Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1145 dell'anno 2024 V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.02.2025 promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 14.07.1984), rappresentata e difesa dall'avv. Concetta
Quartuccio, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, alla Via Troncovito n. 6, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 CodiceFiscale_2
il 25.07.1987), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fabio Gagliano, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via
S. Caterina 107/D, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 29.04.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in
Reggio Calabria in data 10.12.2015;
-considerato che con decreto del 20.05.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 22.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino alla data del 17.04.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3
c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno 28.01.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria in data 10.12.2015; b) dal matrimonio è nato un figlio: (26.02.2014), minorenne;
Per_1 -riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse del minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha vistato in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
29.04.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 183, Parte 1, u. 1, anno 2015, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare la loro residenza dove crederanno più opportuno, dando tempestiva comunicazione di ogni variazione all'altro coniuge e prestandosi sin da ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio anche per il figlio.
2) Nell'abitazione coniugale sita in Reggio di Calabria alla via Pergole 19/A scala B Comune Reggio Di Calabria (RC), appartamento preso in locazione, continuerà a dimorare la IG.ra , unitamente al figlio Parte_1 [...]
Per_2
3) Il IG. risiederà nell'immobile sito in Via C.Da dei Bergamotti Parte_2
58 Pellaro (RC), impegnandosi a prelevare dall'abitazione coniugale gli effetti personali.
4) I mobili, di proprietà del IG. , presenti all'interno della casa Parte_2
coniugale, sita in Via Pergole 19/A scala B, resteranno in uso alla IG.ra T_
che dovrà restituirli qualora il IG. ne faccia espressa
[...] Parte_2
richiesta.
5) Il figlio , stabilmente collocato presso la madre nell'immobile Persona_2
coniugale, sarà affidato ad entrambi i genitori in modo che gli stessi possano esercitare congiuntamente la potestà genitoriale secondo il regime dell'affidamento condiviso e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
6) Il IG. , compatibilmente con le proprie eIGenze e con le Parte_2
eIGenze della madre avrà la facoltà di stare con il figlio tutte le volte che vorrà; in ogni caso, quale contenuto minimo del diritto di visita, il IG. Parte_2
trascorrerà almeno due pomeriggi la settimana con il figlio dalle ore 17,30 e fino alle ore 20,30 ed almeno due week-end al mese dall'uscita dalla scuola (ore 13,00) del sabato fino alle ore 20,30 della domenica. Il padre, in ogni caso, trascorrerà, con il figlio 4 (quattro) giorni nel periodo natalizio e 3 (tre) giorni nel periodo pasquale con l'intesa di alternarsi di anno in anno il giorno della Vigilia, il
Natale, l'ultimo dell'Anno e il giorno di Pasqua;
nelle vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio 15 giorni, anche non continuativi, obbligandosi, altresì, di concordare ogni anno con congruo anticipo, i rispettivi periodi di ferie estive, avendo cura di comunicare anche le destinazioni prescelte e garantendo la reperibilità telefonica.
7) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento;
8) Il IGnor si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno Parte_2
30 (trenta) di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla IG.ra T_
, avente il seguente IBAN: [...], la somma
[...]
di € 400,00 a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio
[...]
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat Per_2
nazionali a decorrere dal primo anno successivo. La somma mensile di €400,00,
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , verrà ridotta Persona_2
a €300,00 mensili nel caso in cui la IG.ra dovesse stipulare un Parte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
9) Quanto all'assegno unico famiglia i coniugi concordano che lo stesso sarà richiesto e percepito, nella misura del 100%, unicamente dalla IG.ra T_
.
[...]
10) Le spese straordinarie in favore del figlio saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno. Per le spese straordinarie i coniugi faranno riferimento al Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia elaborato dal Tribunale di
Reggio Calabria, il cui art. 10 (indicante, a titolo esemplificativo, le varie tipologie di spese) viene trascritto, per stralcio, in questa sede: Ai fini del presente protocollo si considerano: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO
DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
11) Quanto al beneficio dell'indennità di frequenza, erogato in favore del minore
, i coniugi concordano affinchè lo stesso venga gestito e percepito, Persona_2
nella misura del 100%, unicamente dalla IG.ra . Parte_1
12) L'autovettura Nissan Qashqai, tg.EC711ZW, di proprietà della IG.ra resterà in uso esclusivo alla stessa, che provvederà a sostenere Parte_1
le relative spese.
13) L'autovettura Fiat Idea tg. DV700WF di proprietà di resterà Parte_2
in uso esclusivo allo stesso, che provvederà a sostenere le relative spese.
14) Al fine di garantire una convergenza sul progetto educativo per il proprio figlio, i coniugi, per quanto qui non espressamente previsto, fanno espresso rimando al piano genitoriale che si deposita unitamente al presente ricorso divenendone parte essenziale ed integrante;
15) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, anche per il figlio minore”;
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.03.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Giuseppe Campagna