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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14310/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a AR (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MOLINARI MARCO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a AR (BS) presso Parte_2 C.F._1 lo studio dell'Avv. MOLINARI MARCO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
• “Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
• Disporsi l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 preferenziale presso la madre nell'abitazione già casa coniugale di Serle (BS) via Magrena nr.30, dove la stessa continuerà ad abitare e a convivere con la Sig.a Pt_1
1 • Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana — il lunedì e venerdì —
o altri pomeriggi decisi di comune accordo dai genitori, in base ai rientri decisi dalla scuola primaria di 1° grado che inizierà a frequentare a Settembre 2024 ed agli impegni lavorativi di Per_1 entrambi - nel pomeriggio, dall'uscita di da scuola fino alle ore 21.00 (dopo cena) Per_1
riaccompagnando la minore alla sua residenza. Il Sig. potrà inoltre vedere e tenere con sé Pt_2
la minore una domenica alternata — dalla mattina alle 9.00 sino alla sera ore 21.00, quando riaccompagnerà la figlia alla sua residenza in Serle (BS). Il padre potrà tenere con sé la minore anche nel periodo natalizio — alcuni giorni durante le vacanze scolastiche — ad anni alterni il 25
Dicembre ed il 31 Dicembre con la madre (un anno a Natale e l'anno successivo a Capodanno) oltre ad alcuni giorni anche a Pasqua, anche qui in alternanza con la madre (un anno la Domenica di
Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo), oltre ad un periodo di alcuni giorni — anche non continuativi — durante le ferie estive della minore, in base agli impegni lavorativi del padre.
• Obbligo per il padre di concorrere nel mantenimento della figlia minore mediante il versamento della somma di € 300,00 (Euro trecento/00) mensili, da versarsi mediante bonifico bancario entro il
15 di ogni mese — oltre a rivalutazione ISTAT da calcolarsi ogni anno — ed alla metà delle spese di natura straordinaria, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa sulle Spese straordinarie disposto dal Tribunale di Brescia, già conosciuto dalle parti.
• Le Parti danno reciproco consenso per il percepimento dell'Assegno Unico da parte di entrambi i genitori (50%).
• I due coniugi dichiarano congiuniamente di essere economicamente indipendenti e di nulla richiedere a titolo di concorso nel mantenimento e di aver suddiviso i relativi beni personali.
• Facoltà per la madre di chiedere ed ottenere i documenti validi per l'espatrio sia per sé che per la minore .” Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a SERLE (BS) in data 3.9.2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SERLE al n. 5, parte II, serie A, anno 2021, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 18.8.2018. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età. 2 Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14310/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a AR (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MOLINARI MARCO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a AR (BS) presso Parte_2 C.F._1 lo studio dell'Avv. MOLINARI MARCO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
• “Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
• Disporsi l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 preferenziale presso la madre nell'abitazione già casa coniugale di Serle (BS) via Magrena nr.30, dove la stessa continuerà ad abitare e a convivere con la Sig.a Pt_1
1 • Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana — il lunedì e venerdì —
o altri pomeriggi decisi di comune accordo dai genitori, in base ai rientri decisi dalla scuola primaria di 1° grado che inizierà a frequentare a Settembre 2024 ed agli impegni lavorativi di Per_1 entrambi - nel pomeriggio, dall'uscita di da scuola fino alle ore 21.00 (dopo cena) Per_1
riaccompagnando la minore alla sua residenza. Il Sig. potrà inoltre vedere e tenere con sé Pt_2
la minore una domenica alternata — dalla mattina alle 9.00 sino alla sera ore 21.00, quando riaccompagnerà la figlia alla sua residenza in Serle (BS). Il padre potrà tenere con sé la minore anche nel periodo natalizio — alcuni giorni durante le vacanze scolastiche — ad anni alterni il 25
Dicembre ed il 31 Dicembre con la madre (un anno a Natale e l'anno successivo a Capodanno) oltre ad alcuni giorni anche a Pasqua, anche qui in alternanza con la madre (un anno la Domenica di
Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo), oltre ad un periodo di alcuni giorni — anche non continuativi — durante le ferie estive della minore, in base agli impegni lavorativi del padre.
• Obbligo per il padre di concorrere nel mantenimento della figlia minore mediante il versamento della somma di € 300,00 (Euro trecento/00) mensili, da versarsi mediante bonifico bancario entro il
15 di ogni mese — oltre a rivalutazione ISTAT da calcolarsi ogni anno — ed alla metà delle spese di natura straordinaria, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa sulle Spese straordinarie disposto dal Tribunale di Brescia, già conosciuto dalle parti.
• Le Parti danno reciproco consenso per il percepimento dell'Assegno Unico da parte di entrambi i genitori (50%).
• I due coniugi dichiarano congiuniamente di essere economicamente indipendenti e di nulla richiedere a titolo di concorso nel mantenimento e di aver suddiviso i relativi beni personali.
• Facoltà per la madre di chiedere ed ottenere i documenti validi per l'espatrio sia per sé che per la minore .” Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a SERLE (BS) in data 3.9.2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SERLE al n. 5, parte II, serie A, anno 2021, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 18.8.2018. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età. 2 Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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