Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9815/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9815/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla Via Bernardo Parte_1 C.F._1
Tanucci, 90 presso lo studio dell'Avv. VACCARO LUCA, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta in Napoli alla via Benedetto Cairoli 29 presso lo studio dell'Avv. SECCIA ANGELO, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto comparsa C.F._3
di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni: all'udienza del 05/11/2024 il procuratore dell'attrice ha chiesto, in accoglimento della domanda, condannare la parte convenuta alle somme richieste con atto di citazione o in quella diversa somma individuata mediante CTU, a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti a causa della condotta colposa come narrata in atti, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il procuratore della convenuta ha chiesto rigettare la domanda e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, limitarne l'entità economica sulla base della quantificazione formulata dal CTU con compensazione delle spese di lite.
1
La domanda è fondata ha citato in giudizio la al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1 giusto risarcimento per tutti i danni patiti all'interno dell'immobile di sua proprietà a causa di lavori di ristrutturazione realizzati dalla società convenuta all'appartamento da lei stessa condotto in locazione dal mese di gennaio al mese di giugno 2018.
Fallito ogni tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, avviato tramite lettera raccomandata di messa in mora e seguito dalla procedura di negoziazione assistita, l'attrice adiva la presente sede giudiziaria per vedere accolte le proprie richieste di ristoro con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la in persona del legale rapp.te pro tempore la quale Controparte_1 contestando estensivamente la domanda eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 cpc e nel merito deduceva l'assoluta infondatezza della domanda per assenza di nesso di causalità tra i danni lamentati dalla parte attrice e qualsivoglia condotta colpevole della convenuta oltre che la quantificazione degli stessi, ad ogni buon conto sproporzionati. Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva rinviata al 17.09.2021 ex art. 184 cpc, laddove veniva disposto l'interrogatorio formale del legale rapp.te di parte convenuta e l'audizione di un teste per parte.
Seguiva l'ammissione di CTU tecnica sui luoghi di causa al fine di stabilire l'origine dei danni lamentati dalle e l'eventuale quantificazione per il ripristino allorchè fosse stato stabilito un Pt_1
nesso di causalità tra gli stessi e la condotta imputata da parte convenuta.
Conferito l'incarico peritale all'ing. l'elaborato veniva tempestivamente Persona_1
depositato nel fascicolo telematico il 21.11.2023.
Infine, con ordinanza del 11.01.2024, ritenuta la causa matura per la decisione il GU la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.11.2024.
A quell'udienza, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, sulle note autorizzate depositate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, parte convenuta ha eccepito che l'atto introduttivo fosse nullo per vizi dell'editio actionis. L'eccezione va disattesa.
Al riguardo, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., determinano nullità dell'atto di citazione, tra l'altro, l'assoluta incertezza del petitum e la mancata indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Nella specie, l'atto di citazione contiene sia l'indicazione del petitum - avendo l'attore puntualmente
2 riportato, nelle conclusioni, le pretese da esso avanzate, - sia della causa petendi ( risarcimento danni extracontrattuali da lavorazioni edili).
Ciò premesso e principiando dalla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, essa va ritenuta fondata.
Invero, è indubbio che tra le parti si sia consumato un illecito di natura extracontrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. nell'ambito del quale, i lavori di ristrutturazioni compiuti all'interno di un immobile concesso in locazione alla parte convenuta hanno determinato alterazioni diffuse e pregiudizi di diversa entità all'immobile in proprietà della parte attrice ed ubicato esattamente al di sotto del primo.
Già in fase antecedente il presente giudizio, la parte attrice aveva considerato opportuno far redigere una ctp al fine di approfondire la natura dei danni inferti al proprio bene immobiliare, per effetto dell'uso prolungato di attrezzature tecniche impiegate per la ristrutturazione dell'immobile sovrastante: ebbene, in questa prima fase era emersa una speciale connessione temporale e conseguenziale tra i lavori edili di cui si tratta e le alterazioni inframurarie denunciate dalla . Pt_1
Incardinato poi il presente giudizio, le circostanze di fatto sottese alla vicenda in esame sono state definitivamente accertate sia a mezzo istruzione testimoniale che a mezzo CTU che ha definitivamente quantificato il valore economico del danno patito dalla parte attrice.
In particolare, infatti, all'udienza del 28.01.2022, il primo teste escusso perito Testimone_1
incaricato dalla parte della consulenza tecnica preordinata al presente giudizio, dichiarava: “Capo c)
E' vero, ciò so perché fui chiamato dalla che lamentava in quel periodo una serie di lesioni Pt_1 all'intonaco delle pareti e dei soffitti dei due disimpegni, camere dal letto e la cucina;
diciamo diffusamente in tutto l'appartamento; ADR Non ho mai visionato i lavori al piano di sopra;
ho visto le maestranze che salivano però in quel periodo presso l'immobile soprastante;
sul capo d) E' vero;
durante alcuni sopralluoghi ho sentito di persona provenire da sopra rumori e vibrazioni derivanti dall'utilizzo di attrezzature elettriche, elettromeccaniche e pneumatiche;
sul capo e) E' vero;
confermo la perizia in atti risalente al maggio 2018;”.
Successivamente, all'udienza del 25.10.2022, il secondo teste di parte attrice , a Testimone_2 ulteriore precisazione di quanto riferito dal teste precedente dichiara: “capo c) E' vero, frequento casa di mia sorella e poi in quel periodo, primo semestre del 2018 mi recavo spesso da mia sorella per assistere mio padre che viveva con mia sorella. ADR nell'immobile sopra quello di mia sorella stavano realizzando un B&B e quindi lavori di realizzazione di bagni e per fare questo effettuarono scavi nel solaio;
Sul capo d) E' vero, erano utilizzati martelli pneumatici e trapani per realizzare fori nel solaio e costituire le tracce per gli impianti;
sul capo e) E' vero;
prima del gennaio 2018 non vi era alcun danno agli ambienti dell'appartamento di mia sorella perché la casa era stata ristrutturata
3 da circa uno/due anni;
ADR le lesioni comparvero sui soffitti e muri con rigonfiamento dell'intonaco; sul capo f) anche io ho chiamato durante quel periodo l'amministratore e parlai con un Per_2 delegato della Napoli Immobiliare s.r.l., proprietaria dell'immobile, tale , e mi Persona_3
riferirono che avrebbero provveduto ad allertare la ditta al fine di utilizzare metodi di lavoro diversi
e meno invasivi;
ADR io ero spesso presente dunque ho parlato più volte con le persone indicate nel capo e con i Vigili del Fuoco che vennero a fare un sopralluogo nell'appartamento di mia sorella
ADR per solaio intendo il pavimento dell'appartamento superiore e la copertura di quello di mia sorella”.
Conferito, infine, incarico al CTU per l'accertamento del nesso di causalità rispetto ai fatti di lite e alla eventuale quantificazione dei danni, l'ausiliario incaricato dal GU, così conclude: “i fenomeni fessurativi sono ancora visibili all'interno dell'appartamento della sig.ra e Parte_1
consistono in lesioni di tipo capillare presenti negli ambienti evidenziati, in particolare sulla parte sommitale delle murature e lungo il soffitto;
• le lesioni sono sostanzialmente coincidenti con quelli denunciati dal ricorrente e documentati agli atti dalla CTP ing. ; • i danni sono certamente Tes_1 imputabili all'uso prolungato di attrezzi a percussione utilizzati nel corso delle lavorazioni effettuate nel sovrastante appartamento al secondo piano affittato dalla società Pontenuovo b&b S.R.L.S; • il ripristino dell'appartamento della sig.ra prevede opere, dettagliate nel computo Parte_1 metrico in allegato, per un importo totale pari a euro 5.637,48 iva inclusa”.
Ebbene, risulta pertanto accertata la responsabilità aquiliana della parte convenuta la quale, non sottraendosi alla qualità come individuata dalla parte attrice, di esecutore di lavori di ristrutturazione nell'appartamento sovrastante quello della parte attrice che ne ha derivato danni diffusi, è chiamata all'integrale ristoro essendo emerso dall'istruttoria compiuta il nesso causale.
Invero, il CTU ha chiarito, sulla scorta dell'esame delle lesioni, della documentazione afferente ai lavori di ristrutturazione ed al sopralluogo dei VVFF, oltre dall'esame delle testimonianze pure rese nel corso del giudizio ( dalle quali emergeva l'integrità degli ambienti prima dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla convenuta) che “i danni sono certamente imputabili all'uso prolungato di attrezzi a percussione utilizzati nel corso delle lavorazioni effettuate nel sovrastante appartamento al secondo piano affittato dalla società Pontenuovo beb S.R.L.S” e che essi non hanno avuto ad oggetto le strutture murarie.
Quanto, poi, all'imputabilità dei danni anche la giurisprudenza di legittimità di recente è ritornata sul tema proprio nell'ambito delle responsabilità attribuibili al locatore e al conduttore nel caso di danni derivanti al terzo dal bene concesso in locazione, affermando l'assunto per cui “In tema di danni prodotti dalla cosa locata (nella specie: infiltrazioni), poiché il proprietario ha l'obbligo di consegnare al conduttore la cosa in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che
4 la rendano idonea all'uso convenuto, costui va considerato custode del bene, delle strutture murarie
e degli impianti in esso conglobati, come tale responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi;
grava invece sul conduttore la responsabilità relativa ad altre parti del bene locato, di cui lo stesso conduttore abbia la piena disponibilità. Di conseguenza il proprietario soggiace ad una presunzione di responsabilità, che può essere vinta provando l'imputabilità dell'evento al caso fortuito o al fatto illecito del terzo. Tale presunzione di responsabilità impone comunque
l'applicazione del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà dunque dimostrare sia l'"an", sia il "quantum" del danno derivatogli dall'illecito allegato”( ex multis Corte appello Napoli sez. IV, 04/10/2023, n.4041; ma vedi anche Tribunale Velletri sez. II, 28/04/2022,
n.874, “Con riferimento alla ripartizione della responsabilità da cose in custodia tra il locatore e il locatario, visto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità.)”).
Nel caso di specie, correttamente l'attore ( pur potendo in linea teorica coinvolgere in giudizio anche il proprietario per una possibile corresponsabilità per omesso controllo) avendo ascritto i danni ad attività svolta dal conduttore sull'immobile locato ha individuato quest'ultimo come responsabile, integralmente rispondendo come visto al suo onere probatorio.
Con riguardo alla quantificazione dei danni, il Tribunale aderisce alle risultanze della CTU che nel constatare il quadro fessurativo capillare ed interessante solo lo strato di intonaco, senza prosecuzione a livello di struttura muraria portante (come evidenziato dai saggi già effettuati all'interno dell'appartamento durante il sopralluogo dei VV.F.F:: cfr. pagg. 10/13 relazione peritale), ha quantificato le opere a farsi per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi in euro 5.637,48 ( costo comprensivo di Iva e di spese forfetarie per lo sgombero dei locali interessati dalle lavorazioni) corrispondenti alle seguenti opere : rimozione degli intonaci nelle zone adiacenti alle lesioni limitando l'intervento ad una zona di ampiezza pari a circa 20 cm per lato rispetto al decorso della fessurazione;
• rifacimento degli stessi utilizzando apposita rete di supporto;
• stuccatura e rasatura di tali zone e di quelle immediatamente adiacenti;
• pitturazione di tutte le pareti, e dei soffitti degli ambienti interessati alle le sioni, al fine di garantire l'uniformità tintoriale ( cfr. allegato n. 4 alla CTU, computo metrico).
La somma quantificata dal CTU trattandosi di debito di valore é espresso all'attualità, pertanto, appare necessario – ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro -riportare le somme sopraindicate alla data del sinistro, al fine di conteggiare correttamente
5 gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una "devalutazione" nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (16.01.2019-data individuata dal CTU come chiusura ufficiale dei lavori di ristrutturazioni) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio ai sensi del DM 147/2022 in assenza di nota spese di parte.
Le spese di CTU come liquidate con separato dispositivo vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore a pagare a a titolo di risarcimento danni la complessiva Parte_1 somma di € 5.637,48 iva inclusa, oltre interessi da devalutazione e rivalutazione, con la modalità di calcolo esposta in parte motiva (sulla sorta netta iva esclusa), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna altresì in persona del legale rapp.te pro tempore al Controparte_2 pagamento delle spese legali che si liquidano in € 270,00 per spese vive ed € 2.552,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% con attribuzione all'Avv. Luca Vaccaro.
3) infine, pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU liquidate con separato dispositivo.
Così deciso in Napoli, il 27/02/2025.
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)
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