Articolo 51 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 50Articolo 52
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5 febbraio 1976
Art. 51. Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile , in quanto applicabili.
Sulla astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.
Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianita' di iscrizione nell'albo.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1976