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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 696/2025 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riser- vata per la decisione all'udienza del 25/06/2025
TRA
( ), con –l'Avv. Parte_1 C.F._1
BUX GIOVANNI – PARTERICORRENTE –
E
( ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Controparte_2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_3
– INTERVENIENTE EX LEGE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n.
4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
1 l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con la parte convenuta CP_1
in data 06/10/1973. Dalla loro unione sono nati i figli
[...] Per_1
e (gemelle di anni 50) e (di anni 43), tutti sposati Per_2 Per_1
ed economicamente indipendenti.
Ha dedotto che il Tribunale di Bari con sentenza n. 3558/2020 del 20/11/2020 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha concluso domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 13/01/2025).
La parte convenuta si è costituita in giu- Controparte_1
dizio contestando le avverse prospettazioni e domandando la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti me- glio specificati nella comparsa di risposta depositata il 26/05/2025.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non
2 definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, pre- cisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ovverosia:
a. sentenza di separazione personale dei coniugi n. 3558/2020 del
20/11/2020;
b. prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno un anno dalla compa- rizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c. mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di concilia- zione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i co- niugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia auten- tica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve prose- guire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio R.G. 696/2025 introdotto con ri- corso del 13/01/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. dichiara che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudi- cato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudi- zio;
5. dispone che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 696/2025 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riser- vata per la decisione all'udienza del 25/06/2025
TRA
( ), con –l'Avv. Parte_1 C.F._1
BUX GIOVANNI – PARTERICORRENTE –
E
( ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Controparte_2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_3
– INTERVENIENTE EX LEGE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n.
4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
1 l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con la parte convenuta CP_1
in data 06/10/1973. Dalla loro unione sono nati i figli
[...] Per_1
e (gemelle di anni 50) e (di anni 43), tutti sposati Per_2 Per_1
ed economicamente indipendenti.
Ha dedotto che il Tribunale di Bari con sentenza n. 3558/2020 del 20/11/2020 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha concluso domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 13/01/2025).
La parte convenuta si è costituita in giu- Controparte_1
dizio contestando le avverse prospettazioni e domandando la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti me- glio specificati nella comparsa di risposta depositata il 26/05/2025.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non
2 definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, pre- cisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ovverosia:
a. sentenza di separazione personale dei coniugi n. 3558/2020 del
20/11/2020;
b. prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno un anno dalla compa- rizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c. mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di concilia- zione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i co- niugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia auten- tica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve prose- guire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio R.G. 696/2025 introdotto con ri- corso del 13/01/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. dichiara che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudi- cato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudi- zio;
5. dispone che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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