padre che avrà cura di prelevarla da casa della madre entro le ore 20.00 e accompagnarla a scuola la mattina seguente;
b) e comunque almeno due giorni infrasettimanali dalle ore 18.00 con pernottamento, per la precisione il mercoledì e il venerdì; c) il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia minore nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato sera dalle ore 19.00 sino alla domenica sera ore 19.00 quando riaccompagnerà la figlia dalla madre, ciò in via alternata con la madre e perciò un week-end intero con la madre ed un week-end intero con il padre, a settimane alterne. Gli orari sopra indicati potranno essere variati su accordo delle parti qualora il padre e/o la madre siano impegnati per motivi di lavoro. Resta inteso che in caso di impedimento di un genitore di tenere la figlia laddove l'altro genitore sia disponibile sarà preferito rispetto ad affidare la minore a persone terze (ad es. baby-sitter o nonni. Si precisa che qualora il padre dovesse ritardare più di un quarto d'ora rispetto all'orario convenuto ne darà comunicazione alla madre. d) il padre potrà trascorrere con la figlia 15 (quindici) giorni, di cui almeno 7 (sette) continuativi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo entro detto termine, il periodo sarà determinato dal genitore che per primo avrà organizzato le proprie ferie) e per 5 giorni da scegliersi nel periodo delle vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e per 2 giorni durante le vacanze pasquali;
e) per quanto concerne Natale, Pasqua e tutte le feste comandate la figlia Per_1 trascorrerà il Natale, il giorno di Santo Stefano, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e tutte le altre feste comandate con un genitore o con l'altro, ad anni alterni, il tutto sempre salvo diversi migliori accordi dei genitori;
f) in ogni caso il tutto sempre rispettando gli eventuali impegni scolastici, sportivi, religiosi e ludico ricreativi della figlia e quindi senza compressione degli stessi. Il genitore che ha presso di sé la figlia si impegna a garantire il contatto telefonico della stessa con l'altro genitore. 4 Il sig. tenuto conto della sua attuale situazione economica e Parte_1 dell'impegno di condividere in via paritaria con la madre il mantenimento delle figlie per vitto e alloggio, corrisponderà alla sig.ra entro il giorno Parte_2
5 (cinque) di ogni mese un assegno mensile di € 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da utilizzarsi per il mantenimento della figlia . Resta Per_1 inteso che qualora le condizioni economiche/lavorative del padre dovessero migliorare questi si impegna ad integrare il contributo al mantenimento della figlia;
2 Per_
5 la figlia maggiore è maggiorenne ma non è economicamente autosufficiente;
attualmente ha residenza presso la madre anche se trascorre le giornate prevalentemente con il padre e con la nonna paterna. Si precisa che la nonna paterna abita nell'immobile di proprietà della madre della minore. Per_ Il padre e la nonna paterna contribuiscono al mantenimento diretto di così come la madre sia dal punto di vista alimentare che di vestiario. Ciò considerato i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento diretto della figlia quando si troverà presso ciascun genitore oltre al contributo mensile diretto verso la figlia per le spese per abbigliamento, scarpe, estetista, parrucchiera, ovvero tutte le spese ordinarie, che saranno suddivise tra i genitori;
6 I genitori concordano che le seguenti spese, per entrambe le figlie, verranno suddivise al 50%:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese mediche specialistiche coperte dal SSN o comunque le spese mediche urgenti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: spese ortodontiche e odontoiatriche, spese mediche specialistiche non coperte dal SSN (ad esempio oculistiche, psicologo…);
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: cancelleria e corredo di inizio anno scolastico, tasse, libri, gite e visite didattiche, eventuale mensa scolastica, doposcuola, tasse universitarie;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: costi di ripetizione, corsi di musica e strumenti musicali, animazione estiva;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: baby-sitter per esigenze lavorative dei genitori, centri estivi, animazione estiva, iscrizione a scuole private, viaggi o corsi di lingua anche all'estero, sportive con materiale tecnico. Le detrazioni fiscali verranno richieste al 100% dalla madre.
7 I coniugi dichiarano che hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8 Spese di lite interamente compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 31-1-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia
[...] Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 22-9-2001 ad Adria (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria (RO) al n. 50, Parte II, Serie A, anno 2001, e deducevano che: Per_
- dall'unione erano nate le figlie e , rispettivamente il 18-4-2003 e il 27- Per_1
3-2014;
- con decreto depositato il 20-9-2021, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione personale dei coniugi alle condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza presidenziale del 17-9-2021;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n.
3 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di allevatore e istruttore di equitazione presso il Parte_1 ranch Arcobaleno di Borsea e percepiva un reddito pari a 5.000,00 euro all'anno, mentre svolgeva la professione di operaia e percepiva un reddito Parte_2 pari a 22.454,00 euro netti nell'anno d'imposta 2023.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, delle quali domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447- bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 19-3-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto depositato il 20-9-2021, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 17-9-2021 (doc. 5 e 6), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano Per_ all'interesse delle figlie e , la prima maggiorenne ma economicamente Per_1 non autosufficiente, la seconda minore di età.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 420/2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 22-9-2001 ad Adria (RO), trascritto nel
[...] Parte_2
4 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria (RO) al n. 50, Parte II, Serie A, anno 2001;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 19 marzo 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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