Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 26770/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 26770 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2022, riservato in decisione all'udienza del 09.12.2024, sostituita dal deposito di note, e vertente in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Buonfantino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 6/16
ATTRICE
E
n persona dei suoi legali rappresentanti p.t., nella qualità Controparte_1
di Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Eduardo Marano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al
Largo F. Torraca n. 71
CONVENUTA
pagina 1 di 11
, nato ad [...] il [...] (C.F. e CP_2 C.F._2
domiciliato in Aversa (CE) alla Via Piave n. 42
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed hanno chiesto che la causa venisse riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, va evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato,
ha evocato in giudizio , nonchè la Parte_1 CP_2 Controparte_1
quale impresa designata per il F.G.V.S., per ottenere il risarcimento dei danni da lesione personale subìti a seguito dell'incidente verificatosi in data 23.07.2021 in Napoli alla via
Tito Lucrezio Caro, causato dall'autovettura C-Max tg. CW069EK di proprietà di e sprovvista di copertura assicurativa;
danni quantificati CP_2
complessivamente in € 92.381,05 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 22.02.2023, si è costituita in giudizio la convenuta compagnia assicurativa, la quale, ha preliminarmente sollevato eccezioni di rito e, nel merito, ha impugnato la domanda, contestando, sia il fatto storico, che il quantum della richiesta risarcitoria e chiedendone l'integrale rigetto.
pagina 2 di 11 Sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio , sicchè ne è CP_2
stata dichiarata la contumacia con ordinanza resa all'udienza del 22.03.2023.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., raccolta la prova testimoniale ed espletata una CTU medico-legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.12.2024 ed, all'esito, è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
Questioni preliminari di rito.
Va preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143, 145 e 148, 283 co. 1 lett. a) e 287 d. lgs n. 209/2005.
Ed invero, parte attrice ha documentato di aver inviato alla convenuta compagnia assicurativa – in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S. – nonché alla CONSAP S.p.A., formale richiesta di risarcimento danni, a mezzo pec del 09.02.2022 (cfr. fascicolo di parte attrice) conforme alle prescrizioni dell'art. 148 cod. ass. e, comunque, contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr. principi esposti dalla
Suprema Corte nelle pronunce n. 19354/16 e n. 32919/22).
Avendo riguardo alla data delle richieste risarcitorie e con riferimento a quella di proposizione del giudizio, inoltre, risulta rispettato lo spatium deliberandi previsto dal già citato art. 148 cod. ass..
Sempre in via preliminare, la domanda va, altresì, dichiarata procedibile, avendo parte attrice dato prova documentale di aver regolarmente inviato alla convenuta compagnia assicuratrice, con pec del 09.09.2022, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro (cfr. fascicolo di parte attrice).
L'eccezione di nullità della domanda
La convenuta ha eccepito, altresì, la nullità della domanda sostenendo che dalla lettura dell'atto di citazione non sarebbe possibile comprendere “esaustivamente i fatti esposti né tanto meno gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.”
pagina 3 di 11 E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del
15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale,
l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'istante nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto della domanda, peraltro suffragata dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Legittimazione attiva e passiva
Va premesso che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283
d.lgs. 209/05 co. 1 lett. b), trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
In relazione alla domanda, così come formulata, risulta provata la legittimazione attiva di , quale danneggiata del sinistro dedotto in causa, dal contenuto della Parte_1
pagina 4 di 11 documentazione medica prodotta, attestante le lesioni subite a seguito del dedotto sinistro.
Quanto alla legittimazione passiva, va preliminarmente evidenziato che nella specifica materia in esame, non sussistendo un regime probatorio legale, trova applicazione il regime della prova libera, sicchè la prova della mancata copertura assicurativa non deve necessariamente risultare dalla certificazione IVASS o, in alternativa, dal verbale dell'autorità pubblica, ma ben può essere fornita con ogni mezzo ovvero con documenti, prove testimoniali e anche mediante le presunzioni, spettando al Giudice, poi, valutare l'insieme del quadro probatorio offerto, ex art. 116 cpc, al fine di ritenere meritevoli di accoglimento i fatti posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio
(cfr. Cass. Civ. n. 18284/2020),
Orbene, nel caso in esame, la legittimazione passiva di è dimostrata CP_2
dall'estratto cronologico PRA (doc. depositato tempestivamente in data 23.03.2023), dal quale emerge che alla data di accadimento del sinistro dedotto in causa, il veicolo tg. CW069EK era di proprietà di che lo aveva acquistato in data CP_2
05.07.2021. Inoltre, la circostanza che il predetto veicolo non fosse assicurato al momento del sinistro, si evince dall'attestazione rilasciata dalla Consap prot. n.
200349/22 del 13.10.2022 e dalla interrogazione presso l'Ania effettuata in data
9.2.2022 dalla quale emerge che la copertura assicurativa del veicolo tg. CW069EK è venuta a scadere in data 26.10.2020. Ne consegue la legittimazione passiva della nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla CP_1
liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada,.
Merito della controversia
Passando al merito della controversia, la scrivente ritiene che la domanda proposta da non sia stata adeguatamente provata e che, pertanto, vada rigettata. Parte_1
Va premesso che si verte, nel caso de quo, nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283, co. 1, lett. b) del decreto legislativo n. 209/2005 atteso che l'attrice ha dedotto di pagina 5 di 11 aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo non assicurato.
A questi fini (ma non solo) la legge n. 990 del 1969 (a mente dell'art. 19) ha previsto la costituzione, presso la CONSAP, di un “Fondo per le vittime della strada” CP_3
(FGVS), del quale Fondo l'impresa designata (individuata da apposito decreto ministeriale) è mandataria ex lege senza rappresentanza, assumendo in proprio l'obbligazione diretta nei confronti della vittima ed essendo detto FGVS soltanto tenuto a rifondere ad essa l'importo risarcitorio versato (cfr. Cass., 13 gennaio 2015, n.
274).
In simili fattispecie, sul danneggiato grava l'onere di provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo investitore, oltre alla circostanza che questo fosse sprovvisto di copertura assicurativa. Quest'ultima prova, come anticipato, può essere fornita con ogni mezzo e nella fattispecie va ritenuta raggiunta per le ragioni esposte in precedenza nella parte relativa alla legittimazione passiva.
Va, altresì, premesso che ha agìto in giudizio deducendo che il giorno Parte_1
23 luglio 2021, alle ore 12:30 circa, in Napoli alla via Tito Lucrezio Caro, all'altezza dell'ingresso laterale del Parco Virgiliano, dopo aver parcheggiato la propria autovettura parallelamente al marciapiede nelle apposite aree di parcheggio delimitate dalle strisce blu ed essere uscita dalla stessa, nel mentre l'aggirava posteriormente per raggiungere il marciapiede, veniva investita dall'autovettura Ford C-Max tg.
CW069EK, che era parcheggiata poco dietro e che, nell'eseguire una manovra in retromarcia per uscire dall'area di sosta, non si avvedeva della presenza della Pt_1
e la investiva colpendola al lato destro del corpo e provocandone la caduta sul lato sinistro.
A seguito dell'impatto, l'attrice, avendo riportato lesioni di natura traumatica, veniva trasportata all'ospedale Fatebenefratelli, dove le veniva diagnosticata una “frattura
pagina 6 di 11 petricanterica a sinistra”, per la quale si rendeva necessario un delicato intervento chirurgico e successive terapie riabilitative.
Sulla scorta di tale rappresentazione, quindi, l'istante ha agìto per ottenere il risarcimento dei danni da lesione personale subiti conseguenti all'evento descritto e quantificati in complessivi € 92.381,05.
La compagnia assicurativa convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, sia con riferimento all'an che al quantum ed, in via subordinata, ha sostenuto la configurabilità di un concorso di colpa della danneggiata, la quale, trovandosi al momento in cui è stata investita fuori dal marciapiede, avrebbe tenuto una condotta imprudente.
In aggiunta, la convenuta ha sollevato dubbi sull'attendibilità della prospettazione fornita dalla parte istante, in ragione degli esiti della consultazione compiuta dalla propria assistita in data 22.02.2022 (di cui ha prodotto il report in allegato alla comparsa di costituzione e risposta) dalla quale è emerso il coinvolgimento dell'attrice in altri 34 sinistri alla data del 22.2.2022.
Così brevemente riscostruite le rispettive difese, prima di passare alla disamina dell'istruttoria, va evidenziato che non può tenersi conto, ai fini della decisione, della documentazione depositata dalla parte convenuta in data 23.05.2024 poiché trattasi di documenti prodotti tardivamente, oltre i termini prescritti per il maturarsi delle relative preclusioni processuali e non di formazione successiva alle stesse.
Orbene, l'ipotesi dedotta in giudizio è quella di un sinistro stradale tra veicolo e pedone.
Com'è noto, in tali casi l'art. 2054, co. 1 e 3, afferma: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
pagina 7 di 11 In materia di sinistri stradali che coinvolgono veicoli e pedoni, la Suprema Corte ha affermato che: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”
(Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Sez. 3, Ordinanza n. 842 del
17/01/2020).
Dunque, secondo i precetti della Suprema Corte, “il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone
(Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3,
18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964).” (Cass. Civ. n. 20137 del
13.7.23).
Inoltre, con la recente pronuncia n. 2433 del 25.1.2024, i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha
pagina 8 di 11 confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo).”
In definitiva, dunque, accertato l'investimento del pedone e partendo dall'assunto della colpa presunta del conducente del veicolo investitore, compete al giudice verificare se il pedone, anch'egli tenuto a conformarsi alle regole dettate dal codice della strada, abbia tenuto una condotta negligente e/o connotata dal requisito dell'imprevedibilità
e/o anormalità, tale da concorrere alla verificazione del sinistro.
Alla luce dei predetti principi, ritiene la scrivente che, nella fattispecie in esame, non possa reputarsi affatto accertato l'investimento dedotto in causa ad opera del conducente del veicolo Ford C-Max tg. CW069EK e secondo le modalità indicate nell'atto di citazione.
Invero, la prospettazione di cui al libello introduttivo, secondo cui l'investimento in parola sarebbe avvenuto ad opera di un' “autovettura” modello Ford C-Max tg.
CW069EK, risulta in stridente contrasto con quanto è emerso dalle produzioni documentali ed, in particolare, dalle ispezioni compiute presso il PRA (di cui la parte attrice ha provveduto a depositare sia la visura semplice che quella cronologica) dalle quali risulta che alla predetta targa non corrisponde alcuna autovettura, bensì un furgone avente le seguenti caratteristiche: “Classe / uso = autocarro / privato trasporto cose” e “Carrozzeria = furgone”.
In sede testimoniale, l'unico teste escusso, ha confermato la versione Testimone_1
dei fatti dedotta nell'atto di citazione ed ha più volte parlato di “autovettura” e/o di
“auto investitrice”, dichiarando, allorquando le è stato chiesto se ricordasse il modello pagina 9 di 11 e la targa del veicolo investitore, “l'auto investitrice era una Ford grigio scuro ma non ricordo la targa del veicolo.”
Orbene, ritiene questo giudice che sia alquanto inverosimile non saper distinguere un'autovettura da un furgone e che, a fronte di una tale discrasia - tra quanto narrato nell'atto di citazione, confermato dalla dichiarazione testimoniale raccolta e le evidenze documentali di cui si è detto - su un elemento tanto semplice quanto essenziale, quale la descrizione per grosse linee della tipologia del veicolo investitore, non possa riconoscersi alcuna attendibilità all'unica testimone escussa, sicchè le ulteriori dichiarazioni rese dalla stessa appaiono inadeguate a comprovare i fatti di causa.
Stante anche la rinuncia di parte attrice all'escussione del secondo testimone, la domanda, quindi, è rimasta priva di prova certa in ordine al fatto storico ed al nesso di causalità.
Per tali ragioni, ritiene questo giudice che parte attrice non abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio e che, pertanto. la domanda vada rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
La regolamentazione delle spese
Le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto , in ragione dell'esito del CP_2
giudizio e della contumacia di quest'ultimo, vanno dichiarate irripetibili, mentre tra l'attrice e la convenuta compagnia assicurativa seguono la soccombenza ed, in assenza di nota spese, si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22, scaglione di riferimento compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con l'applicazione della decurtazione del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese per l'espletamento della CTU, già liquidate con decreto del 27-28.11.2024, vanno definitivamente poste a carico della parte attrice in quanto totalmente soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore di n.q. di impresa designata Controparte_1
per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t.; spese liquidate in euro 7.052,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute;
• Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di;
CP_2
• Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Così deciso in Napoli il 25.03.2025.
ILGIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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