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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1364/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA con domicilio eletto in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA appellante e
(C.F. e p.iva Controparte_1
) con sede legale in Piazzale De Gasperi n. 3, Riccione (RN), P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e CP_1 difesa, dall'Avv. Simone Cantarini (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini alla Via Tripoli 17
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
FLAMIGNI NICOLETTA con domicilio eletto in VIA VITTORIO
EMANUELE II° 2 47838 RICCIONE appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
citava in giudizio il e Parte_2 Controparte_2
l'Agenza del al fine di vedersi riconosciuto il diritto di accedere Pt_1
al beneficio previsto dall'art. 100 comma 7 del DL 104/2020, convertito con Legge 126/2020 e, per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute alla restituzione della maggior somma versata a tale titolo di euro 32.706,79.
Parte attrice, titolare di concessione demaniale marittima, esponeva di aver chiesto di avvalersi, con istanza datata 19 novembre 2020, del beneficio di cui all'art. 100 comma 7 del DL 104/2020 – misura introdotta dal legislatore in conseguenza del diffuso contenzioso scaturito dalla modifica dei canoni prevista dalla L. n. 296 del 2006 – al fine di definire i procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti alla data del 14 agosto
2020.
pag. 2/13 Accolta l'istanza, il dopo aver interpellato l Controparte_2 [...]
, aveva stabilito in euro 160.987,32 il quantum necessario per Parte_1
la definizione del contenzioso relativo al canone concessorio annuale per il periodo 2013 – 2019, importo successivamente rettificato nella somma di euro 128.280,53 dall'ente locale e versato dall'attrice.
Tuttavia, un giorno prima della scadenza del termine per l'accesso al beneficio, il aveva ulteriormente rideterminato Controparte_2
l'importo da corrispondere per l'accesso allo strumento deflattivo, come da nota 23.9.2021 dell , calcolandolo esclusivamente sul Parte_1
debito residuo, mancando di considerare le somme già versate in precedenza, invitando la società attrice ad integrare quanto già versato con l'ulteriore somma di euro 32.706,79, importo versato con riserva di ripetizione.
Con comparsa di risposta depositata in data 3.2.2022 si costituiva in giudizio l , chiedendo dichiararsi inammissibili o Parte_1
comunque infondate le domande attoree e, in subordine, dichiararsi estinta qualsiasi pretesa creditoria avversaria. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento della maggior somma risultante all'esito dell'istruttoria.
A tal fine deduceva la correttezza del criterio di calcolo adottato in ultimo dal la cui interpretazione difforme avrebbe comportato una CP_2
indebita locupletazione in favore del concessionario con ciò vanificando le finalità del condono. Sosteneva, inoltre, che la perdurante contestazione delle somme dovute contrasterebbe con la logica deflattiva dell'istituto, che presuppone la necessaria acquiescenza alle somme richieste al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata. In ogni caso,
pag. 3/13 l'asserito credito rivendicato sarebbe da considerarsi estinto per compensazione, in ragione degli interessi maturati a favore dello Stato. Per il medesimo motivo, parte convenuta chiedeva la quantificazione di tali interessi, con conseguente condanna della controparte alla loro corresponsione.
Si costituiva in giudizio il deducendo di aver Controparte_2
correttamente agito nel rispetto delle indicazioni del concedente, Pt_1
unica amministrazione competente alla determinazione dei canoni.
Con sentenza n. 769/2024 il Tribunale di Rimini dichiarava il diritto di parte attrice di ottenere la definizione agevolata ex art. 100 DL 104/2020 dei procedimenti giudiziari relativi ai canoni demaniali per gli anni dal
2013 al 2019 e condannava l alla restituzione della Parte_1
somma di € 32.706,79, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale di quest'ultima.
Preliminarmente affermata la propria giurisdizione – non vertendo la controversia sul rapporto concessorio, bensì soltanto sulle modalità di calcolo della somma da versare per accedere al beneficio – il Tribunale, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, interpretava l'art. 100 c.7 D.L. n. 104/2020 nel senso di ritenere che la misura del 30% sia da calcolare sul totale delle somme oggetto della controversia di cui si chiede la definizione, derivando l'ammontare effettivo dalla differenza tra il 30% calcolato sull'intero importo dovuto per le varie annualità oggetto di contestazione e quanto già versato dal concessionario o coattivamente riscosso. A tal fine respingeva la tesi di parte convenuta, il cui eventuale accoglimento avrebbe comportato un vantaggio maggiore per i pag. 4/13 concessionari totalmente inadempimenti rispetto a chi aveva parzialmente adempiuto.
Riteneva, quindi, meritevoli di accoglimento le domande avanzate da parte attrice, riconoscendo il diritto di ottenere l'estinzione delle obbligazioni relative agli anni 2013 – 2019 mediante quanto già corrisposto al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata ex art. 100 D.L.
104/2020, nonché il diritto a ripetere quanto indebitamente versato in eccedenza.
Osservava, inoltre, che la salvezza dei pagamenti eseguiti prevista dal comma 1 dell'art. 100 D.L. n. 104/2020 non avesse ad oggetto, come ritenuto dai convenuti, il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata, ma piuttosto la determinazione dei canoni futuri in ragione dei nuovi criteri di cui alla legge finanziaria 2007.
Dichiarava infine la carenza di legittimazione attiva alla domanda riconvenzionale proposta dall , data la competenza Parte_1
esclusiva dell'ente locale a procedere al calcolo delle somme da riscuotere e all'eventuale maggiorazione degli interessi sulle somme da corrispondere.
Ad ogni modo, il Tribunale riteneva che le somme di cui tenere conto per il calcolo di quanto necessario ad estinguere l'obbligazione fossero esclusivamente quelle di cui all'accertamento originario e non quelle maturate nel tempo anche mediante il calcolo degli interessi.
3.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, l Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Con il primo motivo parte appellante deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 100 D.L. 104/2020.
pag. 5/13 In primo luogo, il Tribunale avrebbe fatto applicazione di orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla previgente legge n. 147/2013, senza valorizzare la differente ratio rispetto alla successiva previsione di definizione agevolata del 2020, avendo quest'ultima ad oggetto una misura straordinaria di stretta interpretazione, la cui somma per accedere al beneficio è prefissata dal legislatore, rilevando che la disparità di trattamento tra soggetti totalmente e parzialmente inadempienti rilevata dal
Giudice di primo grado non troverebbe alcun supporto normativo, posto che gli inadempienti esprimerebbero per l'ordinamento lo stesso disvalore.
Deduceva, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto alla restituzione in favore della società appellata di quanto da questa versato in eccedenza, non tenendo debitamente conto di quanto disposto dall'art. 100 comma 2 “sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”.
Con il secondo motivo di gravame, l'amministrazione appellante lamentava la mancata declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie, giacché la contestazione del quantum dovuto si porrebbe in contrasto con le finalità del condono, che presuppongono la necessaria acquiescenza alle somme richieste al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
Con il terzo motivo contestava la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva in capo all nel proporre la domanda Parte_1
riconvenzionale, essendo lo Stato, e non il Comune, titolare del credito.
Con il quarto motivo contestava la mancata ammissione della CTU richiesta al fine di determinare i parametri da utilizzare per definire i presupposti relativi alla definizione agevolata, deducendo che lo Stato non pag. 6/13 disponeva della documentazione necessaria per la determinazione dei canoni, spettando tale attività all'ente civico, e che l'istruttoria avrebbe permesso anche la quantificazione degli interessi maturati.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 18.11.2024 si costituiva il concludendo per il rigetto dell'appello poiché Controparte_2
infondato, a tal fine rappresentando di avere agito nel rispetto del dettato normativo ed in ottemperanza alle indicazioni dell'Agenza del Demanio.
4.- Con comparsa di risposta depositata in data 30.12.2024 si costituiva la società chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello perché infondato.
In ordine al primo motivo di gravame, parte appellata riteneva corretta l'interpretazione della disposizione operata dal Giudice di primo grado, rappresentando che, da un lato, la modalità di calcolo seguita si pone in continuità con lo sviluppo giurisprudenziale in materia e che, dall'altro, il legislatore, facendo salvi al comma 2 i pagamenti precedenti all'entrata in vigore della nuova normativa, fa riferimento ai nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei canoni futuri e non alla definizione agevolata di cui al successivo comma 7. Sarebbe comunque privo di censure il richiamo a precedenti giurisprudenziali sviluppatisi con riferimento alla precedente legge 147/2013 stante la sostanziale omogeneità di fini e modalità operative.
In ordine al secondo motivo di appello evidenziava che l'istituto in oggetto non è qualificabile quale condono, trattandosi di una misura per la definizione del contenzioso e non già per la sanatoria di una situazione pag. 7/13 illecita;
ribadiva, pertanto, il proprio diritto di agire in ripetizione delle somme versate in virtù di un errato calcolo.
Precisava, infine, di non aver mai contestato nel presente giudizio la legittimità dei canoni, vertendo la controversia soltanto sulle modalità di calcolo applicate dalle amministrazioni convenute.
In relazione al terzo motivo, parte appellata osservava che la stessa nel proprio atto introduttivo afferma di non avere Parte_1
alcun ruolo in ordine alla determinazione del quantum dei canoni, spettando tale competenza unicamente all'ente locale, in maniera coerente con il principio di decentramento delle funzioni amministrative. Ad ogni buon conto, il Giudice di primo grado avrebbe correttamente escluso che nel calcolo rientrino anche gli interessi maturati, mancando un'esplicita previsione normativa in tal senso.
L'ultimo motivo sarebbe altresì infondato poiché, in ragione della genericità delle censure mosse che portano ad escludere la necessità di disporre CTU.
5.- L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020 in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo che prevede che restano salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
L'art. 100 comma 7 DL 104/2020 così recita:
“Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo
pag. 8/13 03, comma 1, lettera b), ((numero 2.1),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all Parte_1
da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica
[...]
soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
La questione oggetto di causa si incentra dunque sull'interpretazione della lettera a) del richiamato comma 7, che consente di chiudere i contenziosi pendenti mediante pagamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente della
Suprema Corte, già formatosi con riferimento al precedente condono previsto dall'art. 1, comma 732, della L. n. 147 del 2013 ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso - orientamento che vale a maggior ragione per la nuova misura di condono prevista dall'art.100, comma 7, del D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge n.126 del
13.10.2020, ove si è avuto cura di introdurre la precisazione "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" - secondo cui il 30% va calcolato sull'intero importo originariamente richiesto pag. 9/13 dall'Amministrazione e non sulla differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto in ipotesi versato, perché conforme al tenore letterale della norma e in grado di scongiurare il rischio di ingiustificati vantaggi per i concessionari che nulla abbiano versato rispetto a coloro che hanno versato tutto o parte dell'importo richiesto (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30235 del 31 ottobre 2023; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22006 del 5 agosto 2024; Cass. Sez. I Ordinanza n. 21992 del
05/08/2024; Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n.34254).
A tal fine, nella quantificazione del dovuto deve quindi tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme "dovute” ossia di quelle richieste dall'Amministrazione. Il dato letterale appare insuperabile e sarebbe comunque irragionevole ritenere che, secondo la diversa interpretazione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare, oltre quanto già versato, anche il 30 % della somma ancora dovuta e in contestazione, così favorendo coloro che, a seguito della richiesta dell'amministrazione, non hanno versato alcunché o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che hanno versato somme maggiori (Cass., n.22206/2024; 21992/2024, n. 117/2022).
Detta interpretazione trova peraltro corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa che si è occupata dell'argomento (Cons.
Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244) affermando che "non pare inutile specificare che il 30 % dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal
, e precisando che la tesi per cui "le somme dovute di cui al CP_2
pag. 10/13 comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso
e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa" ed ancora
"l'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe (...)
l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo" (Cassazione civile sez. I, 24/12/2024
n.34254).
Con il secondo motivo l'appellante ritiene l'appello inammissibile alla luce della finalità dichiarata nell'art. 100 comma 7 di riduzione del contenzioso, ragion per cui chi si avvale di questa procedura manifesterebbe acquiescenza alle somme richieste. Detta ricostruzione non trova tuttavia alcun riferimento normativo e agli atti risulta chiaramente che, al momento del pagamento dell'ulteriore importo richiesto dall'amministrazione, che è stato poi oggetto di richiesta di ripetizione dinanzi al Tribunale di Rimini, il concessionario ha proceduto al pagamento con espressa riserva di ripetizione.
Circa l'ultimo motivo di impugnazione della declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell' in ordine alla richiesta Parte_1
riconvenzionale di pagamento di maggiori somme dovute anche a titolo di interessi, si osserva quanto segue.
In punto di legittimazione, questa Corte ritiene che competente in tema di canoni per la concessione di beni demaniali (che non hanno carattere pag. 11/13 tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni: vedi Cass. S. U. n. 3144/2003) a livello centrale e periferico è
l' , la quale svolge tutte le funzioni e i compiti inerenti Parte_1
l'amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato in precedenza assolti dalla Direzione Centrale del Demanio, al fine di perseguire la gestione produttiva dei beni, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza e economicità e che, nello specifico, tra le attività più significative sono da annoverare il rilascio degli atti di concessione che legittimano l'utilizzazione delle aree del demanio idrico e la riscossione dei relativi proventi (canoni).
Riconosciuta la legittimazione dell nel merito si rileva tuttavia Pt_1
che il primo Giudice ha correttamente rigettato la richiesta di CTU perché
a carattere esplorativo, in relazione alla genericità delle contestazioni mosse in primo grado nei termini di legge dall' Parte_1
deducendo genericamente che i provvedimenti dei Controparte_2
“sono privi di specifica motivazione e documentazione in relazione ai conteggi” e che nello specifico “non risulta alcun riferimento…al calcolo degli interessi”.
Le ulteriori deduzioni sul punto introdotte per la prima volta in appello risultano tardive, fermo restando che l con le stesse si limita a Pt_1
mettere in dubbio la legittimità dei calcoli operati dal – che pure CP_2
aveva più volte preventivamente sollecitato chiarimenti nella determinazione dei canoni in oggetto - senza fornire alcun elemento specifico sulla presunta ipotetica erroneità.
Spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
pag. 12/13 Non sussiste per parte appellante qui soccombente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Civ.
6-Lav., ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
costituiti, avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Rimini n. 769/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1364/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA con domicilio eletto in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA appellante e
(C.F. e p.iva Controparte_1
) con sede legale in Piazzale De Gasperi n. 3, Riccione (RN), P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e CP_1 difesa, dall'Avv. Simone Cantarini (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini alla Via Tripoli 17
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
FLAMIGNI NICOLETTA con domicilio eletto in VIA VITTORIO
EMANUELE II° 2 47838 RICCIONE appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
citava in giudizio il e Parte_2 Controparte_2
l'Agenza del al fine di vedersi riconosciuto il diritto di accedere Pt_1
al beneficio previsto dall'art. 100 comma 7 del DL 104/2020, convertito con Legge 126/2020 e, per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute alla restituzione della maggior somma versata a tale titolo di euro 32.706,79.
Parte attrice, titolare di concessione demaniale marittima, esponeva di aver chiesto di avvalersi, con istanza datata 19 novembre 2020, del beneficio di cui all'art. 100 comma 7 del DL 104/2020 – misura introdotta dal legislatore in conseguenza del diffuso contenzioso scaturito dalla modifica dei canoni prevista dalla L. n. 296 del 2006 – al fine di definire i procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti alla data del 14 agosto
2020.
pag. 2/13 Accolta l'istanza, il dopo aver interpellato l Controparte_2 [...]
, aveva stabilito in euro 160.987,32 il quantum necessario per Parte_1
la definizione del contenzioso relativo al canone concessorio annuale per il periodo 2013 – 2019, importo successivamente rettificato nella somma di euro 128.280,53 dall'ente locale e versato dall'attrice.
Tuttavia, un giorno prima della scadenza del termine per l'accesso al beneficio, il aveva ulteriormente rideterminato Controparte_2
l'importo da corrispondere per l'accesso allo strumento deflattivo, come da nota 23.9.2021 dell , calcolandolo esclusivamente sul Parte_1
debito residuo, mancando di considerare le somme già versate in precedenza, invitando la società attrice ad integrare quanto già versato con l'ulteriore somma di euro 32.706,79, importo versato con riserva di ripetizione.
Con comparsa di risposta depositata in data 3.2.2022 si costituiva in giudizio l , chiedendo dichiararsi inammissibili o Parte_1
comunque infondate le domande attoree e, in subordine, dichiararsi estinta qualsiasi pretesa creditoria avversaria. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento della maggior somma risultante all'esito dell'istruttoria.
A tal fine deduceva la correttezza del criterio di calcolo adottato in ultimo dal la cui interpretazione difforme avrebbe comportato una CP_2
indebita locupletazione in favore del concessionario con ciò vanificando le finalità del condono. Sosteneva, inoltre, che la perdurante contestazione delle somme dovute contrasterebbe con la logica deflattiva dell'istituto, che presuppone la necessaria acquiescenza alle somme richieste al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata. In ogni caso,
pag. 3/13 l'asserito credito rivendicato sarebbe da considerarsi estinto per compensazione, in ragione degli interessi maturati a favore dello Stato. Per il medesimo motivo, parte convenuta chiedeva la quantificazione di tali interessi, con conseguente condanna della controparte alla loro corresponsione.
Si costituiva in giudizio il deducendo di aver Controparte_2
correttamente agito nel rispetto delle indicazioni del concedente, Pt_1
unica amministrazione competente alla determinazione dei canoni.
Con sentenza n. 769/2024 il Tribunale di Rimini dichiarava il diritto di parte attrice di ottenere la definizione agevolata ex art. 100 DL 104/2020 dei procedimenti giudiziari relativi ai canoni demaniali per gli anni dal
2013 al 2019 e condannava l alla restituzione della Parte_1
somma di € 32.706,79, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale di quest'ultima.
Preliminarmente affermata la propria giurisdizione – non vertendo la controversia sul rapporto concessorio, bensì soltanto sulle modalità di calcolo della somma da versare per accedere al beneficio – il Tribunale, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, interpretava l'art. 100 c.7 D.L. n. 104/2020 nel senso di ritenere che la misura del 30% sia da calcolare sul totale delle somme oggetto della controversia di cui si chiede la definizione, derivando l'ammontare effettivo dalla differenza tra il 30% calcolato sull'intero importo dovuto per le varie annualità oggetto di contestazione e quanto già versato dal concessionario o coattivamente riscosso. A tal fine respingeva la tesi di parte convenuta, il cui eventuale accoglimento avrebbe comportato un vantaggio maggiore per i pag. 4/13 concessionari totalmente inadempimenti rispetto a chi aveva parzialmente adempiuto.
Riteneva, quindi, meritevoli di accoglimento le domande avanzate da parte attrice, riconoscendo il diritto di ottenere l'estinzione delle obbligazioni relative agli anni 2013 – 2019 mediante quanto già corrisposto al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata ex art. 100 D.L.
104/2020, nonché il diritto a ripetere quanto indebitamente versato in eccedenza.
Osservava, inoltre, che la salvezza dei pagamenti eseguiti prevista dal comma 1 dell'art. 100 D.L. n. 104/2020 non avesse ad oggetto, come ritenuto dai convenuti, il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata, ma piuttosto la determinazione dei canoni futuri in ragione dei nuovi criteri di cui alla legge finanziaria 2007.
Dichiarava infine la carenza di legittimazione attiva alla domanda riconvenzionale proposta dall , data la competenza Parte_1
esclusiva dell'ente locale a procedere al calcolo delle somme da riscuotere e all'eventuale maggiorazione degli interessi sulle somme da corrispondere.
Ad ogni modo, il Tribunale riteneva che le somme di cui tenere conto per il calcolo di quanto necessario ad estinguere l'obbligazione fossero esclusivamente quelle di cui all'accertamento originario e non quelle maturate nel tempo anche mediante il calcolo degli interessi.
3.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, l Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Con il primo motivo parte appellante deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 100 D.L. 104/2020.
pag. 5/13 In primo luogo, il Tribunale avrebbe fatto applicazione di orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla previgente legge n. 147/2013, senza valorizzare la differente ratio rispetto alla successiva previsione di definizione agevolata del 2020, avendo quest'ultima ad oggetto una misura straordinaria di stretta interpretazione, la cui somma per accedere al beneficio è prefissata dal legislatore, rilevando che la disparità di trattamento tra soggetti totalmente e parzialmente inadempienti rilevata dal
Giudice di primo grado non troverebbe alcun supporto normativo, posto che gli inadempienti esprimerebbero per l'ordinamento lo stesso disvalore.
Deduceva, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto alla restituzione in favore della società appellata di quanto da questa versato in eccedenza, non tenendo debitamente conto di quanto disposto dall'art. 100 comma 2 “sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”.
Con il secondo motivo di gravame, l'amministrazione appellante lamentava la mancata declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie, giacché la contestazione del quantum dovuto si porrebbe in contrasto con le finalità del condono, che presuppongono la necessaria acquiescenza alle somme richieste al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
Con il terzo motivo contestava la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva in capo all nel proporre la domanda Parte_1
riconvenzionale, essendo lo Stato, e non il Comune, titolare del credito.
Con il quarto motivo contestava la mancata ammissione della CTU richiesta al fine di determinare i parametri da utilizzare per definire i presupposti relativi alla definizione agevolata, deducendo che lo Stato non pag. 6/13 disponeva della documentazione necessaria per la determinazione dei canoni, spettando tale attività all'ente civico, e che l'istruttoria avrebbe permesso anche la quantificazione degli interessi maturati.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 18.11.2024 si costituiva il concludendo per il rigetto dell'appello poiché Controparte_2
infondato, a tal fine rappresentando di avere agito nel rispetto del dettato normativo ed in ottemperanza alle indicazioni dell'Agenza del Demanio.
4.- Con comparsa di risposta depositata in data 30.12.2024 si costituiva la società chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello perché infondato.
In ordine al primo motivo di gravame, parte appellata riteneva corretta l'interpretazione della disposizione operata dal Giudice di primo grado, rappresentando che, da un lato, la modalità di calcolo seguita si pone in continuità con lo sviluppo giurisprudenziale in materia e che, dall'altro, il legislatore, facendo salvi al comma 2 i pagamenti precedenti all'entrata in vigore della nuova normativa, fa riferimento ai nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei canoni futuri e non alla definizione agevolata di cui al successivo comma 7. Sarebbe comunque privo di censure il richiamo a precedenti giurisprudenziali sviluppatisi con riferimento alla precedente legge 147/2013 stante la sostanziale omogeneità di fini e modalità operative.
In ordine al secondo motivo di appello evidenziava che l'istituto in oggetto non è qualificabile quale condono, trattandosi di una misura per la definizione del contenzioso e non già per la sanatoria di una situazione pag. 7/13 illecita;
ribadiva, pertanto, il proprio diritto di agire in ripetizione delle somme versate in virtù di un errato calcolo.
Precisava, infine, di non aver mai contestato nel presente giudizio la legittimità dei canoni, vertendo la controversia soltanto sulle modalità di calcolo applicate dalle amministrazioni convenute.
In relazione al terzo motivo, parte appellata osservava che la stessa nel proprio atto introduttivo afferma di non avere Parte_1
alcun ruolo in ordine alla determinazione del quantum dei canoni, spettando tale competenza unicamente all'ente locale, in maniera coerente con il principio di decentramento delle funzioni amministrative. Ad ogni buon conto, il Giudice di primo grado avrebbe correttamente escluso che nel calcolo rientrino anche gli interessi maturati, mancando un'esplicita previsione normativa in tal senso.
L'ultimo motivo sarebbe altresì infondato poiché, in ragione della genericità delle censure mosse che portano ad escludere la necessità di disporre CTU.
5.- L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020 in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo che prevede che restano salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
L'art. 100 comma 7 DL 104/2020 così recita:
“Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo
pag. 8/13 03, comma 1, lettera b), ((numero 2.1),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all Parte_1
da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica
[...]
soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
La questione oggetto di causa si incentra dunque sull'interpretazione della lettera a) del richiamato comma 7, che consente di chiudere i contenziosi pendenti mediante pagamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente della
Suprema Corte, già formatosi con riferimento al precedente condono previsto dall'art. 1, comma 732, della L. n. 147 del 2013 ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso - orientamento che vale a maggior ragione per la nuova misura di condono prevista dall'art.100, comma 7, del D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge n.126 del
13.10.2020, ove si è avuto cura di introdurre la precisazione "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" - secondo cui il 30% va calcolato sull'intero importo originariamente richiesto pag. 9/13 dall'Amministrazione e non sulla differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto in ipotesi versato, perché conforme al tenore letterale della norma e in grado di scongiurare il rischio di ingiustificati vantaggi per i concessionari che nulla abbiano versato rispetto a coloro che hanno versato tutto o parte dell'importo richiesto (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30235 del 31 ottobre 2023; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22006 del 5 agosto 2024; Cass. Sez. I Ordinanza n. 21992 del
05/08/2024; Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n.34254).
A tal fine, nella quantificazione del dovuto deve quindi tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme "dovute” ossia di quelle richieste dall'Amministrazione. Il dato letterale appare insuperabile e sarebbe comunque irragionevole ritenere che, secondo la diversa interpretazione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare, oltre quanto già versato, anche il 30 % della somma ancora dovuta e in contestazione, così favorendo coloro che, a seguito della richiesta dell'amministrazione, non hanno versato alcunché o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che hanno versato somme maggiori (Cass., n.22206/2024; 21992/2024, n. 117/2022).
Detta interpretazione trova peraltro corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa che si è occupata dell'argomento (Cons.
Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244) affermando che "non pare inutile specificare che il 30 % dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal
, e precisando che la tesi per cui "le somme dovute di cui al CP_2
pag. 10/13 comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso
e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa" ed ancora
"l'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe (...)
l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo" (Cassazione civile sez. I, 24/12/2024
n.34254).
Con il secondo motivo l'appellante ritiene l'appello inammissibile alla luce della finalità dichiarata nell'art. 100 comma 7 di riduzione del contenzioso, ragion per cui chi si avvale di questa procedura manifesterebbe acquiescenza alle somme richieste. Detta ricostruzione non trova tuttavia alcun riferimento normativo e agli atti risulta chiaramente che, al momento del pagamento dell'ulteriore importo richiesto dall'amministrazione, che è stato poi oggetto di richiesta di ripetizione dinanzi al Tribunale di Rimini, il concessionario ha proceduto al pagamento con espressa riserva di ripetizione.
Circa l'ultimo motivo di impugnazione della declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell' in ordine alla richiesta Parte_1
riconvenzionale di pagamento di maggiori somme dovute anche a titolo di interessi, si osserva quanto segue.
In punto di legittimazione, questa Corte ritiene che competente in tema di canoni per la concessione di beni demaniali (che non hanno carattere pag. 11/13 tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni: vedi Cass. S. U. n. 3144/2003) a livello centrale e periferico è
l' , la quale svolge tutte le funzioni e i compiti inerenti Parte_1
l'amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato in precedenza assolti dalla Direzione Centrale del Demanio, al fine di perseguire la gestione produttiva dei beni, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza e economicità e che, nello specifico, tra le attività più significative sono da annoverare il rilascio degli atti di concessione che legittimano l'utilizzazione delle aree del demanio idrico e la riscossione dei relativi proventi (canoni).
Riconosciuta la legittimazione dell nel merito si rileva tuttavia Pt_1
che il primo Giudice ha correttamente rigettato la richiesta di CTU perché
a carattere esplorativo, in relazione alla genericità delle contestazioni mosse in primo grado nei termini di legge dall' Parte_1
deducendo genericamente che i provvedimenti dei Controparte_2
“sono privi di specifica motivazione e documentazione in relazione ai conteggi” e che nello specifico “non risulta alcun riferimento…al calcolo degli interessi”.
Le ulteriori deduzioni sul punto introdotte per la prima volta in appello risultano tardive, fermo restando che l con le stesse si limita a Pt_1
mettere in dubbio la legittimità dei calcoli operati dal – che pure CP_2
aveva più volte preventivamente sollecitato chiarimenti nella determinazione dei canoni in oggetto - senza fornire alcun elemento specifico sulla presunta ipotetica erroneità.
Spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
pag. 12/13 Non sussiste per parte appellante qui soccombente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Civ.
6-Lav., ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
costituiti, avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Rimini n. 769/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
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