Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 22540/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice - a scioglimento della riserva, pronunzia la presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso in data 10.11.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Chiara Curculescu, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 con l'Avv. Maria Margherita Salzer, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 25.03.2025
* * * * *
- considerato che ha proposto ricorso nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 sentire disporre da questo Tribunale, in conformità alle proprie conclusioni, la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della di loro figlia minore nata Per_1 dall'unione non coniugale delle parti il 28.02.2010;
- considerato che la parte resistente, costituendosi in giudizio, contestando la ricostruzione avversaria dei fatti, ha proposto diverse conclusioni;
- considerato che all'udienza del 25.03.2025, a seguito di discussione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore;
le parti hanno quindi chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni nei termini di cui al verbale del 25.03.2025;
- considerato che alla medesima udienza del 25.03.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo delle parti, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione;
- ricordato che, ai sensi degli artt. 473-bis.47 ss. c.p.c. e dell'art. 337 ter c.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che le condizioni congiuntamente indicate dai genitori nelle proprie conclusioni congiuntamente presentate, così come indicate al verbale d'udienza del 25.03.2025, non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole minore, la cui audizione è stata da questo Tribunale deliberatamente omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori (v. art. 473-bis.4 c.p.c.); nel complesso, invero, le condizioni appaiono
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- Ratifica le conclusioni congiunte presentate dalle parti all'udienza del 25.03.2025, qui di seguito integralmente riprodotte:
“-affidamento condiviso della figlia minore;
-collocamento prevalente della stessa presso la residenza materna;
-assegnazione della casa familiare sita in Tessera (Venezia), via Bazzera 54/3 alla madre per ivi dimorare con la figlia minore;
-salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni della figlia, il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé la minore col seguente calendario: Pers A) a fine settimana alterni: il fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera qualora non sia impegnata in attività sportiva o non abbia altri impegni sociali, comunque sempre a pranzo nella giornata di sabato o di domenica;
B) per la festività scolastiche: 2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile ,1 maggio e 2 giugno in via alternata alla madre;
C) per la giornata del 24 o 25 dicembre in via alternata tra loro ed ad anni alterni con la madre oltre ad una ulteriore settimana dal 1 gennaio al 6 gennaio;
D) per le festività di Pasqua: la giornata di sabato e il giorno di Pasqua o il lunedì in albis ed il martedi in via alternata tra loro ed a anni alterni con la madre;
E) per 15 giorni durante l'estate, anche non consecutivi;
-obbligo in capo al padre di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dall'aprile 2025, l'assegno pari ad € 450, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto della figlia minore;
-le spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale saranno ripartite al 50% tra i genitori;
la madre si impegna a comunicare al padre all'inizio dell'anno scolastico le spese relative al tutor e all'insegnante di inglese;
-spese di lite compensate”.
- Spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -