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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4115/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Giuseppina De Luca che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nato in [...] il [...] Parte_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con affido superesclusivo del figlio minore alla madre, con organizzazione di incontri protetti da parte pagina 1 di 6 del Servizio Sociale ove il padre ne faccia richiesta;
porre a carico del padre la somma mensile di € 150,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche, con vittoria di spese;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.4.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Campi Bisenzio il 15.12.2020 con
[...]
, dal quale il 19.6.2020 era nato il figlio a tal fine ha dedotto che i CP_1 Per_1
coniugi si erano consensualmente separati con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Firenze il 21.9.2022 e da allora non si sono riconciliati. Rappresentando atteggiamenti aggressivi e minacciosi posti in essere dal coniuge dopo la separazione, ha chiesto l'affidamento superesclusivo del figlio, con divieto per il padre di frequentare il figlio fino al raggiungimento del sedicesimo anno di età o in denegata ipotesi previsione di incontri protetti fra il figlio e il padre, e un contributo paterno di € 200,00 mensili per il figlio, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche.
All'udienza del 18.7.2024, in contumacia del resistente, il Giudice ha disposto, in modifica delle previsioni concordate in sede separativa, l'affido superesclusivo del minore alla madre, confermando invece le condizioni economiche di cui alla separazione, che escludevano qualunque contributo paterno in quanto disoccupato;
inoltre, ha conferito mandato al Servizio Sociale per verificare la possibilità di organizzare incontri protetti tra minore e padre, e all' per fornire sostegno genitoriale alla madre. Sulla scorta CP_2
della prima relazione depositata da parte dei Servizi Sociali, è stato conferito mandato al
SERD di Bologna per la presa in carico del resistente e all' per la valutazione CP_2
della capacità genitoriale del padre.
Infine, acquisita l'ulteriore relazione dei servizi, all'udienza del 3.6.2025, il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato e previa discussione orale la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Essendo il resistente cittadino Marocchino, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo pagina 2 di 6 intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che il decreto di omologa della separazione consensuale venne pronunciato, previa rinuncia delle parti alla comparizione in udienza, il 21.9.22. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(8.4.2024) erano già trascorsi ben oltre sei mesi previsi dalla norma sopra indicata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre due anni non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente allo stato risulta formalmente irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Passando ai provvedimenti relativi alla prole, il collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori che hanno attribuito alla sola l potere di assumere tutte Pt_1
le decisioni anche di maggior interesse per il minore. Sussistono in particolare i presupposti per derogare all'ordinario regime di affido condiviso della prole in ragione del comportamento sinora assunto dal padre e delle riscontrate condizioni di vita precarie.
Infatti, dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso che il resistente, pur contattato per il tramite della sua attuale compagna, non si è mai reso disponibile a partecipare agli incontri proposti né con gli operatori del Servizio Sociale né con la psicologa incaricata per il sostegno alla genitorialità. La sua compagna ha riferito che la coppia abiterebbe presso l'abitazione dei genitori di lei a Bologna e che si sarebbe recato in Parte_2
Marocco a trovare i genitori ivi rimanendo per aver perso il passaporto. Successivamente la stessa ricorrente ha riferito che il resistente continua ad avere contatti telefonici con il nonno materno del minore per chiedere notizie del figlio, e da ultimo lo avrebbe contattato l'1.5.25 anche per fare gli auguri di compleanno alla coniuge. Peraltro, dalle relazioni emerge anche che il resistente non ha mai preso parte agli appuntamenti fissati a seguito del mandato conferito dal Giudice anche al Serd di Bologna e all' territorialmente CP_2
competente per quel territorio.
A questo si aggiunge che egli si è accompagnato in passato a soggetti poco raccomandabili, dediti allo spaccio di stupefacenti (cocaina e hashish) e ha dato prova di comportamenti pagina 3 di 6 aggressivi anche armati, come risulta documentato dal verbale di intervento dei CC in data
20.8.23 in occasione dell'incendio appiccato all'appartamento di proprietà della ricorrente
(ormai alienato) in quel momento nella disponibilità del resistente (cfr. doc. 5 allegato al ricorso) e concesso in uso ad un compaesano con il quale ha ingaggiato una rissa CP_1 armandosi anche di forbici, sedata proprio dai Carabinieri sopraggiunti per l'incendio che sarebbe stato appiccato dal connazionale del resistente.
Infine risulta accoglibile la richiesta formulata dalla ricorrente in ordine al contributo per il mantenimento del figlio, pari ad € 150,00 mensili, in virtù della capacità lavorativa generica del resistente pur attualmente disoccupato, a fronte di un'attività lavorativa part-time della madre - che le garantisce la somma di € 700,00 mensili come dedotto dalla difesa Pt_1
- priva di costi di alloggio in quanto convivente con la famiglia di origine e attualmente titolare della somma di € 30.000,00 derivante dalla vendita dell'immobile originariamente acquistato per adibirlo a casa coniugale, al netto della restituzione del mutuo.
Inoltre, al fine di garantire il diritto alla salute e allo studio del minore, deve prevedersi la partecipazione del padre per i 50 % alle spese straordinarie mediche e scolastiche come da linee guida del CNF 2017.
La madre percepirà per intero l'assegno unico.
In punto spese, il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese sostenute per il giudizio che si liquidano sulla base dei parametri minimi, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € 5.694,78 di cui € 137,00 per esborsi, € 3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali ed € 1.177,43 per CAP e
IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Campi Bisenzio (FI) il 15.12.2020, tra
Cont
nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 CP_1
(MAROCCO) il 15.1.1996, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campi
Bisenzio (FI) al n. 45, parte I, anno 2020;
pagina 4 di 6 dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre che provvederà ad assumere Per_1
anche tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio (salute, scuola e documenti validi per l'espatrio); dispone che il minore possa vedere il padre tramite incontri protetti organizzati dal Servizio
Sociale quando il padre ne farà richiesta, previa valutazione positiva da parte dell' CP_2
e del Serd;
pone a carico di la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di giugno 2026 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie mediche e scolastiche come da linee guida del CNF 2017;
condanna a rimborsare a controparte le spese di lite pari ad € 5.694,78 Parte_2
come sopra liquidate.
La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 giugno 2025.
Provvedimento redatto in collaborazione con la MOT dott.ssa India Baldi
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 5 di 6 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4115/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Giuseppina De Luca che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nato in [...] il [...] Parte_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con affido superesclusivo del figlio minore alla madre, con organizzazione di incontri protetti da parte pagina 1 di 6 del Servizio Sociale ove il padre ne faccia richiesta;
porre a carico del padre la somma mensile di € 150,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche, con vittoria di spese;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.4.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Campi Bisenzio il 15.12.2020 con
[...]
, dal quale il 19.6.2020 era nato il figlio a tal fine ha dedotto che i CP_1 Per_1
coniugi si erano consensualmente separati con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Firenze il 21.9.2022 e da allora non si sono riconciliati. Rappresentando atteggiamenti aggressivi e minacciosi posti in essere dal coniuge dopo la separazione, ha chiesto l'affidamento superesclusivo del figlio, con divieto per il padre di frequentare il figlio fino al raggiungimento del sedicesimo anno di età o in denegata ipotesi previsione di incontri protetti fra il figlio e il padre, e un contributo paterno di € 200,00 mensili per il figlio, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche.
All'udienza del 18.7.2024, in contumacia del resistente, il Giudice ha disposto, in modifica delle previsioni concordate in sede separativa, l'affido superesclusivo del minore alla madre, confermando invece le condizioni economiche di cui alla separazione, che escludevano qualunque contributo paterno in quanto disoccupato;
inoltre, ha conferito mandato al Servizio Sociale per verificare la possibilità di organizzare incontri protetti tra minore e padre, e all' per fornire sostegno genitoriale alla madre. Sulla scorta CP_2
della prima relazione depositata da parte dei Servizi Sociali, è stato conferito mandato al
SERD di Bologna per la presa in carico del resistente e all' per la valutazione CP_2
della capacità genitoriale del padre.
Infine, acquisita l'ulteriore relazione dei servizi, all'udienza del 3.6.2025, il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato e previa discussione orale la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Essendo il resistente cittadino Marocchino, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo pagina 2 di 6 intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che il decreto di omologa della separazione consensuale venne pronunciato, previa rinuncia delle parti alla comparizione in udienza, il 21.9.22. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(8.4.2024) erano già trascorsi ben oltre sei mesi previsi dalla norma sopra indicata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre due anni non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente allo stato risulta formalmente irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Passando ai provvedimenti relativi alla prole, il collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori che hanno attribuito alla sola l potere di assumere tutte Pt_1
le decisioni anche di maggior interesse per il minore. Sussistono in particolare i presupposti per derogare all'ordinario regime di affido condiviso della prole in ragione del comportamento sinora assunto dal padre e delle riscontrate condizioni di vita precarie.
Infatti, dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso che il resistente, pur contattato per il tramite della sua attuale compagna, non si è mai reso disponibile a partecipare agli incontri proposti né con gli operatori del Servizio Sociale né con la psicologa incaricata per il sostegno alla genitorialità. La sua compagna ha riferito che la coppia abiterebbe presso l'abitazione dei genitori di lei a Bologna e che si sarebbe recato in Parte_2
Marocco a trovare i genitori ivi rimanendo per aver perso il passaporto. Successivamente la stessa ricorrente ha riferito che il resistente continua ad avere contatti telefonici con il nonno materno del minore per chiedere notizie del figlio, e da ultimo lo avrebbe contattato l'1.5.25 anche per fare gli auguri di compleanno alla coniuge. Peraltro, dalle relazioni emerge anche che il resistente non ha mai preso parte agli appuntamenti fissati a seguito del mandato conferito dal Giudice anche al Serd di Bologna e all' territorialmente CP_2
competente per quel territorio.
A questo si aggiunge che egli si è accompagnato in passato a soggetti poco raccomandabili, dediti allo spaccio di stupefacenti (cocaina e hashish) e ha dato prova di comportamenti pagina 3 di 6 aggressivi anche armati, come risulta documentato dal verbale di intervento dei CC in data
20.8.23 in occasione dell'incendio appiccato all'appartamento di proprietà della ricorrente
(ormai alienato) in quel momento nella disponibilità del resistente (cfr. doc. 5 allegato al ricorso) e concesso in uso ad un compaesano con il quale ha ingaggiato una rissa CP_1 armandosi anche di forbici, sedata proprio dai Carabinieri sopraggiunti per l'incendio che sarebbe stato appiccato dal connazionale del resistente.
Infine risulta accoglibile la richiesta formulata dalla ricorrente in ordine al contributo per il mantenimento del figlio, pari ad € 150,00 mensili, in virtù della capacità lavorativa generica del resistente pur attualmente disoccupato, a fronte di un'attività lavorativa part-time della madre - che le garantisce la somma di € 700,00 mensili come dedotto dalla difesa Pt_1
- priva di costi di alloggio in quanto convivente con la famiglia di origine e attualmente titolare della somma di € 30.000,00 derivante dalla vendita dell'immobile originariamente acquistato per adibirlo a casa coniugale, al netto della restituzione del mutuo.
Inoltre, al fine di garantire il diritto alla salute e allo studio del minore, deve prevedersi la partecipazione del padre per i 50 % alle spese straordinarie mediche e scolastiche come da linee guida del CNF 2017.
La madre percepirà per intero l'assegno unico.
In punto spese, il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese sostenute per il giudizio che si liquidano sulla base dei parametri minimi, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € 5.694,78 di cui € 137,00 per esborsi, € 3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali ed € 1.177,43 per CAP e
IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Campi Bisenzio (FI) il 15.12.2020, tra
Cont
nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 CP_1
(MAROCCO) il 15.1.1996, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campi
Bisenzio (FI) al n. 45, parte I, anno 2020;
pagina 4 di 6 dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre che provvederà ad assumere Per_1
anche tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio (salute, scuola e documenti validi per l'espatrio); dispone che il minore possa vedere il padre tramite incontri protetti organizzati dal Servizio
Sociale quando il padre ne farà richiesta, previa valutazione positiva da parte dell' CP_2
e del Serd;
pone a carico di la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di giugno 2026 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie mediche e scolastiche come da linee guida del CNF 2017;
condanna a rimborsare a controparte le spese di lite pari ad € 5.694,78 Parte_2
come sopra liquidate.
La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 giugno 2025.
Provvedimento redatto in collaborazione con la MOT dott.ssa India Baldi
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 5 di 6 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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