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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA – I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato dott.ssa Elisabetta Capaccioli , a seguito dell'udienza di trattazione scritta del
28/4/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 27570
R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
Tra
( Avv. D. Militerni ) Parte_1
opponente e
(Avv. C. Giordano ) CP_1
opposto
OGGETTO : opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
CP_
Con ricorso depositato il 16/7/2024 la società in epigrafe premetteva che l' aveva notificato a mezzo posta elettronica certificata l'avviso di addebito n. 39720240004726934000 alla odierna opponente per la complessiva somma di € 203.066,60 per asserito mancato pagamento dei contributi relativi all'annualità 12/2023 a 02/2024 relativi alla gestione delle Aziende con CP_1 lavoratori dipendenti. Lamentava l'inesistenza della notifica da parte dell' a mezzo pec “ CP_1 di un avviso di addebito erroneamente in formato “.pdf” senza l'obbligatoria estensione p7m” e senza attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico .
Deduceva errore di calcolo sulle pretese rivendicate. Concludeva chiedendo “ in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito impugnato, per l'effetto annullare l'avviso di addebito medesimo;
3) in via gradata ed in ogni caso dichiarare priva di ogni e qualsiasi efficacia giuridica l'iscrizione nel ruolo esattoriale della somma di € 494.583,06 richiesta in pagamento con l'avviso di addebito impugnato “ ; il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi . CP_
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza nel merito dell'eccezione di inesistenza della notifica via pec sollevata da parte ricorrente . Argomentava in ordine alla genericità delle avverse contestazioni e produceva estratto DM10 trasmessi dalla stessa opponente. Concludeva opponendosi all'istanza di sospensione e chiedendo rigettarsi il ricorso .
All'udienza dell'1/10/2024 veniva respinta l'istanza di sospensione e all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa .
Il ricorso non merita accoglimento . Parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della notifica con riguardo alla modalità di notifica via pec in formato “.pdf” senza estensione p7m . Tale eccezione è infondata . Ed invero la S.C. con la pronuncia a Sezioni Unite n. 7655 del 2016, ha escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa e non abbia addotto alcuno specifico pregiudizio. Di conseguenza, non può essere dichiarata la nullità della notificazione, malgrado l'irritualità della stessa, se il destinatario è venuto a conoscenza dell'atto. Dello stesso tenore altre sentenze pronunciate sempre su tale materia dalla Cassazione e la questione è stata risolta una volta per tutte con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 10266/2018 nella quale la Corte ha equiparato il file
PDF al file formato .p7m (relativamente alla validità della trasmissione del file tramite PEC stabilendo che “secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni .p7m e PDF, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”. Pertanto deve ritenersi la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito opposto mediante l'uso del file in formato PDF, sia idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso. Del tutto CP_ generica quindi inammissibile , è la contestazione in ordine ad errori di calcolo dell'
Non resta che addivenire al rigetto del ricorso , stigmatizzando il comportamento di parte ricorrente che reitera nel proporre giudizi sulla base di argomenti già più volte respinti da questo Tribunale e dalla Corte di Appello di RO . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti € 4850,00 oltre accessori a titolo di spese di lite .
RO , 29/4/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli