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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/10/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11516/2024 RG
Tribunale di VA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di VA, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 11516/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CELLINI BARBARA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CELLINI BARBARA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate il 11.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, già recepite dalla sentenza di separazione n. 4/2025 Tribunale di
VA (ci cui si fornisce l'attestazione del passaggio in giudicato: doc. 15), con la mera modifica dovuta al raggiungimento dell'indipendenza economica, con l'ingresso nel modo del lavoro, della PE LI , per la quale, quindi, non è più prevista la contribuzione al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie, che di seguito vengono trascritte:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. il sig. rimarrà a vivere nell'abitazione di via Santini n. 11 di Piove di Sacco (PD) di sua CP_1
PE proprietà con le due figlie e , entrambe maggiorenni, non ancora autonoma dal PE2 PE2 PE punto di vista economico e che, invece, è proficuamente entrata nel mondo del lavoro, con regolare percezione di stipendio. L'abitazione familiare viene conseguentemente assegnata al sig.
, mentre la sig.ra , anche d'intesa con il marito, ha già trasferito la sua residenza altrove CP_1 Pt_1
e ha già provveduto altresì a prelevare ogni suo effetto personale dal domicilio coniugale;
3. il sig. provvederà al mantenimento ordinario diretto della LI fino al CP_1 PE2
raggiungimento della sua indipendenza economica e percepirà integralmente l'assegno unico per la stessa, la sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario di fino al raggiungimento Pt_1 PE2 della sua indipendenza economica, con il versamento diretto alla LI stessa della somma mensile di € 125,00 oltre ISTAT, mentre le spese straordinarie – individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di VA del 2017 – verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
si dà PE atto che la LI , a far data dal gennaio 2025, risulta arruolata nell'Esercito Italiano, con regolare percezione di stipendio che la rende autonoma sotto il profilo economico;
4. ciascuna parte rimarrà titolare esclusiva delle auto e/o degli altri veicoli attualmente intestati;
5. nulla tra i coniugi, dandosi atto le parti di essere economicamente autosufficienti e di avere già definito tra loro ogni altra questione economica;
6. ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile di compiere le prescritte annotazioni;
7. spese e compensi professionali saranno a carico della sig.ra . Pt_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 18/09/1999 in Vigonovo (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 32, Parte II, Serie A, anno 1999.
Dalla loro unione sono nate le figlie il 31.12.2003 in Dolo (VE), e Persona_3
, il 22.08.2005 in Dolo (VE). Persona_4
Con ricorso del 04.10.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di VA,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 03.12.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 9.01.2025 n.
4. passata in giudicato. Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite a carico della sig.ra Pt_1
.
[...]
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 18/09/1999 in Vigonovo (VE) e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 32, Parte II, Serie A,
anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite a carico della sig.ra . Parte_1
Così deciso in VA nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di VA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di VA, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 11516/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CELLINI BARBARA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CELLINI BARBARA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate il 11.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, già recepite dalla sentenza di separazione n. 4/2025 Tribunale di
VA (ci cui si fornisce l'attestazione del passaggio in giudicato: doc. 15), con la mera modifica dovuta al raggiungimento dell'indipendenza economica, con l'ingresso nel modo del lavoro, della PE LI , per la quale, quindi, non è più prevista la contribuzione al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie, che di seguito vengono trascritte:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. il sig. rimarrà a vivere nell'abitazione di via Santini n. 11 di Piove di Sacco (PD) di sua CP_1
PE proprietà con le due figlie e , entrambe maggiorenni, non ancora autonoma dal PE2 PE2 PE punto di vista economico e che, invece, è proficuamente entrata nel mondo del lavoro, con regolare percezione di stipendio. L'abitazione familiare viene conseguentemente assegnata al sig.
, mentre la sig.ra , anche d'intesa con il marito, ha già trasferito la sua residenza altrove CP_1 Pt_1
e ha già provveduto altresì a prelevare ogni suo effetto personale dal domicilio coniugale;
3. il sig. provvederà al mantenimento ordinario diretto della LI fino al CP_1 PE2
raggiungimento della sua indipendenza economica e percepirà integralmente l'assegno unico per la stessa, la sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario di fino al raggiungimento Pt_1 PE2 della sua indipendenza economica, con il versamento diretto alla LI stessa della somma mensile di € 125,00 oltre ISTAT, mentre le spese straordinarie – individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di VA del 2017 – verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
si dà PE atto che la LI , a far data dal gennaio 2025, risulta arruolata nell'Esercito Italiano, con regolare percezione di stipendio che la rende autonoma sotto il profilo economico;
4. ciascuna parte rimarrà titolare esclusiva delle auto e/o degli altri veicoli attualmente intestati;
5. nulla tra i coniugi, dandosi atto le parti di essere economicamente autosufficienti e di avere già definito tra loro ogni altra questione economica;
6. ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile di compiere le prescritte annotazioni;
7. spese e compensi professionali saranno a carico della sig.ra . Pt_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 18/09/1999 in Vigonovo (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 32, Parte II, Serie A, anno 1999.
Dalla loro unione sono nate le figlie il 31.12.2003 in Dolo (VE), e Persona_3
, il 22.08.2005 in Dolo (VE). Persona_4
Con ricorso del 04.10.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di VA,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 03.12.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 9.01.2025 n.
4. passata in giudicato. Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite a carico della sig.ra Pt_1
.
[...]
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 18/09/1999 in Vigonovo (VE) e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 32, Parte II, Serie A,
anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite a carico della sig.ra . Parte_1
Così deciso in VA nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti