Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 172/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta il 19/02/2025, a seguito di provvedimento emesso dal Giudice ex art. 127 ter. C.P.C.; udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 172/2023 R.G.A.C., promossa da:
(C.F.: ; C.U.I.: ), nato a Souaky, in [...], il 1° Parte_1 C.F._1 C.F._2
gennaio 1978, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Antonia Santoro ed elettivamente domiciliato presso il suo sito alla Via Fra Gesualdo Melacrinò n° 24, Reggio Calabria.
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-resistente non costituito-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18 gennaio 2023, nato a Souaky, in [...], il 1° gennaio Parte_1
1978, ha impugnato il provvedimento (CAT. A 12/2022 /Imm/IV Sez. nr.285), emesso dalla Questura di
Reggio Calabria-Ufficio Immigrazione, il 25 agosto 2022 e notificato, brevi manu, il 22 dicembre 2022, chiedendo nel merito, previa sospensiva del provvedimento, in via principale di “Annullare il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Speciale emesso dalla Questura di Reggio
Calabria ed il conseguente ordine di allontanamento;
Accertare e dichiarare il riconoscimento della protezione sussidiaria, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In subordine accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del
TU Immigrazione, come modificato dal DL 130/2020, convertito in legge, e per l'effetto disporre il rilascio al
Questore competente per territorio”.
Il Tribunale, con provvedimento del 12 maggio 2023 ha accolto l'istanza di sospensione, considerando “che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere, comprovato dalla documentazione allegata al ricorso”.
Il , in persona del Ministro pro tempore, non è costituito nel presente giudizio, pertanto Controparte_1
è da considerare contumace.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, in data 5 giugno 2023 non ha presentato né osservazioni né conclusioni.
Preliminarmente, occorre considerare che prive di pregio sono le eccezioni di nullità del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per carenze motivazionali dello stesso decreto e del provvedimento della Commissione territoriale di Agrigento, atteso che le stesse, in questa sede, non determinano l'epilogo invocato (la nullità) per carenze di requisiti formali e/o sostanziali richiesti dalla procedura amministrativa, ma impongono al Giudice, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del provvedimento amministrativo, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa dell'insufficiente motivazione o della mancata traduzione, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.
Orbene, non appare revocabile in dubbio che, in questa sede, l'istante ha potuto pienamente dispiegare il proprio diritto di difesa, sia venendo a conoscenza del provvedimento, sia impugnandolo tempestivamente, sia, più in generale, esercitando le proprie difese nel pieno contraddittorio con la controparte.
Altresì, va dichiarata inammissibile in questa sede - avente ad oggetto il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale - la domanda volta al riconoscimento della protezione
2 sussidiaria chiesta dal ricorrente in via principale, per il quale il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine di legge l'originario provvedimento che l'aveva negata.
Le ragioni sostanziali poste a fondamento di detta ultima forma di protezione dovranno, pertanto, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sotto questo profilo il ricorso non è fondato.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
3 a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Da ultimo, il d.l. 20/23 (cd. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n. 50/23, ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020. In particolare, ha soppresso il terzo e quarto periodo dell'art. 19 T.U.I., comma
1.11, restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tuttavia, la stessa legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20/23 nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare domanda di protezione speciale
(vedasi art. 7 c. 2. “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.”); sicché è indubbia l'applicabilità di tale disposizione transitoria al presente giudizio, in quanto incardinato avverso un provvedimento di diniego della
Questura di Reggio Calabria, emesso su un'istanza presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/23, conv. con la legge n. 50/23 (11.03.2023).
Nel merito, il ricorrete ha fondato la propria domanda di riconoscimento della Protezione per casi speciali sulla condizione di vulnerabilità alla quale il ricorrente andrebbe incontro, in caso di rientro nel Pese d'origine, in considerazione della instabilità del “dal punto di vista politico e sociale ed in cui la sicurezza, la Per_1 libertà ed i diritti civili non vengono ancora oggi garantiti pienamente” e dove “Del pari i diritti umani, in primis il diritto alla salute, non sono garantiti nel paese”.
Dunque, la difesa del ricorrente non solo ha lamentato la sussistenza di una “difficile situazione del paese dal punto di vista politico ed economico”, la quale rappresenterebbe “una condizione di specifica estrema vulnerabilità idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali in caso di rientro del ricorrente”, ma ha anche argomentato “il positivo percorso intrapreso dal richiedente ai fini di un'efficace integrazione nel paese ospitante e che lo stesso sarebbe costretto ad interrompere bruscamente”, facendo poi riferimento alla precaria condizione di salute di , affetto da “ernia Jatale, amilasi pancreatica, ulcera Parte_1 gastrica perforata” e sottoposto in Italia a diverse cure e ricoveri.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto “di valutare tanto il peggioramento delle condizioni del Paese e
l'aggravamento della situazione in specie nell'ultimo periodo, quanto i più volte richiamati rischi Per_1 connessi al rientro del ricorrente, il suo percorso di integrazione in Italia e i problemi di salute da cui lo stesso
è affetto”.
Con le “Note conclusionali in sostituzione d'udienza”, la difesa di ha insistito nell'accoglimento del Parte_1 ricorso, con vittoria di spese e competenze professionali.
Orbene, nel merito la domanda è infondata.
Ed invero, quanto alla situazione del Paese di origine, va evidenziato che non si ravvisa una situazione di violenza generalizzata o di sistematica e grave violazione dei diritti umani.
Il è situato nella zona nord-occidentale del continente africano ed ha un'estensione di circa 196.190 Per_1 km2. Il occupa l'estrema parte dell'Africa Occidentale, affacciandosi ad ovest con un lungo tratto di Per_1
costa sull' Oceano Atlantico. Confina a nord con la IA (813 km), a sud con la IS (338 km),
5 Per_ a sudest con la Guinea (330 km), ad est con il 419 km); ad ovest è bagnato dall'oceano Atlantico, con un tratto di costa di 531 km2.
Il sottile territorio del Gambia che segue l'omonimo fiume, forma un'enclave all'interno del dividendo Per_1 pressappoco i due terzi settentrionali del dal terzo meridionale e affacciandosi sull'Atlantico.3 La Per_1
capitale è Dakar. Il Paese risulta suddiviso in 14 régionsDakar, Diourbel, , , , Pt_2 Pt_3 Pt_4
, Saint-Louis, , Thies, Quest'ultime sono Pt_5 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Persona_8 Per_9
a loro volte suddivise in départements e arrondissements. Ogni région è amministrata da un governatore con ruolo di coordinamento il quale, a sua volta, è assistito a due vicegovernatori. Le assemblee regionali, con poteri accresciuti a partire dal 1996, sono composte da consiglieri, responsabili del sistema fiscale locale4.
Il report del Dipartimento di Stato statunitense del 2023, evidenzia inoltre nel 2022 non siano stati registrati attacchi terroristi in (USDOS – US Department of State: Country Report on Terrorism 2022 - Per_1 Per_1 consultato il 19 settembre 2024 Senegal - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (state.gov)).
Le problematiche relative alla sicurezza in si concentrano nella Casamance, la regione più meridionale Per_1 Per_ del incuneata tra il Gambia e la Guinea Bissau, abitata dai , gruppo etnico prevalentemente Per_1 cristiano in un paese a maggioranza musulmana.5 Nella predetta regione, il Movimento separatista delle Forze
Democratiche della Casamance (MFDC) ed altri gruppi lottano per l'indipendenza dal 1982, con escalation di violenze negli anni '90 e nel 2010. La regione viene definita 'né in guerra né in pace'. I ribelli sono stati notevolmente indeboliti e divisi in fazioni, ma rimangono profondamente coinvolti nell'economia sommersa della regione, in particolare nel commercio illegale di palissandro.6
Alla luce delle predette fonti consultate, nonostante si segnalino taluni episodi di banditismo nella macroregione della Casamance, e sebbene sporadicamente si verifichino scontri tra l'esercito senegalese ed i ribelli del MFDC, si può affermare che non vi sia una situazione di criticità politica e sociale tale da giustificare il riconoscimento della protezione speciale in favore del richiedente per tale motivo.
Anche quanto al profilo del diritto al rispetto alla vita privata e familiare, non vi sono elementi sufficienti a riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente è giunto in Italia il 20 marzo 2014 e nel 2017, il Tribunale di Palermo gli ha riconosciuto la protezione umanitaria in ragione dell'allora situazione di instabilità sociopolitica del (Cfr. doc. in atti Per_1 3 Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Senegal, November 2017, https://www.refworld.org/docid/4954ce6023.html; Larousse, L'Encyclopédie en ligne, Per_1 https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/S%C3%A9n%C3%A9gal/143900. 4 OECD, Profile Senegal, updated October 2016, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profile- Senegal.pdf. 5 Encyclopaedia Britannica, Casamance, N/D, consultato il 3 aprile 2023, https://www.britannica.com/place/Casamance
6 n° 10). Ormai trascorsi oltre dieci anni dall'ingresso in Italia deve osservarsi come il ricorrente non si sia adeguatamente integrato a livello socio-lavorativo.
L'unica produzione a riguardo è rappresentata da contratti di lavoro, tutti a tempo determinato e con mansioni di bracciante agricolo, ciascuno della durata di pochi mesi e risalenti nel tempo (dal 22 agosto 2016 al 30 novembre 2016; dal 9 agosto 2018 al 15 ottobre 2018; dal 2 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 e dall'11 novembre
2020 al 31 dicembre 2020; dal 19 gennaio 2021 al 31.12.2021), il più recente dei quali, indica un periodo lavorativo compreso dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, quindi oltre due anni fa (Cfr. doc. in atti n° 5).
Inoltre, esclusa la frequentazione, ad aprile del 2017, di un corso di sicurezza stradale (Cfr. doc. in atti n° 4) organizzato dallo S.P.R.A.R. di Agrigento che allora lo ospitava (Cfr. doc. in atti n° 3), non risulta che il ricorrente in questi anni abbia intrapreso percorsi formativi o di inserimento sociale, né è dato conoscere se il ricorrente sia residente né abbia instaurato alcun tipo di legame familiare e/o affettivo sul territorio italiano.
Lo stesso contratto di locazione offerto in allegazione (Cfr. doc. in atti n° 6), risulta essere scaduto ormai da diversi anni, avendo una durata annuale per l'intero anno 2022.
Pertanto, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione del collegio il suo eventuale rimpatrio non lederebbe in alcun modo i suoi diritti fondamentali o la sua vita privata e familiare.
Infine, il richiedente ha prodotto documentazione medica, dalla quale non emergono gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie tali da giustificare il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 lett. d-bis del D.
Lgs 286/1998.
A tal proposito, il ricorrente ha allegato alcuni certificati medici rilasciati dalle strutture sanitarie siciliane, che evidenziano un ricovero dal 18 al 24 gennaio 2019, durante il quale è stato sottoposto a “ulcoraffia” Parte_1
a causa di “ulcera perforata”, nonché ulteriori visite eseguite a gennaio del 2020 che hanno evidenziato la presenza di un'ernia jatale da scivolamento ed un accesso al pronto soccorso siciliano, in codice verde, risalente sempre a gennaio 2020, per “epigastralgia” al quale sono seguite le dimissioni in giornata, con la prescrizione di una terapia medicinale e senza che si rendesse necessario alcun altro tipo di intervento chirurgico urgente
(Cfr. doc. in atti n° 7).
Orbene, il ricorrente, pur avendo lamentato tra il 2019 ed il 2020 di avere sofferto di “ulcera perforata” e di
“ernia Jatale”, nonché di avere riportato un livello più elevato del normale delle “amilasi” a seguito di analisi cliniche (risalenti sempre gennaio del 2020), non ha provato attualmente di seguire alcuna minima terapia medica, né di avere effettuato alcun controllo, se non quelli appunto eseguiti ben cinque anni fa;
pertanto, oggi non emergono le condizioni previste dall'art. 19 lett. d-bis del D. Lgs 286/1998.
Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto tenuto conto delle ragioni della decisione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile- sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in
7 composizione collegiale- definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) - Rigetta il ricorso.
2) - nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso il 19.02.2025
.
Il Presidente Il Giudice Est.
Liborio Fazzi Flavio Tovani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale
, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
4 2 , L'Encyclopédie en ligne, Per_2 Per_1 https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/S%C3%A9n%C3%A9gal/143900. 6 BTI 2022 Country Report — Senegal, 23 febbraio 2022, https://bti- Controparte_2 project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_SEN.pdf