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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 601 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto contratto d'appalto, trattenuta in decisione con ordinanza del
5.12.2024 resa ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra:
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv. ti Parte_1
PAGLIA GIANPAOLO e RUGGIERO VINCENZA, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione ed elett/te domiciliato presso il suo studio;
Attore E
Arch. , nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MUGNANO ANNA ed elett/te domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
E in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_2
Benevento (BN) alla Via Prof. E. Medi, 26, interno 1 - P.IVA ; P.IVA_1
Convenuta - contumace
F A T T O
Con atto di citazione notificato via PEC il 4.2.2020, chiamava in giudizio i convenuti in Pt_1
epigrafe indicati al fine di veder accertare e dichiarare il loro inadempimento al contratto di appalto sottoscritto il 9.8.2010 (con il quale erano stati pattuiti lavori di ristrutturazione di complessivi €
32.000,00, oltre IVA, da eseguirsi presso il casolare attoreo sito in Benevento Località Acquafredda tra il 15.9.2010 ed il 31.12.2010) ed, in particolare, per vedere accertare la responsabilità della ditta per aver eseguito lavorazioni difformi, carenti e non a regola d'arte e per non aver ultimato i lavori commissionati, abbandonando il cantiere senza giustificato motivo (per come riscontrato dall'attore nel 2014), nonché la responsabilità del professionista nominato TT dei Lavori per aver omesso i propri doveri di vigilanza, di controllo e di sollecitazione sull'esecuzione dell'opera
1 relativa al predetto casolare, oltre ad aver omesso ogni necessaria comunicazione al committente, negligenze che avevano reso il casolare (venduto all'attore dal medesimo professionista) inidoneo all'uso abitativo cui era destinato;
per tali motivi, l'attore chiedeva – previa risoluzione dei rapporti contrattuali - la restituzione degli importi già pagati sia alla ditta che al TT dei Lavori, nonché la loro condanna – in solido – al risarcimento di tutti i danni subiti per dette inadempienze;
in subordine, chiedeva condannare i predetti al pagamento della penale contrattualmente prevista per il ritardo nella definizione dei lavori, oltre al risarcimento degli ulteriori danni, in ogni caso con rimborso delle spese di lite.
L'Arch. si costituiva in giudizio il 26.5.2020 solo due giorni precedenti la data di CP_1 udienza indicata nell'atto di citazione (28.5.2020), ma eccependo – preliminarmente – che successivamente alla notifica dell'atto di citazione (perfezionatasi il 4.2.2020) era intervenuta la sospensione straordinaria per emergenza coronavirus, dal 9 marzo all'11 maggio 2020.
Alla luce della normativa emergenziale, con ordinanza del 13.6.2020 il precedente G.I. differiva la prima udienza al 10.2.2021.
Nel merito, il citato professionista eccepiva preliminarmente la decadenza e prescrizione di qualsivoglia garanzia invocata per i vizi e difformità dell'appalto ex art. 1667 c.c. non essendo stata dedotta, né allegata la data di scoperta del vizio e della difformità, ovvero la conoscibilità o meno del vizio, onde appurare la tempestività dell'azione ai fini del rispetto dei termini decadenziali di 60 giorni ex art. 1668 c.c.; in subordine, il professionista convenuto eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione esperita oltre due anni dalla consegna del bene, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo diligentemente espletato i singoli incarichi conferitigli dal committente, per i quali veniva regolarmente pagato, mentre l'odierno attore si era completamente disinteressato dei lavori terminati consensualmente e senza riserva già nel 2011; il convenuto, infine, precisava che l'attore – prima di procedere all'acquisto dell'immobile – lo aveva visionato più volte, verificandone – quindi – il pessimo stato, la natura rurale e le difficoltà di accesso, ma – soprattutto – impegnandosi esplicitamente (nel corpo dell'atto di compravendita) a procedere all'accatastamento urbano del fabbricato rurale, essendo privo dei requisiti soggettivi di ruralità
(evidenziando, altresì, che il Permesso di Costruire n. 1 del 26.1.2010 era denominato:
“Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale sito alla località Acquafredda”).
L'Architetto convenuto precisava ancora che, per volontà del committente e come rilevabile dal contratto stesso, le opere appaltate si limitavano alla manutenzione della sola struttura esistente escludendo i lavori sull'ampliamento pur autorizzati nel Permesso di Costruire nonché impianti, finiture ed altre sistemazioni che affermava di voler fare in proprio, in economia;
nel Pt_1
contratto – inoltre – il committente si era impegnato a fornire di acqua ed energia elettrica il
2 cantiere per la realizzazione delle opere appaltate (condizione ritenuta sostanziale data la mancanza di strada ed il conseguente incremento esponenziale di costi e tempi rispetto ai pattuiti, ma mai rispettata dal committente); secondo il convenuto, dopo la variante chiesta ed ottenuta dal medesimo committente il 17.11.2011 (P.d.C. n. 47), l'attore non aveva dato più alcuna indicazione sul prosieguo dei lavori, né aveva contestato e/o comunicato alcunchè, procedendo anche regolarmente nei pagamenti, proprio perché i rapporti erano buoni;
solo a distanza di due anni,
aveva commissionato all'Architetto anche il calcolo strutturale correlato alla al PdC n. Pt_1
47/2011, ottenendo la nuova Autorizzazione Sismica con provvedimento n. 25 del 18/11/2013, nonché una proroga per l'ultimazione dei lavori di ulteriori due anni.
Con ordinanza del 21.2.2021 il precedente G.I. disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti della ditta appaltatrice non comparsa, della quale veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 6.9.2022 dalla sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo).
Espletata la CT (nei termini precisati dalla sottoscritta con ordinanza del 10.1.2023) e ritenuta superflua la prova orale pur articolata da parte attrice, nonché insussistenti i presupposti per procedere alla rinnovazione della CT (come pure richiesto da parte attrice), con ordinanza del
5.12.2024 resa ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, considerato che anche in sede di comparsa conclusionale parte attrice ribadiva le ragioni per le quali considerava tardiva l'avversa costituzione e – quindi – inammissibili le eccezioni non rilevabili d'ufficio, appare necessario e sufficiente richiamare in questa sede le argomentazioni già rese dal precedente G.I. con l'ordinanza del 13.6.2020: alla luce della nota sospensione di tutti i termini processuali disposta dal dl 18/2020 e ss. mm. ed ii nel periodo emergenziale, con il citato decreto la prima udienza veniva differita al 10.2.2021 e – rispetto a detta data – la costituzione del 26.5.2020 deve ritenersi tempestiva, con conseguente ammissibilità delle eccezioni ivi sollevate.
Prima di passare all'esame delle citate eccezioni, però, appare necessario evidenziare che la qualifica di TT dei Lavori (contestata in questa sede dal convenuto, eccipiente il proprio difetto di legittimazione passiva), veniva riconosciuta dal medesimo Arch. in sede Parte_2
stragiudiziale nella PEC del 22.2.2018 (allegata alla produzione attorea) e – del resto – si evince inequivocamente dal contratto d'appalto sottoscritto tra le parti il 9.8.2010 (pure allegato alla produzione attorea), nel quale si precisava anche che i lavori che l'impresa si impegnava a
3 realizzare erano quelli di cui al progetto redatto dal medesimo Arch. ed allegato al CP_1
permesso di costruire n. 1/2010.
Non può – invece – condividersi la difesa attorea nella parte in cui imputava al professionista convenuto, in qualità di progettista/alienante (oltre che TT dei Lavori) la necessità di procedere alla modifica del progetto originario (cfr. in tal senso soprattutto le prime memorie istruttorie), giacchè – come correttamente evidenziato dall'Architetto già in sede di Parte_2
costituzione in giudizio – nel contratto di compravendita era stato espressamente posto a carico dell'acquirente l'onere di procedere all'accatastamento urbano del fabbricato rurale, essendo l privo dei requisiti soggettivi di ruralità, mentre il Permesso di Costruire n. 1 del 26.1.2010 Pt_1
era stato rilasciato per la “Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale sito alla località
Acquafredda”; con le proprie seconde memorie istruttorie, però, parte attrice documentava di aver tempestivamente eseguito il passaggio all'urbano senza rendita già nell'agosto 2010 (cfr. allegati all'email del 26.8.2010).
Ciò premesso, alla luce della documentazione depositata dal medesimo attore e della normativa invocata dal convenuto, merita accoglimento l'eccezione di intervenuta decadenza sollevata dal convenuto costituito.
Come già in epigrafe evidenziato, infatti, il TT dei Lavori veniva citato in giudizio unitamente alla ditta appaltatrice per aver omesso i propri doveri di vigilanza, di controllo e di sollecitazione sull'esecuzione dell'opera relativa al casolare oggetto di causa, oltre ad aver omesso ogni necessaria comunicazione al committente;
ai sensi dell'art. 1667 c.c. – però – il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza (La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati). Per giurisprudenza pacifica di legittimità che si condivide, inoltre, “In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art.
1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori) (cfr. Cass. n. 10579 del 25.6.2012).
Nel caso in esame, invece, parte attrice si limitava ad argomentare in ordine alla inammissibilità dell'avversa eccezione per presunta tardività, senza in alcun modo documentare di aver tempestivamente denunziato i vizi e le inadempienze dedotte in questa sede, anzi – come pure correttamente evidenziato dal CT – l'avvenuto pagamento tempestivo di tutte le competenze
4 spettanti agli odierni convenuti già dal 2011, a saldo dei lavori eseguiti sulla base del contabilità finale del SAL n. 2 del 02/10/2011 lasciava intendere che l'attore non avesse contestazioni da sollevare in merito (cfr. pag. 31 della CT ed allegato 6 all'atto di citazione).
Successivamente a detto pagamento, del resto, la prima diffida che risulta essere stata inoltrata all'Arch. è quella del 21.2.2018 (cfr. allegato 10 all'atto di citazione); non ci si può Parte_2
esimere dall'evidenziare – piuttosto – che a contrario risulta un sollecito dell'Arch. CP_1
rivolto all'attore con il quale si ricorda la scadenza del permesso di costruire in variante n. 47 del
21.11.2011 (cfr. emails del 7.10.2012 e del 22.11.2013), memento reso necessario dalla decisione attorea di non commissionare (nel contratto di appalto qui azionato) tutti i lavori autorizzati (cfr. infra).
Nonostante l'intervenuta decadenza, però, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite tra l'attore e l'Arch. alla luce delle irregolarità da questi CP_1
perpetrate nel corso dell'incarico professionale, come specificamente riscontrate dal CT.
Alla luce della CT espletata e della documentazione acquisita, invece, merita parziale accoglimento la domanda attorea nei confronti dell'impresa convenuta rimasta contumace.
Sul punto, occorre in primo luogo evidenziare che dal contratto di compravendita si evinceva chiaramente che l'odierno attore acquistava “un appezzamento di terreno con entrostante fabbricato rurale in pessime condizioni statiche e di manutenzione” (cfr. art. 1 di atto di compravendita del
4.6.2010), mentre dal contratto di appalto sottoscritto il 9.8.2010 si evinceva che l'odierno attore commissionava la realizzazione solo di alcuni dei lavori che erano stati autorizzati con il permesso di costruire n. 1 del 26.1.2010 (cfr. premessa del contratto di appalto pure allegato all'atto di citazione) ed, in particolare, quelli di cui al computo metrico allegato al contratto, dal cui esame si evince chiaramente che trattavasi di lavori di manutenzione parziali che giammai avrebbero potuto rendere abitabile l'immobile.
Alla luce di tali dati di fatto, quindi, si condividono le argomentazioni del CT lì dove evidenziava che l'attore aveva commissionato solo alcuni lavori “le opere appaltate, effettivamente, si limitavano solo ad alcuni interventi di manutenzione della sola struttura del fabbricato esistente, escludendo sia i lavori dell'ampliamento per così come autorizzati, sia la realizzazione degli impianti tecnologici, sia le finiture e tutte le altre opere necessarie per rendere detto fabbricato fruibile ed agibile per uso civile abitazione” (cfr. pag. 19 della CT), di talchè certamente non può trovare accoglimento la domanda attorea nella parte in cui chiedeva di imputare ai convenuti l'inidoneità all'uso abitativo dell'immobile (cfr. in tal senso pag. 14 di atto di citazione), non essendo proprio stati commissionati lavori di ristrutturazione idonei a tal fine (su questo aspetto
5 dell'agibilità/abitabilità del fabbricato in esame va fatta chiarezza evidenziando il fatto che nè i lavori appaltati inizialmente con il "Contratto d' Appalto del 09/08/2010 " intercorso tra la parte attrice e la ditta " né quelli eseguiti sulla base del "SAL n.2 del 02/10/2011" Controparte_2 erano sufficienti a raggiungere l'agibilità dell'immobile in quanto circoscritti ai primi interventi necessari per rendere strutturalmente idoneo il suddescritto fabbricato – cfr. pag. 33 della CT).
Aggiungasi che, mentre risulta documentato nel contratto d'appalto che l'odierno attore era stato espressamente onerato della fornitura idrica ed elettrica, non risulta in alcun modo provato che egli abbia incaricato la ditta convenuta anche al ripristino di un eventuale pozzo (di cui non vi è traccia negli atti, né veniva rinvenuto nel corso delle operazioni peritali) e/o all'allaccio dell'energia elettrica (sul punto si rinviene solo una scheda ENEL che indica i lavori a farsi per eventuali allacci, inoltrata dall'arch. all'odierno attore con preghiera di accordarsi direttamente con la CP_1
ditta, ma non si rinviene alcun accordo successivo in tal senso – cfr. email del 13.10.2010).
Alla luce di tali evidenze documentali e di quanto accertato in loco dal CT nel contraddittorio delle parti, quindi, si condividono le conclusioni dell'elaborato peritali lì dove – rispondendo compiutamente anche alle osservazioni argomentate dalle parti – argomentava in ordine alle ragioni per le quali “…. non vi sono sostanziali vizi realizzativi da emendare ma vi sono solo opere da ultimare. Dette opere di completamento degli interventi sono principalmente quelle descritte al precedente Cap.II ai punti 1°- 2°-3°-4°e 5°” (cfr. pag. 35); in particolare, il CT giungeva determinare a favore di quest'ultima (ndr. parte attrice) un risarcimento di Euro € 785,57. Inoltre, considerando tutti i lavori eseguiti per così come descritti nell'ultima contabilità cioé nel " SAL n.2 del 02/10/2011", sulla base delle verifiche tecniche esperite dallo scrivente sul fabbricato in esame, per così come già detto sia nella precedente bozza di relazione che nella presente relazione finale, si è ritenuto necessario che sul fabbricato in esame si eseguano ulteriori modesti interventi di ripristino e di completamento i cui costi assommano mediamente ad Euro 2.500,00 circa. Quindi, in sintesi, in base a quanto innanzi riferito, ne consegue che alla parte attrice sono stati riconosciuti dallo scrivente complessivi Euro 3.285,57 oltre IVA…….. con la precisazione che (per le ragioni già evidenziate) il suddetto importo di Euro 3.285,57 oltre IVA, ovviamente, non include tutti gli ulteriori costi da sostenersi per l'esecuzione delle altre opere a farsi per il completo recupero statico-funzionale del fabbricato in esame onde renderlo collaudabile ai fini dell'agibilità
e dell'abitabilità. (cfr. pag. 56 della CT, poi ripresa a pag. 67).
La domanda attorea, quindi, merita accoglimento solo in tali termini risarcitori, non sussistendo il grave inadempimento legittimante la risoluzione del rapporto contrattuale, con restituzione degli importi già pagati alla ditta (domanda spiegata in via principale).
6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione relativo al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA decaduto dalla domanda spiegata nei confronti Parte_1
di compensando integralmente tra gli stessi le spese di lite;
Controparte_1
2) In parziale accoglimento della domanda attorea spiegata nei confronti della
[...]
CONDANNA quest'ultima al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore di € 3.285,57, oltre IVA, ed interessi come per legge dalla messa in mora al soddisfo;
3) CONDANNA la a rimborsare Controparte_2
direttamente in favore degli Avv.ti PAGLIA GIANPAOLO e RUGGIERO VINCENZA
(dichiaratisi antistatari) le spese di lite che liquida in € 545,00 per C.U. e diritti ed €
2.552,00 per onorari (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, €
851,00 per la trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge e rimborso spese per la mediazione come documentate in atti;
4) Pone definitivamente a carico della le Controparte_2
spese relative alla CT, come già liquidate, con onere di rimborsarle in favore di chi le ha anticipate.
Benevento, 20/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
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