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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/12/2024, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 594 del 15.11.2021
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 4/2022 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Russo e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
contro in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Mauro, come da mandato in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Valentino Chironi e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLATO PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.06.2017, la proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2017, emesso in favore del dott. dal Tribunale Parte_1
di Lecce per il pagamento della somma di 40.036,48 (rivendicata a titolo di tfr, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di ferie, permessi e r.o.l.) in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso dall'11.01.2010 al 31.07.2016 tra il predetto dott. , in qualità di direttore della farmacia Pt_1
, e la società opponente. Pt_2 CP_1
A sostegno dell'opposizione, la società opponente preliminarmente precisava che la propria compagine sociale era rappresentata per il 51% dal e per il 49% dalla Controparte_1 [...]
(società sciolta in data 17.12.2009 con prosecuzione Parte_3 dell'attività sotto forma di ditta individuale denominata ) e che Parte_3
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società era stata affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Consiglio Comunale e il terzo, lo stesso dott. , che ricopriva anche l'incarico di amministratore delegato. Pt_1
La società, inoltre, contestava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'opposto, in quanto la pretesa assunzione in qualità di direttore di farmacia era avvenuta con delibera del
30.12.2009, adottata nel corso della riunione del consiglio di amministrazione dallo stesso presieduta, in violazione dell'art. 10 dello Statuto (ai sensi del quale la prestazione del socio farmacista non determina il sorgere di un rapporto di lavoro, comunque qualificato, e non dà diritto a compensi aggiuntivi) e senza la stipula di un formale contratto di lavoro. Evidenziava, inoltre, che, sebbene il compenso stabilito per lo svolgimento dell'incarico di direttore di farmacia fosse stato fissato, nella predetta delibera, nella somma di € 29.500,00 lordi annui, il dott. si era attribuito, negli anni Pt_1
compresi dal 2010 al 2016, compensi superiori al predetto importo, ulteriori rispetto agli utili cui partecipava quale socio della società.
Deduceva, ancora, che l'opposto aveva omesso di versare per intero la quota sociale, essendo ancora debitore dell'importo di € 36.750,00.
Tanto premesso, la - previo accertamento della illegittimità della Parte_2
nomina a direttore di farmacia e della insussistenza del diritto a percepire i compensi collegati a tale incarico – chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
spiegava, poi, domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 356,193,21, percepita negli anni in relazione all'incarico di direttore di farmacia;
in via subordinata, chiedeva accertarsi il diritto dell'opposto alla minor somma di € 29.500,00 lordi annui, riconosciuti nella delibera del 30.12.2009, con conseguente condanna alla restituzione delle maggiori somme percepite, quantificate in €
191.485,21; in estremo subordine, chiedeva operarsi la compensazione tra le somme dovute alla società -per come sopra individuate- con condanna dell'opposto al pagamento del residuo dovuto. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio che contestava Parte_1
in fatto e diritto gli avversi assunti, ritenendo la regolarità del rapporto di lavoro instaurato con la società e la congruità delle somme percepite, in quanto parametrate al vigente CCNL di categoria e corrispondenti alla retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio il -con atto intervento volontario ex art. 105, comma 2, Controparte_1
c.p.c.- il quale si associava alle conclusioni rassegnate dalla società opponente, correggendo in parte
(aumentandolo) l'ammontare delle somme chieste in restituzione.
La causa veniva decisa con sentenza n. 3785 del 15.11.2021, con cui il Tribunale di Lecce accoglieva per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava al pagamento, in favore della della somma Parte_1 Parte_2 netta corrispondente all'importo lordo di € 125.259,21, oltre accessori come per legge e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_4
26.1.2022.
A sostegno del gravame, l'appellante ha formulato due motivi.
Con il primo motivo, intitolato “erronea individuazione del petitum e della causa petendi - effettiva ripartizione dell'onere di allegazione e di prova” l'appellante sostiene che la decisione di primo grado muoverebbe da “un'inesatta individuazione ed interpretazione della domanda proposta dalla società opponente”, consistente nell'affermazione secondo cui “…la società contestava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'opposto… e senza la stipula di un formale contratto di lavoro”.
Secondo l'appellante, invece, la , qui di seguito per brevità anche Parte_2 soltanto , non avrebbe mai posto in discussione la sussistenza del vincolo di Pt_2
subordinazione ex art. 2094 c.c., ma si sarebbe limitata a contestare la legittimità formale della nomina mediante la quale il aveva assunto il ruolo di Direttore della Farmacia. Pt_1
Inoltre, l'appellante sostiene che in forza della legislazione vigente (art. 378 del T.U. delle Leggi
Sanitarie, approvato con il R.D. n. 1265/1934) era obbligatoria l'assunzione – sin dal momento dell'apertura della come Direttore responsabile della medesima, della quale Parte_5 all'epoca della costituzione della società era l'unico dipendente. Aggiungeva, infine, che, tenuto conto dell'oggetto della domanda introdotta dalla nel ricorso in opposizione a decreto Pt_2 ingiuntivo, la stessa si era onerata della prova dell'asserita illegittimità della deliberazione che disponeva l'assunzione del come dipendente a tempo indeterminato con la funzione, le Pt_1 mansioni e la responsabilità di Direttore e non aveva assolto all'onere medesimo.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto “erronea applicazione al caso di specie del principio che impone all'amministratore/dipendente di società la prova del vincolo di subordinazione”. Il sosteneva che il principio stabilito dalla Suprema Corte secondo cui la configurabilità di Pt_1
un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero di amministratore delegato, e la società stessa è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione non troverebbe applicazione nel caso di specie “stante la sua assoluta specificità e peculiarità”, che attiene a una società mista pubblico-privato costituita allo scopo di gestire la di cui è Pt_2
esclusivo titolare il , che è anche il socio di maggioranza. Controparte_1
Da ciò, secondo l'appellante conseguirebbe l'obbligatorietà dell'assunzione di un dipendente – farmacista abilitato - con le funzioni di Direttore di farmacia e quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Dott. e la . Pt_1 Parte_2
In conclusione, l'appellante chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo con vittoria delle spese del doppio grado.
Con memoria depositata il 7.9.2023, si costituiva la che contestava Parte_2
l'appello e ne chiedeva il rigetto, proponendo, a sua volta, appello incidentale in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione di quanto percepito in esubero in forza della delibera del 30.12.2009.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante incidentale sosteneva che la delibera in questione sarebbe radicalmente nulla e/o inesistente e non annullabile, come ritenuto invece dal Tribunale di
Lecce, che dall'annullabilità ha tratto, poi, la conclusione che la relativa impugnativa dovesse essere formulata entro novanta giorni dalla data della deliberazione ex art. 2388, comma 4, c.c.
In conclusione, la ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle richieste e Pt_2
conclusioni formulate nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, così riepilogate: “in via preliminare revocare in ogni sua parte, incluse le spese di fase, il decreto ingiuntivo opposto, n.
774/17 D.I. (n. 4640/2017 RG) emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, siccome nullo per tutte le ragioni in narrativa, accertando e dichiarando che la pretesa monitoria è nulla, infondata
e/o illegittima e nessuna somma è dovuta dalla al dr. Parte_2 Parte_1
ad alcun titolo, causa o ragione;
b) in via principale e in ogni caso accertare e dichiarare
[...]
che nessuna retribuzione o compenso sono dovuti dalla al dr. Parte_2 Pt_1
ad alcun titolo, causa o ragione per tutte le motivazioni in narrativa, ove occorra previo accertamento che non si è costituito alcun rapporto di lavoro dipendente e/o subordinato tra le parti, in virtù della previsione statutaria indicata e pertanto per espresso accordo tra i soci;
c) in via riconvenzionale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque previa dichiarazione che nessuna retribuzione o compenso sono dovuti all'intimante, accertare e dichiarare preliminarmente
e ove occorra incidenter tantum l'illegittimità della nomina del dr. a Direttore di Pt_1 Pt_2 con delibera CdA 30.12.2009 e pertanto che il medesimo ha illegittimamente percepito la somma di
€ 406.193,21, ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare l'opposto al pagamento di tale somma in favore della
opponente, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, e oltre rivalutazione monetaria;
d) ancora Pt_2
in via riconvenzionale ma subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga legittima la percezione di un compenso da parte del dr. per avere svolto le mansioni di Direttore della Pt_1
Farmacia, accertare e dichiarare che detto compenso doveva essere limitato alla somma stabilita e accettata con la delibera CdA 30.12.2009, pari a € 29.500 lordi annui, e per l'effetto condannare
l'opposto alla restituzione in favore della opponente della differenza tra quanto complessivamente percepito e quanto effettivamente pattuito, pari a € 241.485,21, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, e oltre rivalutazione monetaria;
e) in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto ovvero di declaratoria di condanna della opponente al pagamento di qualsivoglia somma per le ragioni indicate Pt_2 dall'opposto, operare la compensazione tra tale somma e l'importo dovuto alla opponente a titolo di domanda riconvenzionale sub c) oppure sub
d) delle presenti conclusioni, e per l'effetto condannare l'opposto al pagamento della somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
f) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con separata memoria, depositata in data 8.9.2023, si costituiva anche il , che Controparte_1 spiegava difese speculari a quelle della concludendo per il rigetto dell'appello Parte_2 principale e formulava a sua volta appello incidentale, insistendo per l'accoglimento integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non appare fondato e va, pertanto, respinto.
I due motivi di appello, stante la loro intima connessione, avendo entrambi ad oggetto la prova della subordinazione, possono essere trattati congiuntamente.
Con gli stessi sostiene che il primo Giudice sarebbe caduto in errore, nel ritenerlo Parte_1 onerato della prova (e in realtà anche dell'allegazione) di aver svolto la propria attività quale lavoratore subordinato, in quanto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non sarebbe mai stata contestata dalla e dal (primo motivo). Sostiene ancora l'appellante Pt_2 Controparte_1
che nel caso di specie non sarebbe stato comunque necessario dimostrare la subordinazione, stante la natura della (secondo motivo) Parte_2 Dalla lettura degli atti di causa, a partire dall'opposizione a decreto ingiuntivo, emerge, a differenza di quanto affermato dal , una specifica contestazione circa la natura subordinata del rapporto Pt_1 fra la e l'appellante principale. Pt_2
A pag. 3 dell'atto, invero, la – dopo aver richiamato la norma dell'atto costitutivo che Pt_2
impediva in radice la costituzione di un rapporto di lavoro, subordinato, come autonomo, fra il socio e la società - si esprimeva testualmente: “6) Il dr. ha quindi due introiti: i dividendi Pt_1 Pt_1
rivenienti dalla qualifica di socio e un compenso quale direttore che il socio pubblico di maggioranza non ha mai previsto, voluto, ratificato ed accettato. egli non è mai stato dipendente della farmacia, non ha stipulato alcun contratto in tal senso né si è concluso un rapporto di lavoro di fatto, avendo stipulato e sottoscritto gli atti (sopra richiamati e allegati) attraverso i quali si è stipulato un rapporto societario e non lavorativo”
La contestazione dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato (quand'anche “di fatto”, come precisa la è assolutamente chiara, sicchè, come opportunamente si legge nella Pt_2 sentenza impugnata, incombeva sul l'onere di allegare e dimostrare le concrete modalità di Pt_1 svolgimento dell'attività lavorativa e quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il primo Giudice correttamente – sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale - ha ritenuto che la qualità di legale rappresentante/amministratore della società non è di per sé preclusiva della possibilità di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinata con la medesima società. Va da sé che in questo caso la prova della subordinazione deve essere particolarmente rigorosa.
Senonché nel caso di specie, il non soltanto non ha fornito, né offerto alcuna prova della Pt_1
subordinazione, ma neppure ha allegato le modalità di svolgimento in concreto delle proprie mansioni, non specificando se nelle stesse potessero ravvisarsi gli estremi per qualificare le sue prestazioni lavorative proprie di un rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, il , proprio perché Amministratore Delegato (ed ex presidente del Consiglio Pt_1
di Amministrazione) della società avrebbe dovuto allegare e provare di essere assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso;
la prova, come detto, avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, in considerazione delle funzioni gestorie svolte dal , al fine di poterle distinguere dalle mansioni proprie dell'asserita Pt_1
subordinazione.
Sul punto, è il caso di ricordare che, secondo la S.C. “l'essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente”. (cfr. Cass. n. 18476/2014 e n. 24972/2013) In sostanza, come si legge nella decisione impugnata, la carica di presidente del C.d'A. e addirittura di Amministratore Delegato, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale, ma è ovviamente necessario che i suddetti caratteri distintivi della subordinazione, siano allegati e provati, il che, nella specie, non è avvenuto.
Con particolare riferimento al requisito del vincolo di subordinazione, quale elemento tipico qualificante del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che chi intende farlo valere ha l'onere di provare in modo certo l'assoggettamento – nonostante la suddetta carica sociale – al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso, il quale, inevitabilmente, limita la libertà di azione e di scelta nell'esercizio della funzione e dell'attività lavorativa del dipendente (cfr. Cass. civ. n. 24972/2013,
n. 18476/2013 e n. 18414/2013; Cass. 3 aprile 2019, n. 9273, confermativa di Cass. n. 29761/18, e
Cass. n. 19596/16)
È poi necessario che la costituzione e gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica (amministratore, etc.).
Orbene, a tal fine, appare fondamentale osservare che nell'atto costitutivo della società (v. all. 4 del fascicolo di primo grado della ), è espressamente previsto che il dottor Parte_2
dovesse “svolgere la propria personale prestazione di servizio all'interno deli locali della Pt_1
farmacia, prestando la sua opera, anche di tipo intellettuale, durante le ore di regolare apertura dell'esercizio, nonché durante i turni di apertura straordinaria, affinché l'attività possa avere efficiente esecuzione. L'obbligo di eseguire tal prestazione non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, ma discende ed è strettamente collegato al rapporto sociale. Essa non attribuisce il diritto di percepire alcuna remunerazione in aggiunta a quella riconosciutagli sugli utili di bilancio spettanti in proporzione alla misura di partecipazione al capitale e distribuiti a titolo di dividendo con deliberazione assembleare”.
A fronte di questo patto sociale sottoscritto dal , è di tutta evidenza che per rivendicare il Pt_1
corrispettivo di prestazione di lavoro subordinato, lo stesso avrebbe dovuto provare la natura subordinata del rapporto, esclusa in radice dal patto medesimo, anche qualora la non avesse Pt_2
specificamente contestato la subordinazione stessa, il che, come si è visto, è invece avvenuto.
Neppure rilevante appare il richiamo da parte dell'appellante principale della normativa in tema di farmacie (ed in particolare dell'art. 378 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n.
1265/1934), nella parte in cui è prevista obbligatoriamente, laddove l'attività sia esercitata in forma societaria, la figura di un Direttore della farmacia. Va in proposito va osservato che: a) nessuna norma stabilisce che tale attività debba essere esercitata nella forma del lavoro subordinato, essendo soltanto richiesto che il Direttore abilitato alla professione di farmacista e iscritto al relativo albo professionale;
del resto, le stesse funzioni svolte dal Direttore di una farmacia esercitata in forma societaria sono normalmente svolte in forma autonoma dal farmacista che esercita l'attività individualmente;
b) in ogni caso, la qualità di Direttore formalmente attribuita al non lo esonerava di certo dall'onere di provare in concreto i Pt_1
caratteri tipi della subordinazione, quali innanzi delineati e ancor prima di allegarli.
Va da sé che intanto la avrebbe avuto la necessità e l'obbligo di assumere un farmacista, in Pt_2
quanto siffatta figura professionale non fosse già presente nella propria compagine sociale, come è accaduto nel caso di specie, ove uno specifico patto dell'atto costitutivo della società aveva impegnato il a svolgere la sua attività intellettuale senza che la stessa assumesse forma di lavoro Pt_1
subordinato o autonomo.
Dal che discende il rigetto dell'appello principale.
Passando all'esame dei due convergenti appelli incidentali spiegati dalla Parte_2
e dal , gli stessi con l'unico motivo formulato, lamentano la decisione del
[...] Controparte_1 primo Giudice che ha ritenuto non ammissibile l'impugnazione della delibera del C.d'A. del
30.1201999.
In proposito, il Tribunale di Lecce ha affermato l'assoggettabilità della suddetta delibera al regime impugnatorio di cui all'art. 2388 (per lapsus calami indicato “art. 1388” nella sentenza impugnata), comma 4, c.c., a mente del quale la delibera può essere impugnata “solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione;
si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti;
si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378”,
Orbene, esclusa la possibilità che l'impugnativa provenisse dai componenti del C.d'A. presenti e non dissenzienti, anche i soci, nella specie il (e non già la ), Controparte_1 Parte_2
avrebbero potuto impugnare la delibera nel suddetto termine di legge. Il che non è avvenuto, in quanto l'unica impugnativa è rinvenibile nella costituzione in giudizio del medesimo. CP_1
Gli appellanti incidentali non contestano questa ricostruzione giuridica del regime di impugnazione delle delibere del C.d'A. di una società a responsabilità limitata, ma sostengono che nel caso di specie si verterebbe in un'ipotesi di nullità e non di mera annullabilità della delibera.
Senonché, a detta affermazione non segue, in realtà, alcun approfondimento sulle ragioni per cui la delibera sarebbe nulla e non meramente annullabile.
Trattasi di delibera che appare contraria ad una previsione statutaria e cioè a quel patto n. 10 dell'atto costitutivo più volte invocato dagli appellanti incidentali. E, come innanzi, trascritto, l'art. 2388, quarto comma, c.c. prevede i termini di impugnazione suindicato per le deliberazioni assunte dal
C.d'A. in violazione delle previsioni statutarie e contra legem.
Per individuare ipotesi di nullità assoluta – e non mera annullabilità delle delibere dell'assemblea (e neppure del C.d'A.) delle società a responsabilità limitata – occorre far riferimento all'art. 2479 ter c.c., il cui terzo comma stabilisce che “le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite”.
Orbene, nel caso di specie, nessuna delle ipotesi indicate dalla norma ricorre nel caso di specie, sicchè le tesi degli appellanti incidentali non meritano accoglimento.
Ne consegue che anche gli appelli incidentali debbono essere rigettati.
Delle spese di questo grado, stante la reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione fra le parti.
La Corte, infine, ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.p.r. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti, principale e incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. I di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del 26.1.2022 da Parte_1
nei confronti di e , nonché sugli appelli
[...] Parte_2 Controparte_1
incidentali proposti da e , avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1
del 15.11.2021 n. 3785 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta gli appelli principale e incidentali,
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 23.10.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott. Gennaro Lombardi
N. 594 del 15.11.2021
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 4/2022 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Russo e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
contro in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Mauro, come da mandato in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Valentino Chironi e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLATO PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.06.2017, la proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2017, emesso in favore del dott. dal Tribunale Parte_1
di Lecce per il pagamento della somma di 40.036,48 (rivendicata a titolo di tfr, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di ferie, permessi e r.o.l.) in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso dall'11.01.2010 al 31.07.2016 tra il predetto dott. , in qualità di direttore della farmacia Pt_1
, e la società opponente. Pt_2 CP_1
A sostegno dell'opposizione, la società opponente preliminarmente precisava che la propria compagine sociale era rappresentata per il 51% dal e per il 49% dalla Controparte_1 [...]
(società sciolta in data 17.12.2009 con prosecuzione Parte_3 dell'attività sotto forma di ditta individuale denominata ) e che Parte_3
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società era stata affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Consiglio Comunale e il terzo, lo stesso dott. , che ricopriva anche l'incarico di amministratore delegato. Pt_1
La società, inoltre, contestava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'opposto, in quanto la pretesa assunzione in qualità di direttore di farmacia era avvenuta con delibera del
30.12.2009, adottata nel corso della riunione del consiglio di amministrazione dallo stesso presieduta, in violazione dell'art. 10 dello Statuto (ai sensi del quale la prestazione del socio farmacista non determina il sorgere di un rapporto di lavoro, comunque qualificato, e non dà diritto a compensi aggiuntivi) e senza la stipula di un formale contratto di lavoro. Evidenziava, inoltre, che, sebbene il compenso stabilito per lo svolgimento dell'incarico di direttore di farmacia fosse stato fissato, nella predetta delibera, nella somma di € 29.500,00 lordi annui, il dott. si era attribuito, negli anni Pt_1
compresi dal 2010 al 2016, compensi superiori al predetto importo, ulteriori rispetto agli utili cui partecipava quale socio della società.
Deduceva, ancora, che l'opposto aveva omesso di versare per intero la quota sociale, essendo ancora debitore dell'importo di € 36.750,00.
Tanto premesso, la - previo accertamento della illegittimità della Parte_2
nomina a direttore di farmacia e della insussistenza del diritto a percepire i compensi collegati a tale incarico – chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
spiegava, poi, domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 356,193,21, percepita negli anni in relazione all'incarico di direttore di farmacia;
in via subordinata, chiedeva accertarsi il diritto dell'opposto alla minor somma di € 29.500,00 lordi annui, riconosciuti nella delibera del 30.12.2009, con conseguente condanna alla restituzione delle maggiori somme percepite, quantificate in €
191.485,21; in estremo subordine, chiedeva operarsi la compensazione tra le somme dovute alla società -per come sopra individuate- con condanna dell'opposto al pagamento del residuo dovuto. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio che contestava Parte_1
in fatto e diritto gli avversi assunti, ritenendo la regolarità del rapporto di lavoro instaurato con la società e la congruità delle somme percepite, in quanto parametrate al vigente CCNL di categoria e corrispondenti alla retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio il -con atto intervento volontario ex art. 105, comma 2, Controparte_1
c.p.c.- il quale si associava alle conclusioni rassegnate dalla società opponente, correggendo in parte
(aumentandolo) l'ammontare delle somme chieste in restituzione.
La causa veniva decisa con sentenza n. 3785 del 15.11.2021, con cui il Tribunale di Lecce accoglieva per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava al pagamento, in favore della della somma Parte_1 Parte_2 netta corrispondente all'importo lordo di € 125.259,21, oltre accessori come per legge e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_4
26.1.2022.
A sostegno del gravame, l'appellante ha formulato due motivi.
Con il primo motivo, intitolato “erronea individuazione del petitum e della causa petendi - effettiva ripartizione dell'onere di allegazione e di prova” l'appellante sostiene che la decisione di primo grado muoverebbe da “un'inesatta individuazione ed interpretazione della domanda proposta dalla società opponente”, consistente nell'affermazione secondo cui “…la società contestava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'opposto… e senza la stipula di un formale contratto di lavoro”.
Secondo l'appellante, invece, la , qui di seguito per brevità anche Parte_2 soltanto , non avrebbe mai posto in discussione la sussistenza del vincolo di Pt_2
subordinazione ex art. 2094 c.c., ma si sarebbe limitata a contestare la legittimità formale della nomina mediante la quale il aveva assunto il ruolo di Direttore della Farmacia. Pt_1
Inoltre, l'appellante sostiene che in forza della legislazione vigente (art. 378 del T.U. delle Leggi
Sanitarie, approvato con il R.D. n. 1265/1934) era obbligatoria l'assunzione – sin dal momento dell'apertura della come Direttore responsabile della medesima, della quale Parte_5 all'epoca della costituzione della società era l'unico dipendente. Aggiungeva, infine, che, tenuto conto dell'oggetto della domanda introdotta dalla nel ricorso in opposizione a decreto Pt_2 ingiuntivo, la stessa si era onerata della prova dell'asserita illegittimità della deliberazione che disponeva l'assunzione del come dipendente a tempo indeterminato con la funzione, le Pt_1 mansioni e la responsabilità di Direttore e non aveva assolto all'onere medesimo.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto “erronea applicazione al caso di specie del principio che impone all'amministratore/dipendente di società la prova del vincolo di subordinazione”. Il sosteneva che il principio stabilito dalla Suprema Corte secondo cui la configurabilità di Pt_1
un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero di amministratore delegato, e la società stessa è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione non troverebbe applicazione nel caso di specie “stante la sua assoluta specificità e peculiarità”, che attiene a una società mista pubblico-privato costituita allo scopo di gestire la di cui è Pt_2
esclusivo titolare il , che è anche il socio di maggioranza. Controparte_1
Da ciò, secondo l'appellante conseguirebbe l'obbligatorietà dell'assunzione di un dipendente – farmacista abilitato - con le funzioni di Direttore di farmacia e quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Dott. e la . Pt_1 Parte_2
In conclusione, l'appellante chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo con vittoria delle spese del doppio grado.
Con memoria depositata il 7.9.2023, si costituiva la che contestava Parte_2
l'appello e ne chiedeva il rigetto, proponendo, a sua volta, appello incidentale in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione di quanto percepito in esubero in forza della delibera del 30.12.2009.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante incidentale sosteneva che la delibera in questione sarebbe radicalmente nulla e/o inesistente e non annullabile, come ritenuto invece dal Tribunale di
Lecce, che dall'annullabilità ha tratto, poi, la conclusione che la relativa impugnativa dovesse essere formulata entro novanta giorni dalla data della deliberazione ex art. 2388, comma 4, c.c.
In conclusione, la ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle richieste e Pt_2
conclusioni formulate nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, così riepilogate: “in via preliminare revocare in ogni sua parte, incluse le spese di fase, il decreto ingiuntivo opposto, n.
774/17 D.I. (n. 4640/2017 RG) emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, siccome nullo per tutte le ragioni in narrativa, accertando e dichiarando che la pretesa monitoria è nulla, infondata
e/o illegittima e nessuna somma è dovuta dalla al dr. Parte_2 Parte_1
ad alcun titolo, causa o ragione;
b) in via principale e in ogni caso accertare e dichiarare
[...]
che nessuna retribuzione o compenso sono dovuti dalla al dr. Parte_2 Pt_1
ad alcun titolo, causa o ragione per tutte le motivazioni in narrativa, ove occorra previo accertamento che non si è costituito alcun rapporto di lavoro dipendente e/o subordinato tra le parti, in virtù della previsione statutaria indicata e pertanto per espresso accordo tra i soci;
c) in via riconvenzionale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque previa dichiarazione che nessuna retribuzione o compenso sono dovuti all'intimante, accertare e dichiarare preliminarmente
e ove occorra incidenter tantum l'illegittimità della nomina del dr. a Direttore di Pt_1 Pt_2 con delibera CdA 30.12.2009 e pertanto che il medesimo ha illegittimamente percepito la somma di
€ 406.193,21, ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare l'opposto al pagamento di tale somma in favore della
opponente, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, e oltre rivalutazione monetaria;
d) ancora Pt_2
in via riconvenzionale ma subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga legittima la percezione di un compenso da parte del dr. per avere svolto le mansioni di Direttore della Pt_1
Farmacia, accertare e dichiarare che detto compenso doveva essere limitato alla somma stabilita e accettata con la delibera CdA 30.12.2009, pari a € 29.500 lordi annui, e per l'effetto condannare
l'opposto alla restituzione in favore della opponente della differenza tra quanto complessivamente percepito e quanto effettivamente pattuito, pari a € 241.485,21, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, e oltre rivalutazione monetaria;
e) in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto ovvero di declaratoria di condanna della opponente al pagamento di qualsivoglia somma per le ragioni indicate Pt_2 dall'opposto, operare la compensazione tra tale somma e l'importo dovuto alla opponente a titolo di domanda riconvenzionale sub c) oppure sub
d) delle presenti conclusioni, e per l'effetto condannare l'opposto al pagamento della somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
f) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con separata memoria, depositata in data 8.9.2023, si costituiva anche il , che Controparte_1 spiegava difese speculari a quelle della concludendo per il rigetto dell'appello Parte_2 principale e formulava a sua volta appello incidentale, insistendo per l'accoglimento integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non appare fondato e va, pertanto, respinto.
I due motivi di appello, stante la loro intima connessione, avendo entrambi ad oggetto la prova della subordinazione, possono essere trattati congiuntamente.
Con gli stessi sostiene che il primo Giudice sarebbe caduto in errore, nel ritenerlo Parte_1 onerato della prova (e in realtà anche dell'allegazione) di aver svolto la propria attività quale lavoratore subordinato, in quanto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non sarebbe mai stata contestata dalla e dal (primo motivo). Sostiene ancora l'appellante Pt_2 Controparte_1
che nel caso di specie non sarebbe stato comunque necessario dimostrare la subordinazione, stante la natura della (secondo motivo) Parte_2 Dalla lettura degli atti di causa, a partire dall'opposizione a decreto ingiuntivo, emerge, a differenza di quanto affermato dal , una specifica contestazione circa la natura subordinata del rapporto Pt_1 fra la e l'appellante principale. Pt_2
A pag. 3 dell'atto, invero, la – dopo aver richiamato la norma dell'atto costitutivo che Pt_2
impediva in radice la costituzione di un rapporto di lavoro, subordinato, come autonomo, fra il socio e la società - si esprimeva testualmente: “6) Il dr. ha quindi due introiti: i dividendi Pt_1 Pt_1
rivenienti dalla qualifica di socio e un compenso quale direttore che il socio pubblico di maggioranza non ha mai previsto, voluto, ratificato ed accettato. egli non è mai stato dipendente della farmacia, non ha stipulato alcun contratto in tal senso né si è concluso un rapporto di lavoro di fatto, avendo stipulato e sottoscritto gli atti (sopra richiamati e allegati) attraverso i quali si è stipulato un rapporto societario e non lavorativo”
La contestazione dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato (quand'anche “di fatto”, come precisa la è assolutamente chiara, sicchè, come opportunamente si legge nella Pt_2 sentenza impugnata, incombeva sul l'onere di allegare e dimostrare le concrete modalità di Pt_1 svolgimento dell'attività lavorativa e quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il primo Giudice correttamente – sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale - ha ritenuto che la qualità di legale rappresentante/amministratore della società non è di per sé preclusiva della possibilità di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinata con la medesima società. Va da sé che in questo caso la prova della subordinazione deve essere particolarmente rigorosa.
Senonché nel caso di specie, il non soltanto non ha fornito, né offerto alcuna prova della Pt_1
subordinazione, ma neppure ha allegato le modalità di svolgimento in concreto delle proprie mansioni, non specificando se nelle stesse potessero ravvisarsi gli estremi per qualificare le sue prestazioni lavorative proprie di un rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, il , proprio perché Amministratore Delegato (ed ex presidente del Consiglio Pt_1
di Amministrazione) della società avrebbe dovuto allegare e provare di essere assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso;
la prova, come detto, avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, in considerazione delle funzioni gestorie svolte dal , al fine di poterle distinguere dalle mansioni proprie dell'asserita Pt_1
subordinazione.
Sul punto, è il caso di ricordare che, secondo la S.C. “l'essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente”. (cfr. Cass. n. 18476/2014 e n. 24972/2013) In sostanza, come si legge nella decisione impugnata, la carica di presidente del C.d'A. e addirittura di Amministratore Delegato, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale, ma è ovviamente necessario che i suddetti caratteri distintivi della subordinazione, siano allegati e provati, il che, nella specie, non è avvenuto.
Con particolare riferimento al requisito del vincolo di subordinazione, quale elemento tipico qualificante del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che chi intende farlo valere ha l'onere di provare in modo certo l'assoggettamento – nonostante la suddetta carica sociale – al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso, il quale, inevitabilmente, limita la libertà di azione e di scelta nell'esercizio della funzione e dell'attività lavorativa del dipendente (cfr. Cass. civ. n. 24972/2013,
n. 18476/2013 e n. 18414/2013; Cass. 3 aprile 2019, n. 9273, confermativa di Cass. n. 29761/18, e
Cass. n. 19596/16)
È poi necessario che la costituzione e gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica (amministratore, etc.).
Orbene, a tal fine, appare fondamentale osservare che nell'atto costitutivo della società (v. all. 4 del fascicolo di primo grado della ), è espressamente previsto che il dottor Parte_2
dovesse “svolgere la propria personale prestazione di servizio all'interno deli locali della Pt_1
farmacia, prestando la sua opera, anche di tipo intellettuale, durante le ore di regolare apertura dell'esercizio, nonché durante i turni di apertura straordinaria, affinché l'attività possa avere efficiente esecuzione. L'obbligo di eseguire tal prestazione non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, ma discende ed è strettamente collegato al rapporto sociale. Essa non attribuisce il diritto di percepire alcuna remunerazione in aggiunta a quella riconosciutagli sugli utili di bilancio spettanti in proporzione alla misura di partecipazione al capitale e distribuiti a titolo di dividendo con deliberazione assembleare”.
A fronte di questo patto sociale sottoscritto dal , è di tutta evidenza che per rivendicare il Pt_1
corrispettivo di prestazione di lavoro subordinato, lo stesso avrebbe dovuto provare la natura subordinata del rapporto, esclusa in radice dal patto medesimo, anche qualora la non avesse Pt_2
specificamente contestato la subordinazione stessa, il che, come si è visto, è invece avvenuto.
Neppure rilevante appare il richiamo da parte dell'appellante principale della normativa in tema di farmacie (ed in particolare dell'art. 378 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n.
1265/1934), nella parte in cui è prevista obbligatoriamente, laddove l'attività sia esercitata in forma societaria, la figura di un Direttore della farmacia. Va in proposito va osservato che: a) nessuna norma stabilisce che tale attività debba essere esercitata nella forma del lavoro subordinato, essendo soltanto richiesto che il Direttore abilitato alla professione di farmacista e iscritto al relativo albo professionale;
del resto, le stesse funzioni svolte dal Direttore di una farmacia esercitata in forma societaria sono normalmente svolte in forma autonoma dal farmacista che esercita l'attività individualmente;
b) in ogni caso, la qualità di Direttore formalmente attribuita al non lo esonerava di certo dall'onere di provare in concreto i Pt_1
caratteri tipi della subordinazione, quali innanzi delineati e ancor prima di allegarli.
Va da sé che intanto la avrebbe avuto la necessità e l'obbligo di assumere un farmacista, in Pt_2
quanto siffatta figura professionale non fosse già presente nella propria compagine sociale, come è accaduto nel caso di specie, ove uno specifico patto dell'atto costitutivo della società aveva impegnato il a svolgere la sua attività intellettuale senza che la stessa assumesse forma di lavoro Pt_1
subordinato o autonomo.
Dal che discende il rigetto dell'appello principale.
Passando all'esame dei due convergenti appelli incidentali spiegati dalla Parte_2
e dal , gli stessi con l'unico motivo formulato, lamentano la decisione del
[...] Controparte_1 primo Giudice che ha ritenuto non ammissibile l'impugnazione della delibera del C.d'A. del
30.1201999.
In proposito, il Tribunale di Lecce ha affermato l'assoggettabilità della suddetta delibera al regime impugnatorio di cui all'art. 2388 (per lapsus calami indicato “art. 1388” nella sentenza impugnata), comma 4, c.c., a mente del quale la delibera può essere impugnata “solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione;
si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti;
si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378”,
Orbene, esclusa la possibilità che l'impugnativa provenisse dai componenti del C.d'A. presenti e non dissenzienti, anche i soci, nella specie il (e non già la ), Controparte_1 Parte_2
avrebbero potuto impugnare la delibera nel suddetto termine di legge. Il che non è avvenuto, in quanto l'unica impugnativa è rinvenibile nella costituzione in giudizio del medesimo. CP_1
Gli appellanti incidentali non contestano questa ricostruzione giuridica del regime di impugnazione delle delibere del C.d'A. di una società a responsabilità limitata, ma sostengono che nel caso di specie si verterebbe in un'ipotesi di nullità e non di mera annullabilità della delibera.
Senonché, a detta affermazione non segue, in realtà, alcun approfondimento sulle ragioni per cui la delibera sarebbe nulla e non meramente annullabile.
Trattasi di delibera che appare contraria ad una previsione statutaria e cioè a quel patto n. 10 dell'atto costitutivo più volte invocato dagli appellanti incidentali. E, come innanzi, trascritto, l'art. 2388, quarto comma, c.c. prevede i termini di impugnazione suindicato per le deliberazioni assunte dal
C.d'A. in violazione delle previsioni statutarie e contra legem.
Per individuare ipotesi di nullità assoluta – e non mera annullabilità delle delibere dell'assemblea (e neppure del C.d'A.) delle società a responsabilità limitata – occorre far riferimento all'art. 2479 ter c.c., il cui terzo comma stabilisce che “le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite”.
Orbene, nel caso di specie, nessuna delle ipotesi indicate dalla norma ricorre nel caso di specie, sicchè le tesi degli appellanti incidentali non meritano accoglimento.
Ne consegue che anche gli appelli incidentali debbono essere rigettati.
Delle spese di questo grado, stante la reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione fra le parti.
La Corte, infine, ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.p.r. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti, principale e incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. I di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del 26.1.2022 da Parte_1
nei confronti di e , nonché sugli appelli
[...] Parte_2 Controparte_1
incidentali proposti da e , avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1
del 15.11.2021 n. 3785 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta gli appelli principale e incidentali,
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 23.10.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott. Gennaro Lombardi