Art. 23.
Con l'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto, prevista dall'articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 , e' devoluta al "Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 .
Con l'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto, prevista dall'articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 , e' devoluta al "Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 .