Decreto cautelare 10 settembre 2025
Ordinanza cautelare 23 settembre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3349 del 2025, proposto da
EC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5EAE82180, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IL ST S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il loro studio in IL, corso di Porta Vittoria, 28;
nei confronti
B.S.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di aggiudicazione relativa al Lotto 1 della gara per la fornitura di zafferano; degli atti di gara; del provvedimento di verifica dei requisiti di capacità dell’aggiudicataria; di tutti gli atti di gara compresi i verbali della commissione nella parte in cui hanno ammesso e non escluso la controinteressata; ove occorra del bando di gara e del disciplinare; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto e per la declaratoria di inefficacia del contratto; in via gradata per il risarcimento dei danni in via generica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IL ST S.p.A. e di B.S.G. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società pubblica (controllata dal Comune di IL) IL ST PA indiceva una gara d’appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”) per la fornitura di spezie, divisa in due lotti.
Il lotto che interessa la presente controversia è quello n. 1 (uno) avente ad oggetto la fornitura di zafferano.
Il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del codice.
Al termine della procedura risultava aggiudicataria la società B.S.G. RL (di seguito anche solo “Bsg”), mentre al secondo posto si collocava la società EC RL.
Quest’ultima proponeva di conseguenza il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva collegiale e con istanza di tutela cautelare monocratica.
Quest’ultima istanza era respinta con decreto del Presidente della Sezione n. 937 del 2025.
Si costituivano in giudizio IL ST e Bsg, concludendo entrambe per il rigetto del gravame.
All’esito dell’udienza cautelare del 23.9.2025 la Sezione fissava l’udienza di discussione con ordinanza n. 1066 del 2025.
Alla successiva pubblica udienza del 26.2.2026, presenti i difensori delle parti, la causa era discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a due motivi, il primo dei quali è a sua volta distinto in quattro differenti profili.
In sintesi la società istante lamenta la violazione dell’art. 100 del codice e dell’art. 7.3 del disciplinare di gara oltre che l’eccesso di potere sotto vari profili in quanto, a suo dire, l’aggiudicataria non possiederebbe o comunque non avrebbe dato prova dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsi dall’art. 7.3 del disciplinare di gara (cfr. il doc. 5 della ricorrente, pag. 7).
In particolare, l’art. 7.3 lettera a) impone al concorrente di avere eseguito, nell’ultimo triennio dal 2022 al 2024, forniture analoghe a quelle previste dal presente affidamento di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta al netto degli oneri fiscali.
Il prezzo posto a base di gara è pari a 143.000,00 euro (cfr. il bando di gara, doc. 4 della ricorrente, pagina 2 di 6).
1.1 L’esponente sostiene (primo profilo) che Bsg non avrebbe dato adeguata prova del requisito, essendosi limitata a fornire una generica dichiarazione della società cooperativa AM che è una sua committente (cfr. per la copia della dichiarazione il doc. 9 della resistente ed il doc. 19 di Bsg).
La doglianza, così come formulata, non appare fondata.
L’art. 7.3 lettera a) del disciplinare (cfr. il doc. 5 della ricorrente, pag. 7), stabilisce che la prova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui è causa è fornita mediante la produzione di uno o più documenti, fra i quali “attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione”.
Orbene, nella dichiarazione della cooperativa AM esibita dall’aggiudicataria, si legge che la stessa AM certifica il buon esito e la corretta chiusura contabile delle forniture di “Prodotti alimentari, condimenti e aromi, spezie e affini”, con indicazione, per ciascuno dei tre anni di riferimento (2022, 2023 e 2024) dell’importo complessivo per ogni anno (35.324,78 euro per il 2022, 49.755,70 euro per il 2023 e 58.270,52 euro per il 2024, che complessivamente superano di 351,00 euro il citato limite di euro 143.000,00).
In definitiva, la succitata dichiarazione proviene da un committente privato (AM) ed indica separatamente l’oggetto delle forniture, il periodo di esecuzione ed i relativi importi, conformemente a quanto indicato dal disciplinare.
Del resto la stessa EC produceva analoga dichiarazione ai fini della prova del requisito di cui al citato art. 7.3 (cfr. il doc. 11 della resistente ed il doc. 32 di Bsg).
Inoltre, se è pur vero che l’art. 7.3 prescrive che i documenti a comprova dovranno essere allegati a sistema predisponendo separati files per singole annualità in formato .pdf, tale prescrizione non è prevista a pena di esclusione ma attiene soltanto alle modalità di caricamento nel sistema informatico: nel caso di specie la dichiarazione di Bsg è stata comunque caricata e messa a disposizione della stazione appaltante per la verifica, per cui anche sotto tale profilo la dichiarazione appare valida.
All’atto della costituzione in giudizio Bsg ha prodotto la copia delle fatture relative al triennio 2022-2024 e delle relative certificazioni di avvenuto pagamento delle stesse da parte di AM (cfr. i documenti di Bsg dal n. 23 al n. 25 per le fatturazioni del triennio e dal n. 26 al n. 28 per i relativi pagamenti da parte del committente).
EC ha fatto esaminare tali fatture da un proprio consulente il quale ha concluso che, limitatamente all’anno 2022, la fattura n. 47 del 2022 contempla una quota di prodotti non alimentari – come tali inidonei a provare il requisito di cui all’art. 7.3 del disciplinare – per complessivi euro 1.868,57 (cfr. i documenti n. 2 e n. 3 della ricorrente depositati il 5.2.2026).
Orbene, sottraendo tale ultima cifra dall’importo complessivo indicato nella dichiarazione di AM prodotta a comprova del requisito (cfr. ancora il doc. 9 della resistente), si ottiene un importo complessivo delle forniture nel triennio di euro 141.482,43, inferiore a quello minimo previsto dalla lex specialis (euro 143.000,00 è la soglia minima).
La ricorrente conclude quindi nel senso dell’insussistenza del requisito.
Sul punto preme però osservare che, analizzando il complesso delle fatture prodotte da Bsg e non limitandosi all’anno 2022, negli anni 2023 e 2024 gli importi delle forniture sono comunque maggiori di quelli risultanti dalla più volte richiamata dichiarazione di AM.
In particolare la fattura n. 1719 dell’anno 2023 indica forniture alimentari per euro 64.598,20, mentre la fattura n. 1346 del 2024 indica per lo stesso tipo di forniture un importo di euro 61.794,46 (cfr. il doc. 41 di Bsg).
Sommando i tre importi da ultimo indicati (quello del 2022 segnalato da EC e quelli aggiornati per il biennio 2023-2024) si supera l’importo minimo di euro 143.000,00 previsto dalla lex specialis , il quale riferisce l’importo minimo all’intero triennio (si veda ancora il doc. 41 della controinteressata).
Ne consegue che attraverso la produzione in giudizio delle specifiche fatture è stata confermata la prova del possesso del requisito di cui all’art. 7.3 del disciplinare.
Si badi che tale produzione non era richiesta dalla legge di gara che, come già sopra ricordato, si limitava a chiedere il deposito della dichiarazione del committente privato ma non l’allegazione di tutte le singole fatture relative alle consegne per ogni anno.
La suindicata produzione in giudizio non ha peraltro comportato alcuna modifica dell’offerta da parte di Bsg, considerato che nel presente appalto il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo per cui si configura la sola offerta economica, che non ha subito alcuna variazione.
La società aggiudicataria ha semplicemente, a fronte delle contestazioni sollevate nel ricorso, dato ulteriore prova di un requisito già posseduto al momento di presentazione dell’offerta e questo esclude ogni illegittimità della condotta dell’appaltante nell’aggiudicazione a Bsg.
Sul punto preme richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1425 del 2025, che ha ammesso il soccorso istruttorio anche dopo l’aggiudicazione della gara ed a fronte dell’impugnazione giurisdizionale di un altro concorrente, dovendosi superare interpretazioni eccessivamente formalistiche dell’istituto del soccorso istruttorio.
Nella citata pronuncia si legge, infatti, che: « E’ stato efficacemente affermato dalla sezione che: “l'istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l'azione dei soggetti pubblici ed equiparati” (cfr. Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870). Ed invero, in materia di procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa. Ciò risulta evidente dalle modifiche all’istituto operate dall’art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Come statuito dalla sezione, alla luce delle nuove previsioni normative è ora possibile distinguere tra: “a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell'art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall'art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico); b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili); c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica; d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi - rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva - prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante o dell'ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica” (Cons. Stato, V, 4 giugno 2024, n. 4984, che riprende la decisione già citata del 21 agosto 2023, n. 7870) ».
Si veda anche TAR Lazio, Roma, Sezione II- bis , sentenza n. 3265 del 2026, secondo cui: « …il soccorso istruttorio sanante mira, nel caso di specie, a evitare, in omaggio al principio del favor partecipationis, esclusioni di carattere formale, in quanto diretto a sollecitare la produzione successiva di un documento non tempestivamente prodotto in corso di gara, ma comunque in possesso dell’operatore economico, in data antecedente alla valutazione delle offerte e comunque non afferente a esse. Consegue che non avendo la stazione appaltante ritenuto legittimo il soccorso istruttorio esercitato in corso di gara dalla C.U.C., che aveva per tal via richiesto e acquisito il rapporto per cui è causa dall’operatore economico, deve trovare applicazione, in questa sede, l’istituto del c.d. soccorso istruttorio processuale, così come sollecitato da parte ricorrente. In altre parole, il giudice, a fronte dell’erroneo / omesso esercizio del soccorso istruttorio procedimentale, non può limitarsi ad annullare il provvedimento di esclusione, rimettendo alla stazione appaltante il compito di procedere al riesercizio del potere, ma deve esso stesso sostituirsi all’Amministrazione e verificare la sussistenza del requisito che aveva illegittimamente determinato l’esclusione dell’operatore economico (C.d.s., n. 4162/2023) ».
Anche l’art. 13 del disciplinare di gara (cfr. il doc. 5 della ricorrente, pag. 13 di 24), oltre a richiamare espressamente l’art. 101 del codice, ammette la correzione successiva o l’integrazione documentale per attestare l’esistenza di “circostanze preesistenti”, vale a dire i requisiti previsti per la partecipazione alla gara.
La censura di cui al primo profilo del motivo n. 1 deve quindi interamente rigettarsi.
1.2 Nel secondo profilo EC sostiene che l’aggiudicataria sarebbe priva del citato requisito di capacità tecnica in quanto le forniture da essa eseguite non sarebbero comunque forniture “analoghe” a quella oggetto dell’appalto (fornitura di zafferano).
La ricorrente rileva dapprima che lo zafferano è considerato la spezia più costosa e preziosa al mondo e che il processo produttivo della medesima spezia è estremamente complesso, caratterizzandosi ad esempio per la raccolta manuale del fiore.
La società istante conclude quindi nel senso che le forniture indicate da Bsg non possono mai reputarsi analoghe a quella dello zafferano.
La censura, per quanto apparentemente suggestiva, non convince il Collegio.
Innanzi tutto preme ribadire che la nozione di fornitura analoga deve essere ben distinta da quella di fornitura identica; la nozione di “analogia” vale ad impedire eccessive restrizioni di mercato e a favorire di conseguenza un’ampia concorrenza fra i fornitori, nell’interesse della stessa Amministrazione e nel rispetto dei principi nazionali ed euro-unitari in tema di contrattualistica pubblica (cfr. l’art. 3 del codice sul principio dell’accesso al mercato).
Il concetto di “analogia” deve poi rapportarsi alle specifiche caratteristiche del singolo appalto e quindi al concreto oggetto dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1510 del 2024 e Sezione IV, sentenza n. 6139 del 2025, secondo cui l’« (…) orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (…) ha avuto modo di chiarire come il concetto di “servizi analoghi” vada inteso non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste: - «Per “servizi “analoghi” non si intende servizi “identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti »).
Nel caso di specie l’oggetto non consiste nella raccolta o nella produzione dello zafferano, bensì nella fornitura di un prodotto già confezionato.
La scheda tecnica del prodotto in gara (cfr. il doc. 4 della resistente) prevede, infatti, la consegna di flaconi da 2 grammi in imballaggi chiusi contenenti dieci flaconi, con imballaggi nuovi, non ammaccati, non bagnati e senza segni di incuria.
La scheda tecnica riporta poi le caratteristiche di consumo del prodotto-zafferano, così come definito dalla norma ISO 3632, ma si tratta di caratteri riferiti ad un prodotto già confezionato e consegnato all’appaltante come tale e del resto il disciplinare di gara prevede il controllo della campionatura del prodotto (cfr. ancora il doc. 5 della ricorrente, art. 20, pag. 21).
Viste tali caratteristiche della fornitura, è evidente che l’appalto di cui è causa – al pari del resto di pressocché tutti gli appalti di fornitura di generi alimentari – non è riservato soltanto ai produttori bensì prevalentemente anche ai rivenditori del bene di consumo.
