Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Marelli Suspension Systems Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ARTA - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierluigi Marramiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio - Ambiente, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio A.I.A., prot. n. DPC025/012 del 19 gennaio 2021, recante ad oggetto “Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Diffida ex art. 29-decies – A.I.A. n. 124/93 del 24/06/2009 e ss.mm.ii..”, comunicata in data 20 gennaio 2021, e del Rapporto conclusivo dell’ARTA (allegato 1) sull’attività ispettiva relativa all’installazione Marelli Suspension Sistems Italy s.p.a. in Sulmona, per gli anni 2018-2020;
- di ogni altro atto e comportamento presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Marelli Suspension Systems Italy s.p.a. in data 25 giugno 2021:
- della determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio - Ambiente, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio A.I.A., prot. n. DPC025/156 del 21 aprile 2021, recante ad oggetto “Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Diffida ex art.29-decies – A.I.A. n. 124/93 del 24/06/2009 e ss.mm.ii..”;
- di ogni altro atto e comportamento presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e dell’ARTA - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo;
Vista la nota depositata in data 10 marzo 2025, con la quale la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Udito il difensore dell’ARTA Abruzzo, come specificato nel verbale;
Con nota depositata in data 10 marzo 2025, la parte ricorrente, premesso di aver “ottemperato a tutte le attività” prescritte nelle diffide rispettivamente impugnate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, ha dichiarato di non avere più interesse allo loro decisione e ne ha invocato la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite tra le parti.
In data 31 marzo 2025 la Regione Abruzzo ha depositato in giudizio la determinazione dirigenziale prot. n. 85835 del 4 marzo 2025, con la quale, a seguito dell’istanza di riesame presentata dalla parte ricorrente per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, è stata indetta una conferenza di servizi.
Il Collegio deve, pertanto, dichiarare improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione.
La mancata opposizione delle altre parti alla richiesta della parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO