Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7788 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 19 maggio 2025 e vertente TRA
(C.F. Parte_1
), con l'avvocato Rapone Patrizia che si C.F._1 dichiara antistatario, PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(C.F. P. IVA ), in persona del Dott. P.IVA_1 P.IVA_2
in qualità di vicepresidente del Consiglio di Controparte_2 amministrazione e legale rappresentante, con l'avvocato Cappello Dario, PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 20821/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sedicesima Sezione Civile, pubblicata in data 29.10.2019, in materia di contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, a fronte della domanda di nei confronti della Parte_1
al fine di sentire Controparte_1 accogliere la propria opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6180/2017 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale gli veniva
1
[...]
avverso al decreto ingiuntivo n. 6180/2017; Parte_1
II) condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese della presente procedura che liquida in
€. 2.700,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge».
§ 2. — Ha proposto appello Parte_1 chiedendo altresì la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La ha resistito al Controparte_1 gravame.
Con provvedimento del 30.11.2020, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendola infondata, non essendo stati dedotti specifici motivi a sostegno del periculum in mora, riservando al merito la decisione sulle istanze istruttorie. In data 07 aprile 2022 la Corte ha emesso la seguente sentenza parziale-non definitiva n. 2333/2022: “Non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1
Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. dichiara la validità ex articolo 117 TUB del contratto di apertura del conto corrente n. 14641 di cui al documento 1 allegato al fascicolo monitorio, nonché del contratto di apertura di credito a valere sul suddetto conto corrente n. 14641 di cui al documento 2 allegato al fascicolo monitorio;
3. dichiara la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista;
4. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione della causa.”
2 A fondamento della decisione, questa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa ai sensi degli artt. 101 e 190 c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost. A tal proposito, la Corte ha ritenuto che “Risulta dai verbali di causa che il primo giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 gennaio 2019, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 7 maggio 2019, ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'indicata udienza per il deposito di note conclusive. L'udienza del 7 maggio 2019 risulta rinviata per gli stessi incombenti all'udienza del 1 luglio 2019. A tale udienza ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e, tuttavia, non risulta, da un lato, che abbiano rinunciato ai termini di cui all'articolo 190 c.p.c., né, d'altro lato, risulta che il primo giudice abbia deciso la causa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., come peraltro disposto con l'ordinanza in data 22 gennaio 2019, tanto che la sentenza non è stata né letta in udienza, né, tantomeno, pubblicata in pari data, risultando, invece, che la sentenza è stata pubblicata il 29 ottobre 2019. Il modello decisionale adottato dal Tribunale è risultato, pertanto, ibrido in quanto, da un lato, non è stato seguito il modello decisionale di cui all'articolo 281 sexies c.p.c., che pure era stato disposto con precedente ordinanza del Tribunale, e, dall'altro lato, detta ordinanza non è stata revocata e la causa è stata trattenuta in decisione senza, tuttavia, rispettare l'articolo 281 quinquies primo comma c.p.c., non avendo il giudice disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 c.p.c. A nulla vale il rilievo secondo il quale erano stati concessi termini anticipati per il deposito di memorie scritte in vista della decisione della causa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. Invero, il provvedimento non prevedeva termini per repliche, di talché neppure può dirsi che il modello decisionale di cui all'articolo 281 quinquies primo comma c.p.c., sia stato sostanzialmente rispettato mediante la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
3 Né, infine, può rimproverarsi all'appellante di non aver eccepito la nullità del modello decisorio adottato dal Tribunale alla stessa udienza del 1 luglio 2019. Dal verbale di udienza, infatti, non risulta in alcun modo esplicitato alle parti l'intendimento del primo giudice di trattenere la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., di talché, in assenza di espressa rinuncia delle parti al deposito delle suddette memorie, deve ritenersi integrata la nullità della sentenza, alla luce del principio formulato da Cass. 13.8.2018, n. 20732, richiamata nel motivo di appello, per la violazione del contraddittorio. Invero ai sensi dell'art. 157 II comma c.p.c., l'eccezione di nullità è sanata se la parte non la eccepisce nella prima istanza o difesa successiva all'atto un alla notizia di esso. Nel caso in questione, la causa è stata trattenuta in decisione alla stessa udienza del 1 luglio 2019 senza che ci sia stato, pertanto, un atto immediatamente successivo nel quale far valere la dedotta nullità”.
Quanto agli ulteriori motivi di appello numeri 2, 3 e 4, relativi alla nullità della sentenza ai sensi del comma 2 n. 4 dell'art. 132 c.p.c., alla nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché alla violazione dell'art. 1418 e/o 1419 c.c., la Corte ha ritenuto che “i motivi n. 2, 3 e 4 risultano assorbiti dalla rilevata nullità della sentenza impugnata, dovendosi solo osservare, quanto al quarto motivo, che non risulta in alcun modo provato che la banca non avrebbe stipulato il contratto di apertura di credito in conto corrente senza le clausole ritenute affette da invalidità, di talché, ove ricorra la nullità di talune pattuizioni, va sicuramente applicata la regola della nullità parziale di cui all'articolo 1419 secondo comma in forza del quale la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Per il resto, i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo risultanti dall'atto di citazione introduttivo del giudizio e dalla memoria ex articolo 183 sesto comma n. 1 c.p.c. dell'opponente, - sui quali, peraltro, la banca opposta si è difesa nel merito nel giudizio di primo grado, contrastando singolarmente ognuno di essi, - verranno di seguito esaminati, anche alla luce di quanto dedotto nei motivi di appello”.
Quanto al contratto di apertura di conto corrente, “in relazione al quale l'appellante lamenta il difetto di sottoscrizione
4 e di nullità, per difetto della forma scritta, ai sensi dell'articolo 117 TUB. Risulta dal doc. 1 allegato al fascicolo monitorio il contratto di apertura di conto corrente n. 14641 sottoscritto dal correntista in data 29.7.1996 e contenente la specifica sottoscrizione delle clausole ai sensi dell'articolo 1341 c.c. Detto contratto riporta l'indicazione del tasso di interesse creditore nella misura del 5,75%, del tasso debitore per apertura di credito nella misura del 12,50%, del tasso per scoperto in assenza di linea di credito nella misura del 19,75%. La commissione di massimo scoperto è prevista nella misura dello 0,375% senza ulteriore specificazione. Nelle condizioni generali di contratto è prevista la chiusura contabile annuale del conto e, per i conti che presentino saldi debitori anche saltuari, è prevista la chiusura contabile trimestrale, con conseguente applicazione di interessi anatocistici con cadenza trimestrale.”
Relativamente all'apertura di credito, “in relazione alla quale l'appellante ha dedotto la nullità per difetto della forma scritta e violazione dell'articolo 117 TUB. Risulta depositata al doc. 2 del monitorio lettera in data 24.10.1996 del correntista alla Banca, su modulo prestampato e non sottoscritto dal , nella quale è accordata apertura Parte_1 di credito di £ 30.000.000 a valere sul c/c 14641 al tasso debitore del 12,50%. Orbene, la dedotta nullità per difetto della forma scritta risulta insussistente, tanto per il contratto di apertura di conto corrente quanto per il contratto di apertura di credito.
Quanto al primo, infatti, il contratto contiene l'indicazione dei tassi di interesse debitori e creditori, nonché la pattuizione della commissione di massimo scoperto con indicazione della relativa percentuale. Detto contratto risulta sottoscritto dall'odierno appellante e risultano specificamente approvate per iscritto le clausole richiamate ai sensi dell'articolo 1341 c.c. Quanto al contratto di apertura di credito, di tre mesi successivo all'apertura del c/c n. 14641, deve darsi seguito all'orientamento della suprema Corte di Cassazione che, in merito alla forma del contratto ex art. 117 TUB, non richiede che il negozio di apertura di credito sia redatto per iscritto, ove la apertura di credito sia regolata in un distinto e preesistente rapporto di conto corrente. L'obbligatorietà della pattuizione scritta delle clausole inerenti le condizioni economiche applicate è infatti assolta, laddove il
5 contratto “madre” di conto corrente bancario contenga, tra le altre, tutte le previsioni inerenti la linea di credito. Invero, osserva la Corte di Cassazione: “Secondo la più recente disciplina di questa Corte il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, dato che il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti bancari, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta (Cass. 7763/2017). La Corte conferma, dunque, il proprio orientamento secondo cui la facoltà per le Autorità creditizie di settore di stabilire la non necessita della forma scritta per “particolari contratti”, “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va intesa nel senso che tale principio non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo un relativo alleggerimento della stessa “che salvaguardi l'indicazione nel
“contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio” (Cass. 27836/2017)". Nel caso in questione, l'apertura di credito è, per previsione espressa, regolata nel conto corrente n. 14641, che, abbiamo visto, contiene tutte le condizioni economiche valevoli anche per il contratto di apertura di credito, con la conseguenza che non può ritenersi la nullità di quest'ultimo per la mancata sottoscrizione da parte dell'odierno appellante del documento 2 prodotto dalla banca in allegato al ricorso monitorio.
In proposito, va peraltro osservato che il contratto di apertura di credito prevede un tasso debitore pari al 12,50%, esattamente uguale a quello previsto nel contratto di conto corrente e non prevede il tasso per scoperto in assenza di linea di credito nella misura del 19,75%. La pattuizione iniziale, quanto al rapporto di apertura di credito a valere sul conto corrente n. 14641 prevede, dunque, un tasso debitore pari al 12,50%.
Tale precisazione rileva ai fini dell'individuazione dell'eventuale superamento del tasso soglia in relazione al tasso di interesse originariamente pattuito per il contratto di apertura di credito, ossia il contratto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.”
6 Circa la commissione di massimo scoperto, “in relazione alla quale l'opponente ha contestato la nullità, per non essere determinata nel contratto la modalità di calcolo. In proposito, va ricordato che la questione sull'astratta validità di dette clausole, su cui peraltro già si era espressa la giurisprudenza di legittimità nel qualificare la commissione di massimo scoperto come la “... remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ...” (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione), può ritenersi definitivamente superata per effetto del D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 del 28/1/2009, che costituiva la prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi abrogata nel 2012 dall'art. 27, 4° comma, del D.L. 1/2012 del 24/172012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 del 24/3/2012. Pertanto, andrà in concreto verificata l'applicazione, da parte della , della commissione di massimo scoperto sulla somma CP_1 messa a disposizione del correntista nel contratto di apertura di credito, mentre, ove si accertasse che la commissione di massimo scoperto è stata applicata sulla somma effettivamente utilizzata dal correntista, la clausola in questione dovrà ritenersi nulla, per mancanza di causa.”
Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
“in ordine alla quale l'opponente ha eccepito la nullità e, quanto al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del
9 febbraio 2000, la mancata previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi a condizione di reciprocità. In proposito, giova ricordare che le previsioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000 trovano il loro fondamento, sul piano legislativo, nell'art. 25, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 342/1999 (che doveva attuare una ampia delega legislativa, comprensiva dell'emanazione di “diposizioni integrative e correttive” del testo unico bancario emanato con d.Igs. n. 385 del 1993). Il comma 2 del detto art. 25 ha modificato l'art. 120 t.u.b. (d.Igs. n. 385/1993), prevedendo, per l'appunto, che il CICR stabilisse “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, disponendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità
7 nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Il terzo comma del cit. art. 25 ha previsto che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2 (22.4.2000), dovessero essere adeguate al disposto del detto atto normativo secondario, il quale avrebbe altresì stabilito le modalità e i tempi dell'adeguamento. Il CICR, con la citata delibera , ha poi stabilito (art. 2) che nel conto corrente dovesse essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1° luglio (art. 7, comma 1); in particolare, ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2). L'approvazione specifica da parte del correntista (e quindi la conclusione di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) era richiesta per la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (art. 7 co.3). Come è noto, è poi intervenuta pronuncia della Corte
Costituzionale (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425), la quale non ha interessato, la parte del comma 3 dell'art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR, fondandosi piuttosto la pronuncia di incostituzionalità sull'eccesso di delega (rispetto all'art. 1, comma 5, I. n. 128/1998 cit.), avendo la Corte costituzionale escluso “che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante”, sicché L'intervento caducatorio ha riguardato il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR, ossia per le clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999 e con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR).
8 Con massima che questa Corte condivide, la Suprema Corte ha di recente affermato che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cosi Cass. 9140 del 19/05/2020 conforme a Cass. 21 ottobre 2019, n. 26769; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779a). E' necessario dunque procedere ad una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione non essendo sufficiente la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.), poiché il presupposto di questa seconda forma di adeguamento è il fatto che «le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate», opzione come detto impraticabile per effetto della richiamata pronuncia di incostituzionalità (cfr. Cass. 9140/2020 in motivazione). La Suprema Corte, infatti, pur partendo dal dato incontestabile che la sentenza di illegittimità costituzionale ha riguardato la sanatoria , ossia il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime , tuttavia ha dato rilievo alla circostanza che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità (che ha ovviamente avuto efficacia retroattiva) le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle: e cioè colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere (alla condizione del successivo adeguamento dei contratti, specificata nell'ultima parte del comma 3) con la più volte richiamata sanatoria....] è alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera. (Cass.9140/2020 cit. in motivazione).
9 E dunque risulta compromessa la possibilità di procedere alla suddetta comparazione di cui al citato art.7 co.2 della delibera CICR con conseguente necessità di una nuova espressa pattuizione. Alla luce dei richiamati principi, nella specie, ove è pacificamente mancata una specifica approvazione per iscritto della clausola applicativa della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, avendo la Banca opposta dedotto in primo grado che la nuova previsione normativa era stata assolta mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, deve eliminata dal conteggio ogni capitalizzazione (Cass. civ. Sez. Unite, 02/12/2010, n. 24418). Su tali presupposti, dunque, è necessario procedere a CTU.”
Quanto all'usura e alla CTU, “profili in relazione ai quali l'appellante aveva dedotto la necessita della verifica del superamento del tasso soglia mediante c.t.u., non ammessa nel giudizio di primo grado.
Ritiene la Corte che la verifica del superamento del tasso soglia, unitamente al ricalcolo del saldo del contratto di apertura di credito su conto corrente, previa eliminazione degli addebiti derivanti dall'applicazione di clausole ritenute invalide, vada effettivamente effettuato a mezzo di apposita c.t.u. contabile. In proposito va osservato quanto segue:
-nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sul saldo negativo del contratto di anticipazione di credito su conto corrente, ove l'opponente deduca l'illegittimità di clausole contrattuali dalle quali siano derivati addebiti per il correntista, la è attore in senso sostanziale, di talché l'entità del saldo CP_1 effettivamente a carico del correntista va provata dalla CP_1 opposta;
nello stesso tempo, l'opponente ha proposto domanda riconvenzionale di annullamento delle clausole contrattuali affette da nullità, con conseguente rideterminazione del saldo previa eliminazione degli addebiti effettati dalla in applicazione CP_1 delle clausole nulle. Ne derivano, sul piano dell'onere della prova, diverse conseguenze nel caso in cui risultino mancanti taluni estratti conto. In proposito deve applicarsi il principio secondo il quale: “Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle
10 operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti”. (Cass. n. 22387 del 05/08/2021);
-quanto ai criteri a cui fare riferimento in caso di mancanza degli estratti conto in caso di contrapposte domande dell'opposto e dell'opponente, occorre far riferimento al principio secondo il quale: “Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra legali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare
11 i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (Cass. civile sez. I, 02/05/2019, n.11543);
-nel caso in cui si rilevino clausole invalide, è necessario procedere al ricalcolo depurando il conto dagli addebiti illegittimamente effettuati, il che implica, all'evidenza, la necessità di procedere allo stesso mediante c.t.u. contabile;
-avuto riguardo a quanto sopra osservato in tema di illegittima capitalizzazione degli interessi, il ricalcolo dovrà essere effettuato mediante eliminazione di ogni capitalizzazione;
-per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, dovrà accertarsi, quanto al periodo antecedente all'entrata in vigore D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 del 28/1/2009, se la stessa sia stata applicata sulla somma messa a disposizione con l'affidamento ovvero solo sulla somma effettivamente utilizzata dal correntista;
in quest'ultimo caso la commissione di massimo scoperto dovrà essere espunta con conseguente eliminazione degli addebiti effettuati dalla CP_1
a tale titolo;
-andrà altresì accertato se per il periodo successivo all'entrata in vigore D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 del 28/1/2009 e successive modifiche, la commissione di massimo scoperto sia stata applicata in conformità alla nuova normativa, dovendosi, in caso contrario, eliminare gli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo;
-ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, in applicazione del principio stabilito da Cass. 24657/2017, dovrà aversi riguardo al tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto di apertura di credito sul conto corrente n.
14641 risultando irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta;
detta verifica andrà espletata anche in relazione all'eventuale tasso debitore via via modificato dalla Banca in conseguenza dello ius variandi eventualmente risultante dalla documentazione prodotta dalle parti, dovendosi escludere, anche in questo caso, la rilevanza della eventuale usura sopravvenuta;
- avuto riguardo al principio formulato da Cass. SSUU 16303/2018 in tema di computo della commissione di massimo scoperto nel Teg al fine della verifica del tasso usurario (In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del
12 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta I n 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati), andrà accertato se alla data della stipula del contratto di apertura di credito in conto corrente di cui al documento 2 del fascicolo monitorio, e alla data dell'eventuale variazione del tasso di interesse unilateralmente disposta dalla banca nel corso del rapporto, il tasso di interesse pattuito fosse usurario tenendo conto, nel calcolo del TEG, della commissione di massimo scoperto secondo il c.d. criterio marginale di cui alla richiamata sentenza delle SSUU 16303/2018 per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 del 28/1/2009, ed includendo la commissione di massimo scoperto per il periodo successivo;
-qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito in riferimento agli interessi corrispettivi, comprensivo delle altre commissioni, remunerazioni e spese, escluse imposte e tasse, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del
Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, andrà ricalcolato l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato nel trimestre di riferimento. In conclusione, decidendo parzialmente la causa, va dichiarata: 1) la nullità della sentenza impugnata, 2) la validità ex articolo 117 TUB del contratto di apertura del conto corrente n.14641 di cui al documento 1 allegato al fascicolo monitorio, 3) la validità ex articolo 117 TUB del contratto di apertura di credito a valere sul suddetto conto corrente n. 14641 di cui al documento 2 allegato al fascicolo monitorio, 4) la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista. Per quanto attiene agli altri motivi, la causa va rimessa sul ruolo al fine di espletare la c.t.u. volta al ricalcolo del saldo del
13 contratto di apertura di credito in conto corrente, previa eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati dalla
, secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo. CP_1
Le spese del grado verranno regolate con la sentenza definitiva.”
§ 3. — Disposta la rimessione sul ruolo e conferito l'incarico peritale al CTU Dr. con i termini per il Persona_1 deposito di note critiche del CTP nominato nonché per la risposta alle medesime, è stata depositata in data 06 novembre 2024 la Relazione peritale. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 maggio 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato in data 20.03.2025. Con note conclusive depositate in data 14.04.2025, a seguito della sentenza non definitiva di questa Corte, Parte_1 ha precisato le conclusioni come segue: “Piaccia
[...] all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 6180 del 15.3.2017,
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale del contratto de quo e di quello relativo di apertura di credito, in quanto contenente pattuizioni viziate da nullità e/o inefficacia, come meglio precisato in narrativa;
per l'effetto, dichiarare infondata la pretesa creditoria vantata dalla Banca;
- in subordine, accertata la nullità e/o inefficacia delle indicate pattuizioni contrattuali e previa rideterminazione del saldo finale del conto de quo, mediante la ricostruzione del rapporto dall'inizio, al fine di epurarlo dalle voci indebite, a seguito di espletanda C.T.U., accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla Banca, ovvero l'esistenza di un credito di misura inferiore a quella oggetto di ingiunzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.” In data 12.05.2025 la Controparte_1 ha depositato le note di trattazione scritta in sostituzione
[...] dell'udienza, precisando le conclusioni come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, In via preliminare, riconvocare il Consulente Tecnico d'ufficio al fine di:
- effettuare il conteggio del c/c, con il ricalcolo delle CMS alle condizioni convenzionali in quanto queste sono state convenute
14 dal correntista e sono state applicate dalla Banca nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- alla luce delle due Sentenze della Corte di Cassazione I Sez. Civile n. 5054/2024 e 5064/2024, che stabiliscono la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, effettuare il conteggio del c/c applicando questa frequenza nei conteggi predisposti. In ogni caso, ferma restando la riserva di ricorso per Cassazione della sentenza avverso la sentenza non definitiva n. 2333/2022 pubblicata in data 7.4.2022, rep. 2328/2022, che qui si reitera:
- rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza n. 20821/2019 pubblicata il 29.10.2019 dal Tribunale di Roma perché destituito di fondamento giuridico;
- condannare l'appellante al pagamento della somma di euro 25.292,20 come determinata dal CTU con calcolo effettuato in applicazione della giurisprudenza consolidata o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
§ 4. — A seguito della sentenza parziale e non definitiva n. 2333/2022 emessa da questa Corte, le questioni sulle quali il Collegio ha consumato la potestas iudicandi, con conseguente immodificabilità in sede della presente sentenza definitiva, riguardano:
- la validità del contratto di c/c e di apertura di credito;
- l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in difetto di specifica pattuizione di pari periodicità degli interessi attivi, e conseguente ricalcolo del saldo previa eliminazione degli addebiti a tale titolo. Rimangono da decidere, in quanto oggetto della CTU disposta a seguito della rimessione sul ruolo, le seguenti questioni:
-applicazione della c.m.s. sull'accordato o sull'utilizzato;
-verifica della corretta applicazione della c.m.s., nonché adeguamento in conformità alla nuova normativa, per il periodo successivo all'entrata in vigore D.L. 185/2008 del
28/11/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 del 28/1/2009 e successive modifiche, dovendosi, in caso contrario, eliminare gli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo;
-eventuale superamento del tasso soglia degli interessi applicati in relazione all'usura originaria, con applicazione dei principi formulati da Cass. SSUU 16303/2018 in tema di computo
15 della commissione di massimo scoperto nel Teg al fine della verifica del tasso usurario;
-ricalcolo di quanto risultante a credito della a seguito CP_1 dello dell'eliminazione degli addebiti illegittimi, in applicazione dei criteri enunciati da Cass. n. 1763/2024, in caso di mancanza di uno o più estratti conto. Orbene, in relazione ai suddetti profili, il CTU ha così risposto:
“Risposta alla prima parte del Quesito: Eliminata dal conto corrente ogni forma di capitalizzazione su interessi, commissioni e spese, lo scrivente CTU ha accertato che in relazione al periodo antecedente all'entrata in vigore D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 del 28/01/2009, la commissione di massimo scoperto è stata applicata dalla CP_1 sulla somma effettivamente utilizzata dal correntista per €. 4.931,86. Come indicato dalla Corte, gli importi per commissione di massimo scoperto applicata sulla somma effettivamente utilizzata dal correntista sono stati espunti ed eliminati dalla rielaborazione del conto corrente. Il CTU ha accertato che per il periodo successivo all'entrata in vigore D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla a L. 2/2009 del 28/01/2009 e successive modifiche, la commissione di massimo scoperto è stata applicata in conformità alla nuova normativa”. Quanto alla verifica sull'eventuale superamento del tasso soglia nell'applicazione degli interessi, il CTU ha così risposto:
“Risposta alla seconda parte del Quesito: Atteso che i tassi effettivi globali medi (e i relativi tassi soglia) sono pubblicati trimestralmente a partire dal 2 aprile 1997, e considerato che il contratto di apertura di credito in conto corrente è stato sottoscritto in data antecedente (17 ottobre 1996), la verifica dell'usura è stata eseguita a partire dal 2 aprile 1997. I tassi effettivi globali (T.E.G.) applicati dalla Banca sul conto corrente non hanno mai superato i tassi soglia usurari”. Quanto al ricalcolo con applicazione dei principi enunciati da Cass. n. 1763/2024, il CTU ha risposto:
“Per il periodo dal 1 aprile 2002 al 30 giugno 2002, attesa l'assenza nel fascicolo di causa dell'estratto conto e del riassunto scalare, in ossequio ai criteri di cui alla Sentenza 1763/2024 della Corte di Cassazione e delle osservazioni dell'appellante, sono stati predisposte due rielaborazioni del conto corrente, che hanno visto:
-il riporto del saldo dell'ultimo estratto conto disponibile ante “buco documentale”, con la conseguente mancata
16 considerazione nell'estratto conto rielaborato di somme a favore del correntista per €. 16.565,66 (pari alla differenza tra l'importo a credito del correntista al 31 marzo 2002 di €. 2.959,08 e l'importo a credito del correntista al 1 luglio 2002 di €. 19.524,74). Il saldo finale a debito del conto corrente rielaborato intestato al signor , alla data del 27 febbraio Parte_1
2017, data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo di €. 20.786,84, ammonta ad €. 25.292,20.
-l'inserimento dell'importo di €. 16.565,66, pari alla differenza tra l'importo a credito del correntista alla data del 31 marzo 2002 (pari ad €. 2.959,08) e l'importo a credito del correntista alla data del 1 luglio 2002 (pari ad €. 19.524,74). Il saldo finale a credito del conto corrente rielaborato intestato al signor , alla data del 27 febbraio 2017, data Parte_1 di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo di €. 20.786,84, ammonta ad €.11.437,02”. Orbene, si ricorda che, secondo quanto stabilito da Cass. n.
1763/2024: In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo
17 addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo. Nel caso in questione occorre considerare che:
-l'importo a credito del correntista al 31 marzo 2002 era di
€. 2.959,08 e l'importo a credito del correntista al 1 luglio 2002 era di €. 19.524,74, secondo quanto accertato dal CTU;
pertanto è evidente che la differenza tra i due saldi, calcolata dall'ausiliare in
€. 16.565,66, non può essere scomputata a danno del correntista, in quanto nel periodo anzidetto non possono essere stati applicati addebiti illegittimi derivante dalla capitalizzazione degli interessi passivi e addebito di c.m.s., essendo, appunto, il saldo finale 31 marzo 2002 e il saldo iniziale al 1 luglio 2002 a credito del correntista;
-l'appellante ha chiesto: “- accertare e dichiarare la nullità
e/o inefficacia parziale del contratto de quo e di quello relativo di apertura di credito, in quanto contenente pattuizioni viziate da nullità e/o inefficacia, come meglio precisato in narrativa;
per l'effetto, dichiarare infondata la pretesa creditoria vantata dalla;
- in subordine, accertata la nullità e/o inefficacia delle CP_1 indicate pattuizioni contrattuali e previa rideterminazione del saldo finale del conto de quo, mediante la ricostruzione del
18 rapporto dall'inizio, al fine di epurarlo dalle voci indebite, a seguito di espletanda C.T.U., accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla ovvero l'esistenza CP_1 di un credito di misura inferiore a quella oggetto di ingiunzione”. Pertanto, è evidente che la mancanza dell'estratto conto intermedio tra il saldo a credito del 31 marzo 2002 e il 1 luglio 2002 produce il limitato effetto di impedire l'accertamento degli eventuali addebiti illegittimi nel trimestre mancante, di talché il credito del correntista alla data del 31 luglio 2002, risultante dal primo estratto conto dopo quello mancante, va mantenuto, costituendo la risultante di voci a credito del correntista e di addebiti, la cui eventuale illegittimità non si è potuta accertare a causa del mancato deposito dell'estratto conto relativo al 2° trimestre 2002. Ne deriva l'accoglimento della seconda ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU, che vede un saldo a credito del conto corrente rielaborato intestato al signor , alla data del 27 Parte_1 febbraio 2017, di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo di €. 20.786,84, ammontante ad €.11.437,02. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in parziale accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'appellante va condannato al pagamento, in favore della , della minor somma Controparte_1 di euro 9.349,82 con interessi come richiesti nel ricorso in via monitoria, non essendo gli stessi oggetto di motivo di opposizione. Per effetto della riforma della sentenza, le spese del primo giudizio vanno diversamente regolate e, in considerazione dell'esito della lite, che vede comunque un credito della CP_1 anche se ridotto rispetto alla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonché l'accoglimento della domanda dell'appellante di nullità degli addebiti derivante dalla capitalizzazione degli interessi a debito nonché dall'applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, vanno compensate nella misura della metà, mentre per il resto seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano per l'intero, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella misura di euro 4.835 oltre a spese generali, IVA e CPA.
§ 5. — Le spese del presente grado di appello, in applicazione dei medesimi criteri, vanno compensate nella misura della metà, mentre per il resto seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano per l'intero ai sensi del D.M. n.
19 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in causa, nella misura della metà per ciascuna.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, a seguito della propria sentenza parziale/non definitiva n. 2333/2022, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1
Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 9.349,82 con Controparte_1 interessi come richiesti nel ricorso in via monitoria;
2. — compensa nella misura della metà le spese del giudizio di primo grado, liquidate per l'intero nella misura di euro 4.835 oltre a spese generali, IVA e CPA, e condanna Parte_1 al rimborso in favore della CP_1 Controparte_1 della restante metà;
3. — compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio di appello, liquidate per l'intero nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA, e condanna Parte_1 al rimborso in favore della Controparte_1 della restante metà.
4. — pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in causa, nella misura della metà per ciascuna. Così deciso in Roma il giorno 19 maggio 2025. Il Presidente estensore
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