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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di Giudice di appello in composizione monocratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 45640 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 25 marzo 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Alberto Prosperini;
Parte_1
APPELLANTE
E
; CP_1 Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 20941/2020 depositata in data CP_2
22/01/2020.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, si opponeva, ai sensi dell'art. 6 D.L.vo n. Parte_1
150/2011, innanzi al Giudice di Pace di all'ordinanza-ingiunzione n. 00091190022991, CP_2
recante reiezione del ricorso avverso v.a.cv. al CdS, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione emessa da un Vice Prefetto, nonché la violazione delle delibere n. 1622 del 21/5/96 e n.
3197 del 5/8/97 della Giunta comunale nonché dell'art. 17, co. 132 e 133, della L. n. 127/97 e dell'art. 12 CdS.
1 Veniva portato in giudizio l' , che si costituiva a mezzo funzionario Controparte_3
delegato di opponendosi alla domanda. Parte_2
Il Giudice di Pace di con sentenza indicata in epigrafe rigettava la domanda. CP_2
Avverso detta decisione interponeva appello, innanzi al Tribunale di Roma, , per i Parte_1
seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 416, comma 3, c.p.c., e 6, comma
8, decreto lgs. n. 150/2011, nonché dell'art. 421 c.p.c.; 2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 14, comma 1, 1 e 2 del decreto lgs. n. 139/2000 con le annesse tabelle, e 204 del codice della strada;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 comma 133 l. n. 127 del 15/5/1997, nonché 68 comma 3, l. n. 488 del 23/12/1999.
U.T.G. – non si costituiva. Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Assume un valore dirimente l'esame della censura relativa al difetto di delega in favore del Vice
Prefetto firmatario del provvedimento impugnato.
Il tema è stato affrontato da una decisione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
3904/2014), da cui questo giudice non ha motivo di discostarsi, secondo la quale “L'ordinanza- ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato”.
Tuttavia, più recentemente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20972/2018 e n.
32301/2023) ha precisato che “L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue, ulteriormente che, se
2 l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata”.
Nel caso di specie, l'ordinanza prefettizia fa espressamente riferimento solo alla preposizione della competente area amministrativa del Vice Prefetto firmatario, senza nulla specificare in merito alla delega alla sottoscrizione del provvedimento finale.
Risulta, inoltre, che l'opponente aveva richiesto l'ostensione dell'atto di delega in data 01/02/2020, prima dell'introduzione dell'opposizione.
In sede di costituzione in primo grado, l'ente opposto ha prodotto atti della competente Prefettura, tra i quali uno si riferisce al firmatario del provvedimento contestato (prot. n. 29614 del 24 gennaio
2020), con specifica indicazione degli obiettivi (cfr. p. 3 del suddetto atto), dai quali non è possibile desumere la potestà di decidere e sottoscrivere le ordinanze – ingiunzioni di cui trattasi.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, è possibile ritenere che la P.A., pur essendo gravata dal relativo onere probatorio, non ha fornito riscontro della delega alla sottoscrizione del Vice Prefetto effettivamente firmatario del provvedimento contestato, da considerarsi presupposto per la sua legittimità (cfr. Cass. n. 5873/2020).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza, annulla l'ordinanza- ingiunzione prefettizia n. 00091190022991, e condanna l' , in persona Controparte_3 del prefetto p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 210,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna l' in persona del prefetto p.t., al pagamento in favore Controparte_3 dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per spese ed €
390,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma addì 25/03/2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di Giudice di appello in composizione monocratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 45640 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 25 marzo 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Alberto Prosperini;
Parte_1
APPELLANTE
E
; CP_1 Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 20941/2020 depositata in data CP_2
22/01/2020.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, si opponeva, ai sensi dell'art. 6 D.L.vo n. Parte_1
150/2011, innanzi al Giudice di Pace di all'ordinanza-ingiunzione n. 00091190022991, CP_2
recante reiezione del ricorso avverso v.a.cv. al CdS, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione emessa da un Vice Prefetto, nonché la violazione delle delibere n. 1622 del 21/5/96 e n.
3197 del 5/8/97 della Giunta comunale nonché dell'art. 17, co. 132 e 133, della L. n. 127/97 e dell'art. 12 CdS.
1 Veniva portato in giudizio l' , che si costituiva a mezzo funzionario Controparte_3
delegato di opponendosi alla domanda. Parte_2
Il Giudice di Pace di con sentenza indicata in epigrafe rigettava la domanda. CP_2
Avverso detta decisione interponeva appello, innanzi al Tribunale di Roma, , per i Parte_1
seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 416, comma 3, c.p.c., e 6, comma
8, decreto lgs. n. 150/2011, nonché dell'art. 421 c.p.c.; 2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 14, comma 1, 1 e 2 del decreto lgs. n. 139/2000 con le annesse tabelle, e 204 del codice della strada;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 comma 133 l. n. 127 del 15/5/1997, nonché 68 comma 3, l. n. 488 del 23/12/1999.
U.T.G. – non si costituiva. Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Assume un valore dirimente l'esame della censura relativa al difetto di delega in favore del Vice
Prefetto firmatario del provvedimento impugnato.
Il tema è stato affrontato da una decisione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
3904/2014), da cui questo giudice non ha motivo di discostarsi, secondo la quale “L'ordinanza- ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato”.
Tuttavia, più recentemente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20972/2018 e n.
32301/2023) ha precisato che “L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue, ulteriormente che, se
2 l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata”.
Nel caso di specie, l'ordinanza prefettizia fa espressamente riferimento solo alla preposizione della competente area amministrativa del Vice Prefetto firmatario, senza nulla specificare in merito alla delega alla sottoscrizione del provvedimento finale.
Risulta, inoltre, che l'opponente aveva richiesto l'ostensione dell'atto di delega in data 01/02/2020, prima dell'introduzione dell'opposizione.
In sede di costituzione in primo grado, l'ente opposto ha prodotto atti della competente Prefettura, tra i quali uno si riferisce al firmatario del provvedimento contestato (prot. n. 29614 del 24 gennaio
2020), con specifica indicazione degli obiettivi (cfr. p. 3 del suddetto atto), dai quali non è possibile desumere la potestà di decidere e sottoscrivere le ordinanze – ingiunzioni di cui trattasi.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, è possibile ritenere che la P.A., pur essendo gravata dal relativo onere probatorio, non ha fornito riscontro della delega alla sottoscrizione del Vice Prefetto effettivamente firmatario del provvedimento contestato, da considerarsi presupposto per la sua legittimità (cfr. Cass. n. 5873/2020).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza, annulla l'ordinanza- ingiunzione prefettizia n. 00091190022991, e condanna l' , in persona Controparte_3 del prefetto p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 210,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna l' in persona del prefetto p.t., al pagamento in favore Controparte_3 dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per spese ed €
390,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma addì 25/03/2025.
Il Giudice
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