TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/09/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1952/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1952/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCI ADRIANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI, N. 19, 40136 BOLOGNA presso il difensore avv.
PESCI ADRIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCI Parte_2 C.F._1
ADRIANO, elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI, N. 19, 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCI ADRIANO
ATTORI - OPPONENTI contro
(C.F. Controparte_1
) (C.F. ), con il patrocinio P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. PINZA ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BARATTI, N. 3, 47121 FORLI' presso il difensore avv. PINZA ROBERTO
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza svoltasi in presenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il giorno 24 settembre 2025 ed in particolare:
- parte attrice / opponente come da note conclusive autorizzate depositate in data 15.09.2025 ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via di subordine, nel merito, previo accertamento della condotta illecita tenuta dall'allora , oggi divenuta CP_3 [...]
, in particolare, della interferenza illecita che quest'ultima ha svolto nel Controparte_4 Pt_ rapporto contrattuale che intercorreva tra la e e, a cascata, anche rispetto a Parte_1 CP_5 tutti gli altri rapporti contrattuali della ivi compreso il rapporto contrattuale che Parte_1 intercorreva tra quest'ultima e Controparte_6 Pt_
accertare e dichiarare che il presunto inadempimento della e la risoluzione
[...] Parte_1 del contratto, sono stati determinati dalla condotta illecita tenuta dalla allora , oggi CP_3 divenuta , nonché e in ogni caso, accertare e dichiarare Controparte_4
pagina 1 di 7 l'illegittimità dell'esecuzione proposta in danno della e del Sig. . Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spece, competenze ed onorari di causa.”;
- parte convenuta / opposta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.09.2025 ovvero “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, per le ragioni esposte nella narrativa in atti: Nel merito: respingere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ed ogni domanda e/o eccezione formulata dalla debitrice Controparte_7
nonché dal terzo datore di ipoteca sig. , nei confronti del Fondo di
[...] Parte_2
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo siccome inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1
(di seguito anche solo senza indicazione del tipo sociale e/o mutuatario e/o debitore) e Parte_2
(di seguito anche solo socio e datore di ipoteca) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale
[...] di Forlì, Fondo di Garanzia dei Depositanti del e per esso Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche solo Fondo di Garanzia o creditore), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 24.09.2025. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che in data 16.06.2023 riceveva notifica di atto di precetto, con cui il Fondo di Garanzia Parte_1 intimava al debitore il pagamento dell'importo pari ad euro 231.509,74, a titolo di saldo debitorio del contratto di mutuo ordinario ipotecario n. 320013627 concluso in data 23.10.2009 e revocato per inadempimento del mutuatario - n. 1 rata scaduta ed impagata - revocato con raccomandata A/R del
29.02.2012 dalla banca mutuante Banca di Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone. Parte attrice, innanzitutto, eccepiva la nullità dell'atto di precetto notificato in assenza di allegato titolo esecutivo e deduceva come nell'ambito dello stesso atto di precetto veniva prospettata l'intervenuta cessione del credito, di cui sarebbe stata fatta apposita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, la stessa parte attrice si doleva della non corretta rappresentazione degli eventi intercorsi e deduceva come l'inadempimento e la conseguente revoca del contratto di mutuo ipotecario non fossero ascrivibili ad una responsabilità del mutuatario bensì alla scelta dell'allora Parte_1 CP_3 di agire esecutivamente nei confronti della stessa parte attrice, così impedendo con modalità illecite la prosecuzione della trattativa con per l'apertura di un nuovo distributore di carburanti e più CP_8 in generale la complessiva attività di risanamento posta in essere dal debitore e pregiudicando al contempo gli interessi degli ulteriori creditori dello stesso. Pertanto, parte attrice in via preliminare formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo , ora CP_3 Controparte_4
inoltre, quanto al merito, domandava la declaratoria della nullità dell'atto di precetto notificatogli
[...] dal creditore ed in via subordinata, previo accertamento della condotta illecita tenuta dall'allora CP_3
, l'accertamento e la declaratoria che l'inadempimento della è stato determinato da
[...] Parte_1 una tale condotta illecita e, quindi, l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione proposta in danno di nonché la condanna del terzo chiamato a manlevare e tenere indenne l'odierna parte Parte_1 attrice;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.10.2023, si costituiva
[...]
e per esso contestando Controparte_1 Controparte_2 integralmente le deduzioni e conclusioni avversarie formulate nei propri confronti. Preliminarmente, parte convenuta si opponeva all'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo, non ritenendo sussistenti i gravi motivi richiesti, anche in ragione della radicale infondatezza dell'avversaria opposizione a precetto. pagina 2 di 7 In particolare, il creditore affermava e produceva il titolo esecutivo notificato contestualmente all'atto di precetto al debitore e al terzo datore di ipoteca;
inoltre, documentava l'intervenuta cessione dell'azienda bancaria e dei crediti oggetto di cartolarizzazione in capo al cessionario Controparte_1 ed evidenziava come il credito vantato dalla stessa non fosse stato contestato dalla controparte.
All'udienza del 1.02.2024, i difensori delle parti davano atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e parte attrice chiedeva differimento d'udienza al fine di trovare con la controparte una soluzione transattiva della presente vertenza;
parte convenuta non si opponeva;
all'esito, il giudice assegnava termine per il deposito telematico del verbale di mediazione esibito in udienza e rinviava per i medesimi incombenti ed impregiudicati i diritti di prima udienza al giorno 9.05.2024.
Con ordinanza del 22.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2024, come ulteriormente differita su richiesta delle parti, il giudice rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del titolo azionato dal creditore precettante formulata da parte attrice, non ammetteva le istanze istruttorie richieste da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza in presenza del 7.05.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di brevi ed eventuali note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza fissata. Con decreto motivato del 20.03.2025, il giudice, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, dell'intervenuto decreto n.
35 del 11.12.2024 del Presidente del Tribunale e del successivo decreto di proroga delle assegnazioni di ulteriori 90 giorni n. 9/2025 del 10.03.2025, nonché della necessità di definire in via prioritaria i fascicoli recanti anno di iscrizione al ruolo precedente, rinviava l'udienza al 24.09.2025. All'udienza del 24.09.2029, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
L'opposizione a precetto proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. dal debitore
[...]
e dal socio datore di ipoteca è infondata e, dunque, viene rigettata per Parte_1 Parte_2 tutte le ragioni di cui alla seguente motivazione.
1. Preliminarmente e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario evidenziare che, a seguito delle allegazioni assertive e probatorie contenute nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta / opposta (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3), parte attrice / opponente ha rinunciato alle preliminari eccezioni di nullità dell'atto di precetto e di carenza di prova dell'acquisto della titolarità del diritto da parte del Fondo di Garanzia, nell'ambito della prima memoria integrativa depositata ex art. 171 ter c.p.c. in data 21.12.2023.
Sempre in via preliminare, si ribadisce inoltre, che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata, come da documentazione che attesta l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010 ovvero verbale dell'incontro svoltosi innanzi la Camera di Conciliazione della - Forlì-Cesena e Rimini, in CP_6 data 23.01.2024, con esito negativo (cfr. nota di deposito di parte convenuta del 1.02.2024), peraltro in assenza di specifiche e tempestive contestazioni sul punto ad opera dei difensori delle parti.
2. Passando poi all'analisi delle doglianze sollevate nel presente giudizio di opposizione a precetto dal debitore alla luce dello specifico thema decidendum - cristallizzatosi sulla Parte_1 base delle allegazioni e domande di parte – e della documentazione in atti, non vi è dubbio in ordine alla sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e circa la Controparte_1 legittimità della condotta posta in essere da quest'ultimo in relazione alla notifica dell'atto di precetto, in questa sede impugnato, nel pieno rispetto del generale principio nulla executio sine titulo.
pagina 3 di 7 2.1 In primo luogo, in considerazione del regime delle decadenze e delle preclusioni processuali applicabili al caso di specie, nonché in considerazione delle specifiche allegazioni di parte e della documentazione complessivamente offerta in comunicazione, non coglie nel segno l'infondata - ed in parte peraltro tardiva - eccezione sollevata solo nell'ambito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. da parte attrice circa la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito precettato e circa l'illiceità dello stesso per violazione della normativa antiusura. Per un verso, ci si limita a ricordare che, con l'opposizione a precetto, il debitore, assumendo la veste di attore in opposizione, contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata
(petitum), nell'ipotesi in cui questa non sia ancora iniziata e, dunque, proprio parte attrice è onerata di dedurre ed allegare specificamente le ragioni sottese all'eccepita insussistenza dell'avversaria pretesa creditoria, sin dal proprio atto introduttivo.
Nello specifico, infatti, si tratta di una azione di accertamento negativo del credito precettato, proposta nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione piena e, dunque, incombe sul debitore l'onere di allegare specificamente e provare l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio dell'esecuzione o durante il suo svolgimento. Sul punto ci si limita a richiamare la consolidata e condivisibile interpretazione giurisprudenziale per cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che
l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tardiva l'eccezione di impignorabilità dei beni formulata dall'opponente in comparsa conclusionale, mentre la norma di legge che sanciva tale impignorabilità era già entrata in vigore al momento della proposizione dell'opposizione)” (cfr. Cass.
n. 1328 del 20.01.2011, Cass. n. 3477 del 07.03.2003 e Cass. n. 17441 del 28.06.2019). In un tale contesto, l'odierna parte attrice con il proprio atto di citazione in opposizione non ha, infatti, provveduto a sollevare alcuna puntuale doglianza e/o eccezione in ordine al quantum – né in linea capitale, né per quota interessi – del credito indicato nell'atto di precetto, risultato documentalmente notificato alla società e al socio datore di ipoteca Parte_1 Parte_2 in data 16.06.2023, unitamente al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ordinario ipotecario (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta), né tantomeno a negare gli avversari fatti storici, posti alla base dell'atto di precetto e del titolo esecutivo notificati al debitore dal creditore . Controparte_1
Pertanto, il credito precettato non può dirsi oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115
c.p.c. (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass.
n. 13830 del 23.07.2004) ad opera dell'odierna parte attrice / opponente, quanto a certezza, liquidità ed esigibilità, ma, soprattutto e a maggior ragione, non può ritenersi che il predetto credito precettato - pari ad euro 232.272,79 - abbia formato oggetto di specifica allegazione quantomeno fattuale e di puntuale eccezione / domanda nell'ambito del proprio atto introduttivo di opposizione – situazione giuridica sostanziale non dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto ad agire in executivis, allegata in citazione unicamente in relazione a diversi ed autonomi profili di impugnazione. Peraltro, la doglianza in tal senso sollevata, oltre ad essere inammissibile in quanto nuova e tardiva, trattandosi una non consentita modifica della causa petendi, risulta generica, nella propria formulazione, e comunque non supportata da alcun idoneo elemento di prova. Per altro verso, l'ulteriore doglianza di parte attrice / opponente relativa all'usurarietà dei tassi d'interesse applicati, sempre formulata per la prima volta in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. - da considerarsi, invece, astrattamente tempestiva trattandosi di questione di nullità, per pagina 4 di 7 sua natura rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – risulta parimenti infondata, in quanto il debitore, parte che agisce in giudizio, non ne ha adeguatamente allegato e dimostrato i fatti costitutivi. In primis, parte attrice non offrendo in comunicazione quantomeno il summenzionato contratto di mutuo ordinario ipotecario – pacificamente nella propria disponibilità stante l'affermazione di aver concluso il contratto in oggetto con Banca di Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone (pag.
3) - e/o altra documentazione bancaria relativa ad un tale rapporto di finanziamento, in allegato al proprio atto di citazione in opposizione, non ha allegato la specifica causa petendi, introdotta poi nell'ambito delle difese svolte solo in prima memoria integrativa e non ha nemmeno fornito le circostanze di fatto su cui poter fondare, nel rispetto del principio generale dispositivo che regola il processo civile, un eventuale rilievo officioso della questione di nullità.
In ogni caso ed in via di ragione maggiormente liquida, a tale proposito, si rileva poi nel merito che la medesima parte attrice si è sostanzialmente limitata a dolersi dell'intervenuto superamento del tasso soglia usura, nel corso del rapporto di mutuo ipotecario in essere con la banca mutuante, senza indicare né lo specifico tasso contrattuale ritenuto illegittimo né il puntuale tasso soglia di riferimento, in base al relativo decreto ministeriale di rilevazione del TEGM.
Inoltre, oltre ad aver confermato lo stesso mutuatario di aver ricevuto dalla banca mutuante la somma mutuata pari ad euro 150,000,00, mediante accredito sul conto corrente n. 05-000138166 indicato nel contratto di mutuo ordinario ipotecario, concluso con atto notarile in data 23.10.2009 (cfr. doc. nn. 1, 2,
4 e 5 parte convenuta), si deve evidenziare in via assorbente come testualmente nel predetto atto notarile concluso tra professionisti, il mutuatario abbia rilasciato ampia quietanza ed abbia dichiarato di aver preso visione del documento di sintesi, contenente tutte le condizioni economiche del rapporto di mutuo, allegato B al medesimo contratto, nonché lo sviluppo del piano di ammortamento. Analogamente documentato in atti è poi il diritto della banca mutuante di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di mutuo ordinario ipotecario n. 320013627 sottoscritto dal mutuatario società
anche nell'ipotesi convenzionalmente prevista di mancato pagamento di una sola rata. Parte_1
Ciò è appunto avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. n. 6 parte convenuta), quando la banca mutuante
Banca di Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone ha deciso di far valere il proprio diritto, revocando il rapporto di mutuo in essere, con raccomandata A/R del 29.02.2012, a causa del dedotto mancato pagamento di n. 1 rata scaduta e domandando, a seguito della decadenza del debitore dal beneficio del termine, il pagamento immediato del saldo debitorio complessivamente maturato.
A tale specifico proposito, preso comunque atto della tardiva ed inammissibile contestazione mossa in ordine all'effettivo pagamento della rata insoluta relativa al mese di febbraio 2012, ma volendo comunque aderire all'impostazione - non condivisibile di parte attrice - si deve in questa sede rilevare come in ogni caso parte attrice non abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio in merito ai fatti estintivi ed impeditivi dell'altrui pretesa creditoria ovvero all'intervenuto tempestivo pagamento in favore della banca mutuante di una somma pari alla rata di rimborso contestata e più in generale di sopravvenuti pagamenti, anche parziali, aventi efficacia estintiva e/o modificativa della pretesa creditoria cristallizzata nell'atto di precetto notificato (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta). Da un lato, a fronte della già rilevata mancata allegazione specifica di una illegittimità quantitativa del credito precettato con il proprio atto di citazione in opposizione, parte attrice non pone a fondamento della propria ricostruzione formulata in prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. neppure la prova degli effettivi e regolari pagamenti estintivi delle rate di rimborso dovute alla banca mutuante, prima della revoca del rapporto di finanziamento con raccomandata A/R del 29.02.2012.
Inoltre, dall'altro lato e proprio alla luce della stessa documentazione offerta in comunicazione dalla parte attrice / opponente, emerge come alla data della risoluzione contrattuale in forza della clausola risolutiva espressa convenzionalmente pattuita tra le parti contraenti non vi fossero dubbio in merito all'evidente stato di difficoltà della società e alla crisi finanziaria ed economica in cui Parte_1 versava, quantomeno, sin dall'anno 2011, con pluralità di creditori (cfr. doc. nn. 1 e 4 parte attrice).
pagina 5 di 7 Una situazione di dissesto economico, sia pure anche solo temporaneo, molto probabilmente impediva al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e risultava idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie del credito concesso negli anni, in larga misura, da vari istituti di credito.
Ciò risulta evidente proprio alla luce del pacifico e documentato tentativo di risanamento e di rilancio aziendale posto in essere dallo stesso debitore e, dunque, non può non integrare in ogni Parte_1 caso lo stato di insolvenza di cui all'art. 1186 c.c., con conseguente legittimità della declaratoria di decadenza del debitore dal beneficio del termine fatta valere dal creditore mutuante nel mese di febbraio 2012 e parimenti posta a fondamento dell'atto di precetto impugnato.
2.2 In secondo luogo, parimenti non accoglibili nella presente sede processuale sono le ulteriori doglianze relative alla dedotta illegittimità della condotta tenuta nei propri confronti da , CP_3 istituto di credito che vantava una distinta ragione di credito verso il debitore e alla Parte_1 esclusiva riconducibilità causale ad una tale condotta dell'inadempimento contestato al mutuatario. In particolare, sotto un primo profilo di analisi, si deve evidenziare che il predetto terzo che parte attrice ha richiesto di essere autorizzata a chiamare in causa a garanzia impropria e manleva, nell'ambito della presente opposizione a precetto, non integra un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., bensì un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. ovvero di comunanza di causa di cui all'art. 106 c.p.c. - con la necessaria precisazione, in ogni caso, che l'iniziativa di parte ai sensi dell'art. 106 c.p.c. da origine ad una causa scindibile. Pertanto e al fine di garantire massimamente i generali principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, si è ritenuto di non procedere ad una tale, facoltativa, integrazione del contraddittorio, in quanto, stante la natura documentale del presente giudizio di opposizione a precetto, le domande di accertamento e di condanna che parte attrice aveva intenzione di svolgere nei confronti del terzo chiamando in garanzia impropria avrebbero ampliato notevolmente l'ambito di indagine del presente procedimento, anche con riferimento all'autonomo e diverso rapporto di finanziamento in essere tra e l'odierna società opponente, nonché alla relativa esecuzione. CP_3
Peraltro, si deve osservare, per quanto di specifico interesse ai soli fini decisori in questa sede rilevanti, che con la propria opposizione a precetto, parte attrice si è limitata alla specifica deduzione della riconducibilità causale del proprio inadempimento nei confronti della banca cedente Banca di Credito
Cooperativo Romagna Centro e Macerone ad una condotta ritenuta illegittima posta in essere dal distinto istituto di credito e non ha offerto in comunicazione oggettivi e sufficienti CP_3 elementi a sostegno della propria prospettazione.
In particolare, si deve osservare come non risulti allo stato dimostrata né la manifestazione della volontà di non procedere al recupero del proprio sussistente credito, né l'assunzione di alcun formale impegno, in via stragiudiziale e transattiva, da parte della stessa , parimenti creditrice nei CP_3 confronti del debitore tali da far ritenere quantomeno di pronta e facile soluzione la Parte_1 domanda di parte attrice / opponente in ordine all'accertamento delle pretese plurime condotte tenute da , contestate e ritenute illecite (cfr. doc. n. 1 parte attrice). CP_3
Nello specifico con riguardo al dedotto credito di nei confronti della società CP_3 [...]
derivante da un contratto di finanziamento, revocato e passato a sofferenza nel mese di Parte_1 dicembre 2010, per quanto rinveniente dalla documentazione in atti, ci si limita a porre in evidenza la circostanza (già valutata in sede di rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa) per cui non risulta che – che ha certamente partecipato all'incontro di tutte le banche CP_3 creditrici tenutosi in data 3.02.2011 e ha avuto scambi di comunicazioni stragiudiziali con il cliente, per il tramite di dipendenti e legali di fiducia (cfr. doc. n. 1 parte attrice) - avesse manifestato alcuna precisa e vincolante volontà in senso positivo rispetto alla proposta di ristrutturazione della complessiva esposizione debitoria di nei confronti delle banche creditrici. Parte_1
In sintesi ed in conclusione, l'opposizione a precetto proposta è senza dubbio infondata, in quanto il credito vantato dal creditore è stato legittimamente precettato nei confronti Controparte_1 del debitore e del socio datore di ipoteca in forza di un valido ed Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 7 efficace titolo, parimenti notificato via pec in data 16.06.2023; con conseguente diritto in capo all'odierna parte convenuta / opposta di agire in executivis per il relativo recupero coattivo del credito. 3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, in base al valore della controversia, come previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione alle fasi di studio e decisoria, nonché nei valori minimi in relazione alle fasi processuali di trattazione e decisoria, espletate unicamente mediante deposito di memorie scritte e senza l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, nonché nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; in ogni caso nei limiti della nota spese depositata dalla parte vittoriosa. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte attrice / opponente, in relazione ai motivi di opposizione a precetto proposti nei confronti di parte convenuta / opposta, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in relazione alla causa recante R.G. n. 1952/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione a precetto proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. dal debitore
[...]
e dal socio datore di ipoteca per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1 Parte_2
2. CONDANNA parte attrice, e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento a favore di parte convenuta e Controparte_1 per esso delle spese di lite che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi;
spese Controparte_2 generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1952/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCI ADRIANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI, N. 19, 40136 BOLOGNA presso il difensore avv.
PESCI ADRIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCI Parte_2 C.F._1
ADRIANO, elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI, N. 19, 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCI ADRIANO
ATTORI - OPPONENTI contro
(C.F. Controparte_1
) (C.F. ), con il patrocinio P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. PINZA ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BARATTI, N. 3, 47121 FORLI' presso il difensore avv. PINZA ROBERTO
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza svoltasi in presenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il giorno 24 settembre 2025 ed in particolare:
- parte attrice / opponente come da note conclusive autorizzate depositate in data 15.09.2025 ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via di subordine, nel merito, previo accertamento della condotta illecita tenuta dall'allora , oggi divenuta CP_3 [...]
, in particolare, della interferenza illecita che quest'ultima ha svolto nel Controparte_4 Pt_ rapporto contrattuale che intercorreva tra la e e, a cascata, anche rispetto a Parte_1 CP_5 tutti gli altri rapporti contrattuali della ivi compreso il rapporto contrattuale che Parte_1 intercorreva tra quest'ultima e Controparte_6 Pt_
accertare e dichiarare che il presunto inadempimento della e la risoluzione
[...] Parte_1 del contratto, sono stati determinati dalla condotta illecita tenuta dalla allora , oggi CP_3 divenuta , nonché e in ogni caso, accertare e dichiarare Controparte_4
pagina 1 di 7 l'illegittimità dell'esecuzione proposta in danno della e del Sig. . Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spece, competenze ed onorari di causa.”;
- parte convenuta / opposta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.09.2025 ovvero “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, per le ragioni esposte nella narrativa in atti: Nel merito: respingere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ed ogni domanda e/o eccezione formulata dalla debitrice Controparte_7
nonché dal terzo datore di ipoteca sig. , nei confronti del Fondo di
[...] Parte_2
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo siccome inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1
(di seguito anche solo senza indicazione del tipo sociale e/o mutuatario e/o debitore) e Parte_2
(di seguito anche solo socio e datore di ipoteca) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale
[...] di Forlì, Fondo di Garanzia dei Depositanti del e per esso Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche solo Fondo di Garanzia o creditore), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 24.09.2025. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che in data 16.06.2023 riceveva notifica di atto di precetto, con cui il Fondo di Garanzia Parte_1 intimava al debitore il pagamento dell'importo pari ad euro 231.509,74, a titolo di saldo debitorio del contratto di mutuo ordinario ipotecario n. 320013627 concluso in data 23.10.2009 e revocato per inadempimento del mutuatario - n. 1 rata scaduta ed impagata - revocato con raccomandata A/R del
29.02.2012 dalla banca mutuante Banca di Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone. Parte attrice, innanzitutto, eccepiva la nullità dell'atto di precetto notificato in assenza di allegato titolo esecutivo e deduceva come nell'ambito dello stesso atto di precetto veniva prospettata l'intervenuta cessione del credito, di cui sarebbe stata fatta apposita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, la stessa parte attrice si doleva della non corretta rappresentazione degli eventi intercorsi e deduceva come l'inadempimento e la conseguente revoca del contratto di mutuo ipotecario non fossero ascrivibili ad una responsabilità del mutuatario bensì alla scelta dell'allora Parte_1 CP_3 di agire esecutivamente nei confronti della stessa parte attrice, così impedendo con modalità illecite la prosecuzione della trattativa con per l'apertura di un nuovo distributore di carburanti e più CP_8 in generale la complessiva attività di risanamento posta in essere dal debitore e pregiudicando al contempo gli interessi degli ulteriori creditori dello stesso. Pertanto, parte attrice in via preliminare formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo , ora CP_3 Controparte_4
inoltre, quanto al merito, domandava la declaratoria della nullità dell'atto di precetto notificatogli
[...] dal creditore ed in via subordinata, previo accertamento della condotta illecita tenuta dall'allora CP_3
, l'accertamento e la declaratoria che l'inadempimento della è stato determinato da
[...] Parte_1 una tale condotta illecita e, quindi, l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione proposta in danno di nonché la condanna del terzo chiamato a manlevare e tenere indenne l'odierna parte Parte_1 attrice;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.10.2023, si costituiva
[...]
e per esso contestando Controparte_1 Controparte_2 integralmente le deduzioni e conclusioni avversarie formulate nei propri confronti. Preliminarmente, parte convenuta si opponeva all'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo, non ritenendo sussistenti i gravi motivi richiesti, anche in ragione della radicale infondatezza dell'avversaria opposizione a precetto. pagina 2 di 7 In particolare, il creditore affermava e produceva il titolo esecutivo notificato contestualmente all'atto di precetto al debitore e al terzo datore di ipoteca;
inoltre, documentava l'intervenuta cessione dell'azienda bancaria e dei crediti oggetto di cartolarizzazione in capo al cessionario Controparte_1 ed evidenziava come il credito vantato dalla stessa non fosse stato contestato dalla controparte.
All'udienza del 1.02.2024, i difensori delle parti davano atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e parte attrice chiedeva differimento d'udienza al fine di trovare con la controparte una soluzione transattiva della presente vertenza;
parte convenuta non si opponeva;
all'esito, il giudice assegnava termine per il deposito telematico del verbale di mediazione esibito in udienza e rinviava per i medesimi incombenti ed impregiudicati i diritti di prima udienza al giorno 9.05.2024.
Con ordinanza del 22.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2024, come ulteriormente differita su richiesta delle parti, il giudice rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del titolo azionato dal creditore precettante formulata da parte attrice, non ammetteva le istanze istruttorie richieste da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza in presenza del 7.05.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di brevi ed eventuali note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza fissata. Con decreto motivato del 20.03.2025, il giudice, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, dell'intervenuto decreto n.
35 del 11.12.2024 del Presidente del Tribunale e del successivo decreto di proroga delle assegnazioni di ulteriori 90 giorni n. 9/2025 del 10.03.2025, nonché della necessità di definire in via prioritaria i fascicoli recanti anno di iscrizione al ruolo precedente, rinviava l'udienza al 24.09.2025. All'udienza del 24.09.2029, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
L'opposizione a precetto proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. dal debitore
[...]
e dal socio datore di ipoteca è infondata e, dunque, viene rigettata per Parte_1 Parte_2 tutte le ragioni di cui alla seguente motivazione.
1. Preliminarmente e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario evidenziare che, a seguito delle allegazioni assertive e probatorie contenute nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta / opposta (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3), parte attrice / opponente ha rinunciato alle preliminari eccezioni di nullità dell'atto di precetto e di carenza di prova dell'acquisto della titolarità del diritto da parte del Fondo di Garanzia, nell'ambito della prima memoria integrativa depositata ex art. 171 ter c.p.c. in data 21.12.2023.
Sempre in via preliminare, si ribadisce inoltre, che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata, come da documentazione che attesta l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010 ovvero verbale dell'incontro svoltosi innanzi la Camera di Conciliazione della - Forlì-Cesena e Rimini, in CP_6 data 23.01.2024, con esito negativo (cfr. nota di deposito di parte convenuta del 1.02.2024), peraltro in assenza di specifiche e tempestive contestazioni sul punto ad opera dei difensori delle parti.
2. Passando poi all'analisi delle doglianze sollevate nel presente giudizio di opposizione a precetto dal debitore alla luce dello specifico thema decidendum - cristallizzatosi sulla Parte_1 base delle allegazioni e domande di parte – e della documentazione in atti, non vi è dubbio in ordine alla sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e circa la Controparte_1 legittimità della condotta posta in essere da quest'ultimo in relazione alla notifica dell'atto di precetto, in questa sede impugnato, nel pieno rispetto del generale principio nulla executio sine titulo.
pagina 3 di 7 2.1 In primo luogo, in considerazione del regime delle decadenze e delle preclusioni processuali applicabili al caso di specie, nonché in considerazione delle specifiche allegazioni di parte e della documentazione complessivamente offerta in comunicazione, non coglie nel segno l'infondata - ed in parte peraltro tardiva - eccezione sollevata solo nell'ambito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. da parte attrice circa la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito precettato e circa l'illiceità dello stesso per violazione della normativa antiusura. Per un verso, ci si limita a ricordare che, con l'opposizione a precetto, il debitore, assumendo la veste di attore in opposizione, contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata
(petitum), nell'ipotesi in cui questa non sia ancora iniziata e, dunque, proprio parte attrice è onerata di dedurre ed allegare specificamente le ragioni sottese all'eccepita insussistenza dell'avversaria pretesa creditoria, sin dal proprio atto introduttivo.
Nello specifico, infatti, si tratta di una azione di accertamento negativo del credito precettato, proposta nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione piena e, dunque, incombe sul debitore l'onere di allegare specificamente e provare l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio dell'esecuzione o durante il suo svolgimento. Sul punto ci si limita a richiamare la consolidata e condivisibile interpretazione giurisprudenziale per cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che
l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tardiva l'eccezione di impignorabilità dei beni formulata dall'opponente in comparsa conclusionale, mentre la norma di legge che sanciva tale impignorabilità era già entrata in vigore al momento della proposizione dell'opposizione)” (cfr. Cass.
n. 1328 del 20.01.2011, Cass. n. 3477 del 07.03.2003 e Cass. n. 17441 del 28.06.2019). In un tale contesto, l'odierna parte attrice con il proprio atto di citazione in opposizione non ha, infatti, provveduto a sollevare alcuna puntuale doglianza e/o eccezione in ordine al quantum – né in linea capitale, né per quota interessi – del credito indicato nell'atto di precetto, risultato documentalmente notificato alla società e al socio datore di ipoteca Parte_1 Parte_2 in data 16.06.2023, unitamente al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ordinario ipotecario (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta), né tantomeno a negare gli avversari fatti storici, posti alla base dell'atto di precetto e del titolo esecutivo notificati al debitore dal creditore . Controparte_1
Pertanto, il credito precettato non può dirsi oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115
c.p.c. (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass.
n. 13830 del 23.07.2004) ad opera dell'odierna parte attrice / opponente, quanto a certezza, liquidità ed esigibilità, ma, soprattutto e a maggior ragione, non può ritenersi che il predetto credito precettato - pari ad euro 232.272,79 - abbia formato oggetto di specifica allegazione quantomeno fattuale e di puntuale eccezione / domanda nell'ambito del proprio atto introduttivo di opposizione – situazione giuridica sostanziale non dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto ad agire in executivis, allegata in citazione unicamente in relazione a diversi ed autonomi profili di impugnazione. Peraltro, la doglianza in tal senso sollevata, oltre ad essere inammissibile in quanto nuova e tardiva, trattandosi una non consentita modifica della causa petendi, risulta generica, nella propria formulazione, e comunque non supportata da alcun idoneo elemento di prova. Per altro verso, l'ulteriore doglianza di parte attrice / opponente relativa all'usurarietà dei tassi d'interesse applicati, sempre formulata per la prima volta in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. - da considerarsi, invece, astrattamente tempestiva trattandosi di questione di nullità, per pagina 4 di 7 sua natura rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – risulta parimenti infondata, in quanto il debitore, parte che agisce in giudizio, non ne ha adeguatamente allegato e dimostrato i fatti costitutivi. In primis, parte attrice non offrendo in comunicazione quantomeno il summenzionato contratto di mutuo ordinario ipotecario – pacificamente nella propria disponibilità stante l'affermazione di aver concluso il contratto in oggetto con Banca di Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone (pag.
3) - e/o altra documentazione bancaria relativa ad un tale rapporto di finanziamento, in allegato al proprio atto di citazione in opposizione, non ha allegato la specifica causa petendi, introdotta poi nell'ambito delle difese svolte solo in prima memoria integrativa e non ha nemmeno fornito le circostanze di fatto su cui poter fondare, nel rispetto del principio generale dispositivo che regola il processo civile, un eventuale rilievo officioso della questione di nullità.
In ogni caso ed in via di ragione maggiormente liquida, a tale proposito, si rileva poi nel merito che la medesima parte attrice si è sostanzialmente limitata a dolersi dell'intervenuto superamento del tasso soglia usura, nel corso del rapporto di mutuo ipotecario in essere con la banca mutuante, senza indicare né lo specifico tasso contrattuale ritenuto illegittimo né il puntuale tasso soglia di riferimento, in base al relativo decreto ministeriale di rilevazione del TEGM.
Inoltre, oltre ad aver confermato lo stesso mutuatario di aver ricevuto dalla banca mutuante la somma mutuata pari ad euro 150,000,00, mediante accredito sul conto corrente n. 05-000138166 indicato nel contratto di mutuo ordinario ipotecario, concluso con atto notarile in data 23.10.2009 (cfr. doc. nn. 1, 2,
4 e 5 parte convenuta), si deve evidenziare in via assorbente come testualmente nel predetto atto notarile concluso tra professionisti, il mutuatario abbia rilasciato ampia quietanza ed abbia dichiarato di aver preso visione del documento di sintesi, contenente tutte le condizioni economiche del rapporto di mutuo, allegato B al medesimo contratto, nonché lo sviluppo del piano di ammortamento. Analogamente documentato in atti è poi il diritto della banca mutuante di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di mutuo ordinario ipotecario n. 320013627 sottoscritto dal mutuatario società
anche nell'ipotesi convenzionalmente prevista di mancato pagamento di una sola rata. Parte_1
Ciò è appunto avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. n. 6 parte convenuta), quando la banca mutuante
Banca di Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone ha deciso di far valere il proprio diritto, revocando il rapporto di mutuo in essere, con raccomandata A/R del 29.02.2012, a causa del dedotto mancato pagamento di n. 1 rata scaduta e domandando, a seguito della decadenza del debitore dal beneficio del termine, il pagamento immediato del saldo debitorio complessivamente maturato.
A tale specifico proposito, preso comunque atto della tardiva ed inammissibile contestazione mossa in ordine all'effettivo pagamento della rata insoluta relativa al mese di febbraio 2012, ma volendo comunque aderire all'impostazione - non condivisibile di parte attrice - si deve in questa sede rilevare come in ogni caso parte attrice non abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio in merito ai fatti estintivi ed impeditivi dell'altrui pretesa creditoria ovvero all'intervenuto tempestivo pagamento in favore della banca mutuante di una somma pari alla rata di rimborso contestata e più in generale di sopravvenuti pagamenti, anche parziali, aventi efficacia estintiva e/o modificativa della pretesa creditoria cristallizzata nell'atto di precetto notificato (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta). Da un lato, a fronte della già rilevata mancata allegazione specifica di una illegittimità quantitativa del credito precettato con il proprio atto di citazione in opposizione, parte attrice non pone a fondamento della propria ricostruzione formulata in prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. neppure la prova degli effettivi e regolari pagamenti estintivi delle rate di rimborso dovute alla banca mutuante, prima della revoca del rapporto di finanziamento con raccomandata A/R del 29.02.2012.
Inoltre, dall'altro lato e proprio alla luce della stessa documentazione offerta in comunicazione dalla parte attrice / opponente, emerge come alla data della risoluzione contrattuale in forza della clausola risolutiva espressa convenzionalmente pattuita tra le parti contraenti non vi fossero dubbio in merito all'evidente stato di difficoltà della società e alla crisi finanziaria ed economica in cui Parte_1 versava, quantomeno, sin dall'anno 2011, con pluralità di creditori (cfr. doc. nn. 1 e 4 parte attrice).
pagina 5 di 7 Una situazione di dissesto economico, sia pure anche solo temporaneo, molto probabilmente impediva al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e risultava idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie del credito concesso negli anni, in larga misura, da vari istituti di credito.
Ciò risulta evidente proprio alla luce del pacifico e documentato tentativo di risanamento e di rilancio aziendale posto in essere dallo stesso debitore e, dunque, non può non integrare in ogni Parte_1 caso lo stato di insolvenza di cui all'art. 1186 c.c., con conseguente legittimità della declaratoria di decadenza del debitore dal beneficio del termine fatta valere dal creditore mutuante nel mese di febbraio 2012 e parimenti posta a fondamento dell'atto di precetto impugnato.
2.2 In secondo luogo, parimenti non accoglibili nella presente sede processuale sono le ulteriori doglianze relative alla dedotta illegittimità della condotta tenuta nei propri confronti da , CP_3 istituto di credito che vantava una distinta ragione di credito verso il debitore e alla Parte_1 esclusiva riconducibilità causale ad una tale condotta dell'inadempimento contestato al mutuatario. In particolare, sotto un primo profilo di analisi, si deve evidenziare che il predetto terzo che parte attrice ha richiesto di essere autorizzata a chiamare in causa a garanzia impropria e manleva, nell'ambito della presente opposizione a precetto, non integra un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., bensì un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. ovvero di comunanza di causa di cui all'art. 106 c.p.c. - con la necessaria precisazione, in ogni caso, che l'iniziativa di parte ai sensi dell'art. 106 c.p.c. da origine ad una causa scindibile. Pertanto e al fine di garantire massimamente i generali principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, si è ritenuto di non procedere ad una tale, facoltativa, integrazione del contraddittorio, in quanto, stante la natura documentale del presente giudizio di opposizione a precetto, le domande di accertamento e di condanna che parte attrice aveva intenzione di svolgere nei confronti del terzo chiamando in garanzia impropria avrebbero ampliato notevolmente l'ambito di indagine del presente procedimento, anche con riferimento all'autonomo e diverso rapporto di finanziamento in essere tra e l'odierna società opponente, nonché alla relativa esecuzione. CP_3
Peraltro, si deve osservare, per quanto di specifico interesse ai soli fini decisori in questa sede rilevanti, che con la propria opposizione a precetto, parte attrice si è limitata alla specifica deduzione della riconducibilità causale del proprio inadempimento nei confronti della banca cedente Banca di Credito
Cooperativo Romagna Centro e Macerone ad una condotta ritenuta illegittima posta in essere dal distinto istituto di credito e non ha offerto in comunicazione oggettivi e sufficienti CP_3 elementi a sostegno della propria prospettazione.
In particolare, si deve osservare come non risulti allo stato dimostrata né la manifestazione della volontà di non procedere al recupero del proprio sussistente credito, né l'assunzione di alcun formale impegno, in via stragiudiziale e transattiva, da parte della stessa , parimenti creditrice nei CP_3 confronti del debitore tali da far ritenere quantomeno di pronta e facile soluzione la Parte_1 domanda di parte attrice / opponente in ordine all'accertamento delle pretese plurime condotte tenute da , contestate e ritenute illecite (cfr. doc. n. 1 parte attrice). CP_3
Nello specifico con riguardo al dedotto credito di nei confronti della società CP_3 [...]
derivante da un contratto di finanziamento, revocato e passato a sofferenza nel mese di Parte_1 dicembre 2010, per quanto rinveniente dalla documentazione in atti, ci si limita a porre in evidenza la circostanza (già valutata in sede di rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa) per cui non risulta che – che ha certamente partecipato all'incontro di tutte le banche CP_3 creditrici tenutosi in data 3.02.2011 e ha avuto scambi di comunicazioni stragiudiziali con il cliente, per il tramite di dipendenti e legali di fiducia (cfr. doc. n. 1 parte attrice) - avesse manifestato alcuna precisa e vincolante volontà in senso positivo rispetto alla proposta di ristrutturazione della complessiva esposizione debitoria di nei confronti delle banche creditrici. Parte_1
In sintesi ed in conclusione, l'opposizione a precetto proposta è senza dubbio infondata, in quanto il credito vantato dal creditore è stato legittimamente precettato nei confronti Controparte_1 del debitore e del socio datore di ipoteca in forza di un valido ed Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 7 efficace titolo, parimenti notificato via pec in data 16.06.2023; con conseguente diritto in capo all'odierna parte convenuta / opposta di agire in executivis per il relativo recupero coattivo del credito. 3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, in base al valore della controversia, come previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione alle fasi di studio e decisoria, nonché nei valori minimi in relazione alle fasi processuali di trattazione e decisoria, espletate unicamente mediante deposito di memorie scritte e senza l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, nonché nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; in ogni caso nei limiti della nota spese depositata dalla parte vittoriosa. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte attrice / opponente, in relazione ai motivi di opposizione a precetto proposti nei confronti di parte convenuta / opposta, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in relazione alla causa recante R.G. n. 1952/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione a precetto proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. dal debitore
[...]
e dal socio datore di ipoteca per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1 Parte_2
2. CONDANNA parte attrice, e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento a favore di parte convenuta e Controparte_1 per esso delle spese di lite che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi;
spese Controparte_2 generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 7 di 7