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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3681 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
02.05.2024, vertente
Tra
RO DI RI ([...]) e PO DI RI
([...]), n.q. di eredi di Di RI OV, NC
BI ([...]), n.q. di erede di IF AN, nonché
AR IN ([...]), IS IN
([...]), AR IN ([...]) e
MA IN ([...]), n.q. di eredi di OL
AL, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Via dei Greci, n. 36, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Ursini e EN Terracino che li assistono e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello;
- Appellanti -
Contro
AN PA ([...]) elettivamente domiciliato in Napoli, Via Cuma, n. 28, presso lo studio degli Avv.ti
AL Lambiase e Guido Lambiase che lo assistono e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio.
- Appellato - CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione notificato in data 24.09.2010 OV Di RI,
AN IF e AL OL evocavano in giudizio avanti il
Tribunale di Napoli NA LI per sentir dichiarare in loro favore l'acquisto per usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., del diritto di proprietà del fondo sito nel Comune di Napoli - Pianura - denominato
Masseria Grande - codice F839 - foglio 121, p.lla 43.
Gli istanti affermavano di aver posseduto il fondo uti dominus da oltre 30 anni, ciascuno per la propria porzione, provvedendo alla sua coltivazione e al suo mantenimento, nonché al pagamento di tutte le spese, senza che sussistesse alcun rapporto con il proprietario del terreno o che dallo stesso fosse mai giunta alcuna richiesta.
Si costituiva in atti NA LI il quale, eccepita preliminarmente l'assoluta genericità della individuazione di ciascuna porzione del fondo asseritamente posseduta, evidenziava che il preteso terreno fosse stato detenuto da lungo tempo dalla famiglia IF giusto contratto di affittanza agraria, risalente ante 1939, in forza del quale
AN IF, e ancor prima il suo genitore, provvedevano al pagamento del canone con prodotti agricoli.
Con raccomandata del 22.04.2010 il convenuto aveva comunicato all'affittuario la disdetta del rapporto per gravi inadempimenti e lo aveva, subito dopo, invitato avanti il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura della Regione Campania per il tentativo di conciliazione, all'esito del quale il IF, unendosi ad altri due soggetti verosimilmente anch'essi braccianti o subaffittuari, proponeva la domanda di usucapione evidentemente diretta a paralizzare il rilascio del fondo.
2 Concludeva dunque il convenuto per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria venivano assunte le dichiarazioni testimoniali, sicchè la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n.
6392/2019 resa in data 20-21.06.2019, con la quale il Tribunale adito rigettava la domanda proposta in quanto non sufficientemente provata, con condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali.
Riteneva il Tribunale che dalla documentazione prodotta, nonché dalla prova orale del teste EN FU poteva ricavarsi la certezza che il fondo in contestazione fosse sempre stato di proprietà e nel possesso della famiglia LI e solo detenuto dagli attori in virtù di contratto agrario.
La semplice coltivazione del terreno non costituirebbe, infatti, elemento idoneo ai fini dell'usucapione, né si sarebbero ravvisati da parte degli attori comportamenti volti a dimostrare l'interversione della detenzione iniziale in possesso utile per l'acquisto della proprietà ex art. 1158 c.c..
Allo stesso tempo non erano state individuate le porzioni di terreno da usucapire in capo agli istanti, posto che ciascuno agiva per la parte di fondo detenuto e non per l'intero.
B) Avverso la suddetta pronuncia notificata agli effetti dell'art. 325 c.p.c. in data 01.07.2019 interponevano appello, con atto di citazione notificato in forma telematica ai sensi della L. n. 53/94 in data 31.07.2019, RO Di
RI e LI De RI, n.q. di eredi di Di RI OV, NC
IF, n.q. di erede di IF AN, nonché RO OL,
AB OL, NA OL e SA OL, n.q. di eredi di
OL AL, deducendo tre motivi di gravame.
Con il primo motivo di censura veniva contestata l'errata ricostruzione dei fatti che aveva indotto il giudice di prime cure a ritenere che la proprietà e il possesso del fondo conteso fossero da sempre attribuibili
3 alla famiglia LI, sul presupposto di documentazione di fatto inesistente e della prova orale di un teste escusso nonostante, con ordinanza mai revocata, questi fosse stato dichiarato inammissibile in quanto indicato dal convenuto solamente con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma.
Detta prova testimoniale non poteva essere dunque valutata ai fini della decisione, rilevando che i soli testi ammessi di parte convenuta non avrebbero fornito alcun sostegno probatorio in quanto l'uno non era a conoscenza dei fatti e l'altro non si era mai presentato in udienza.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentavano l'erroneità della sentenza nella parte in cui veniva fatto richiamo a documenti mai depositati, quali il contratto agrario tra gli originari danti causa delle parti, in violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., evidenziando che lo LI non avesse prodotto alcun atto idoneo a dimostrare la sua proprietà o il possesso del fondo.
Con il terzo rilievo critico gli appellanti si dolevano del mancato riconoscimento dell'intervenuta usucapione in loro favore del terreno, in quanto valutata insufficiente la relativa prova.
Il giudice del primo grado non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi di parte istante, dalle quali sarebbe emersa in maniera chiara ed inequivocabile, al contrario di quanto ritenuto, la sussistenza del loro possesso del fondo uti domini da oltre quarant'anni.
Gli appellanti censuravano inoltre la sentenza nella parte in cui veniva affermata la mancata esatta identificazione delle porzioni del fondo mantenuto nella loro disponibilità, tenuto conto che fin dall'atto introduttivo era stato specificato che la domanda riguardava l'intero appezzamento indistintamente.
Gi istanti concludevano per la riforma della sentenza gravata con declaratoria di intervenuta usucapione in loro favore del fondo reclamato,
4 con ordine alla Conservatoria dei RR.II. di trascrizione dell'emananda sentenza e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in atti NA LI (erroneamente indicato nell'atto di appello con il nome di ER LI, poi rettificato nella comparsa conclusionale) per contestare gli argomenti posti a sostegno del proposto gravame in quanto infondati, riportandosi alle tematiche difensive, in fatto e diritto, svolte nel primo grado.
L'appellato rilevava come non fosse stato provato alcun comportamento degli attori atto a dimostrare in maniera pubblica e visibile la volontà di escludere l'altrui diritto dominicale sul fondo e dunque l'insussistenza di elementi a sostegno dell'interversio possessionis.
Al contempo non era provato il rapporto degli attori Di RI e OL con il fondo e con il IF, rimanendo gli stessi sconosciuti allo
LI, che concludeva per sentir dichiarare il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.05.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G. Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
La domanda di riforma della pronuncia impugnata non appare sostenuta da validi elementi probatori che consentano di condividere la pretesa fatta valere dagli appellanti e confutare l'iter logico-motivazionale reso e, dunque, non potrà trovare accoglimento.
Ritiene la Corte di procedere, per ragioni di coerenza logico-deduttiva, al preliminare scrutinio del terzo motivo di gravame in quanto ritenuto dirimente ai fini della decisione finale.
5 Con la richiamata censura le parti appellanti lamentavano il mancato riconoscimento dell'intervenuta usucapione in loro favore del terreno sul presupposto dell'insussistenza della relativa prova, avendo erroneamente il primo giudice trascurato il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi di parte istante, che avrebbero dimostrato la permanenza del possesso del fondo uti domini da parte degli attori per oltre quarant'anni.
Veniva altresì contestato il richiamo alla mancata esatta identificazione delle porzioni del fondo mantenuto nella disponibilità dei richiedenti, tenuto conto che fin dall'atto introduttivo era stato specificato che la domanda riguardava l'intero appezzamento indistintamente.
Il rilievo non appare sufficientemente persuasivo per non avere gli appellanti, attori in primo grado dunque tenuti ex art. 2697 c.c. alla dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda proposta, offerto elementi probatori dai quali acquisire la conferma della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1140 c.c. per qualificare il loro possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
In tale ottica deve precisarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di acquisto della proprietà di un terreno agricolo ai sensi dell'art. 1158 c.c., ha a più riprese ribadito il principio secondo cui “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il
6 comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Civ. Ord.
n. 6123/2020), viepiù precisando che la mera coltivazione di un fondo si configura come attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (vedi Cass. Civ. Ord. n. 1792/2022).
Prosegue la citata pronuncia affermando che uno dei modi per dimostrare il possesso del fondo, con le caratteristiche tipiche dell'usucapione, è la prova di aver recintato il terreno, così rendendo evidente la volontà di possederlo come proprietario ed escludere i terzi da qualsiasi relazione con il bene medesimo, concludendo che la mera utilizzazione del fondo non è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, essendo necessari atti idonei a esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
Ciò premesso, si osserva come dall'istruttoria espletata in primo grado non sia emerso né dalla prova orale, né dalla produzione documentale, la ricorrenza di elementi, anche indiziari, che consentano di accertare la volontà di utilizzo del fondo da parte degli istanti come proprietari.
Le dichiarazioni dei testi di parte attrice, con cui veniva genericamente confermata l'esecuzione di attività di lavorazione della terra da parte del
IF da oltre 40 anni addietro, senza il richiamo ad ulteriori dettagli circa l'estensione dei lotti interessati alla coltivazione e, soprattutto, quali ulteriori lavori di manutenzione venissero concretamente svolti oltre a quelli riguardanti le operazioni agricole in senso stretto, non convincono della reale ed effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti il prescritto animus rem sibi habendi degli istanti.
L'incertezza non viene peraltro superata stante la mancata produzione da parte degli attori di prova alcuna riguardo gli esborsi effettuati per la
7 necessaria manutenzione del fondo nel lungo corso del dedotto quarantennio, che avrebbe costituito, ove acquisita agli atti, elemento indiziario a favore di un presunto esercizio del potere dominicale.
Le richiamate carenze probatorie, in primo luogo finalizzate alla dimostrazione della volontà degli appellanti di escludere altri dal godimento del bene mediante delimitazione del fondo oggetto di disputa, non permettono di disporre l'accoglimento del gravame.
Ciò posto, i primi due motivi di appello vengono interamente assorbiti dalle valutazioni nel merito che precedono, dovendo confermare, contrariamente alle prospettazioni critiche svolte dagli appellanti, per un verso, la piena ammissibilità del teste EN FU indicato nel terzo termine delle memorie ex art. 183 c.c., 6° comma, di parte convenuta in quanto chiamato a deporre su circostanze contrarie e dirette a quelle indicate dagli attori mediante la formulazione dei propri capitoli di prova e, per altro verso, la riferita esistenza di un rapporto di affitto agrario, sebbene di natura meramente verbale, corrente tra i danti causa delle sole parti IF e LI.
Il gravame dovrà, per l'effetto, essere respinto e la sentenza impugnata confermata tra le parti.
In ragione dei motivi esposti a fondamento del rigetto dell'appello, le spese del grado seguono la soccombenza solidale degli appellanti e sono liquidate con riferimento ai parametri medi di cui alle tabelle tratte dal
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore della lite dichiarato in atti, trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è
8 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da RO Di RI, LI De
RI, NC IF, RO OL, AB OL, NA
OL e SA OL, nei confronti di NA LI per la riforma della sentenza n. 6392/19 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale Civile di Napoli in data 20-21.06.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna RO Di RI, LI De RI, NC IF,
RO OL, AB OL, NA OL e SA
OL, in solido tra loro, al pagamento in favore di NA
LI delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi €. 5.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avv.ti AL Lambiase e Guido Lambiase dichiaratisi procuratori antistatari;
c) attesta che sussistono per gli appellanti i presupposti per il loro assoggettamento alla contribuzione ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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