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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3452/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3452/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA PISACANE N. 1 22063 CANTU'
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI MATTEO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO GIACOMO MATTEOTTI N. 1 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise, in data 20 febbraio 2023, nei confronti Controparte_1 dei fideiussori e , decreto ingiuntivo n. 528/2023 per la Controparte_2 Parte_1 somma complessiva di Euro 10.678,58 a saldo del finanziamento da restituire ancora dovuto, oltre interessi legali e spese.
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo e disconobbe formalmente, ex Parte_1 art. 241 cod. proc. civ., tutte le firme riportate sul contatto di finanziamento in data 14/07/2015, numero di pratica 455489, stipulato con ProFamily ed avente quale intermediaria Evidenziò Controparte_1 che, già in data 22/04/2021, aveva provveduto a depositare, presso la Legione dei Carabinieri Lombardia di Cinisello Balsamo, denuncia nei confronti di per la falsificazione della Controparte_2 sua firma su due differenti contratti di finanziamento. Precisò che, nel procedimento penale n. 18107/21 R.G.N.R., quest'ultimo aveva ammesso di aver aperto, in data 19.02.2013, il contratto di finanziamento n. 47587049 con la società Agos Ducato s.p.a., dell'importo di € 15.000,00, facendola risultare come garante coobbligata “all'insaputa della persona offesa, falsificandone la firma al momento della sottoscrizione del suddetto finanziamento”. Contestò anche la falsificazione dell'attestazione, riportata in calce alla pagina della richiesta di finanziamento, effettuata dall'incaricato della in ordine alle firme apposte in sua presenza. Chiese che fosse accertata la temerarietà Pt_2 della domanda. si costituì ed evidenziò che il contratto di finanziamento n. 455489 era stato Controparte_1 sottoscritto dal signor e dalla signora , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 CP_2 Pt_1 cod. civ., che il piano di ammortamento inizialmente era stato onorato, essendo state versate le prime n. 39 rate, mentre del tutto arbitrariamente ed ingiustificatamente erano stati, poi, interrotti i rimborsi mensili, cosicché a fronte del perdurante inadempimento, con raccomandate dell'1.07.2019, i debitori erano stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine. Contestò il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e la documentazione e le argomentazioni fornite dall'opponente a sostegno, trattandosi di mera dichiarazione di parte inidonea a smentire un contratto sottoscritto in presenza dell'incaricato di ProFamily, dietro esibizione dei rispettivi documenti di riconoscimento. Aggiunse che anche la denuncia non era sfociata in un processo penale. Formulò istanza di verificazione per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni della signora Parte_1
apposte al contratto di finanziamento.
[...] Esperita la procedura di mediazione, venne disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica. Precisate le conclusioni nel termine del 13 febbraio 2025, in modalità di trattazione scritta, la causa giunge in decisione norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
---------- L'opposizione è fondata.
ha disconosciuto ogni sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento. Parte_1 Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito dell'esame strumentale, ha riscontrato “l'integrità dei documenti originali che, sottoposti ad opportuna ispezione strumentale, sono risultati indenni da anomalie riconducibili a procedimenti alterativi, di natura meccanica o chimica, a carico del supporto cartaceo e dell'inchiostratura”. I rilievi si sono, poi, concentrati sul grafismo delle sottoscrizioni oggetto di verifica: si tratta di 6 firme apposte su moduli prestampati datati 14 luglio 2015 e 15 luglio 2015. Le firme sono risultate “tutte tracciate con penna a sfera avente inchiostro di colore blu, nella sequenza cognome - nome ed in esse sono a prima vista delineate in modo riconoscibile le strutture formative che definiscono le varie lettere alfabetiche. Si riscontra, inoltre, la corrispondenza delle sottoscrizioni tra loro, in quanto tutte manifestano lo stesso impianto grafico in un ambito di apparente scorrevolezza”. Tuttavia, osserva il consulente tecnico d'ufficio, “l'iniziale impressione di spigliatezza di stesura viene contraddetta, ad un esame più approfondito, da una serie di disfunzionali interruzioni del tracciato, dalla presenza di alcuni ritocchi, da una serie di tratti giustapposti, tra loro accostati in un apparente impressione di continuità. Non mancano, inoltre, alcune anomale strutture formative rallentate ed pagina 2 di 4 incoerenti con un percorso alfabetico tracciato con scioltezza di stesura, quale dovrebbe essere quello di una firma naturale e spontanea”. Inoltre, il contesto pressorio è risultato “prevalentemente marcato con maggiore intensità in alcuni percorsi discendenti e in qualche collegamento, molto rari i percorsi sfumati finali”. In particolare, il movimento delle firme verificate si è profilato “caratterizzato da un andamento prevalentemente curvilineo, con scarsa tensione reattiva. A livello dimensionale si riscontrano nella zona media importanti variazioni con alternanza di cadute di calibro e di amplificazioni. Si tratta nel complesso di un gesto grafico disarmonico e grossolano, privo di coerenza espressiva, nel quale non si riscontra il ripetersi di dinamismi compositivi, di modalità formative personali o di semplificazione”. In sostanza, le suddette firme presentano una serie di incoerenze, anche tra loro stesse, tali da desumerne i segni oggettivi dell'artificiosità. Tali anomalie si connotano in “interruzioni interletterali con riprese incongrue che rendono il tracciato grafico malamente accostato, scarsa scorrevolezza dello scritto che risultata statico, pressione piatta ed indifferenziata, percorsi letterali fortemente controllati, privi di movimento”, che vanno ad inficiare la naturalezza del movimento scrittorio e sono indicatori di imitazione. L'esame dei documenti comparativi, inoltre, ha permesso al consulente tecnico d'ufficio di cogliere le caratteristiche fondamentali della grafomotricità autografa, mantenutasi costante negli anni nelle sue caratteristiche individuali, e che si “connota per stabilità e per il riproporsi nel tempo delle medesime immagini grafiche, non rilevandosi sostanziali differenze nella modalità redattiva” e risultando, dunque, quali “firme ben personalizzate, decifrabili”, eseguite con “spigliatezza di stesura, continuità grafica, agili e funzionali raccordi tra lettere” e si presentano redatte in appoggio sul rigo, secondo un allineamento orizzontale aderente alla rigatura prestampata, a differenza delle firme disconosciute che presentano “ondulazioni e rimangono sollevate rispetto alla sottostante rigatura” e “la distribuzione appare più uniforme, con alcuni percorsi poco inchiostrati indipendentemente dalla direzione del movimento”. Inoltre, come sottolinea il consulente tecnico d'ufficio, la grafia autografa presenta variazioni dimensionali modulate ed armoniche e prevalgono la continuità letterale, i tratti ascendenti alleggeriti e discendenti più premuti, mentre le firme in verifica presentano vistose variazioni e non presentano gli stessi rapporti proporzionali tra maiuscole e minuscole e sono riscontrabili diffuse interruzioni del tracciato e collegamenti non funzionali, oltre alle sensibili differenze quanto ad ideazione e realizzazione di numerosi grafemi. Ciò ha condotto il consulente tecnico d'ufficio ad affermare che “dall'esame delle firme oggetto di indagine emergono comportamenti grafici estranei alla grafomotricità di e sono Parte_1 presenti solo alcune generiche similarità morfologiche” ed a concludere che
“Le sottoscrizioni apposte sull'originale del contratto di finanziamento in data 14 luglio 2015 non sono riconducibili alla mano di e sono pertanto apocrife”. Parte_1 Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio vanno accolte, in quanto precise, puntuali e coerenti, non essendo state, peraltro, contraddette da diverse apprezzabili considerazioni delle parti cui non sia stato dato riscontro nella relazione. Ciò determina l'inutilizzabilità in giudizio del contratto di finanziamento sul quale si fonda la coobbligazione debitoria a carico di . Parte_1 Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato. Non ricorrono i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ.. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 528/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 20 febbraio 2023 nei confronti di;
Parte_1
2) condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 complessivi Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
pagina 3 di 4 3) rigetta ogni altra domanda;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_1
5) con sentenza esecutiva. Monza, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Il Cancelliere Dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3452/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA PISACANE N. 1 22063 CANTU'
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI MATTEO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO GIACOMO MATTEOTTI N. 1 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise, in data 20 febbraio 2023, nei confronti Controparte_1 dei fideiussori e , decreto ingiuntivo n. 528/2023 per la Controparte_2 Parte_1 somma complessiva di Euro 10.678,58 a saldo del finanziamento da restituire ancora dovuto, oltre interessi legali e spese.
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo e disconobbe formalmente, ex Parte_1 art. 241 cod. proc. civ., tutte le firme riportate sul contatto di finanziamento in data 14/07/2015, numero di pratica 455489, stipulato con ProFamily ed avente quale intermediaria Evidenziò Controparte_1 che, già in data 22/04/2021, aveva provveduto a depositare, presso la Legione dei Carabinieri Lombardia di Cinisello Balsamo, denuncia nei confronti di per la falsificazione della Controparte_2 sua firma su due differenti contratti di finanziamento. Precisò che, nel procedimento penale n. 18107/21 R.G.N.R., quest'ultimo aveva ammesso di aver aperto, in data 19.02.2013, il contratto di finanziamento n. 47587049 con la società Agos Ducato s.p.a., dell'importo di € 15.000,00, facendola risultare come garante coobbligata “all'insaputa della persona offesa, falsificandone la firma al momento della sottoscrizione del suddetto finanziamento”. Contestò anche la falsificazione dell'attestazione, riportata in calce alla pagina della richiesta di finanziamento, effettuata dall'incaricato della in ordine alle firme apposte in sua presenza. Chiese che fosse accertata la temerarietà Pt_2 della domanda. si costituì ed evidenziò che il contratto di finanziamento n. 455489 era stato Controparte_1 sottoscritto dal signor e dalla signora , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 CP_2 Pt_1 cod. civ., che il piano di ammortamento inizialmente era stato onorato, essendo state versate le prime n. 39 rate, mentre del tutto arbitrariamente ed ingiustificatamente erano stati, poi, interrotti i rimborsi mensili, cosicché a fronte del perdurante inadempimento, con raccomandate dell'1.07.2019, i debitori erano stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine. Contestò il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e la documentazione e le argomentazioni fornite dall'opponente a sostegno, trattandosi di mera dichiarazione di parte inidonea a smentire un contratto sottoscritto in presenza dell'incaricato di ProFamily, dietro esibizione dei rispettivi documenti di riconoscimento. Aggiunse che anche la denuncia non era sfociata in un processo penale. Formulò istanza di verificazione per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni della signora Parte_1
apposte al contratto di finanziamento.
[...] Esperita la procedura di mediazione, venne disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica. Precisate le conclusioni nel termine del 13 febbraio 2025, in modalità di trattazione scritta, la causa giunge in decisione norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
---------- L'opposizione è fondata.
ha disconosciuto ogni sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento. Parte_1 Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito dell'esame strumentale, ha riscontrato “l'integrità dei documenti originali che, sottoposti ad opportuna ispezione strumentale, sono risultati indenni da anomalie riconducibili a procedimenti alterativi, di natura meccanica o chimica, a carico del supporto cartaceo e dell'inchiostratura”. I rilievi si sono, poi, concentrati sul grafismo delle sottoscrizioni oggetto di verifica: si tratta di 6 firme apposte su moduli prestampati datati 14 luglio 2015 e 15 luglio 2015. Le firme sono risultate “tutte tracciate con penna a sfera avente inchiostro di colore blu, nella sequenza cognome - nome ed in esse sono a prima vista delineate in modo riconoscibile le strutture formative che definiscono le varie lettere alfabetiche. Si riscontra, inoltre, la corrispondenza delle sottoscrizioni tra loro, in quanto tutte manifestano lo stesso impianto grafico in un ambito di apparente scorrevolezza”. Tuttavia, osserva il consulente tecnico d'ufficio, “l'iniziale impressione di spigliatezza di stesura viene contraddetta, ad un esame più approfondito, da una serie di disfunzionali interruzioni del tracciato, dalla presenza di alcuni ritocchi, da una serie di tratti giustapposti, tra loro accostati in un apparente impressione di continuità. Non mancano, inoltre, alcune anomale strutture formative rallentate ed pagina 2 di 4 incoerenti con un percorso alfabetico tracciato con scioltezza di stesura, quale dovrebbe essere quello di una firma naturale e spontanea”. Inoltre, il contesto pressorio è risultato “prevalentemente marcato con maggiore intensità in alcuni percorsi discendenti e in qualche collegamento, molto rari i percorsi sfumati finali”. In particolare, il movimento delle firme verificate si è profilato “caratterizzato da un andamento prevalentemente curvilineo, con scarsa tensione reattiva. A livello dimensionale si riscontrano nella zona media importanti variazioni con alternanza di cadute di calibro e di amplificazioni. Si tratta nel complesso di un gesto grafico disarmonico e grossolano, privo di coerenza espressiva, nel quale non si riscontra il ripetersi di dinamismi compositivi, di modalità formative personali o di semplificazione”. In sostanza, le suddette firme presentano una serie di incoerenze, anche tra loro stesse, tali da desumerne i segni oggettivi dell'artificiosità. Tali anomalie si connotano in “interruzioni interletterali con riprese incongrue che rendono il tracciato grafico malamente accostato, scarsa scorrevolezza dello scritto che risultata statico, pressione piatta ed indifferenziata, percorsi letterali fortemente controllati, privi di movimento”, che vanno ad inficiare la naturalezza del movimento scrittorio e sono indicatori di imitazione. L'esame dei documenti comparativi, inoltre, ha permesso al consulente tecnico d'ufficio di cogliere le caratteristiche fondamentali della grafomotricità autografa, mantenutasi costante negli anni nelle sue caratteristiche individuali, e che si “connota per stabilità e per il riproporsi nel tempo delle medesime immagini grafiche, non rilevandosi sostanziali differenze nella modalità redattiva” e risultando, dunque, quali “firme ben personalizzate, decifrabili”, eseguite con “spigliatezza di stesura, continuità grafica, agili e funzionali raccordi tra lettere” e si presentano redatte in appoggio sul rigo, secondo un allineamento orizzontale aderente alla rigatura prestampata, a differenza delle firme disconosciute che presentano “ondulazioni e rimangono sollevate rispetto alla sottostante rigatura” e “la distribuzione appare più uniforme, con alcuni percorsi poco inchiostrati indipendentemente dalla direzione del movimento”. Inoltre, come sottolinea il consulente tecnico d'ufficio, la grafia autografa presenta variazioni dimensionali modulate ed armoniche e prevalgono la continuità letterale, i tratti ascendenti alleggeriti e discendenti più premuti, mentre le firme in verifica presentano vistose variazioni e non presentano gli stessi rapporti proporzionali tra maiuscole e minuscole e sono riscontrabili diffuse interruzioni del tracciato e collegamenti non funzionali, oltre alle sensibili differenze quanto ad ideazione e realizzazione di numerosi grafemi. Ciò ha condotto il consulente tecnico d'ufficio ad affermare che “dall'esame delle firme oggetto di indagine emergono comportamenti grafici estranei alla grafomotricità di e sono Parte_1 presenti solo alcune generiche similarità morfologiche” ed a concludere che
“Le sottoscrizioni apposte sull'originale del contratto di finanziamento in data 14 luglio 2015 non sono riconducibili alla mano di e sono pertanto apocrife”. Parte_1 Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio vanno accolte, in quanto precise, puntuali e coerenti, non essendo state, peraltro, contraddette da diverse apprezzabili considerazioni delle parti cui non sia stato dato riscontro nella relazione. Ciò determina l'inutilizzabilità in giudizio del contratto di finanziamento sul quale si fonda la coobbligazione debitoria a carico di . Parte_1 Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato. Non ricorrono i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ.. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 528/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 20 febbraio 2023 nei confronti di;
Parte_1
2) condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 complessivi Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
pagina 3 di 4 3) rigetta ogni altra domanda;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_1
5) con sentenza esecutiva. Monza, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Il Cancelliere Dott. Mirko Buratti
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