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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.861 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
P.ZZA PERUGINI N.4 AVELLINO presso lo studio dell'Avv.FRANCESCO IANNACCONE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
AR AS, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/02/2025 conveniva Parte_1 in giudizio proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione CP_1
n. , notificata il 29.01.2025, con la quale in relazione P.IVA_1 all'atto di accertamento del 27.06.2022 n. 1100.27/06/2022.0191399 riferito all'anno 2020, gli veniva ordinato, nella qualità di legale rappresentante/responsabile della società Controparte_2
, il pagamento della somma di €4.464,00 a titolo di
[...] sanzione per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali
1 e assistenziali). Esponeva preliminarmente che la Controparte_3
aveva depositato presso il Tribunale di Avellino,
[...] domanda di concordato preventivo in continuità ex art. 161 L.F. e, con tale piano di concordato del 30.08.2019, presentava anche una proposta di transazione previdenziale ai sensi dell'art. 162 ter L.F.; che il Tribunale di Avellino in data 20.01.2020 dichiarava il fallimento della;
che a Controparte_3 distanza di quasi tre anni dalla contestazione della violazione, l'Ente notificava l'ordinanza oggetto di impugnazione. Eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di notifica della contestazione della violazione, contenuta nell'atto di accertamento del 27.06.2022 n. 1100.27/06/2022.0191399 riferito all'anno 2020 e la prescrizione. Nel merito rilevava che non poteva affermarsi la responsabilità del trasgressore ai sensi dell'art. 6 comma 11 D.lgs. 150/11 alla luce del principio generale di cui all' 3 L. n. 689/81, non esssendo sufficiente per l'applicazione delle sanzioni, la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Eccepiva, altresì, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per la violazione di cui all'art. 2 comma 1 bis D.L. cit., stante la mancata tempestiva contestazione della violazione nel termine di 90 giorni dalla violazione, ex art. 14 L. n. 689/81; che l aveva esercitato il potere sanzionatorio a distanza di CP_4 notevole lasso di tempo dalla contestazione della violazione, dunque in aperta violazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.; che l'Ente era incorso in travisamento dei fatti ed in un macroscopico errore ladove aveva quantificato la sanzione, del rilevante importo di Euro 4.464,00, a fronte di un mancato versamento di ritenute previdenziali per il mese di dicembre 2019, pari ad Euro 1.488,00, Concludeva chiedendo “2.- sempre in via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità e comunque annullare l'ordinanza ingiunzione per inesistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio ex dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 e succ. mod e comunque per prescrizione ex art. 28 L. n. 689/81; 3.- in subordine, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento della somma di cui si è ingiunto il pagamento a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la violazione è stata contestata oltre il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge 689/1981 e comunque per l'esercizio del potere sanzionatorio oltre un
2 ragionevole lasso temporale;
per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione opposta;
4.- in ulteriore subordine, sia accertata l'illegittimità della determinazione della misura della sanzione, per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 2 co 1 bis cit., e comunque per violazione del principio di proporzionalità, con conseguente rideterminazione della stessa nella somma pari al minimo edittale di Euro 2.232,00, pari ad una volta e mezza quello dell'importo omesso. Con condanna al pagamento delle spese e compenso professionale, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”. Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso e CP_1 ne chiedeva il rigetto. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La controversia attiene ad opposizione ad ordinanza ingiunzione con la quale veniva contestata la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii. ovvero omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità 2020.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha prodotto l'avviso di CP_1 accertamento prodromico, prot. .1100.27/06/2022.0191399, che CP_1 risulta inviato alla via Ferrari 25, Paolisi, indirizzo di residenza del ome risultante anche dal ricorso introduttivo, ma corredato Pt_1 di una relata di notifica non compilata.
Né appare sufficiente a documentare l'effettiva ricezione dell'atto, la videata del cruscotto di monitoraggio della piattaforma centralizzata di postalizzazione dell' , da cui l'atto risulta ricevuto in data CP_1
12.07.2022
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689 – Contestazione e notificazione della violazione “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro novanta giorni dall'accertamento. Per le violazioni commesse da persone residenti all'estero e per quelle accertate da organi centrali, il termine
3 è di centottanta giorni. Quando la violazione è contestata o notificata a persona diversa dal trasgressore, il termine decorre dal giorno in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza della sua identità. La notificazione si considera validamente eseguita quando sia effettuata alla residenza, al domicilio o alla dimora del destinatario risultanti dagli atti o dichiarati.In caso di mancata notificazione nel termine, l'obbligazione di pagare la somma si estingue”.
Occorre rammentare che in merito al termine di decadenza previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981 la giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione afferma che “In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass. Civ., sez. lav. n. 21611/2007; più recentemente Cass. civ. Sez. II, 18/09/2020, n. 19512).
Nella specie l' non ha documentato di aver notificato la CP_1 violazione al trasgressore. Difatti la mera produzione della “videata informatica” del proprio sistema interno di postalizzazione, priva di relata o prova di consegna, non integra, neanche in via di presunzione, una notificazione ai sensi della L. 689/1981 e della L. 890/1982 (notificazioni a mezzo posta). Cpme ripetutamente statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Ne consegue, ai sensi del dispsoto di cui all'art.14 sopra riportato, che la sanzione deve dichiararsi estinta.
Resatno assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
4 Da tutto quanto premesso consegue l'accoglimento dell'opposizione, dichiarandosi estinta l'obbligazione di pagare di cui all'ordinanza ingiunzione n. 01-002415090.
Per il principio della soccombenza dev'essere condannato al CP_1 pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara estinta l'obbligazione di pagare di cui all'ordinanza ingiunzione n. 01- 002415090;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 delle spese processuali che liquida in complessivi
[...]
€1.312,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento , 12.11.2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
5
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.861 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
P.ZZA PERUGINI N.4 AVELLINO presso lo studio dell'Avv.FRANCESCO IANNACCONE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
AR AS, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/02/2025 conveniva Parte_1 in giudizio proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione CP_1
n. , notificata il 29.01.2025, con la quale in relazione P.IVA_1 all'atto di accertamento del 27.06.2022 n. 1100.27/06/2022.0191399 riferito all'anno 2020, gli veniva ordinato, nella qualità di legale rappresentante/responsabile della società Controparte_2
, il pagamento della somma di €4.464,00 a titolo di
[...] sanzione per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali
1 e assistenziali). Esponeva preliminarmente che la Controparte_3
aveva depositato presso il Tribunale di Avellino,
[...] domanda di concordato preventivo in continuità ex art. 161 L.F. e, con tale piano di concordato del 30.08.2019, presentava anche una proposta di transazione previdenziale ai sensi dell'art. 162 ter L.F.; che il Tribunale di Avellino in data 20.01.2020 dichiarava il fallimento della;
che a Controparte_3 distanza di quasi tre anni dalla contestazione della violazione, l'Ente notificava l'ordinanza oggetto di impugnazione. Eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di notifica della contestazione della violazione, contenuta nell'atto di accertamento del 27.06.2022 n. 1100.27/06/2022.0191399 riferito all'anno 2020 e la prescrizione. Nel merito rilevava che non poteva affermarsi la responsabilità del trasgressore ai sensi dell'art. 6 comma 11 D.lgs. 150/11 alla luce del principio generale di cui all' 3 L. n. 689/81, non esssendo sufficiente per l'applicazione delle sanzioni, la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Eccepiva, altresì, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per la violazione di cui all'art. 2 comma 1 bis D.L. cit., stante la mancata tempestiva contestazione della violazione nel termine di 90 giorni dalla violazione, ex art. 14 L. n. 689/81; che l aveva esercitato il potere sanzionatorio a distanza di CP_4 notevole lasso di tempo dalla contestazione della violazione, dunque in aperta violazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.; che l'Ente era incorso in travisamento dei fatti ed in un macroscopico errore ladove aveva quantificato la sanzione, del rilevante importo di Euro 4.464,00, a fronte di un mancato versamento di ritenute previdenziali per il mese di dicembre 2019, pari ad Euro 1.488,00, Concludeva chiedendo “2.- sempre in via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità e comunque annullare l'ordinanza ingiunzione per inesistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio ex dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 e succ. mod e comunque per prescrizione ex art. 28 L. n. 689/81; 3.- in subordine, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento della somma di cui si è ingiunto il pagamento a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la violazione è stata contestata oltre il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge 689/1981 e comunque per l'esercizio del potere sanzionatorio oltre un
2 ragionevole lasso temporale;
per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione opposta;
4.- in ulteriore subordine, sia accertata l'illegittimità della determinazione della misura della sanzione, per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 2 co 1 bis cit., e comunque per violazione del principio di proporzionalità, con conseguente rideterminazione della stessa nella somma pari al minimo edittale di Euro 2.232,00, pari ad una volta e mezza quello dell'importo omesso. Con condanna al pagamento delle spese e compenso professionale, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”. Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso e CP_1 ne chiedeva il rigetto. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La controversia attiene ad opposizione ad ordinanza ingiunzione con la quale veniva contestata la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii. ovvero omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità 2020.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha prodotto l'avviso di CP_1 accertamento prodromico, prot. .1100.27/06/2022.0191399, che CP_1 risulta inviato alla via Ferrari 25, Paolisi, indirizzo di residenza del ome risultante anche dal ricorso introduttivo, ma corredato Pt_1 di una relata di notifica non compilata.
Né appare sufficiente a documentare l'effettiva ricezione dell'atto, la videata del cruscotto di monitoraggio della piattaforma centralizzata di postalizzazione dell' , da cui l'atto risulta ricevuto in data CP_1
12.07.2022
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689 – Contestazione e notificazione della violazione “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro novanta giorni dall'accertamento. Per le violazioni commesse da persone residenti all'estero e per quelle accertate da organi centrali, il termine
3 è di centottanta giorni. Quando la violazione è contestata o notificata a persona diversa dal trasgressore, il termine decorre dal giorno in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza della sua identità. La notificazione si considera validamente eseguita quando sia effettuata alla residenza, al domicilio o alla dimora del destinatario risultanti dagli atti o dichiarati.In caso di mancata notificazione nel termine, l'obbligazione di pagare la somma si estingue”.
Occorre rammentare che in merito al termine di decadenza previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981 la giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione afferma che “In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass. Civ., sez. lav. n. 21611/2007; più recentemente Cass. civ. Sez. II, 18/09/2020, n. 19512).
Nella specie l' non ha documentato di aver notificato la CP_1 violazione al trasgressore. Difatti la mera produzione della “videata informatica” del proprio sistema interno di postalizzazione, priva di relata o prova di consegna, non integra, neanche in via di presunzione, una notificazione ai sensi della L. 689/1981 e della L. 890/1982 (notificazioni a mezzo posta). Cpme ripetutamente statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Ne consegue, ai sensi del dispsoto di cui all'art.14 sopra riportato, che la sanzione deve dichiararsi estinta.
Resatno assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
4 Da tutto quanto premesso consegue l'accoglimento dell'opposizione, dichiarandosi estinta l'obbligazione di pagare di cui all'ordinanza ingiunzione n. 01-002415090.
Per il principio della soccombenza dev'essere condannato al CP_1 pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara estinta l'obbligazione di pagare di cui all'ordinanza ingiunzione n. 01- 002415090;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 delle spese processuali che liquida in complessivi
[...]
€1.312,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione.
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