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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/08/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 903/2024 R. G.,
promosso da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) ivi residente via Malta 13, con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Lorenzo Casanova.
- appellante -
Contro
nata in [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Valentina Lamberti e dell'avv. Elisa Giacobbe.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 1310/2024 del 22 aprile-6 maggio 2024 del
Tribunale di Bologna, così come “corretta” dal decreto pubblicato il 7 maggio 2024. La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 20 aprile 2023, premesso che, con Parte_2
decreto reso il 20 ottobre 2022, il Tribunale di Bologna aveva disposto, tra l'altro,
l'affidamento, in via esclusiva, alla madre e la collocazione presso quest'ultima della figlia minore (nata il [...]), con regolamentazione delle visite Per_1
paterne tramite il servizio sociale, ha chiesto al Tribunale di Bologna di ammonire la madre, di affidare la minore ad un curatore speciale o, in subordine, ai Servizi Sociali,
di prevedere per la minore un percorso di recupero della figura paterna e, in caso di conferma dell'affido alla madre, di ordinare alla stessa di tenere il padre costantemente aggiornato sull'andamento scolastico della figlia. A fondamento della domanda, ha allegato il peggioramento dell'andamento scolastico della minore e le numerose assenze registrate nel corso dell'anno.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto l'integrale rigetto delle Controparte_1
richieste del ricorrente e la condanna di quest'ultimo ex art 96 c. p. c.
All'udienza del 29 febbraio 2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Il Tribunale, con sentenza n.1310/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, ha affermato di recepire accordo intervenuto tra le parti e ha disposto l'affidamento condiviso dei figli,
con collocazione presso l'abitazione familiare, assegnata alla madre Pt_3
pag. 2/8 , disciplinando la frequentazione dei figli con il padre e il contributo di CP_2
quest'ultimo al mantenimento dei minori. Ha compensato le spese processuali.
Con successivo decreto pubblicato il 7 maggio 2024, il Tribunale di Bologna, rilevato che la sentenza n. 1310/2024 riportava al suo interno diverse inesattezze sia nella parte in fatto che nella parte motiva e che doveva, pertanto, procedersi d'ufficio alla sua correzione ai sensi dell'art. 287-288 c.p.c., ha disposto il rigetto delle domande del ricorrente condannandolo a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi 9.621,00 Euro, oltre accessori come per legge;
ha condannato il ai sensi dell'art.96 comma 3 c. p. c., al pagamento, in favore di _1
, della somma, equitativamente liquidata, di 1.000,00 Euro;
ha Controparte_1
condannato il ai sensi dell'art. 96 comma 4 c. p. c., al pagamento, in favore _1
della della somma, equitativamente liquidata, di 500,00 Euro. Controparte_3
Con detto decreto, il Tribunale ha integralmente sostituito il dispositivo e la motivazione della sentenza oggetto di “correzione”.
ha proposto appello deducendo, tra l'altro, la nullità- inesistenza della Parte_4
sentenza 1310/2024 e la abnormità -nullità del decreto pubblicato il 7 maggio 2024, che non poteva considerarsi provvedimento di correzione di errore materiale, avendo integralmente sostituito le statuizioni e la motivazione della sentenza predetta. Ha,
altresì, censurato la sentenza impugnata, deducendone l'erroneità quanto al rigetto, nel merito, delle domande formulate da esso appellante. Ha chiesto, quindi, la sospensione della efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione, ove nel frattempo già iniziata, della sentenza n.1310/2014 del Tribunale di Bologna, così come modificata dal decreto pubblicato il 7 maggio 2024.
pag. 3/8 Ha chiesto che venisse fissata udienza di trattazione della istanza di sospensione in data antecedente a quella fissata per la trattazione del merito.
si è costituita in giudizio, in un primo tempo, per resistere alla Controparte_1
istanza di sospensione, essendo stata fissata apposita udienza per la trattazione di tale istanza, e, successivamente, per contrastare, nel merito, l'impugnazione del _1
Con Ordinanza del 28-30 agosto 2024, è stata sospesa l'efficacia esecutiva o l'esecuzione, ove già iniziata, della sentenza n.1310/2024, pubblicata il 6 maggio 2024,
del Tribunale di Bologna, così come modificata dal medesimo Tribunale con decreto pubblicato il 7 maggio 2024.
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato della pendenza del procedimento, non ha formulato conclusioni.
All'udienza del 24 giugno 2024, infine, la causa è stata trattenuta in decisione.
3-Il motivo di appello, con il quale il intende fare valere la nullità della _1
sentenza impugnata, così come “corretta” con il decreto pubblicato il 7 maggio 2024,
appare manifestamente fondato.
Giova ricordare, in diritto, che il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli art. 287 e 288 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica,
chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile ictu oculi;
ne consegue che non può farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice intenda sostituire completamente la parte motiva e il dispositivo precedenti, afferenti ad altra e diversa controversia,
pag. 4/8 perché in questo modo si viene a conferire alla sentenza “corretta” un contenuto concettuale e sostanziale completamente diverso (vedi Cassazione civile sez. II -
31/05/2011, n. 12035; Cass. Civ. Sez. III Ordinanza 14/02/2019 n. 4319).
La correzione deve essere, invero, esplicazione di un'attività nella sostanza amministrativa, che non implichi un nuovo esercizio dell'attività giurisdizionale;
ove la natura dell'errore sia tale che correggere il medesimo comporti la riscrittura dell'intera decisione, si finisce, invece, per ricadere nell'esplicazione di nuovo potere decisorio.
Non può, pertanto, in tal caso parlarsi di mero errore materiale, ma di vizio che - avendo il giudice sostituito completamente fatto, diritto e dispositivo - si riflette sulla portata concettuale e sostanziale della decisione, non trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile dal testo del provvedimento, ma venendo in rilievo un'inammissibile attività
volitiva, che esula dalla nozione di errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287
c.p.c. e ss.. (Cass. Civ. Sez. I sentenza 12/02/2016 n.2815).
Orbene, nel caso che ci occupa, il Tribunale di Bologna, dopo avere deciso, con la sentenza n.1310/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, su domande diverse da quelle formulate da con il decreto pubblicato il 7 maggio 2024, ha Parte_1
integralmente sostituito motivazione e dispositivo di detta sentenza. Ne consegue che,
alla luce dei principi di diritto sopra esposti, tale sentenza deve essere dichiarata nulla e sostituita da nuova decisione di merito, che la Corte adotterà tenendo conto delle domande riproposte in appello da e delle difese svolte da Parte_1 [...]
. CP_1
pag. 5/8 3-Venendosi, dunque, al merito, va evidenziato, innanzitutto, che Parte_1
all'udienza del 24 giugno 2025, ha rinunciato alla domanda di cui al punto 2 del ricorso in appello, che si riporta “Conferire incarico alla dott.ssa (ex CTU) o a Persona_2
diverso CTU (ex art.473 bis. 27 c. p. c.) espressamente attribuendo a tale soggetto,
secondo le modalità che riterrà nella fattispecie più opportune: a) il compito di
approntare un percorso volto a riallacciare le relazioni tra padre e figlia, individuando
gli obiettivi che dovrà realizzare in merito al raggiungimento di un piano genitoriale
condiviso che preveda la ripresa del diritto di visita paterno, con obbligo di relazionare
alla Corte sull'esito del periodo di supporto genitoriale, non inferiore ad otto mesi,
sulle iniziative predisposte per la ripresa delle relazioni tra il padre e la figlia mediante
deposito direttamente nel fascicolo telematico di relazioni anche interlocutorie;
b) il
dovere di predisporre un percorso di sostegno psicologico per la minore volto anche al
recupero della figura paterna e alla ripresa graduale della frequentazione con il
padre”.
Appare evidente che il tenuto presente che la figlia ha raggiunto l'età di _1
diciassette anni (ed è, quindi, prossima alla maggiore età), ha ritenuto inutile la predisposizione di un percorso per la ricostruzione del rapporto tra esso appellante e la minore, tanto più che, in ragione dell'età di , deve riconoscersi senz'altro Per_1
a quest'ultima la possibilità di organizzare liberamente tempi e modi della frequentazione con il genitore con il quale non convive.
4-Dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, la Corte è chiamata a decidere sulla richiesta di di ammonizione di , ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473 bis. 39 c. p. c.
pag. 6/8 La domanda appare palesemente infondata non essendo provato che il rendimento scolastico, non certamente brillante, di , che frequenta il liceo Parte_5
linguistico, sia riconducibile a condotte della madre integranti violazioni dei doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
Del resto, la minore ha sempre recuperato le insufficienze riportate in alcune materie,
come si desume dalla documentazione in atti.
In proposito, occorre, peraltro, sottolineare che dalle testimonianze di S_
, professoressa di e coordinatrice della classe frequentata da
[...] Per_1
quest'ultima, e di , preside della scuola, escusse in primo Testimone_2
grado, è emerso che le insufficienze riportate dalla ragazza in alcune materie non potevano essere considerate gravi e, perciò, non recuperabili (vedi deposizioni testimoniali assunte in primo grado).
Va, ancora, disattesa la domanda con la quale il a invocato la previsione di un _1
obbligo informativo in capo alla madre, affinché esso appellante fosse costantemente tenuto al corrente sull'andamento scolastico di , mediante esaustive Per_1
spiegazioni, da fornire per iscritto, circa le assenze da scuola della minore, i ritardi nella entrata, le uscite anticipate e i compiti non consegnati.
L'appellante, mediante le produzioni effettuate, ha dimostrato di essere in possesso della intera documentazione riguardante le vicende scolastiche della figlia, così che non vi è necessità di adottare la statuizione dallo stesso invocata.
La testimone professoressa di , ha riferito, comunque, di non S_ Per_1
avere mai visto il padre e tale circostanza appare indicativa, semmai, di un disinteresse del er l'andamento scolastico della figlia. _1
pag. 7/8 5-La vicenda processuale che ha condotto a dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, come “corretta” da decreto pubblicato il 7 maggio 2024, induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi, posto che la violazione procedurale in precedenza dettagliatamente descritta ha reso necessario l'appello.
6- Non risultando provato che abbia versato all' appellata somme di Parte_1
denaro in esecuzione della sentenza dichiarata nulla, va disattesa la pretesa restitutoria avanzata dall'appellante (l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza è stata, del resto, tempestivamente sospesa).
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara la nullità della sentenza n.1310/2024 del 22 aprile- 6 maggio 2024 del
Tribunale di Bologna, così come “corretta” dal decreto del medesimo Tribunale
pubblicato il successivo 7 maggio 2024, e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da Parte_1
-dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione Civile il 24 giugno
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 903/2024 R. G.,
promosso da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) ivi residente via Malta 13, con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Lorenzo Casanova.
- appellante -
Contro
nata in [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Valentina Lamberti e dell'avv. Elisa Giacobbe.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 1310/2024 del 22 aprile-6 maggio 2024 del
Tribunale di Bologna, così come “corretta” dal decreto pubblicato il 7 maggio 2024. La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 20 aprile 2023, premesso che, con Parte_2
decreto reso il 20 ottobre 2022, il Tribunale di Bologna aveva disposto, tra l'altro,
l'affidamento, in via esclusiva, alla madre e la collocazione presso quest'ultima della figlia minore (nata il [...]), con regolamentazione delle visite Per_1
paterne tramite il servizio sociale, ha chiesto al Tribunale di Bologna di ammonire la madre, di affidare la minore ad un curatore speciale o, in subordine, ai Servizi Sociali,
di prevedere per la minore un percorso di recupero della figura paterna e, in caso di conferma dell'affido alla madre, di ordinare alla stessa di tenere il padre costantemente aggiornato sull'andamento scolastico della figlia. A fondamento della domanda, ha allegato il peggioramento dell'andamento scolastico della minore e le numerose assenze registrate nel corso dell'anno.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto l'integrale rigetto delle Controparte_1
richieste del ricorrente e la condanna di quest'ultimo ex art 96 c. p. c.
All'udienza del 29 febbraio 2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Il Tribunale, con sentenza n.1310/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, ha affermato di recepire accordo intervenuto tra le parti e ha disposto l'affidamento condiviso dei figli,
con collocazione presso l'abitazione familiare, assegnata alla madre Pt_3
pag. 2/8 , disciplinando la frequentazione dei figli con il padre e il contributo di CP_2
quest'ultimo al mantenimento dei minori. Ha compensato le spese processuali.
Con successivo decreto pubblicato il 7 maggio 2024, il Tribunale di Bologna, rilevato che la sentenza n. 1310/2024 riportava al suo interno diverse inesattezze sia nella parte in fatto che nella parte motiva e che doveva, pertanto, procedersi d'ufficio alla sua correzione ai sensi dell'art. 287-288 c.p.c., ha disposto il rigetto delle domande del ricorrente condannandolo a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi 9.621,00 Euro, oltre accessori come per legge;
ha condannato il ai sensi dell'art.96 comma 3 c. p. c., al pagamento, in favore di _1
, della somma, equitativamente liquidata, di 1.000,00 Euro;
ha Controparte_1
condannato il ai sensi dell'art. 96 comma 4 c. p. c., al pagamento, in favore _1
della della somma, equitativamente liquidata, di 500,00 Euro. Controparte_3
Con detto decreto, il Tribunale ha integralmente sostituito il dispositivo e la motivazione della sentenza oggetto di “correzione”.
ha proposto appello deducendo, tra l'altro, la nullità- inesistenza della Parte_4
sentenza 1310/2024 e la abnormità -nullità del decreto pubblicato il 7 maggio 2024, che non poteva considerarsi provvedimento di correzione di errore materiale, avendo integralmente sostituito le statuizioni e la motivazione della sentenza predetta. Ha,
altresì, censurato la sentenza impugnata, deducendone l'erroneità quanto al rigetto, nel merito, delle domande formulate da esso appellante. Ha chiesto, quindi, la sospensione della efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione, ove nel frattempo già iniziata, della sentenza n.1310/2014 del Tribunale di Bologna, così come modificata dal decreto pubblicato il 7 maggio 2024.
pag. 3/8 Ha chiesto che venisse fissata udienza di trattazione della istanza di sospensione in data antecedente a quella fissata per la trattazione del merito.
si è costituita in giudizio, in un primo tempo, per resistere alla Controparte_1
istanza di sospensione, essendo stata fissata apposita udienza per la trattazione di tale istanza, e, successivamente, per contrastare, nel merito, l'impugnazione del _1
Con Ordinanza del 28-30 agosto 2024, è stata sospesa l'efficacia esecutiva o l'esecuzione, ove già iniziata, della sentenza n.1310/2024, pubblicata il 6 maggio 2024,
del Tribunale di Bologna, così come modificata dal medesimo Tribunale con decreto pubblicato il 7 maggio 2024.
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato della pendenza del procedimento, non ha formulato conclusioni.
All'udienza del 24 giugno 2024, infine, la causa è stata trattenuta in decisione.
3-Il motivo di appello, con il quale il intende fare valere la nullità della _1
sentenza impugnata, così come “corretta” con il decreto pubblicato il 7 maggio 2024,
appare manifestamente fondato.
Giova ricordare, in diritto, che il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli art. 287 e 288 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica,
chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile ictu oculi;
ne consegue che non può farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice intenda sostituire completamente la parte motiva e il dispositivo precedenti, afferenti ad altra e diversa controversia,
pag. 4/8 perché in questo modo si viene a conferire alla sentenza “corretta” un contenuto concettuale e sostanziale completamente diverso (vedi Cassazione civile sez. II -
31/05/2011, n. 12035; Cass. Civ. Sez. III Ordinanza 14/02/2019 n. 4319).
La correzione deve essere, invero, esplicazione di un'attività nella sostanza amministrativa, che non implichi un nuovo esercizio dell'attività giurisdizionale;
ove la natura dell'errore sia tale che correggere il medesimo comporti la riscrittura dell'intera decisione, si finisce, invece, per ricadere nell'esplicazione di nuovo potere decisorio.
Non può, pertanto, in tal caso parlarsi di mero errore materiale, ma di vizio che - avendo il giudice sostituito completamente fatto, diritto e dispositivo - si riflette sulla portata concettuale e sostanziale della decisione, non trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile dal testo del provvedimento, ma venendo in rilievo un'inammissibile attività
volitiva, che esula dalla nozione di errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287
c.p.c. e ss.. (Cass. Civ. Sez. I sentenza 12/02/2016 n.2815).
Orbene, nel caso che ci occupa, il Tribunale di Bologna, dopo avere deciso, con la sentenza n.1310/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, su domande diverse da quelle formulate da con il decreto pubblicato il 7 maggio 2024, ha Parte_1
integralmente sostituito motivazione e dispositivo di detta sentenza. Ne consegue che,
alla luce dei principi di diritto sopra esposti, tale sentenza deve essere dichiarata nulla e sostituita da nuova decisione di merito, che la Corte adotterà tenendo conto delle domande riproposte in appello da e delle difese svolte da Parte_1 [...]
. CP_1
pag. 5/8 3-Venendosi, dunque, al merito, va evidenziato, innanzitutto, che Parte_1
all'udienza del 24 giugno 2025, ha rinunciato alla domanda di cui al punto 2 del ricorso in appello, che si riporta “Conferire incarico alla dott.ssa (ex CTU) o a Persona_2
diverso CTU (ex art.473 bis. 27 c. p. c.) espressamente attribuendo a tale soggetto,
secondo le modalità che riterrà nella fattispecie più opportune: a) il compito di
approntare un percorso volto a riallacciare le relazioni tra padre e figlia, individuando
gli obiettivi che dovrà realizzare in merito al raggiungimento di un piano genitoriale
condiviso che preveda la ripresa del diritto di visita paterno, con obbligo di relazionare
alla Corte sull'esito del periodo di supporto genitoriale, non inferiore ad otto mesi,
sulle iniziative predisposte per la ripresa delle relazioni tra il padre e la figlia mediante
deposito direttamente nel fascicolo telematico di relazioni anche interlocutorie;
b) il
dovere di predisporre un percorso di sostegno psicologico per la minore volto anche al
recupero della figura paterna e alla ripresa graduale della frequentazione con il
padre”.
Appare evidente che il tenuto presente che la figlia ha raggiunto l'età di _1
diciassette anni (ed è, quindi, prossima alla maggiore età), ha ritenuto inutile la predisposizione di un percorso per la ricostruzione del rapporto tra esso appellante e la minore, tanto più che, in ragione dell'età di , deve riconoscersi senz'altro Per_1
a quest'ultima la possibilità di organizzare liberamente tempi e modi della frequentazione con il genitore con il quale non convive.
4-Dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, la Corte è chiamata a decidere sulla richiesta di di ammonizione di , ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473 bis. 39 c. p. c.
pag. 6/8 La domanda appare palesemente infondata non essendo provato che il rendimento scolastico, non certamente brillante, di , che frequenta il liceo Parte_5
linguistico, sia riconducibile a condotte della madre integranti violazioni dei doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale.
Del resto, la minore ha sempre recuperato le insufficienze riportate in alcune materie,
come si desume dalla documentazione in atti.
In proposito, occorre, peraltro, sottolineare che dalle testimonianze di S_
, professoressa di e coordinatrice della classe frequentata da
[...] Per_1
quest'ultima, e di , preside della scuola, escusse in primo Testimone_2
grado, è emerso che le insufficienze riportate dalla ragazza in alcune materie non potevano essere considerate gravi e, perciò, non recuperabili (vedi deposizioni testimoniali assunte in primo grado).
Va, ancora, disattesa la domanda con la quale il a invocato la previsione di un _1
obbligo informativo in capo alla madre, affinché esso appellante fosse costantemente tenuto al corrente sull'andamento scolastico di , mediante esaustive Per_1
spiegazioni, da fornire per iscritto, circa le assenze da scuola della minore, i ritardi nella entrata, le uscite anticipate e i compiti non consegnati.
L'appellante, mediante le produzioni effettuate, ha dimostrato di essere in possesso della intera documentazione riguardante le vicende scolastiche della figlia, così che non vi è necessità di adottare la statuizione dallo stesso invocata.
La testimone professoressa di , ha riferito, comunque, di non S_ Per_1
avere mai visto il padre e tale circostanza appare indicativa, semmai, di un disinteresse del er l'andamento scolastico della figlia. _1
pag. 7/8 5-La vicenda processuale che ha condotto a dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, come “corretta” da decreto pubblicato il 7 maggio 2024, induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi, posto che la violazione procedurale in precedenza dettagliatamente descritta ha reso necessario l'appello.
6- Non risultando provato che abbia versato all' appellata somme di Parte_1
denaro in esecuzione della sentenza dichiarata nulla, va disattesa la pretesa restitutoria avanzata dall'appellante (l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza è stata, del resto, tempestivamente sospesa).
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara la nullità della sentenza n.1310/2024 del 22 aprile- 6 maggio 2024 del
Tribunale di Bologna, così come “corretta” dal decreto del medesimo Tribunale
pubblicato il successivo 7 maggio 2024, e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da Parte_1
-dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione Civile il 24 giugno
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 8/8