Sentenza 23 maggio 2024
Parere interlocutorio 8 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02613/2026REG.PROV.COLL.
N. 00074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione ST)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2025, proposto dalla società T.I.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del suindicato difensore in Roma, via Panama, n. 86;
contro
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. II, 23 maggio 2024 n. 10449, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e i documenti prodotti;
Esaminate le memorie difensive, anche di replica e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. FA HE e udito, per la parte appellata, l’avvocato dello Stato Greta Verena Delbono. Si registra il deposito di nota d’udienza del difensore della parte appellante recante la richiesta di passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio "in presenza" nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La presente controversia, nella sede d’appello, muove dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. II, 23 maggio 2024 n. 10449 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) l’atto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – DT IV – Lazio e Abruzzo – Ufficio delle dogane di Roma 1, prot. n. 17449/RU del 22 marzo 2023, con il quale è stata respinta la richiesta presentata dalla società T.I.P. S.r.l. di autorizzazione alla vendita di energia elettrica ai consumatori; b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, ivi inclusa, per quanto possa occorrere, la nota prot. n. 12174 del 27 febbraio 2023 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – DT IV– Lazio e Abruzzo – Ufficio delle dogane di Roma 1.
2. - Dalla documentazione versata dalle parti qui in controversia nei due gradi di giudizio e dalla lettura della sentenza fatta oggetto di gravame si può ricostruire la vicenda contenziosa che ha condotto a questo giudizio in sede di appello come segue:
- la società T.I.P. S.r.l. opera nel settore del commercio, lavorazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas naturale e fino all’anno 2022 ha avuto sede nel Comune di Terni, svolgendo la propria attività di vendita di energia in forza di autorizzazione rilasciata e corrispondendo la dovuta accisa quale soggetto obbligato ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative);
- con atto notarile del 19 dicembre 2022 la società T.I.P. trasferiva la propria sede a Roma iscrivendosi alla locale Camera di commercio sicché, in data 8 febbraio 2023, comunicava all’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Roma il trasferimento della sede legale, chiedendo la voltura dell’autorizzazione e l’attribuzione del nuovo “codice ditta”;
- il suddetto Ufficio però, con nota del 27 febbraio 2023, comunicava alla società istante, ai sensi dell’art 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, il preavviso di rigetto, segnalando la presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di voltura, ciò in quanto risultava, all’esito dell’istruttoria svolta, una possibile inaffidabilità tributaria e trasmettendo in allegato un elenco, estratto dall’Agenzia delle entrate, di numerose cartelle di pagamento riferite a diversi anni d’imposta, a partire dal 2012, relativi alla posizione della società T.I.P. S.r.l.;
- in data 8 marzo 2023 la società T.I.P. S.r.l. trasmetteva le proprie osservazioni all’Ufficio delle dogane di Roma, con documentazione a corredo, al fine di dimostrare, per ogni cartella oggetto di contestazione, l’inesistenza del debito e la piena regolarità nei pagamenti;
- nondimeno, con provvedimento prot. n. 17449/RU del 22 marzo 2023 l’Ufficio delle dogane di Roma confermava l’anticipato diniego, così negando la voltura autorizzazione alla vendita e l’attribuzione del nuovo “codice ditta”;
- detto provvedimento era impugnato dalla società T.I.P. S.r.l. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con la prospettazione di sei ordini di censure che, però il T.A.R. riteneva infondate, sicché respingeva il ricorso con sentenza con sentenza 23 maggio 2024 n. 10449.
3. – Nei confronti della sentenza della Seconda sezione del TAR per il Lazio n. 10449/2024 la società T.I.P. S.r.l. propone ora appello prospettando tre complessi percorsi contestativi che qui di seguito sono così sintetizzati:
I) Error in iudicando . Violazione dell’art. 10- bis l. 241/1990. Illogicità della motivazione. Il giudice di primo grado ha errato nel non avvedersi che tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale l’amministrazione procedente ha tenuto conto di elementi e profili del tutto distanti, così violando il principio, pacificamente riconosciuto, circa la corrispondenza tra i motivi che accompagnano il preavviso di diniego e i motivi che confermano il diniego definitivo. Quest’ultimo infatti, nel caso di specie e come emerge dalla lettura della documentazione prodotta in atti, reca motivi di ostacolo all’accoglimento dell’istanza presentata nel 2023 dalla società interessata affatto segnalati nel preavviso di diniego, quali l’asserita mancanza di solvibilità e l’asserita mancanza di trasparenza, emersi peraltro all’esito di una “ulteriore consultazione delle banche dati”. In particolare, nel provvedimento finale, l’Ufficio procedente ha richiamato “ due iscrizioni a ruolo, non ancora notificate, per € 71.112,35 e per € 17.015,70, a seguito di irregolarità rilevate su dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2018, che portano il debito residuo della Società ad € 654.530,86; Evidenziato quindi il peggioramento della situazione debitoria nei confronti dell’Erario, è stato svolto un approfondimento per monitorare l’anno d’imposta 2019 e in tale sede è emerso che codesta Società ha ricevuto notifica di altre due comunicazioni ex art. 36 bis TUIR da parte dell’Agenzia delle entrate, per varie irregolarità, con importi che superano € 100.000,00, che, allo stato attuale, non risultano regolarizzate ”. Su tali profili, non resi noti con il preavviso di diniego, è evidente che la società T.I.P. S.r.l. non ha potuto esprimere alcuna osservazione volta a controdedurre validamente a quanto contestato;
II) Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 504/1995. Violazione del principio di legalità. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Travisamento, illogicità ed irrazionalità manifesta. La società ricorda che il giudice di primo grado, al capo 7 della sentenza qui oggetto di appello, ha ritenuto di poter trattare congiuntamente i dedotti motivi elencati con i numeri II, IV e V, del ricorso introduttivo. Il TAR ha ritenuto che, indipendentemente dalla lettera della norma contenuta nell’art. 53, commi 4 e 5, d.lgs. 504/1995, sia necessario che l’operatore economico, al fine di ottenere o di mantenere l’autorizzazione al commercio di energia elettrica, possa dimostrare la sussistenza di una complessiva affidabilità fiscale dell’operatore economico. Il primo giudice, anche sulla scorta del richiamo a giurisprudenza recente, ha ritenuto che nella specie si sia al cospetto (piuttosto che di licenze commerciali) di licenze fiscali, così considerate quelle “ aventi ad oggetto specifiche attività che - pur avendo anch’esse natura commerciale - sono però anche “preordinate alla tutela dell’immanente interesse pubblico al regolare funzionamento dei tributi cui sono soggetti i prodotti commercializzati nel settore economico in questione ” . Ne consegue che in tal caso “ l’interesse pubblico primario è quello di assicurare il gettito fiscale e di «impedire ogni possibile evasione o abuso» (come previsto dal già richiamato art. 16, par. 1, della direttiva 2008/118/CE), sicché il rilascio di dette licenze fiscali non può mai essere subordinato al solo rilevamento della presenza (o meno) di requisiti specifici predeterminati ex lege” e dunque il rilascio di tale tipologia di titolo abilitativo alla vendita “ non può mai prescindere (se non a pena di violazione del principio costituzionale di tutela dell’erario, cfr. art. 81 Cost.) da una valutazione discrezionale dell’affidabilità fiscale dell’operatore economico istante ”, affidabilità che nella specie si è dimostrata mancante (così, testualmente nella sentenza oggetto di appello). La società appellante contesta la sostenibilità di tale ricostruzione, atteso che la configurazione e la rilevanza del requisito della affidabilità fiscale non emerge dalle specifiche norme disciplinanti il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di energia elettrica e comunque la valutazione circa la sua sussistenza non può essere rimessa all’arbitrio dell’amministrazione laddove non sussistano parametri normativi di riferimento da utilizzare nella valutazione. Nel caso di specie poi, in punto di fatto, nessun rilievo può essere mosso alla società interessata, avendo essa ampiamente dimostrato di avere sempre regolarmente e tempestivamente pagato le accise dovute. Sotto tale profilo la sentenza si mostra errata anche per non avere affatto tenuto in considerazione la centrale circostanza legata all’avere la società comprovato la regolarità fiscale con deposito di apposita documentazione, dimostrativa anche dei casi di rateizzazione dei pagamenti e di rottamazione delle cartelle;
III) Error in iudicando . Travisamento, illogicità e contraddittorietà. La società appellante rammenta con il giudice di primo grado, al punto 8 della sentenza qui oggetto di appello, ha affrontato congiuntamente le censure ER e ST dedotte nel ricorso ritenendole entrambe infondate. Con riferimento a tali profili il giudice di primo grado, a parere della società appellante, incomprensibilmente non ha ritenuto rilevante l’avere la stessa amministrazione, quando la sede della società era nel Comune di Terni, rilasciato a suo tempo l’autorizzazione alla vendita di energia elettrica, dimostrando quindi di avere appurato la regolarità fiscale in capo alla società, con ciò dimostrandosi la carenza di motivazione e la contraddittorietà nel provvedimento di diniego impugnato principalmente nel corso del giudizio di primo grado. Sotto altro versante il TAR ha errato nel dichiarare, nel ridetto provvedimento impugnato, “decaduta” dall’autorizzazione, quando il procedimento avviato dalla società e concluso con il richiamato provvedimento sfavorevole aveva a oggetto la voltura della autorizzazione a suo tempo rilasciata, con trasferimento del “codice ditta” e non la validità o la permanenza del titolo abilitativo a suo tempo rilasciato.
Da qui la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego impugnato in primo grado previa riforma della sentenza oggetto di appello.
4. – Si è costituita nel presente giudizio di appello l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame, attesa la infondatezza di tutti i motivi di appello che lo sorreggono.
Le parti in controversia hanno prodotto memorie, anche di replica, con documentazione, ribadendo entrambe le opposte conclusioni già formulate nei precedenti atti processuali.
5. – Il Collegio ritiene che debba darsi preliminarmente conto del contenuto dei documenti, prodotti nel fascicolo digitale del processo sia in primo sia in secondo grado, che rilevano principalmente ai fini della definizione del presente giudizio.
Come si è sopra riferito la società oggi appellante ha chiesto la voltura dell’autorizzazione alla vendita di energia elettrica ai consumatori in ragione del trasferimento di sede da Terni a Roma e detto procedimento ha costituito l’occasione per effettuare, da parte dell’amministrazione procedente e competente, una verifica del possesso dei requisiti che detto titolo abilitativo debbono costantemente sorreggere.
Nel corso di tale procedura l’amministrazione ha avuto modo di appurare la presenza di numerose criticità nel pagamento delle accise a carico della società T.I.P..
In ragione dei risultati acquisiti l’amministrazione ha comunicato alla società interessata un preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990, in data 27 febbraio 2023, con il quale segnalava “ che, dalla consultazione delle banche dati in uso presso la scrivente Agenzia, risultano molteplici iscrizioni a ruolo, relative a crediti vantati dall’Agenzia delle entrate - per le quali si rinvia all’allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento -, circostanza che, come chiarito ai punti precedenti, è ostativa ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione, evidenziando mancanza di affidabilità sotto il profilo tributario ” (così testualmente nel preavviso di diniego). Dall’allegato elenco emergevano ben sedici posizioni di criticità debitoria accumulate tra il 25 gennaio 2016 e il 10 febbraio 2023, per un importo totale di € 566.402,81 (oltre a altre tre poi definite).
La società presentava le proprie osservazioni, con nota dell’8 marzo 2023, contestando la circostanza di trovarsi in una posizione di contrasto con le previsioni di cui al d.lgs. 504/1995. In particolare e a dimostrazione di ciò, la società trasmetteva una “ LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO PAGATI A PARTIRE DALL'ANNO 2000” scaricata dal portale della Agenzia delle Entrate Riscossione ” lo stesso 8 marzo 2023. In calce alla lista (corrispondente a quella inviata dall’Agenzia) la T.I.P. chiariva che: “ (…) (l)e cartelle con ID CARTELLA n. 10920160000228973 – 10920160000750480 – 10920160006025305 – 10920170001132975 – sono state oggetto di rottamazione 2017 e le cartelle con ID CARTELLA n. 10920170006205927 – 10920170006783537 – sono state oggetto di rottamazione ter 2018 per le quali sono in corso regolarmente i pagamenti residui (vedi allegato “lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano pagati a partire dall’anno 2000”). Le cartelle ID n. 10920180000273823 – 10920180006827891 – 10920190000796121 – 10920190001686691 – 10920190003220585 – 10920200002056452 – 10920220004356851sono state tutte oggetto di rateizzazione entro i termini di legge ed i relativi piani di ammortamento regolarmente pagati. In data 30 gennaio 2023 è stata presentata per le stesse istanze di rottamazione quater che ricalcolerà le somme dovute effettuando gli sgravi di legge (vedi allegato “lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano pagati a partire dall’anno 2000”). Le 2 cartelle notificate in data 25-12-2022 riportano lo stesso ID CARTELLA 10920220008321984 ed ammontano rispettivamente ad € 13.706,44 e € 66.759,62 per totali € 80.466,06 per cui è stata presentata istanza di rateizzazione accolta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione che si allega (Accoglimento istanza 10920220008321984) Relativamente alla cartella senza ID CARTELLA segnalata nel Vs. prospetto come data consegna 10-02-2023, rappresentiamo che la stessa non è stata mai notificata alla ns. società come peraltro evincibile dalla mancata indicazione dell’ID CARTELLA (…) ” (così, testualmente, nelle richiamate osservazioni)
6. – Le osservazioni prodotte dalla società non erano ritenute utili a evitare il diniego definitivo della richiesta di voltura, che veniva adottato con provvedimento del 22 marzo 2023 in quanto (le parti virgolettate riproducono stralci testuali del provvedimento definitivo di diniego):
- va rimarcata “ (l)’esigenza di questa Amministrazione finanziaria di salvaguardare l’Erario, il che implica il rilascio – ed il mantenimento - di autorizzazioni fiscali esclusivamente in capo a soggetti i quali - rivestendo la qualifica di sostituto di imposta con riguardo all’accisa sul prodotto energetico fatturato ai consumatori finali - dimostrino solvibilità, affidabilità, trasparenza ”:
- “ dalla consultazione delle banche dati in uso presso la scrivente Agenzia, sono emerse molteplici iscrizioni a ruolo, relative a crediti vantati dall’Agenzia delle entrate, che hanno portato questo Ufficio a notificare a codesta Società la comunicazione ex legge 241/1990, art. 10-bis (prot. 12174 del 27 febbraio 2023) – il cui contenuto si intende ivi interamente richiamato -, ove tali iscrizioni a ruolo sono state puntualmente elencate a codesto Istante, in quanto ostative al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, costituendo ìndice di mancanza di affidabilità sotto il profilo tributario ”;
- inoltre, “ da un’ulteriore consultazione delle banche dati in uso presso la scrivente Agenzia, sono state riscontrate altre due iscrizioni a ruolo, non ancora notificate, per € 71.112,35 e per € 17.015,70, a seguito di irregolarità rilevate su dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2018 (…) ”;
- le osservazioni presentate dall’operatore economico, tese a segnalare “ di essere “in regola con tutti i pagamenti nei confronti dell’Erario”, in quanto, trattandosi di cartelle oggetto di richieste rateizzazioni, i relativi versamenti delle rate sarebbero (…) regolari”, non possono trovare accoglimento ”;
- e infatti, in disparte la circostanza che per una delle cartelle esattoriali rilevate la domanda di rateizzazione sarebbe stata avanzata dall’operatore economico solo in epoca successiva al ricevimento del preavviso di diniego, va comunque considerato, in conclusione, che l’affidabilità tributaria e la solvibilità dell’operatore economico, al fine dell’eventuale rilascio della voltura dell’autorizzazione in questione, con conseguente rilascio del nuovo “codice ditta”, “ atta a sancire la qualifica di sostituto d’imposta di quest’ultimo con riguardo all’accisa fatturata ai consumatori finali – non è né l’esistenza di cartelle esattoriali rateizzate, né l’esistenza di relativi piani di ammortamento in riferimento ai quali le rate sarebbero versate regolarmente, né, ancora, la mancata notifica di cartelle (comunque esistenti ed in procinto di notifica), poichè ciò che rileva è la sistematicità con cui codesto Contribuente risulta solito condurre le obbligazioni tributarie nella fase patologica delle stesse, documentata da tutte le iscrizioni a ruolo elencate nella citata comunicazione ex legge 241/1990, art. 10-bis (prot. 12174 del 27 febbraio 2023) e dal presente provvedimento ”.
7. – In ragione dell’esame di quanto risulta essere contenuto nel provvedimento di diniego definitivo non può essere condiviso il primo motivo di appello.
Va in argomento segnalato che, per costante e convincente orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, ivi comprese le osservazioni rese in ragione della comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990, non impone all’amministrazione una formale e analitica confutazione in merito a ogni argomento ivi esposto, essendo sufficientemente adeguata un’esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2024 n. 8539).
Inoltre costituisce altrettanto approdo unanimemente condiviso in giurisprudenza la precisazione per cui non deve “esservi piena coincidenza tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale, ben potendo l'amministrazione sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche e così ulteriormente delineare il contenuto del provvedimento finale, che assume esso solo natura di atto lesivo. Ne consegue che, esclusa ogni possibilità di fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10- bis , l. n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell'interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all'assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio, non può essere ritenuto illegittimo per violazione di tale norma il provvedimento di diniego la cui motivazione sia semplicemente meglio specificata e arricchita di ragioni giustificative, comunque coerenti rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato. (…) Come detto, non deve, infatti, sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti – che si risolverebbe in una sorta di integrale anticipazione del contenuto motivazionale del futuro ed eventuale provvedimento di diniego - ben potendo, invece, la pubblica amministrazione meglio precisare nel provvedimento finale le proprie posizioni giuridiche, purché il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10- bis citato ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 settembre 2025 n. 7247) .
Orbene, indipendentemente dalla non assoluta coincidenza dei motivi ostativi con le ragioni poste a sostegno dell’atto finale, che pur si manifesta nel caso di qui in esame, ritiene il Collegio che il motivo sia infondato, considerato che il provvedimento di diniego definitivo impugnato dà pienamente conto dei motivi del diniego, in larga parte già contenuti nel preavviso del 27 febbraio 2023, nel quale l’amministrazione aveva puntualmente illustrato le numerose situazioni debitorie a carico della società T.I.P.. Sicché, la parziale discrasia tra il preavviso di diniego e il provvedimento conclusivo del procedimento si limita alla implementazione del racconto dei fatti con circostanze nuove che non sono però poste alla base della motivazione di negare definitivamente la voltura richiesta, perché tale risultato deriva – con totale autonoma sufficienza motiva - dalla combinazione di quanto contestato alla società nel preavviso di diniego e l’incapacità del contenuto delle osservazioni a confutare i segnalati motivi ostativi.
8. – Quanto al secondo complesso motivo di appello, che pure a avviso del Collegio non può trovare accoglimento, va ribadito che l’amministrazione, una volta ricevuta l’istanza di voltura, aveva il dovere di verificare la sussistenza dei presupposti ( rectius , la loro permanenza) per il rilascio dell’autorizzazione in capo alla società, pur se quest’ultima era già titolare da anni del titolo abilitativo alla vendita di energia elettrica e il procedimento era stato avviato al solo fine di ottenerne la voltura per il trasferimento di sede.
Infatti, siffatta indagine, costituiva il precipitato dell’esercizio del potere di voltura attivato con l’istanza presentata dalla T.P.I., per effetto della quale all’amministrazione spettava l’onere di verificare anche l’affidabilità fiscale della società e la permanenza dei presupposti per mantenere attivo il titolo abilitativo a suo tempo rilasciato, in ossequio alle norme recate dal d.lgs. 504/1995 e in particolare quelle contenute nell’art. 53, commi 4 e 5.
Sul punto non può non condividersi il richiamo giurisprudenziale espresso dal primo giudice al punto 7 della sentenza qui oggetto di appello. Infatti questo Consiglio di Stato, sebbene con riferimento a una ipotesi diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio ( trader di prodotti energetici stoccati presso depositi fiscali o terzi), ma nei principi perfettamente attagliabile al caso odierno (si veda in proposito, per una applicazione del principio ad un contenzioso relativo proprio a un caso di diniego di voltura e rilascio di codici accisa per la provincia di Roma, Cons. Stato, Sez. VI, 19 dicembre 2025 n. 10062) - si è pronunciato nel senso che il potere di autorizzazione di competenza dell'amministrazione delle dogane “ (...) non può essere ristretto ad una funzione ricognitiva solo di presupposti predeterminati in modo tassativo dalla legge, rispetto a quali non residuerebbe alcun margine di apprezzamento di carattere discrezionale , (…) costituisce invece il proprium del potere autorizzativo quello di verificare se il rispetto formale dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio della licenza di esercizio si saldi con la sostanziale capacità del soggetto richiedente di assolvere agli obblighi parimenti previsti a suo carico a livello normativo, secondo le modalità di funzionamento dei tributi inerenti ai prodotti destinati ad essere dallo stesso commercializzati, ed in definitiva se la sua immissione nel mercato non sia fonte di possibile pregiudizio per il medesimo interesse erariale, affidato alla cura dell'amministrazione delle dogane . (…) il potere del quale si discorre - per la delicata natura degli interessi erariali coinvolti - non può che essere un potere discrezionale e non vincolato (e) presuppone una valutazione ampia non circoscritta soltanto all'adeguatezza patrimoniale dell'operatore economico, ma anche alla sua affidabilità fiscale e professionale (valutazione che va quindi fatta non soltanto al cospetto di un operatore economico privo di solidità finanziaria, ma anche a fronte di un operatore economico che, pur munito di solidità finanziaria, appare tuttavia inaffidabile sotto il profilo dell'osservanza delle leggi fiscali ”(cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VII, 18 settembre 2023 n. 8401 e 29 aprile 2023 n. 4343).
D’altronde l’art. 23 d.lgs. 504/1995, disciplinando le ipotesi di diniego o revoca obbligatoria dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione, non esclude che quest’ultima, in via generale, conservi un potere (e un onere) di verifica in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo di affidabilità del richiedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione per il commercio di prodotti sottoposti ad accisa sottoposto ad integrale circuito doganale e tale potere ben può essere esercitato nel corso di una istruttoria occasionata da una istanza di voltura e assegnazione di nuovo codice.
Tale discrezionalità, peraltro, emerge anche dalla possibilità concessa all'Agenzia di valutare in concreto l'adeguatezza della cauzione prevista dal legislatore che in casi di rilevante esposizione debitoria come quello in esame non potrebbe essere garantita nemmeno con l'imposizione di un deposito cauzionale più elevato. L'assicurazione di una certa costanza nei pagamenti dei ratei di acconto, alle scadenze prestabilite, è una condizione basilare e imprescindibile per come è stata prevista dal legislatore la contabilità delle accise sul gas naturale e sull'energia elettrica, tramite le particolari modalità di pagamento dell'accisa incentrata sul meccanismo degli acconti calcolati sui consumi del corrispondente periodo precedente - condizione idonea ad assicurare il costante flusso di cassa all'Erario - principio consolidato, riconosciuto sia da parte del Giudice tributario, che da quello di legittimità [sulla tutela del gettito come ratio intepretativa si veda Cass. pen., Sez. I, 24 giugno 2025 n. 33671 e Cass. civ. trib. 7 novembre 2019 n. 28675 ove si precisa che in materia di accise il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra lo Stato ed il fornitore, attesa la concentrazione impositiva su pochi soggetti, produttori od importatori del prodotto, onde garantire un gettito costante all'erario, mentre il rapporto tra il fornitore ed il consumatore (od il subfornitore non autorizzato) si pone su un diverso piano di natura contrattuale; pertanto è sempre il fornitore ad essere titolare, dal lato passivo, dell'obbligo di corrispondere l'accisa di cui poi, in seguito al pagamento, riversa l'onere mediante rivalsa, configurata come oggetto di un diritto e non come elemento ineludibile del tributo] (in argomento si veda, ancora, Cons. Stato, Sez. VII, 10062/2025, cit.).
9. – Fermo quanto sopra in punto di diritto, in punto di fatto deve convenirsi con l’amministrazione circa la sussistenza di un importante deficit nel pagamento dei crediti tributari a carico della società oggi appellante emerso ampliamente già nel corso della fase procedimentale che aveva condotto all’adozione del preavviso di diniego e non sconfessato dalle osservazioni a tale atto presentate dalla società interessata.
L’amministrazione, sul punto, ha bene evidenziato nella parte motiva del diniego definitivo come un ruolo rilevante nella decisione sfavorevole assunta dall’Agenzia spetta alla considerazione circa “ la sistematicità con cui codesto Contribuente risulta solito condurre le obbligazioni tributarie nella fase patologica delle stesse ”, a nulla rilevando in senso mitigatorio la opposta considerazione, propugnata dalla società nelle osservazioni presentate a giustificazione delle contestazioni mosse con il preavviso di diniego, circa “ l’esistenza di cartelle esattoriali rateizzate, (…) l’esistenza di relativi piani di ammortamento in riferimento ai quali le rate sarebbero versate regolarmente, (…) la mancata notifica di cartelle ”, che comunque sarebbero state notificate successivamente, dovendosi valorizzare quanto a inaffidabilità fiscale della società la “storia” dei numerosi e costanti irregolari o mancati pagamenti dell’imposta dovuta, per come emerge inequivocabilmente dall’elenco allegato al preavviso di diniego, che in questa sede non appare necessario riprodurre analiticamente, essendo ben noto alle parti e comunque essendo stato più sopra richiamato con adeguata riproduzione analitica dei contenuti.
D’altronde, come bene ha colto il giudice di primo grado, dall’esame dell’allegato al preavviso di diniego emergono, con riferimento a un periodo successivo rispetto all’epoca del rilascio dell’autorizzazione per la vendita nella provincia di Terni (31 maggio 2022), numerosi debiti fiscali non ancora pagati e per importi rilevanti (nello specifico: a) € 239.197,78 con riferimento alla cartella consegnata il 10 febbraio 2023; b) € 66.759,62 con riferimento alla cartella consegnata il 25 dicembre 2022; c) € 13.706,44 con riferimento alla cartella consegnata il 25 dicembre 2022; d) € 27.801,59 con riferimento alla cartella consegnata il 25 giugno 2022).
10. - Quanto al terzo motivo di appello, anch’esso non può trovare accoglimento, in parte per le ragioni già illustrare nello scrutinare i primi due motivi dedotti nella presente sede processuale nonché per la circostanza, già del resto qui esaminata, circa l’irrilevanza di avere ottenuto la società appellante l’autorizzazione alla vendita in altra provincia, con rilascio del relativo codice, atteso che dalla nuova verifica, occasionata dalla presentazione dell’istanza di voltura, sono emersi gravi elementi circa la non affidabilità fiscale della società medesima.
A nulla poi rileva il richiamo alla “revoca” dell’autorizzazione che compare nella motivazione della sentenza oggetto di appello, poiché ciò non toglie che, espressamente, il provvedimento di diniego impugnato fa correttamente richiamo al “rilascio dell’autorizzazione in oggetto” e quindi alla istanza di voltura presentata dalla società interessata.
11. – In ragione delle suesposte considerazioni i motivi di appello non possono essere accolti perché infondati, con conseguente reiezione del mezzo di gravame proposto dalla società T.I.P. S.r.l. e conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c, per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., la società T.I.P. S.r.l. deve essere condannata a rifondere le spese del grado di appello in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, che possono essere liquidate nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione ST), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 74/2025), lo respinge.
Condanna la società T.I.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese del grado di appello in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , che liquida nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De LI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
FA HE, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA HE | ER De LI |
IL SEGRETARIO