Nel caso di specie Bsg ha provato di essere fornitore (si veda ancora il doc. 9 della resistente) di prodotti alimentari, condimenti, aromi, spezie e affini, quindi di prodotti che vengono normalmente acquistati da un produttore o da un grossista, collocati nel magazzino e poi consegnati attraverso una catena di distribuzione.
Bsg è particolarmente attiva nella commercializzazione di prodotti alimentari “di nicchia”, fra cui quelli biologici, quelli senza glutine e quelli per la prima infanzia ed ha ottenuto diverse certificazioni di qualità per l’attività svolta (cfr. i documenti dal n. 20 al n. 22 di Bsg).
Lo zafferano offerto in gara proviene da coltivazioni all’estero molto pregiate, è comprato da Bsg da un importatore in confezioni già chiuse ed etichettate ed ha particolari caratteri di pregio e di qualità debitamente certificati (cfr. i documenti dal n. 8 al n. 15 di Bsg).
Bsg risulta, quindi, avere dato prova di possedere una adeguata struttura organizzativa per l’acquisto, il deposito e la successiva consegna del prodotto, per cui è giocoforza concludere che la capacità di fornitura di spezie, aromi e prodotti alimentari speciali è analoga alla capacità di fornitura di zafferano già confezionato.
La suindicata censura deve quindi rigettarsi.
1.3 Nel terzo profilo del primo motivo EC ribadisce che Bsg non avrebbe dimostrato il requisito di cui all’art. 7.3 del disciplinare, avrebbe reso dichiarazioni non veritiere e presentato un’offerta generica ma anche tale doglianza deve interamente respingersi in base a quanto sin d’ora esposto ai precedenti punti 1.1 e 1.2 della presente narrativa, ai quali ci si permette di rinviare per ragioni di economia espositiva.
1.4 Al quarto profilo la ricorrente sostiene che gli importi indicati dall’aggiudicataria per le tre annualità 2022-2024 sarebbero al lordo dell’IVA (imposta sul valore aggiunto) e non al netto della stessa imposta.
L’affermazione è meramente apodittica e priva di ogni riscontro probatorio; in ogni caso Bsg ha dimostrato che si tratta di somme al netto dell’IVA mediante la produzione delle relative fatture (cfr. i documenti di Bsg dal n. 23 al n. 25).
In conclusione l’intero primo motivo deve rigettarsi.
2. Nel secondo motivo viene denunciata la presunta inosservanza dell’art. 17, comma 5, del codice in quanto la stazione appaltante non avrebbe proceduto alla verifica dell’offerta prima dell’aggiudicazione.
Sul punto occorre però ribadire che l’art. 7.3 del disciplinare esigeva soltanto la produzione di una dichiarazione del committente privato da parte dei partecipanti; Bsg ha prodotto una dichiarazione conforme al disciplinare e IL ST ha proceduto al controllo della dichiarazione stessa, non prescrivendo la legge di gara la produzione di documentazione ulteriore.
IL ST non si è peraltro limitata alla lettura ed all’analisi della dichiarazione suindicata, ma ha chiesto anche la scheda tecnica ed un campione del prodotto (cfr. il doc. 15 della ricorrente, vale a dire la nota del 9.5.2025 dell’appaltante contenente la comunicazione propedeutica all’aggiudicazione dell’appalto).
Trattandosi della mera fornitura di un prodotto già confezionato ed avendo riguardo anche alle considerazioni già sopra svolte, deve in definitiva escludersi l’erroneità della determinazione dell’appaltante di ammissione alla gara e di successiva aggiudicazione a favore di Bsg.
Si ricordi inoltre che la valutazione sul possesso dei requisiti costituisce manifestazione della discrezionalità di riconoscersi in sede di gara all’Amministrazione, la cui scelta può essere censurata soltanto in presenza di evidenti errori o di manifesta illogicità (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione I- bis , sentenza n. 1843 del 2022: « …nel settore degli appalti pubblici, le valutazioni tecniche della stazione appaltante sui requisiti di partecipazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti »).
Devono quindi rigettarsi sia il secondo motivo sia il ricorso in epigrafe in ogni sua domanda.
3. La complessità e la peculiarità delle questioni trattate inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IL nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
NI CH, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CH | RI IA |
IL SEGRETARIO