Articolo 2 della Legge 29 novembre 1995, n. 522
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 dicembre 1995
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore , in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1995