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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 501/2025 introdotta con ricorso depositato in data 06.05.2025 da
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 09.04.1982 e residente in [...] e Parte_2
(c.f. nato a [...] il
[...] C.F._2
17.10.1969 e residente in [...]del Tronto (AP), in Contrada Sant'Egidio 65, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Valeri;
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - i Sig.ri e hanno intrattenuto una Parte_3 Parte_2
convivenza more uxorio dal mese di Agosto 2019 sino al Maggio 2024;
- dalla loro unione è nato in data [...] in [...], oggi di anni 11, Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori;
- le parti, come sopra individuate, desiderano definire le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio, consapevoli del Per_1
suo diritto alla bigenitorialità;
- la situazione patrimoniale dei ricorrenti è la seguente: la Sig.ra Parte_3
svolge l'attività di imprenditrice e negli ultimi tre anni ha percepito i seguenti redditi: ANNO 2022 € 15.695,61 ANNO 2023 € 16.693,31 ANNO 2024 €
17.625,98; il Sig. svolge l'attività di meccanico fresatore e negli Parte_2
ultimi tre anni ha percepito i seguenti redditi ANNO 2022 € 7.775,77; ANNO 2023
€ 7.658,99; ANNO 2024 € 8.797,60; tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti
CONDIZIONI
a) il figlio minore della coppia sia affidato in maniera congiunta ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la residenza di quest'ultima sita a Spinetoli in via Gramsci 20;
b) la responsabilità genitoriale, relativamente al minore, venga esercitata separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse, quali quelle relative alla salute, istruzione, educazione, vengano assunte congiuntamente, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni dello stesso;
c) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_3
contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore , entro il giorno 20 Per_1
di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento//00), a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra – Iban Parte_3 [...], salva diversa indicazione da parte della stessa, a far data dal mese di Aprile 2025. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a far data dal mese di Aprile 2026;
d) le spese straordinarie per il minore, da intendersi secondo la previsione contenuta nel Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del mese di Novembre 2019, qui richiamato e del quale le Parti dichiarano di avere giusta contezza essendone già in possesso, saranno sostenute dai due genitori nella misura del 50% ciascuno concordate preventivamente ed espressamente tra gli stessi con riferimento al
Protocollo suindicato;
e) il padre avrà facoltà di vedere e stare con il figlio minore alle seguenti modalità:
1. a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 8:30, fino alla domenica alle ore 21:30 quando il padre riaccompagnerà il minore presso la residenza della madre;
2. nei giorni infrasettimanali di lunedì e di mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 21:30.
Le parti sin d'ora concordano che i giorni e gli orari delle visite infrasettimanali potranno variare in base agli impegni lavorativi del Sig. previo Parte_2
congruo preavviso alla Sig.ra Il tutto sempre compatibilmente con Parte_3
le esigenze scolastiche, ricreative e sportive del minore;
3. durante le vacanze di Natale, ad anni alterni tra i genitori, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore
4. per le vacanze pasquali, analogamente ad anni alterni per un periodo così suddiviso: tre giorni comprensivi di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con un genitore e 4 giorni consecutivi con l'altro genitore;
5. le vacanze estive saranno trascorse con il padre per un periodo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, oppure con le modalità che i genitori concorderanno nell'interesse del minore;
6. il compleanno del minore verrà dai due genitori insieme al minore trascorso oppure con le modalità che gli stessi concorderanno nell'interesse di . Per_1
In data 23.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime nonché, soprattutto, quelli del figlio minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciandosi sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate tra le parti per come di sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 501/2025 introdotta con ricorso depositato in data 06.05.2025 da
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 09.04.1982 e residente in [...] e Parte_2
(c.f. nato a [...] il
[...] C.F._2
17.10.1969 e residente in [...]del Tronto (AP), in Contrada Sant'Egidio 65, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Valeri;
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - i Sig.ri e hanno intrattenuto una Parte_3 Parte_2
convivenza more uxorio dal mese di Agosto 2019 sino al Maggio 2024;
- dalla loro unione è nato in data [...] in [...], oggi di anni 11, Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori;
- le parti, come sopra individuate, desiderano definire le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio, consapevoli del Per_1
suo diritto alla bigenitorialità;
- la situazione patrimoniale dei ricorrenti è la seguente: la Sig.ra Parte_3
svolge l'attività di imprenditrice e negli ultimi tre anni ha percepito i seguenti redditi: ANNO 2022 € 15.695,61 ANNO 2023 € 16.693,31 ANNO 2024 €
17.625,98; il Sig. svolge l'attività di meccanico fresatore e negli Parte_2
ultimi tre anni ha percepito i seguenti redditi ANNO 2022 € 7.775,77; ANNO 2023
€ 7.658,99; ANNO 2024 € 8.797,60; tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti
CONDIZIONI
a) il figlio minore della coppia sia affidato in maniera congiunta ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la residenza di quest'ultima sita a Spinetoli in via Gramsci 20;
b) la responsabilità genitoriale, relativamente al minore, venga esercitata separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse, quali quelle relative alla salute, istruzione, educazione, vengano assunte congiuntamente, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni dello stesso;
c) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_3
contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore , entro il giorno 20 Per_1
di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento//00), a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra – Iban Parte_3 [...], salva diversa indicazione da parte della stessa, a far data dal mese di Aprile 2025. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a far data dal mese di Aprile 2026;
d) le spese straordinarie per il minore, da intendersi secondo la previsione contenuta nel Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del mese di Novembre 2019, qui richiamato e del quale le Parti dichiarano di avere giusta contezza essendone già in possesso, saranno sostenute dai due genitori nella misura del 50% ciascuno concordate preventivamente ed espressamente tra gli stessi con riferimento al
Protocollo suindicato;
e) il padre avrà facoltà di vedere e stare con il figlio minore alle seguenti modalità:
1. a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 8:30, fino alla domenica alle ore 21:30 quando il padre riaccompagnerà il minore presso la residenza della madre;
2. nei giorni infrasettimanali di lunedì e di mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 21:30.
Le parti sin d'ora concordano che i giorni e gli orari delle visite infrasettimanali potranno variare in base agli impegni lavorativi del Sig. previo Parte_2
congruo preavviso alla Sig.ra Il tutto sempre compatibilmente con Parte_3
le esigenze scolastiche, ricreative e sportive del minore;
3. durante le vacanze di Natale, ad anni alterni tra i genitori, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore
4. per le vacanze pasquali, analogamente ad anni alterni per un periodo così suddiviso: tre giorni comprensivi di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con un genitore e 4 giorni consecutivi con l'altro genitore;
5. le vacanze estive saranno trascorse con il padre per un periodo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, oppure con le modalità che i genitori concorderanno nell'interesse del minore;
6. il compleanno del minore verrà dai due genitori insieme al minore trascorso oppure con le modalità che gli stessi concorderanno nell'interesse di . Per_1
In data 23.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime nonché, soprattutto, quelli del figlio minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciandosi sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate tra le parti per come di sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi