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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2855/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2855/2025 promossa con ricorso depositato il 09.07.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] Vicolo Superiore 18;
e
2) Parte_2
nato a [...] il giorno 01.12.1961 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariano Chiaravalli;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Falerna (CZ), in data 10 aprile 1983 (anno 1983 atto n. 3 parte II Serie A);
separati, per effetto di procedimento ex DL 12.9.2014 convertito ex L 10.11.2014 n. 162, avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravellona Toce in data 28.6.2023;
con i seguenti figli maggiorenni:
nata in data [...] in [...], economicamente Persona_1 indipendente. pagina1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09.07.2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale di Varese emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 data 10.4.1983 in Falerna (CZ), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1983 alla parte II Serie A Atto n. 3, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge, dichiarando che nulla è reciprocamente dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento stante la loro indipendenza economica. Con compensazione delle spese di giudizio.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data n data 10.04.1983 in Falerna (CZ), trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Falerna (CZ) (anno 1983 atto n. 3 parte II Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina2 di 2
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2855/2025 promossa con ricorso depositato il 09.07.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] Vicolo Superiore 18;
e
2) Parte_2
nato a [...] il giorno 01.12.1961 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariano Chiaravalli;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Falerna (CZ), in data 10 aprile 1983 (anno 1983 atto n. 3 parte II Serie A);
separati, per effetto di procedimento ex DL 12.9.2014 convertito ex L 10.11.2014 n. 162, avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravellona Toce in data 28.6.2023;
con i seguenti figli maggiorenni:
nata in data [...] in [...], economicamente Persona_1 indipendente. pagina1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09.07.2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale di Varese emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 data 10.4.1983 in Falerna (CZ), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1983 alla parte II Serie A Atto n. 3, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge, dichiarando che nulla è reciprocamente dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento stante la loro indipendenza economica. Con compensazione delle spese di giudizio.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data n data 10.04.1983 in Falerna (CZ), trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Falerna (CZ) (anno 1983 atto n. 3 parte II Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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