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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9376 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 24368/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.06.2025 da: da
Parte_1
Nata a Milano il 22.06.1972 Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Milano, Via Vico Magistretti, 1 con l'Avv. Valentina Cerullo, con studio in Milano, Via Freguglia, 8, presso il quale ha eletto domicilio telematico PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
Nato a Milano il 04/11/1966 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
Residente in Milano, Via Vico Magistretti, 1 con l'Avv. Patrizia Comite, con studio in Milano, Via Mercalli, 14, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in data 06.03.2010 in Milano (MI) Atto N. 173 parte 1 - anno 2010 - Comune di Milano (MI) In separazione dei beni con i seguenti figli: - , nata il [...] a [...], cittadina italiana Parte_2
- , nato il [...] a [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO La GN , con ricorso per separazione personale, ex art. 473 bis.12 c.p.c., Parte_1 depositato il 27.06.2025, ha convenuto in giudizio il marito, SI . CP_1 Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 07.11.2025, si è costituito in giudizio, il SI . Controparte_1
Le parti, all'udienza del 20.11.2025, tenutasi innanzi al GOT delegato, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia, alle seguenti condizioni:
1) affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con Parte_2 Pt_3 collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnare la casa coniugale sita in Milano, Via Vico Magistretti, 1, alla GN;
Pt_1
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì scuola fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori un giorno infrasettimanale dall'uscita scuola fino al giorno dopo, con accompagnamento a scuola;
5) durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio in modo alternato con ciascun genitore;
resta inteso che i genitori alterneranno, di anno in anno, il giorno della vigilia di Natale con il giorno di Natale. Nel 2025, i minori trascorreranno il giorno della Vigilia con la madre e conseguentemente il Natale con il padre, con cui trascorreranno anche il primo periodo mentre il secondo, verrà trascorso dai minori con la madre;
6) per quanto riguarda le vacanze pasquali, i minori trascorreranno l'intero periodo alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore;
resta inteso che, Pasqua del 2026, sarà di spettanza materna;
7) con riferimento alle vacanze estive, il padre trascorrerà con i minori due settimane anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre, entro il 30 aprile di ogni anno.
8) il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
9) il sig. , a decorrere dal mese di dicembre 2025, verserà mensilmente alla sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli l'importo di euro Parte_1
1.500,00 complessivi, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici Istat (con base dicembre 2025), oltre all'80% delle spese straordinarie come da Linee guida del Protocollo di Milano, reso in data 10.06.2025; sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli il Sig. si impegna a pagare il 100% delle spese condominiali Controparte_1 ordinarie della casa familiare sita in Milano, alla Via Vico Magistretti n. 1, oltre quelle straordinarie e la polizza assicurativa sulla medesima casa familiare;
10) Il SI rinuncia all'assegno unico universale dei figli che sarà trattenuto al 100% CP_1 dalla GN;
Pt_1
11) Il SI corrisponderà alla GN , entro il 30.12.2025, l'importo di euro CP_1 Pt_1
5.000,00 per l'acquisto di una nuova autovettura e la GN utilizzerà la macchina Toyota Pt_1 di proprietà del marito, fino alla data sopra indicata. 12) Spese di lite compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 06.03.2010;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 03/12/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG