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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
n. 15/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 15/2025 r.g.
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 12.15 innanzi al giudice RI PA, sono comparsi:
- l'avv. Edoardo Stoppa, in sostituzione dell'avv. Francesco Cialella, per parte ricorrente;
- l'avv. Laura Fanticelli per parte resistente.
L'avv. Stoppa si riporta all'atto introduttivo e alla memoria del 25.11.2025, insistendo quindi in prima istanza per l'accoglimento delle richieste istruttorie e, solo in subordine, concludendo nel merito come da atto introduttiva.
L'avv. Fanticelli si oppone alla revoca dell'ordinanza che ha implicitamente rigettato le istanze istruttorie, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione;
solo in subordine, per l'ipotesi in cui il giudice dovesse rimettere in istruttoria la causa, insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie. Insiste nell'affermare che il sinistro è esclusivamente causa del ricorrente, come ricostruito dalla polizia nel verbale in atti.
L'avv. Stoppia contesta le deduzioni di parte avversa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 15/2025 2
Riaperto il verbale alle ore 19.15, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del seguente provvedimento
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice RI PA all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 15/2025
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cialella Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Fanticelli
RESISTENTE
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Azione diretta per l'indennizzo ex art. 149 Cod. Ass. Priv.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha adìto l'intestato Tribunale per ottenere il Parte_1
ristoro integrale dei danni, sia materiali che fisici, subìti a seguito di un sinistro stradale.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 15/2025 3
Ha premesso che in data 12.2.2021, mentre stava percorrendo regolarmente la carreggiata sud dell'autostrada A1, nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno (AR), alla guida della propria autovettura Renault PT targata EY693FX, subiva un violento tamponamento da parte di un furgone
AT AT targato EW835ST. Quest'ultimo, di proprietà della ditta Controparte_2
e condotto da , procedeva a velocità eccessiva e non aveva mantenuto la
[...] Controparte_3
distanza di sicurezza.
A causa dell'impatto, la vettura del ricorrente era stata spinta in avanti e aveva urtato un'altra automobile, di marca DE C280 con targa estera SADIC999, perdendo completamente il controllo del mezzo. Il violento urto aveva provocato gravi danni alla Renault PT, rendendo necessaria la rimozione del veicolo mediante carro attrezzi e, successivamente, la sua rottamazione.
Il , invece, aveva riportato lesioni personali consistenti in una lussazione dello scafoide con Pt_1
dissociazione corporale, una frattura sternale composta e fratture costali, con una prognosi di 30 giorni.
Pur avendo presentato istanza di negoziazione assistita nei confronti sia della propria compagnia assicuratrice sia di quella del conducente della AT AT — che, secondo le prospettazioni del ricorrente, sarebbe l'unico responsabile del sinistro — tale iniziativa non aveva ricevuto esito positivo,
costringendolo pertanto a incardinare il presente giudizio.
Ha chiesto, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo AT AT
targato EW835ST, di proprietà della la condanna della Controparte_2
compagnia assicuratrice convenuta al pagamento della somma di € 10.100,00, corrispondente al valore commerciale della propria autovettura, nonché di € 27.450,23 a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, comprensivi delle spese mediche pari a € 885,96.
In subordine, ha richiesto che i danni vengano liquidati in via equitativa, fino alla concorrenza massima di € 52.000,00, anche mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione degli stessi.
Ha concluso nei seguenti termini:
«CHIEDE che l'adito Giudice, fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la
notifica e la costituzione, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1. Accertare e dichiarare il conducente del
veicolo AT AT tg EW835ST di proprietà della ditta , in persona del legale Controparte_2 rappr.te p.t unico responsabile del sinistro per cui è causa;
2. Per l'effetto condannare la Compagnia convenuta, in
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persona del legale rapp.te p.t., al pagamento del valore commerciale della autovettura del ricorrente pari ad Euro
10.100,00 in base all'anno di fabbricazione e alla valutazione attuale nonché al pagamento dei danni subiti fisici che si
quantificano in € 27.450,23 (comprensivi degli esborsi economici per spese mediche pari ad € 885,96) da liquidarsi in
via equitativa o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e sino ad € 52.000,00 anche con
l'ausilio di una CTU per la quantificazione dei danni tutti cui si chiede sin d'ora l'ammissione, comunque il tutto nei
limiti della competenza per materia del Giudice adito;
3. Vittoria di spese e competenze di giudizio, al sottoscritto
procuratore antistatario.
4. dichiarare la sentenza esecutiva come per legge».
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione e previa regolare notifica del ricorso si è
costituita in giudizio contestando integralmente le domande formulate da CP_1 Parte_1
, sia in fatto che in diritto.
[...]
In via preliminare, la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per inapplicabilità dell'indennizzo diretto ex art. 149 del D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni), poiché il sinistro oggetto di causa aveva coinvolto tre veicoli (la Renault PT del
, la AT AT condotta da e la DE 18 condotta da ) e, Pt_1 Controparte_3 CP_4
pertanto, non rientrerebbe nei casi di indennizzo diretto. Ne conseguirebbe, secondo , un difetto CP_1
di legittimazione passiva della compagnia.
Nel merito, ha contestato la dinamica dei fatti come rappresentata dal ricorrente, richiamando il verbale della polizia stradale di Arezzo, dal quale risulterebbe che il , alla guida della propria Renault Pt_1
PT, avrebbe tamponato violentemente la DE 18 ferma sulla corsia d'emergenza, per poi urtare la AT AT sopraggiungente.
Secondo il verbale, quindi, la responsabilità del sinistro sarebbe esclusivamente imputabile al , Pt_1
per condotta di guida distratta e violazione dell'art. 141 del D. Lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada).
Nessuna infrazione sarebbe stata, invece, contestata al conducente del . CP_5
Infine, in via ulteriormente gradata, ha contestato la quantificazione dei danni, sia materiali che CP_1
fisici, ritenendola eccessiva, priva di riscontri documentali e comunque non liquidabile, opponendosi altresì alla richiesta di CTU medico-legale e tecnica, ritenuta esplorativa e non giustificata in ragione dell'assenza di responsabilità di soggetti diversi dal ricorrente.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 15/2025 5
«Voglia il Tribunale di Arezzo, rigettata ogni contraria istanza preliminarmente accertare e dichiarare
inammissibile/improcedibile la domanda, per difetto di legittimazione passiva di , per i motivi in CP_1
fatto e diritto esposti in narrativa. Nel merito rigettare integralmente tutte le domande di parte ricorrente, nel
merito ed in via istruttoria, poiché infondate in fatto e diritto nell'an e nel quantum per i motivi esposti in
narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite».
All'udienza del 30.10.2025 è stata dichiarata la contumacia di e, Controparte_2
ritenendo la causa già matura per la decisione, il tribunale ha fissato l'udienza per la discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. per la data odierna. Le parti hanno dunque precisato le conclusioni come negli atti introduttivi e discusso la causa oralmente. All'esito, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
Giova premettere che l'azione diretta rappresenta una peculiare prerogativa riconosciuta dall'ordinamento al soggetto danneggiato in un sinistro stradale, consentendogli di rivolgersi direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile civile – e, in determinate ipotesi, alla propria compagnia assicuratrice – per ottenere il risarcimento dei danni patiti, senza la necessità di promuovere previamente un'azione nei confronti dell'autore materiale dell'illecito.
Nell'impianto originario della responsabilità civile delineato dagli artt. 2043 e 2054 c.c., il risarcimento spettava esclusivamente a seguito dell'azione esercitata contro il soggetto che aveva causato il danno,
vale a dire il conducente o il proprietario del veicolo coinvolto. L'introduzione dell'istituto dell'azione diretta, tuttavia, ha segnato una significativa evoluzione della tutela del danneggiato, ispirata a esigenze di celerità, effettività e certezza del ristoro. Il legislatore, infatti, ha inteso sottrarre la vittima ai rischi connessi all'insolvenza del responsabile, consentendole di agire direttamente verso l'assicuratore,
soggetto professionalmente organizzato e solvibile per definizione, su cui grava per legge l'obbligo di garantire il risarcimento entro i limiti del contratto di assicurazione.
All'interno del D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), l'azione diretta si articola in due principali modelli applicativi:
i. l'azione diretta tradizionale (art. 144 Cod. Ass. Priv.) che consente al danneggiato di convenire in giudizio l'impresa di assicurazione del responsabile civile, in via diretta e autonoma.
Tale disciplina attribuisce all'assicuratore un'obbligazione ex lege nei confronti del terzo danneggiato,
circoscritta tuttavia nei limiti del massimale contrattuale. Il giudizio, in virtù del litisconsorzio
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necessario, deve vedere la partecipazione congiunta dell'assicuratore e del responsabile, al fine di garantire l'efficacia soggettiva della decisione;
ii. l'azione diretta per l'indennizzo (art. 149 Cod. Ass. Priv.), introdotta come procedura alternativa e semplificata, che consente al danneggiato di ottenere il risarcimento dalla propria compagnia assicuratrice, anziché da quella del veicolo responsabile, purché sussistano specifiche condizioni di ammissibilità tra cui: a) il sinistro deve essere avvenuto nel territorio della Repubblica
italiana e non devono essere coinvolti veicoli esteri;
b) coinvolgimento di non più di due veicoli a motore identificati e regolarmente assicurati;
c) le lesioni personali riportate dal conducente devono essere di lieve entità, ossia con postumi permanenti non superiori al 9% di invalidità. In tale schema, la compagnia del danneggiato provvede direttamente alla liquidazione del danno, per poi regolare i rapporti economici con l'assicurazione del responsabile civile attraverso il meccanismo della compensazione, predisposto per assicurare rapidità e uniformità nel ristoro dei danni derivanti da sinistri stradali.
L'azione proposta dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass. Prov. non riveste natura contrattuale, atteso che l'esistenza del contratto assicurativo costituisce mero presupposto legittimante della domanda, ma non la fonte del diritto sostanziale azionato in giudizio. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il sistema delineato dagli artt.
149 Cod. Ass. Priv. si fonda su una forma di accollo ex lege del debito risarcitorio a carico dell'assicuratore del danneggiato, il quale subentra, per effetto della legge, nella posizione dell'assicuratore del responsabile civile (cfr. Cass. n. 21896/2017). Ne consegue che l'azione diretta esperita nei confronti del proprio assicuratore si configura come una variante dell'azione ex art. 144
Cod. Ass. Priv., e soggiace, quanto all'onere della prova, alle medesime regole della responsabilità
extracontrattuale ex artt. 2043 e 2054 c.c.. Pertanto, il danneggiato che agisce ai sensi dell'art. 149 Cod.
Ass. Priv. è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, ivi compresa la propria totale assenza di colpa nella causazione del sinistro. In proposito, giova rammentare che l'art. 2054, comma 2,
c.c. stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, sussiste una presunzione di pari responsabilità dei conducenti, salvo prova contraria. Tale presunzione ha carattere sussidiario, operando soltanto quando non sia possibile accertare in modo certo la dinamica del sinistro e l'incidenza causale delle rispettive condotte di guida.
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Tanto premesso, la compagnia convenuta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'azione diretta ex art. 149 in quanto quello oggetto di causa sarebbe un sinistro multiplo, cioè coinvolgente più
di due veicoli. L'eccezione, tuttavia, non è fondata. Invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
n. 3146/2017 e Cass. n. 27057/2021) ha chiarito che l'art. 149 Cod. Ass. Priv. non esige che nel sinistro siano presenti esattamente due veicoli, ma soltanto che non vi siano più di due soggetti responsabili.
Pertanto, la mera presenza materiale di più veicoli non preclude, di per sé, l'applicazione della procedura di indennizzo diretto, a condizione che oltre al veicolo dell'attore e a quello verso cui si rivolge la pretesa non vi siano ulteriori veicoli responsabili del danno.
La domanda attorea, cionondimeno, non risulta fondata nel merito.
Dagli atti – e in particolare dal verbale redatto dalla polizia stradale intervenuta immediatamente dopo il fatto – emerge che la condotta dell'odierno ricorrente ha costituito causa esclusiva del sinistro, essendo egli incorso nella violazione dell'art. 141 del Codice della Strada. Il verbale di infrazione risulta elevato unicamente nei confronti del , e nessun elemento oggettivo consente di attribuire una Pt_1
corresponsabilità agli altri conducenti coinvolti, come emerge altresì dalla comunicazione di notizia di reato per lesioni personali gravissime, nella quale il medesimo figura quale unico indagato (cfr. Pt_1
pagg. 8 e ss., doc. “ ”, atto introduttivo). Email_1
Le deduzioni difensive del ricorrente, così come la perizia di parte depositata in atti (doc.
“ferrara_perizia”, atto introduttivo), non forniscono elementi idonei a sovvertire le risultanze degli accertamenti della polizia stradale. La consulenza, infatti, si limita a formulare ipotesi meramente alternative, prive di sufficiente riscontro tecnico e incompatibili con i rilievi effettuati dagli agenti operanti, i quali hanno ricostruito la dinamica in modo puntuale e coerente con le tracce materiali e la posizione dei veicoli.
In particolare, il tecnico di parte non si confronta minimamente con le tracce rilevate dalla polizia nell'immediatezza. Si legge nel verbale che le prime tracce sono state rinvenute all'altezza del Km
330+840 e concernono l'impatto tra la vettura DE e l'automobile Renault PTe condotta dal ricorrente. Circa alla stessa altezza - si legge testualmente nel verbale - «hanno origine una serie di orme
gommose, inizialmente inframmezzate da abrasioni, poste sulle corsia di sorpasso, prodotte a seguito dell'impatto
tra la vettura targata EY693FX e l'autocarro FIAT DUCATO targato EW835ST». CP_6
Queste tracce proseguivano in avanti su due traiettorie differenti, coerenti con l'andamento post-urto
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dei veicoli sopra citati. Circa 60 meri dopo venivano rinvenute delle abrasioni sulla parete dello spartitraffico centrale. Circa 15 metri dopo veniva trovata la Renault in stato di quiete e, ancora 70 meri dopo, veniva rinvenuto l'autocarro AT AT. Ecco, l'insieme di tali elementi rende assolutamente
CP_ implausibile che l'urto tra e abbia preceduto quello tra e DE;
all'opposto, le CP_7 CP_6
tracce sono esclusivamente coerenti con la ricostruzione del sinistro operata dalla polizia nell'immediatezza.
Deve quindi ritenersi non dimostrata l'assenza di colpa in capo al ricorrente, la cui condotta appare,
anzi, causalmente determinante nella produzione dell'evento dannoso.
In tale contesto, non può ritenersi ammissibile la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio vòlta a supplire all'onere probatorio gravante sul ricorrente, in assenza di elementi concreti idonei a giustificare una revisione degli accertamenti già espletati. Come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce uno strumento di prova in senso proprio, ma un ausilio del giudice nella valutazione di fatti già provati. Ne consegue che non può essere disposta al fine di colmare le carenze probatorie della parte (cfr., da ultimo, Cass. n. 8498/2025 «La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso
proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di
questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata
qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di
compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati»).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, non avendo fornito prova della propria estraneità causale nella verificazione del sinistro. Ne consegue l'infondatezza dell'azione diretta ex art. 149 Cod. Ass. Priv., che presuppone, quale condizione essenziale, l'assenza di qualsiasi responsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri medi tabellari previsti in base allo scaglione per valore di riferimento
(da € 26.001 ad € 52.000) considerato in relazione al disputatum.
Nulla sulle spese di lite della litisconsorte che non si è Controparte_2
costituita in giudizio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 15/2025 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ rigetta la domanda di parte ricorrente;
▪ condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che vengono liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali Controparte_1
al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ nulla sulle spese di Controparte_2
Così deciso in Arezzo, 27 novembre 2025
Il giudice
RI PA
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n. 15/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 15/2025 r.g.
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 12.15 innanzi al giudice RI PA, sono comparsi:
- l'avv. Edoardo Stoppa, in sostituzione dell'avv. Francesco Cialella, per parte ricorrente;
- l'avv. Laura Fanticelli per parte resistente.
L'avv. Stoppa si riporta all'atto introduttivo e alla memoria del 25.11.2025, insistendo quindi in prima istanza per l'accoglimento delle richieste istruttorie e, solo in subordine, concludendo nel merito come da atto introduttiva.
L'avv. Fanticelli si oppone alla revoca dell'ordinanza che ha implicitamente rigettato le istanze istruttorie, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione;
solo in subordine, per l'ipotesi in cui il giudice dovesse rimettere in istruttoria la causa, insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie. Insiste nell'affermare che il sinistro è esclusivamente causa del ricorrente, come ricostruito dalla polizia nel verbale in atti.
L'avv. Stoppia contesta le deduzioni di parte avversa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 15/2025 2
Riaperto il verbale alle ore 19.15, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del seguente provvedimento
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice RI PA all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 15/2025
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cialella Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Fanticelli
RESISTENTE
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Azione diretta per l'indennizzo ex art. 149 Cod. Ass. Priv.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha adìto l'intestato Tribunale per ottenere il Parte_1
ristoro integrale dei danni, sia materiali che fisici, subìti a seguito di un sinistro stradale.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 15/2025 3
Ha premesso che in data 12.2.2021, mentre stava percorrendo regolarmente la carreggiata sud dell'autostrada A1, nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno (AR), alla guida della propria autovettura Renault PT targata EY693FX, subiva un violento tamponamento da parte di un furgone
AT AT targato EW835ST. Quest'ultimo, di proprietà della ditta Controparte_2
e condotto da , procedeva a velocità eccessiva e non aveva mantenuto la
[...] Controparte_3
distanza di sicurezza.
A causa dell'impatto, la vettura del ricorrente era stata spinta in avanti e aveva urtato un'altra automobile, di marca DE C280 con targa estera SADIC999, perdendo completamente il controllo del mezzo. Il violento urto aveva provocato gravi danni alla Renault PT, rendendo necessaria la rimozione del veicolo mediante carro attrezzi e, successivamente, la sua rottamazione.
Il , invece, aveva riportato lesioni personali consistenti in una lussazione dello scafoide con Pt_1
dissociazione corporale, una frattura sternale composta e fratture costali, con una prognosi di 30 giorni.
Pur avendo presentato istanza di negoziazione assistita nei confronti sia della propria compagnia assicuratrice sia di quella del conducente della AT AT — che, secondo le prospettazioni del ricorrente, sarebbe l'unico responsabile del sinistro — tale iniziativa non aveva ricevuto esito positivo,
costringendolo pertanto a incardinare il presente giudizio.
Ha chiesto, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo AT AT
targato EW835ST, di proprietà della la condanna della Controparte_2
compagnia assicuratrice convenuta al pagamento della somma di € 10.100,00, corrispondente al valore commerciale della propria autovettura, nonché di € 27.450,23 a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, comprensivi delle spese mediche pari a € 885,96.
In subordine, ha richiesto che i danni vengano liquidati in via equitativa, fino alla concorrenza massima di € 52.000,00, anche mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione degli stessi.
Ha concluso nei seguenti termini:
«CHIEDE che l'adito Giudice, fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la
notifica e la costituzione, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1. Accertare e dichiarare il conducente del
veicolo AT AT tg EW835ST di proprietà della ditta , in persona del legale Controparte_2 rappr.te p.t unico responsabile del sinistro per cui è causa;
2. Per l'effetto condannare la Compagnia convenuta, in
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 15/2025 4
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento del valore commerciale della autovettura del ricorrente pari ad Euro
10.100,00 in base all'anno di fabbricazione e alla valutazione attuale nonché al pagamento dei danni subiti fisici che si
quantificano in € 27.450,23 (comprensivi degli esborsi economici per spese mediche pari ad € 885,96) da liquidarsi in
via equitativa o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e sino ad € 52.000,00 anche con
l'ausilio di una CTU per la quantificazione dei danni tutti cui si chiede sin d'ora l'ammissione, comunque il tutto nei
limiti della competenza per materia del Giudice adito;
3. Vittoria di spese e competenze di giudizio, al sottoscritto
procuratore antistatario.
4. dichiarare la sentenza esecutiva come per legge».
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione e previa regolare notifica del ricorso si è
costituita in giudizio contestando integralmente le domande formulate da CP_1 Parte_1
, sia in fatto che in diritto.
[...]
In via preliminare, la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per inapplicabilità dell'indennizzo diretto ex art. 149 del D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni), poiché il sinistro oggetto di causa aveva coinvolto tre veicoli (la Renault PT del
, la AT AT condotta da e la DE 18 condotta da ) e, Pt_1 Controparte_3 CP_4
pertanto, non rientrerebbe nei casi di indennizzo diretto. Ne conseguirebbe, secondo , un difetto CP_1
di legittimazione passiva della compagnia.
Nel merito, ha contestato la dinamica dei fatti come rappresentata dal ricorrente, richiamando il verbale della polizia stradale di Arezzo, dal quale risulterebbe che il , alla guida della propria Renault Pt_1
PT, avrebbe tamponato violentemente la DE 18 ferma sulla corsia d'emergenza, per poi urtare la AT AT sopraggiungente.
Secondo il verbale, quindi, la responsabilità del sinistro sarebbe esclusivamente imputabile al , Pt_1
per condotta di guida distratta e violazione dell'art. 141 del D. Lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada).
Nessuna infrazione sarebbe stata, invece, contestata al conducente del . CP_5
Infine, in via ulteriormente gradata, ha contestato la quantificazione dei danni, sia materiali che CP_1
fisici, ritenendola eccessiva, priva di riscontri documentali e comunque non liquidabile, opponendosi altresì alla richiesta di CTU medico-legale e tecnica, ritenuta esplorativa e non giustificata in ragione dell'assenza di responsabilità di soggetti diversi dal ricorrente.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 15/2025 5
«Voglia il Tribunale di Arezzo, rigettata ogni contraria istanza preliminarmente accertare e dichiarare
inammissibile/improcedibile la domanda, per difetto di legittimazione passiva di , per i motivi in CP_1
fatto e diritto esposti in narrativa. Nel merito rigettare integralmente tutte le domande di parte ricorrente, nel
merito ed in via istruttoria, poiché infondate in fatto e diritto nell'an e nel quantum per i motivi esposti in
narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite».
All'udienza del 30.10.2025 è stata dichiarata la contumacia di e, Controparte_2
ritenendo la causa già matura per la decisione, il tribunale ha fissato l'udienza per la discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. per la data odierna. Le parti hanno dunque precisato le conclusioni come negli atti introduttivi e discusso la causa oralmente. All'esito, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
Giova premettere che l'azione diretta rappresenta una peculiare prerogativa riconosciuta dall'ordinamento al soggetto danneggiato in un sinistro stradale, consentendogli di rivolgersi direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile civile – e, in determinate ipotesi, alla propria compagnia assicuratrice – per ottenere il risarcimento dei danni patiti, senza la necessità di promuovere previamente un'azione nei confronti dell'autore materiale dell'illecito.
Nell'impianto originario della responsabilità civile delineato dagli artt. 2043 e 2054 c.c., il risarcimento spettava esclusivamente a seguito dell'azione esercitata contro il soggetto che aveva causato il danno,
vale a dire il conducente o il proprietario del veicolo coinvolto. L'introduzione dell'istituto dell'azione diretta, tuttavia, ha segnato una significativa evoluzione della tutela del danneggiato, ispirata a esigenze di celerità, effettività e certezza del ristoro. Il legislatore, infatti, ha inteso sottrarre la vittima ai rischi connessi all'insolvenza del responsabile, consentendole di agire direttamente verso l'assicuratore,
soggetto professionalmente organizzato e solvibile per definizione, su cui grava per legge l'obbligo di garantire il risarcimento entro i limiti del contratto di assicurazione.
All'interno del D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), l'azione diretta si articola in due principali modelli applicativi:
i. l'azione diretta tradizionale (art. 144 Cod. Ass. Priv.) che consente al danneggiato di convenire in giudizio l'impresa di assicurazione del responsabile civile, in via diretta e autonoma.
Tale disciplina attribuisce all'assicuratore un'obbligazione ex lege nei confronti del terzo danneggiato,
circoscritta tuttavia nei limiti del massimale contrattuale. Il giudizio, in virtù del litisconsorzio
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necessario, deve vedere la partecipazione congiunta dell'assicuratore e del responsabile, al fine di garantire l'efficacia soggettiva della decisione;
ii. l'azione diretta per l'indennizzo (art. 149 Cod. Ass. Priv.), introdotta come procedura alternativa e semplificata, che consente al danneggiato di ottenere il risarcimento dalla propria compagnia assicuratrice, anziché da quella del veicolo responsabile, purché sussistano specifiche condizioni di ammissibilità tra cui: a) il sinistro deve essere avvenuto nel territorio della Repubblica
italiana e non devono essere coinvolti veicoli esteri;
b) coinvolgimento di non più di due veicoli a motore identificati e regolarmente assicurati;
c) le lesioni personali riportate dal conducente devono essere di lieve entità, ossia con postumi permanenti non superiori al 9% di invalidità. In tale schema, la compagnia del danneggiato provvede direttamente alla liquidazione del danno, per poi regolare i rapporti economici con l'assicurazione del responsabile civile attraverso il meccanismo della compensazione, predisposto per assicurare rapidità e uniformità nel ristoro dei danni derivanti da sinistri stradali.
L'azione proposta dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass. Prov. non riveste natura contrattuale, atteso che l'esistenza del contratto assicurativo costituisce mero presupposto legittimante della domanda, ma non la fonte del diritto sostanziale azionato in giudizio. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il sistema delineato dagli artt.
149 Cod. Ass. Priv. si fonda su una forma di accollo ex lege del debito risarcitorio a carico dell'assicuratore del danneggiato, il quale subentra, per effetto della legge, nella posizione dell'assicuratore del responsabile civile (cfr. Cass. n. 21896/2017). Ne consegue che l'azione diretta esperita nei confronti del proprio assicuratore si configura come una variante dell'azione ex art. 144
Cod. Ass. Priv., e soggiace, quanto all'onere della prova, alle medesime regole della responsabilità
extracontrattuale ex artt. 2043 e 2054 c.c.. Pertanto, il danneggiato che agisce ai sensi dell'art. 149 Cod.
Ass. Priv. è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, ivi compresa la propria totale assenza di colpa nella causazione del sinistro. In proposito, giova rammentare che l'art. 2054, comma 2,
c.c. stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, sussiste una presunzione di pari responsabilità dei conducenti, salvo prova contraria. Tale presunzione ha carattere sussidiario, operando soltanto quando non sia possibile accertare in modo certo la dinamica del sinistro e l'incidenza causale delle rispettive condotte di guida.
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Tanto premesso, la compagnia convenuta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'azione diretta ex art. 149 in quanto quello oggetto di causa sarebbe un sinistro multiplo, cioè coinvolgente più
di due veicoli. L'eccezione, tuttavia, non è fondata. Invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
n. 3146/2017 e Cass. n. 27057/2021) ha chiarito che l'art. 149 Cod. Ass. Priv. non esige che nel sinistro siano presenti esattamente due veicoli, ma soltanto che non vi siano più di due soggetti responsabili.
Pertanto, la mera presenza materiale di più veicoli non preclude, di per sé, l'applicazione della procedura di indennizzo diretto, a condizione che oltre al veicolo dell'attore e a quello verso cui si rivolge la pretesa non vi siano ulteriori veicoli responsabili del danno.
La domanda attorea, cionondimeno, non risulta fondata nel merito.
Dagli atti – e in particolare dal verbale redatto dalla polizia stradale intervenuta immediatamente dopo il fatto – emerge che la condotta dell'odierno ricorrente ha costituito causa esclusiva del sinistro, essendo egli incorso nella violazione dell'art. 141 del Codice della Strada. Il verbale di infrazione risulta elevato unicamente nei confronti del , e nessun elemento oggettivo consente di attribuire una Pt_1
corresponsabilità agli altri conducenti coinvolti, come emerge altresì dalla comunicazione di notizia di reato per lesioni personali gravissime, nella quale il medesimo figura quale unico indagato (cfr. Pt_1
pagg. 8 e ss., doc. “ ”, atto introduttivo). Email_1
Le deduzioni difensive del ricorrente, così come la perizia di parte depositata in atti (doc.
“ferrara_perizia”, atto introduttivo), non forniscono elementi idonei a sovvertire le risultanze degli accertamenti della polizia stradale. La consulenza, infatti, si limita a formulare ipotesi meramente alternative, prive di sufficiente riscontro tecnico e incompatibili con i rilievi effettuati dagli agenti operanti, i quali hanno ricostruito la dinamica in modo puntuale e coerente con le tracce materiali e la posizione dei veicoli.
In particolare, il tecnico di parte non si confronta minimamente con le tracce rilevate dalla polizia nell'immediatezza. Si legge nel verbale che le prime tracce sono state rinvenute all'altezza del Km
330+840 e concernono l'impatto tra la vettura DE e l'automobile Renault PTe condotta dal ricorrente. Circa alla stessa altezza - si legge testualmente nel verbale - «hanno origine una serie di orme
gommose, inizialmente inframmezzate da abrasioni, poste sulle corsia di sorpasso, prodotte a seguito dell'impatto
tra la vettura targata EY693FX e l'autocarro FIAT DUCATO targato EW835ST». CP_6
Queste tracce proseguivano in avanti su due traiettorie differenti, coerenti con l'andamento post-urto
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dei veicoli sopra citati. Circa 60 meri dopo venivano rinvenute delle abrasioni sulla parete dello spartitraffico centrale. Circa 15 metri dopo veniva trovata la Renault in stato di quiete e, ancora 70 meri dopo, veniva rinvenuto l'autocarro AT AT. Ecco, l'insieme di tali elementi rende assolutamente
CP_ implausibile che l'urto tra e abbia preceduto quello tra e DE;
all'opposto, le CP_7 CP_6
tracce sono esclusivamente coerenti con la ricostruzione del sinistro operata dalla polizia nell'immediatezza.
Deve quindi ritenersi non dimostrata l'assenza di colpa in capo al ricorrente, la cui condotta appare,
anzi, causalmente determinante nella produzione dell'evento dannoso.
In tale contesto, non può ritenersi ammissibile la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio vòlta a supplire all'onere probatorio gravante sul ricorrente, in assenza di elementi concreti idonei a giustificare una revisione degli accertamenti già espletati. Come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce uno strumento di prova in senso proprio, ma un ausilio del giudice nella valutazione di fatti già provati. Ne consegue che non può essere disposta al fine di colmare le carenze probatorie della parte (cfr., da ultimo, Cass. n. 8498/2025 «La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso
proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di
questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata
qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di
compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati»).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, non avendo fornito prova della propria estraneità causale nella verificazione del sinistro. Ne consegue l'infondatezza dell'azione diretta ex art. 149 Cod. Ass. Priv., che presuppone, quale condizione essenziale, l'assenza di qualsiasi responsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri medi tabellari previsti in base allo scaglione per valore di riferimento
(da € 26.001 ad € 52.000) considerato in relazione al disputatum.
Nulla sulle spese di lite della litisconsorte che non si è Controparte_2
costituita in giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ rigetta la domanda di parte ricorrente;
▪ condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che vengono liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali Controparte_1
al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ nulla sulle spese di Controparte_2
Così deciso in Arezzo, 27 novembre 2025
Il giudice
RI PA
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