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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/10/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2248/2021
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2248/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.01.2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
ES ST n. 13/B, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Bianca Barbieri (C.F. C.F._1
) e dall'Avv. Lorenza Menghini (C.F. , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso in loro studio sito in TR (RN), Via Oberdan 7, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Francescone n. 13 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Zanchini (C.F. C.F._4
) e dall'Avv. Sara Zanchini (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._5 C.F._6 presso il loro studio sito in TR (RN), via C. ST 42, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
e altresì con l'intervento del Curatore Speciale della minore , in persona dell'Avv. Francesca Persona_1
NI, nominata con provvedimento del 19.12.2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 17 giugno 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 19.07.2021 il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1
riferendo di aver contratto matrimonio civile a TR (RN) in data 21.02.2009 e che Controparte_1
Per_ dalla loro unione è nata la figlia (20.03.2013).
Il ricorrente ha dichiarato che, nonostante l'accordo raggiunto in sede di separazione, egli ha sempre avuto plurime problematiche nella gestione del rapporto con sua figlia. In particolare, il sig. ha Pt_1 imputato le sue difficoltà nell'esercitare sia il suo ruolo di genitore che il suo diritto/dovere di visita all'atteggiamento ostruzionistico della odierna resistente, la quale, a suo dire, si è sempre identificata quale Per_ l'unico genitore legittimato a prendere ogni e qualsivoglia decisione in merito alla vita di . Più nel dettaglio, il sig. ha sostenuto che la sig.ra lo ha bloccato più volte sia telefonicamente che Pt_1 CP_1 su Whatsapp, impedendogli di poter partecipare a qualsiasi questione inerente alla gestione della figlia;
inoltre, ha dichiarato che la sig.ra ha cercato di interrompere, di frequente, le chiamate tra lui e CP_1
Per_
o i contatti della figlia con i nonni paterni. Il ricorrente ha altresì evidenziato che la citata situazione è ulteriormente peggiorata dopo che egli le ha comunicato la sua volontà di sciogliere il matrimonio, poiché a Per_ partire da questo momento si è progressivamente distaccata da lui e dai suoi nonni ed è arrivata sino al punto di rifiutare di pernottare presso la sua abitazione.
Sulla base del citato quadro familiare, il sig. ha chiesto che venga pronunciato lo scioglimento Pt_1
Per_ del matrimonio civile con affidamento condiviso della minore e collocamento presso la madre. Con riferimento al diritto di visita il ricorrente ha domandato, d'accordo con la madre, che lo stesso sia regolato come da verbale dell'ultima udienza del 17.06.2025 e si è rimesso a giustizia in ordine alla disciplina relativa alle festività.
In relazione alla situazione patrimoniale, il sig. ha riferito di svolgere l'attività di operaio presso Pt_1 una ditta produttrice di cavi elettrici e ha chiesto la conferma delle disposizioni così come stabilite in sede di separazione, ossia del suo obbligo di versare a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro
345,00 (cioè pari all'importo aggiornato secondo indice ISTAT di euro 300,00 concordato in sede di separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la sig.ra con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
05.10.2021, la quale ha confermato la mancata riconciliazione tra le parti e si è associata alla richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale. La convenuta per il resto, si è opposta a tutte le ulteriori richieste di parte attrice e ha contestato le deduzioni relative alle difficoltà del padre di rapportarsi con la figlia per fatti a lei imputabili. La resistente ha altresì contestato la condotta dei nonni paterni, accusandoli di eccessiva Per_ severità nei confronti di ogniqualvolta questa è loro ospite. La convenuta, inoltre, ha accusato il sig. pagina 2 di 13 Lazzari di fare ostruzionismo su qualsiasi decisione relativa alla vita della figlia e, in particolar modo, sulle decisioni relative agli atti di gestione straordinaria, fino ad arrivare al punto che ogniqualvolta lei decide di portare la figlia da degli specialisti privati il ricorrente la critica e le contesta il fatto di non essersi rivolta agli enti del Servizio sanitario nazionale.
Sotto il profilo patrimoniale la sig.ra ha riferito di essere disoccupata. CP_1
Per_ Sulla base delle deduzioni sopra esposte la resistente ha domandato l'affidamento condiviso di con collocamento della minore presso di lei, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento della minore di euro 400,00 mensili (corrispondenti agli originari euro 350,00 così come rivalutati a far corso dalla data della domanda), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale del 12.01.2021 è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e, ferma l'efficacia delle altre condizioni stabilite in sede di separazione, il Presidente ha modificato la disciplina del diritto di vista del padre con la figlia e ha invitato i coniugi a sottoporsi a un percorso di sostegno alla genitorialità. Con successivo provvedimento del
17.05.2022, il Giudice ha affidato ai Servizi Sociali il compito di sostenere e monitorare il nucleo e di relazionare semestralmente al Collegio sull'andamento di tale percorso. Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato l'8.07.2022, il sig. ha instaurato un subprocedimento per chiedere al Tribunale l'adozione Pt_1 di ogni provvedimento opportuno a garantire il corretto svolgimento delle modalità di affidamento condiviso, con ammonizione della sig.ra ad adottare un comportamento rispettoso dell'interesse CP_1
Per_ della figlia e condanna della madre al risarcimento del danno in favore di . Con provvedimento del Per_
3.12.2022 il Giudice ha disposto che intraprenda un percorso psicologico presso uno specialista dell'AUSL e ha incaricato i Servizi Sociali di predisporre un percorso individuale per i genitori a sostegno delle rispettive competenze, nonché di pianificare la permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore durante le vacanze natalizie;
infine ha disposto CTU psicologica fissando l'udienza del 13.12.2022 per il giuramento del consulente. A tale data ha prestato giuramento il CTU Dott.ssa la quale ha Per_2 depositato la propria relazione in data 4.07.2023. La relazione suddetta è stata esaminata all'udienza del Per_ 13.07.2023 e, in conformità alle citate deduzioni, il Giudice ha disposto l'affidamento della minore al
Servizio Sociale competente per territorio e ha attribuito a quest'ultimo tutte le scelte in materia di consenso informato ai trattamenti psicoterapeutici, psicologici, psichiatrici, nonché quelle inerenti alla sfera dell'istruzione, incluse quelle relative alle attività ludico-sportive, scelte da assumere sentiti i genitori e la minore stessa. Con ordinanza datata 2.09.2023, il Giudice ha rigettato le richieste di prove orali formulate dalle parti e ha assegnato termine al Servizio sociale per una relazione di aggiornamento sulla minore. Il subprocedimento è stato rinviato per effettuare l'ascolto della minore all'udienza del 10.10.2023, mentre alla successiva data del 14.12.2023 si è proceduto all'esame della relazione del Servizio Sociale (nel frattempo depositata il 6.12.2023), dove il Servizio ha indicato come urgente la nomina di un Curatore pagina 3 di 13 Speciale per la minore. Per effetto delle conclusioni rassegnate dal Servizio il Giudice ha ordinato al medesimo di attivare quanto prima un percorso di sostegno alla bigenitorialità di entrambe le parti;
inoltre ha nominato quale Curatore Speciale della minore l'Avv. Giorgia Spina (poi sostituita dall'Avv. NI) e ha fissato termine sino all'1 febbraio 2024 per il deposito della relazione di aggiornamento del Servizio Sociale;
da ultimo, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 15.02.2024. In data 20.02.2024 si è concluso il subprocedimento all'esito del quale è stato disposto l'ammonimento di entrambi i genitori e la loro condanna al pagamento di euro 1.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno morale cagionato alla minore, da versarsi su un conto o libretto intestato alla minore e soggetto a vincolo pupillare.
All'udienza del 14.05.2024 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, previa acquisizione del fascicolo del subprocedimento instauratosi in conseguenza del ricorso proposto dal sig. ex art. 709 Pt_1 ter c.p.c. La causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 19.09.2024 in conseguenza della relazione di aggiornamento depositata dal Servizio Sociale il 3.09.2024, ove i Servizi hanno riferito che il padre ha visionato alcune conversazioni WhatsApp sul cellulare della figlia dalle quali si è scoperta “una importante manipolazione da parte della figura materna nei confronti della figlia contro il padre”. In conseguenza di tali sviluppi si è proceduto all'ascolto della minore e all'esito il Giudice con ordinanza del 3.10.2024 ha confermato l'affido della minore ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre e ha regolato nuovamente il regime delle visite paterne. All'udienza dell'11.02.2025 il procuratore del ricorrente ha Per_ riferito che i rapporti padre-figlia si sono azzerati a partire dal 9 dicembre 2024, data in cui ha appreso dalla nuova compagna del sig. la volontà di sposarlo. Con provvedimento del 12.02.2025 il Giudice Pt_1 ha confermato il collocamento della minore presso la madre e le disposizioni relative alle visite padre/figlia già adottate con ordinanza del 3.10.2024 e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
17.06.2025. A tale data le parti si sono accordate in ordine alle visite settimanali del padre con la figlia, rimettendosi a giustizia per la disciplina delle festività; il Giudice ha accolto tali modifiche e ha sollecitato i
Servizi a depositare con urgenza una relazione di aggiornamento (poi acquisita in data 27.06.2025); infine ha rimesso la causa alla decisione del Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di pagina 4 di 13 assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente sentenza, successiva a quella sul vincolo, avrà ad oggetto le sole questioni relative Per_ all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento di .
SULL'AFFIDAMENTO, SUL COLLOCAMENTO DELLA MINORE E SUL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venga disposto l'affidamento Per_ condiviso della minore “con residenza e collocazione anagrafica presso la madre, con l'intervento ed il supporto dei
Servizi Sociali”.
La resistente a sua volta, ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso, “con mantenimento della collocazione presso la madre”; in subordine ha domandato che sia disposto l'affido esclusivo della figlia a lei.
Il Curatore Speciale nella persona dell'avv. NI ha concluso per l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, mantenendo la collocazione presso la casa materna e chiedendo che vengano disciplinati i tempi e le modalità di visita del padre, in modo che sia dettagliata la suddivisione dei giorni di vacanza scolastica sia nel periodo estivo che durante le festività natalizie e pasquali. In aggiunta, l'Avv.
NI ha chiesto che si preveda la possibilità di derogare al calendario delle visite così formulato “solo in casi di assoluto e comprovato impedimento della minore, ovvero per motivi di salute adeguatamente certificati”.
Giova preliminarmente evidenziare che sul piano normativo l'art. 337 ter c.c., in materia di provvedimenti riguardanti i figli, prevede che il minore abbia diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Al comma successivo si prevede che nei procedimenti di cui all'art. 337 bis (tra cui è ricompreso lo scioglimento del matrimonio) l'attività del Giudice deve essere funzionalizzata a tutelare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole. A tale scopo è previsto che il Giudice adotti “ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare”. La giurisprudenza ha individuato un collegamento tra la disposizione citata e il precedente art. 333 c.c., il quale prevede che ove “…la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti…”. Quest'ultima norma è stata interpretata dalla giurisprudenza come base per giustificare i c.d. provvedimenti “atipici” a tutela dei minori, “nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze di quei minori di cui si discute” (Cassazione Civile, sez. I, ord. 15.11.2023, n. 32290). Tra questi provvedimenti rientra l'istituto dell'affidamento, disciplinato compiutamente dalla l. 184/1983, che ne prevede l'applicazione pagina 5 di 13 dinanzi a ipotesi di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui questi hanno bisogno. Sotto la definizione di affidamento è possibile distinguere, da un lato, tutti quegli interventi di sostegno e supporto alla famiglia con cui un terzo si aggiunge alle figure genitoriali per aiutarle e vigilare affinché queste esercitino correttamente la propria responsabilità genitoriale (c.d. affidamento in senso lato); dall'altro lato, quei provvedimenti che trasferiscono settori più o meno ampi delle funzioni genitoriali a un terzo, che diviene così titolare di una “parte” della responsabilità genitoriale altrui per il tempo necessario a far cessare situazioni disfunzionali e che integra il c.d. affidamento in senso stretto (o tecnico). Una ulteriore distinzione valevole per entrambe le categorie citate è quella basata sul soggetto che interviene in supporto o in sostituzione della famiglia di origine, rispetto al quale la giurisprudenza ha affermato che è possibile distinguere tra affidamento c.d. intrafamiliare e affidamento c.d. a terzi. Entrambe le ipotesi presuppongono che non sia possibile addivenire a un affidamento condiviso in capo a entrambi i coniugi a causa del perdurare di un contrasto grave e insanabile tra questi sulle decisioni più importanti per la vita del minore, contrasto che non può essere risolto nemmeno affidando il minore a un solo genitore a causa di suoi comportamenti che possono risultare nocivi per il figlio o idonei a compromettere il suo diritto alla bigenitorialità. In tale frangente l'affidamento intrafamiliare è finalizzato a mantenere il minore all'interno della famiglia di provenienza, mediante l'affido a figure quali i propri nonni e zii in modo da evitare che l'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da uno sradicamento completo dal contesto familiare in cui il figlio si trova a crescere. Tale soluzione ha carattere preferenziale rispetto all'affido a terzi, il quale costituisce una
“extrema ratio”, applicabile solo qualora risulti da elementi di fatto che nemmeno i parenti dei due rami genitoriali siano idonei a provvedere all'assistenza o cura dei nipoti, sia per carenze proprie che per i casi in cui tendano con le proprie condotte a riproporre indirettamente il conflitto instauratosi tra i coniugi. Tra i soggetti terzi destinatari del provvedimento di affidamento rientrano i Servizi Sociali, i quali assumono un ruolo del tutto peculiare, posto che “il servizio sociale – a differenza del parente individuato quale affidatario – non deriva i suoi poteri solo dal provvedimento del giudice, ma ha compiti suoi propri, derivanti dalla legge […] Quadro 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare dall'art. 16 (“valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”)”
(Cassazione Civile, sez. I, ord. 15.11.2023, n. 32290).
Sul piano giurisprudenziale la Cassazione in ordine alle differenti tipologie di funzioni che possono essere attribuite ai Servizi Sociali ha recentemente affermato che in materia di affidamento dei minori ai servizi sociali va distinta l'ipotesi in cui a questi siano attribuiti compiti di assistenza (cd. mandato di vigilanza e supporto) da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore), che necessita della nomina di un curatore speciale, dell'indicazione di compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi i quali devono svolgere la loro pagina 6 di 13 funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina (Cassazione civile, sez.
I , 04.01.2024, n. 197). Con riferimento all'ambito applicativo del citato istituto la stessa giurisprudenza di merito ha riferito che una persistente situazione di stallo, che vede il figlio minore permanere nella netta chiusura a qualsiasi forma di contatto con il genitore non collocatario, rende impossibile qualsiasi forma di affidamento diversa da quella ai servizi sociali, perché non coerente con l'interesse del minore, data l'incapacità dei genitori di assumere scelte nel suo interesse ed anteporre il benessere del figlio alle rispettive, reciproche rivendicazioni (Tribunale, Pavia, sez. II, 23.12.2024, n. 20). Il medesimo Tribunale di merito ha altresì sottolineato che se, nonostante i numerosi interventi predisposti dal tribunale in sede divorzile, permangono delle criticità sul piano della relazione genitoriale che rendono impossibile l'esercizio di una reale condivisione della genitorialità, pregiudicando la serenità del figlio minore e la sua crescita, va disposto l'affido ai servizi sociali, delegando agli stessi un adeguato e periodico monitoraggio, nonché la valutazione delle modalità di relazione tra i genitori e la verifica del raggiungimento della capacità di gestire il figlio con strumenti che rendano la relazione meno conflittuale (Tribunale, Pavia, sez. II, 05.02.2024, n.
263).
In relazione all'onere motivazionale presente in capo al Giudice in caso di affido ai servizi sociali la
Cassazione ha evidenziato che il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore (Cassazione civile, sez. I, 21.08.2023, n.
24972).
Nel caso in esame gli approfondimenti psicologici svolti in corso di causa hanno palesato come la minore stia risentendo negativamente dell'estremo livello di litigiosità e della incomunicabilità tra i propri genitori.
Nella relazione depositata in data 14.12.2021, effettuata dalla psicoterapeuta di Sofia Dott.ssa è Per_3
Per_ stato evidenziato che versa in una situazione di grave sofferenza psicologica dovuta all'elevato grado di conflitto genitoriale e al lutto che la stessa ha subito in conseguenza della separazione dei genitori, fatto che ancora oggi non è riuscita a superare.
Le stesse conclusioni sono state confermate dalla consulenza che è stata disposta nel procedimento
R.G. 2248-1/2021, i cui atti sono stati acquisiti nel presente giudizio. Dall'elaborato peritale è emerso che Per_
è una bambina che presenta un forte stato di ansia e di stress, tale da determinarle dei momenti di crisi nel corso dei quali, a volte, subisce forti mal di pancia, mal di testa, nausea e blocco degli arti. Detto Per_ stato è la conseguenza dell'elevatissima conflittualità presente tra i genitori. , quindi, vive in un clima di alta tensione, subendo le ripercussioni delle difficoltà di comunicazione presenti tra i genitori. Spesso viene pagina 7 di 13 a trovarsi in uno stato di completa desolazione e solitudine, senza nessun accorgimento da parte del sig.
e della sig.ra con conseguente pregiudizio per il suo processo di sviluppo. Pt_1 CP_1
Le medesime circostanze sono state altresì sottolineate dai Servizi Sociali ai quali con ordinanza del
17.05.2022 è stato attribuito il compito di sostenere e monitorare il nucleo al fine di recuperare il rapporto tra la minore e il padre. Con relazione depositata il 4.11.2022 i Servizi hanno evidenziato che la bambina è coinvolta nel conflitto genitoriale e si trova triangolata in esso. I genitori sono più concentrati sulle loro necessità, piuttosto che su quelle della figlia e utilizzano i loro bisogni come strumenti per colpire l'altra parte. “La minore è sempre più sovraccaricata dai conflitti genitoriali che gravano sulla sua salute psicologica e fisica mostrando un quadro preoccupante sul piano della costruzione del sé”.
Il grado di incapacità dei genitori di provvedere alla cura dell'interesse della minore è emerso anche dal contenuto della relazione del 9.02.2024 nella quale i Servizi Sociali hanno concluso affermando di aver Per_ dovuto assumere la decisione relativa alla scelta dell'indirizzo scolastico per la scuola secondaria di , vista la impossibilità del sig. e della sig.ra di addivenire a una scelta sul punto conforme alle Pt_1 CP_1
Per_ effettive attitudini di .
L'incapacità dei genitori di prendersi cura della minore è stata ribadita dalla relazione depositata in data
6.12.2023 nella quale i Servizi Sociali hanno dato atto del fatto che il sig. si offende o si arrabbia Pt_1 quando la figlia non accetta di passare del tempo con lui non riuscendo a riconoscere e a leggere correttamente lo stato di sofferenza della figlia e a comprenderne gli effettivi bisogni. Dall'altro lato la madre non è riuscita a separare dentro di sé la rabbia e la sofferenza nei confronti dell'ex marito preservando correttamente l'immagine della figura paterna e ciò ha comportato che la figlia abbia escluso dalla sua vita la figura paterna.
Infine, nell'ambito della relazione di aggiornamento urgente del 2.09.2024 i Servizi hanno riferito che
“la madre, […] abbia cercato un'alleanza con la figlia escludendo l'altro genitore;
ciò ha impattato gravemente sul benessere psicologico e sullo sviluppo emotivo della figlia, causando stress per la faticosa coesistenza di sentimenti ambivalenti inconciliabili nei confronti del padre, con il potenziale rischio di sviluppare in futuro disturbi mentali di una certa entità”.
A fronte di tali risultanze, obiettivamente preoccupanti, la reazione dei genitori è apparsa, sotto diversi Per_ profili, del tutto inadeguata a garantire il corretto sviluppo di .
Entrambi, invero, hanno continuato ad accusarsi reciprocamente di mancanze nel ruolo di coniuge e di genitore e - pur dichiarando di agire nell'esclusivo interesse della figlia - non sono mai stati veramente in grado di mettere da parte le contrapposte rivendicazioni e di attenuare il livello di conflittualità, Per_ continuando di fatto a nuocere gravemente a .
Il padre, come evidenziato nella stessa consulenza tecnica, presenta un quadro caratterizzato da una costante imprevedibilità, contorniato di crolli emozionali;
egli tende a porre in essere azioni provocatorie pagina 8 di 13 che ingenerano confusione sia nella controparte che nella figlia, le quali non hanno mai la certezza di capire le sue reali intenzioni e decisioni.
Da parte sua, la madre, secondo la descrizione svolta dalla Consulente, si è presentata spesso disarmata, silenziosa e in una posizione quasi periferica. Nell'interazione con la figlia non sono emerse problematiche, ma ciò è determinato dal fatto che la sig.ra tende ad assecondarla senza soffermarsi su valutazioni CP_1 più specifiche. La stessa ha assunto nei confronti della figlia più il ruolo di amica che quello di madre e Per_ spesso non è in grado di offrirle quel supporto del quale necessita.
Gli esiti della valutazione sulle rispettive capacità genitoriali svolta in sede di Consulenza Tecnica e le relazioni rese dai Servizi Sociali hanno evidenziato che, sebbene le difficoltà riscontrate in capo ad entrambi i genitori non siano tali da inficiarne la capacità genitoriale, il livello alto di conflittualità, l'inesperienza e l'incapacità di confrontarsi con altri o tra loro comportano, per entrambi i genitori, una significativa difficoltà ad occuparsi della figlia e a stabilire con lei una relazione all'interno della quale possano trovare espressione e contenimento i suoi stati d'animo e gli eventuali disagi.
Tale dinamica ha portato il CTU a avanzare la proposta di affidare la minore ai Servizi Sociali, fermo il collocamento presso la casa materna. Detta soluzione si rende opportuna a detta della consulente in quanto i genitori si trovano sempre in contrapposizione tra loro e ciò determina una situazione tale da ingenerare Per_ una situazione di confusione che non consente di tutelare lo sviluppo e la crescita di . Sempre dalla
CTU è stato evidenziato che “il conflitto fra genitori è gestito in maniera pessima e non c'è possibilità di negoziazione tra le parti. Le posizioni di ciascuno sono sempre l'esatto opposto dell'altro e non si trova praticamente mai un adeguato accordo”.
Ebbene, alla luce di quanto fin qui evidenziato ritiene il presente Collegio che, ferma allo stato la collocazione prevalente presso la madre per le ragioni che verranno di seguito esposte, la soluzione più conforme all'interesse della minore sia il suo affidamento ai Servizi Sociali.
Nel caso di specie i genitori non si sono dimostrati capaci di mettere da parte i rispettivi motivi di rancore personale e di anteporre a questi l'interesse primario della figlia a godere di un rapporto genitoriale sereno e, di conseguenza, l'affido condiviso, che costituisce la regola nel nostro ordinamento giuridico, non può trovare applicazione in quanto una tale scelta verrebbe di fatto svuotata di ogni significato, rischiando Per_ di tradursi in una soluzione di potenziale pregiudizio per .
E' opportuno, dunque, che in questa fase di sviluppo della minore siano i Servizi Sociali a farsi carico, in vece dei genitori, delle decisioni più importanti da assumere nell'interesse della minore (ad es. consenso informato ai trattamenti psicoterapeutici, psicologici, psichiatrici, decisioni inerenti alla sfera dell'istruzione ed educativa in generale, incluse quelle relative alle attività ludico-sportive), a gestire il rapporto tra i genitori, a vigilare sull'andamento delle frequentazioni e a monitorare l'andamento dei rapporti della minore con ciascuno di essi. Ai Servizi competerà altresì anche di stabilire le variazioni al calendario degli incontri padre-figlia fissato all'udienza del 17.06.2025. pagina 9 di 13 Con riferimento alla collocazione prevalente della minore, in sede di precisazione delle conclusioni sia il Per_ ricorrente che la resistente hanno chiesto che la figlia rimanga collocata presso la madre, ove risiede attualmente. Le parti hanno prestato accordo anche con riguardo al diritto di visita del padre, prevedendo che sino al mese di gennaio 2026 la minore nella settimana in cui il padre ha il turno al mattino resterà con lui, indicativamente, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00; nel periodo extrascolastico dalle ore 13:30 sino alle ore 19:00); nel mese di agosto la minore resterà per un periodo continuativo non inferiore a giorni 4 con il padre;
a partire dal mese di gennaio 2026, compatibilmente con Per_ l'interesse e il volere di , la minore nella settimana in cui il padre ha il turno al mattino resterà con lui, indicativamente, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 (nel periodo extrascolastico dalle ore 13:30 sino alle ore 19:00); nella settimana in cui il padre ha il turno al pomeriggio la minore resterà con lui dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00; infine i coniugi si sono rimessi a giustizia per la disciplina delle festività.
Ebbene, sul piano normativo l'art. 337 ter, comma 2, c.c. impone al Giudice chiamato a stabilire il regime di collocamento dei figli di considerare esclusivamente l'interesse morale e materiale della prole, in quanto il minore ha diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Sul punto va precisato che con il termine “collocamento” ci si riferisce al luogo in cui i figli avranno la propria residenza abituale e attorno al quale ruoterà qualunque aspetto della loro vita quotidiana e scolastica ed è un concetto distinto rispetto alla presenza, che consiste nella frequentazione dei figli con un genitore, in qualsiasi luogo essa si svolga. Anche la presenza è finalizzata a garantire una migliore attuazione del diritto alla bigenitorialità del figlio e non può essere intesa come un diritto del genitore presso il quale i figli non sono collocati. La regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza presso ciascun genitore e, in particolare presso il genitore non collocatario, risponde all'interesse dei minori a conservare e consolidare il rapporto con entrambi.
Alla luce dei criteri qui esposti deve essere confermata la richiesta di collocamento presso la madre di Per_
, trattandosi della soluzione più conforme all'interesse della stessa e tale da mantenere inalterato il suo attuale habitat domestico.
Infine, con riferimento alla disciplina inerente alle visite con il padre durante le festività, va disposto che la figlia trascorra con i genitori i seguenti periodi, nel rispetto dell'alternanza annuale: a) durante il periodo natalizio dalla fine della scuola al 30.12, dal 31.12 alla ripresa della scuola;
b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso, dal Lunedì di Pasqua alla ripresa della scuola. Durante
l'estate, invece, ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, da comunicare preventivamente all'altro con congruo anticipo. Eventuali variazioni a tale accordo dovranno essere dettate previo assenso del Servizio Sociale affidatario.
pagina 10 di 13 SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI AL MANTENIMENTO DI SOFIA
Il sig. in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venga confermato l'accordo Pt_1 stabilito in sede di separazione e che pertanto sia posto a suo carico l'obbligo di versare alla madre a titolo di mantenimento della minore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 345,00 (pari a euro 300,00 originariamente stabiliti così come rivalutati), nonché il 50% delle spese straordinarie, da concordare in via preventiva escluse le urgenze.
La sig.ra al contrario, ha domandato ha stabilito in euro 400,00 mensili la somma che gli dovrà CP_1
Per_ essere corrisposta dal ricorrente per il mantenimento di (pari agli originari euro 350,00 richiesti in comparsa di risposta e successivamente rivalutati, a far corso dalla data della domanda), da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
infine, ha chiesto l'attribuzione dell'intero Assegno unico familiare.
Ferma l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della minore, il solo profilo controverso Pt_1
è quello relativo alla quantificazione.
Sul punto giova premettere che con riferimento alla quantificazione dell'assegno, l'art. 337 ter, comma
4, c.c. prevede che le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
Ebbene, nel corso del giudizio è emerso che la resistente ha avuto un miglioramento delle sue condizioni reddituali: da una iniziale stato di disoccupazione la stessa ha dichiarato nella Relazione del
26.4.2022 che “le è stato rinnovato e ampliato il contratto di lavoro, quindi è più indipendente anche dal punto di vista economico”.
Con riferimento alla situazione reddituale del sig. dalla dichiarazione dei redditi relativa al Pt_1 periodo di imposta 2020 è emerso che egli percepisce un reddito complessivo lordo annuo di euro
27.051,00.
Sulla base di tali osservazioni questo Tribunale ritiene congruo stabilire in euro 350,00 l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle Pt_1 spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna. Tale provvedimento decorre necessariamente dalla data della domanda in quanto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che “la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire di regola alla data della domanda, […] e non dalla data
pagina 11 di 13 del provvedimento giudiziale per il noto principio per cui tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce.” (Cass. Civ. Sez. I, Ord. N. 17570/2023).
SULL'ASSEGNO UNICO FAMILIARE
La domanda di parte resistente di riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico Universale non può trovare accoglimento poiché il predetto assegno è prestazione erogata dall'INPS a tutela della famiglia e corrisposta al richiedente o ripartita in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021). Regola generale che può essere derogata solo pattiziamente per volontà dei beneficiari che concordino per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, comprese quelle del subprocedimento e dell'importo liquidato al CTU, devono essere integralmente compensate. Analogamente, le spese per il Curatore Speciale devono essere poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Affida al Servizio Sociale, al quale competeranno tutte le scelte in materia di Persona_1 consenso informato ai trattamenti psicoterapeutici, psicologici, psichiatrici, nonché quelle inerenti alla sfera dell'istruzione ed educativa in generale, incluse quelle relative alle attività ludico-sportive, scelte che assumeranno sentiti i genitori e la minore stessa;
➢ Dispone che il padre potrà vedere la figlia secondo il seguente calendario degli incontri, che potrà essere variato su indicazione del Servizio Sociale competente: sino al mese di gennaio 2026 la minore nella settimana in cui il padre ha il turno al mattino resterà con lui, indicativamente, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00; nel periodo extrascolastico dalle ore 13:30 sino alle ore 19:00; nel mese di agosto la minore resterà per un periodo continuativo non inferiore a giorni 4 con il padre;
a partire dal mese Per_ di gennaio 2026, compatibilmente con l'interesse e il volere di , la minore nella settimana in cui il padre ha il turno al mattino resterà con lui, indicativamente, il mercoledì
e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 (nel periodo extrascolastico dalle ore
13:30 sino alle ore 19:00); nella settimana in cui il padre ha il turno al pomeriggio la minore resterà con lui dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00; Durante le festività la figlia trascorrerà con i genitori i seguenti periodi, nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale: a) durante il periodo natalizio dalla fine della scuola al 30.12, dal
31.12 alla ripresa della scuola;
b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al pagina 12 di 13 giorno di Pasqua compreso, dal Lunedì di Pasqua alla ripresa della scuola. Durante l'estate, invece, ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, da comunicare preventivamente all'altro con congruo anticipo. Eventuali variazioni a tale accordo dovranno essere dettate previo assenso del Servizio Sociale affidatario.
➢ Pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Parte_1 sig.ra a titolo di mantenimento della figlia, la somma - annualmente Controparte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro 350,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Bologna;
➢ Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2248/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.01.2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
ES ST n. 13/B, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Bianca Barbieri (C.F. C.F._1
) e dall'Avv. Lorenza Menghini (C.F. , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso in loro studio sito in TR (RN), Via Oberdan 7, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Francescone n. 13 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Zanchini (C.F. C.F._4
) e dall'Avv. Sara Zanchini (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._5 C.F._6 presso il loro studio sito in TR (RN), via C. ST 42, giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
e altresì con l'intervento del Curatore Speciale della minore , in persona dell'Avv. Francesca Persona_1
NI, nominata con provvedimento del 19.12.2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 17 giugno 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 19.07.2021 il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1
riferendo di aver contratto matrimonio civile a TR (RN) in data 21.02.2009 e che Controparte_1
Per_ dalla loro unione è nata la figlia (20.03.2013).
Il ricorrente ha dichiarato che, nonostante l'accordo raggiunto in sede di separazione, egli ha sempre avuto plurime problematiche nella gestione del rapporto con sua figlia. In particolare, il sig. ha Pt_1 imputato le sue difficoltà nell'esercitare sia il suo ruolo di genitore che il suo diritto/dovere di visita all'atteggiamento ostruzionistico della odierna resistente, la quale, a suo dire, si è sempre identificata quale Per_ l'unico genitore legittimato a prendere ogni e qualsivoglia decisione in merito alla vita di . Più nel dettaglio, il sig. ha sostenuto che la sig.ra lo ha bloccato più volte sia telefonicamente che Pt_1 CP_1 su Whatsapp, impedendogli di poter partecipare a qualsiasi questione inerente alla gestione della figlia;
inoltre, ha dichiarato che la sig.ra ha cercato di interrompere, di frequente, le chiamate tra lui e CP_1
Per_
o i contatti della figlia con i nonni paterni. Il ricorrente ha altresì evidenziato che la citata situazione è ulteriormente peggiorata dopo che egli le ha comunicato la sua volontà di sciogliere il matrimonio, poiché a Per_ partire da questo momento si è progressivamente distaccata da lui e dai suoi nonni ed è arrivata sino al punto di rifiutare di pernottare presso la sua abitazione.
Sulla base del citato quadro familiare, il sig. ha chiesto che venga pronunciato lo scioglimento Pt_1
Per_ del matrimonio civile con affidamento condiviso della minore e collocamento presso la madre. Con riferimento al diritto di visita il ricorrente ha domandato, d'accordo con la madre, che lo stesso sia regolato come da verbale dell'ultima udienza del 17.06.2025 e si è rimesso a giustizia in ordine alla disciplina relativa alle festività.
In relazione alla situazione patrimoniale, il sig. ha riferito di svolgere l'attività di operaio presso Pt_1 una ditta produttrice di cavi elettrici e ha chiesto la conferma delle disposizioni così come stabilite in sede di separazione, ossia del suo obbligo di versare a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro
345,00 (cioè pari all'importo aggiornato secondo indice ISTAT di euro 300,00 concordato in sede di separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la sig.ra con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
05.10.2021, la quale ha confermato la mancata riconciliazione tra le parti e si è associata alla richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale. La convenuta per il resto, si è opposta a tutte le ulteriori richieste di parte attrice e ha contestato le deduzioni relative alle difficoltà del padre di rapportarsi con la figlia per fatti a lei imputabili. La resistente ha altresì contestato la condotta dei nonni paterni, accusandoli di eccessiva Per_ severità nei confronti di ogniqualvolta questa è loro ospite. La convenuta, inoltre, ha accusato il sig. pagina 2 di 13 Lazzari di fare ostruzionismo su qualsiasi decisione relativa alla vita della figlia e, in particolar modo, sulle decisioni relative agli atti di gestione straordinaria, fino ad arrivare al punto che ogniqualvolta lei decide di portare la figlia da degli specialisti privati il ricorrente la critica e le contesta il fatto di non essersi rivolta agli enti del Servizio sanitario nazionale.
Sotto il profilo patrimoniale la sig.ra ha riferito di essere disoccupata. CP_1
Per_ Sulla base delle deduzioni sopra esposte la resistente ha domandato l'affidamento condiviso di con collocamento della minore presso di lei, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento della minore di euro 400,00 mensili (corrispondenti agli originari euro 350,00 così come rivalutati a far corso dalla data della domanda), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale del 12.01.2021 è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e, ferma l'efficacia delle altre condizioni stabilite in sede di separazione, il Presidente ha modificato la disciplina del diritto di vista del padre con la figlia e ha invitato i coniugi a sottoporsi a un percorso di sostegno alla genitorialità. Con successivo provvedimento del
17.05.2022, il Giudice ha affidato ai Servizi Sociali il compito di sostenere e monitorare il nucleo e di relazionare semestralmente al Collegio sull'andamento di tale percorso. Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato l'8.07.2022, il sig. ha instaurato un subprocedimento per chiedere al Tribunale l'adozione Pt_1 di ogni provvedimento opportuno a garantire il corretto svolgimento delle modalità di affidamento condiviso, con ammonizione della sig.ra ad adottare un comportamento rispettoso dell'interesse CP_1
Per_ della figlia e condanna della madre al risarcimento del danno in favore di . Con provvedimento del Per_
3.12.2022 il Giudice ha disposto che intraprenda un percorso psicologico presso uno specialista dell'AUSL e ha incaricato i Servizi Sociali di predisporre un percorso individuale per i genitori a sostegno delle rispettive competenze, nonché di pianificare la permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore durante le vacanze natalizie;
infine ha disposto CTU psicologica fissando l'udienza del 13.12.2022 per il giuramento del consulente. A tale data ha prestato giuramento il CTU Dott.ssa la quale ha Per_2 depositato la propria relazione in data 4.07.2023. La relazione suddetta è stata esaminata all'udienza del Per_ 13.07.2023 e, in conformità alle citate deduzioni, il Giudice ha disposto l'affidamento della minore al
Servizio Sociale competente per territorio e ha attribuito a quest'ultimo tutte le scelte in materia di consenso informato ai trattamenti psicoterapeutici, psicologici, psichiatrici, nonché quelle inerenti alla sfera dell'istruzione, incluse quelle relative alle attività ludico-sportive, scelte da assumere sentiti i genitori e la minore stessa. Con ordinanza datata 2.09.2023, il Giudice ha rigettato le richieste di prove orali formulate dalle parti e ha assegnato termine al Servizio sociale per una relazione di aggiornamento sulla minore. Il subprocedimento è stato rinviato per effettuare l'ascolto della minore all'udienza del 10.10.2023, mentre alla successiva data del 14.12.2023 si è proceduto all'esame della relazione del Servizio Sociale (nel frattempo depositata il 6.12.2023), dove il Servizio ha indicato come urgente la nomina di un Curatore pagina 3 di 13 Speciale per la minore. Per effetto delle conclusioni rassegnate dal Servizio il Giudice ha ordinato al medesimo di attivare quanto prima un percorso di sostegno alla bigenitorialità di entrambe le parti;
inoltre ha nominato quale Curatore Speciale della minore l'Avv. Giorgia Spina (poi sostituita dall'Avv. NI) e ha fissato termine sino all'1 febbraio 2024 per il deposito della relazione di aggiornamento del Servizio Sociale;
da ultimo, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 15.02.2024. In data 20.02.2024 si è concluso il subprocedimento all'esito del quale è stato disposto l'ammonimento di entrambi i genitori e la loro condanna al pagamento di euro 1.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno morale cagionato alla minore, da versarsi su un conto o libretto intestato alla minore e soggetto a vincolo pupillare.
All'udienza del 14.05.2024 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, previa acquisizione del fascicolo del subprocedimento instauratosi in conseguenza del ricorso proposto dal sig. ex art. 709 Pt_1 ter c.p.c. La causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 19.09.2024 in conseguenza della relazione di aggiornamento depositata dal Servizio Sociale il 3.09.2024, ove i Servizi hanno riferito che il padre ha visionato alcune conversazioni WhatsApp sul cellulare della figlia dalle quali si è scoperta “una importante manipolazione da parte della figura materna nei confronti della figlia contro il padre”. In conseguenza di tali sviluppi si è proceduto all'ascolto della minore e all'esito il Giudice con ordinanza del 3.10.2024 ha confermato l'affido della minore ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre e ha regolato nuovamente il regime delle visite paterne. All'udienza dell'11.02.2025 il procuratore del ricorrente ha Per_ riferito che i rapporti padre-figlia si sono azzerati a partire dal 9 dicembre 2024, data in cui ha appreso dalla nuova compagna del sig. la volontà di sposarlo. Con provvedimento del 12.02.2025 il Giudice Pt_1 ha confermato il collocamento della minore presso la madre e le disposizioni relative alle visite padre/figlia già adottate con ordinanza del 3.10.2024 e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
17.06.2025. A tale data le parti si sono accordate in ordine alle visite settimanali del padre con la figlia, rimettendosi a giustizia per la disciplina delle festività; il Giudice ha accolto tali modifiche e ha sollecitato i
Servizi a depositare con urgenza una relazione di aggiornamento (poi acquisita in data 27.06.2025); infine ha rimesso la causa alla decisione del Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di pagina 4 di 13 assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente sentenza, successiva a quella sul vincolo, avrà ad oggetto le sole questioni relative Per_ all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento di .
SULL'AFFIDAMENTO, SUL COLLOCAMENTO DELLA MINORE E SUL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venga disposto l'affidamento Per_ condiviso della minore “con residenza e collocazione anagrafica presso la madre, con l'intervento ed il supporto dei
Servizi Sociali”.
La resistente a sua volta, ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso, “con mantenimento della collocazione presso la madre”; in subordine ha domandato che sia disposto l'affido esclusivo della figlia a lei.
Il Curatore Speciale nella persona dell'avv. NI ha concluso per l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, mantenendo la collocazione presso la casa materna e chiedendo che vengano disciplinati i tempi e le modalità di visita del padre, in modo che sia dettagliata la suddivisione dei giorni di vacanza scolastica sia nel periodo estivo che durante le festività natalizie e pasquali. In aggiunta, l'Avv.
NI ha chiesto che si preveda la possibilità di derogare al calendario delle visite così formulato “solo in casi di assoluto e comprovato impedimento della minore, ovvero per motivi di salute adeguatamente certificati”.
Giova preliminarmente evidenziare che sul piano normativo l'art. 337 ter c.c., in materia di provvedimenti riguardanti i figli, prevede che il minore abbia diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Al comma successivo si prevede che nei procedimenti di cui all'art. 337 bis (tra cui è ricompreso lo scioglimento del matrimonio) l'attività del Giudice deve essere funzionalizzata a tutelare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole. A tale scopo è previsto che il Giudice adotti “ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare”. La giurisprudenza ha individuato un collegamento tra la disposizione citata e il precedente art. 333 c.c., il quale prevede che ove “…la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti…”. Quest'ultima norma è stata interpretata dalla giurisprudenza come base per giustificare i c.d. provvedimenti “atipici” a tutela dei minori, “nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze di quei minori di cui si discute” (Cassazione Civile, sez. I, ord. 15.11.2023, n. 32290). Tra questi provvedimenti rientra l'istituto dell'affidamento, disciplinato compiutamente dalla l. 184/1983, che ne prevede l'applicazione pagina 5 di 13 dinanzi a ipotesi di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui questi hanno bisogno. Sotto la definizione di affidamento è possibile distinguere, da un lato, tutti quegli interventi di sostegno e supporto alla famiglia con cui un terzo si aggiunge alle figure genitoriali per aiutarle e vigilare affinché queste esercitino correttamente la propria responsabilità genitoriale (c.d. affidamento in senso lato); dall'altro lato, quei provvedimenti che trasferiscono settori più o meno ampi delle funzioni genitoriali a un terzo, che diviene così titolare di una “parte” della responsabilità genitoriale altrui per il tempo necessario a far cessare situazioni disfunzionali e che integra il c.d. affidamento in senso stretto (o tecnico). Una ulteriore distinzione valevole per entrambe le categorie citate è quella basata sul soggetto che interviene in supporto o in sostituzione della famiglia di origine, rispetto al quale la giurisprudenza ha affermato che è possibile distinguere tra affidamento c.d. intrafamiliare e affidamento c.d. a terzi. Entrambe le ipotesi presuppongono che non sia possibile addivenire a un affidamento condiviso in capo a entrambi i coniugi a causa del perdurare di un contrasto grave e insanabile tra questi sulle decisioni più importanti per la vita del minore, contrasto che non può essere risolto nemmeno affidando il minore a un solo genitore a causa di suoi comportamenti che possono risultare nocivi per il figlio o idonei a compromettere il suo diritto alla bigenitorialità. In tale frangente l'affidamento intrafamiliare è finalizzato a mantenere il minore all'interno della famiglia di provenienza, mediante l'affido a figure quali i propri nonni e zii in modo da evitare che l'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da uno sradicamento completo dal contesto familiare in cui il figlio si trova a crescere. Tale soluzione ha carattere preferenziale rispetto all'affido a terzi, il quale costituisce una
“extrema ratio”, applicabile solo qualora risulti da elementi di fatto che nemmeno i parenti dei due rami genitoriali siano idonei a provvedere all'assistenza o cura dei nipoti, sia per carenze proprie che per i casi in cui tendano con le proprie condotte a riproporre indirettamente il conflitto instauratosi tra i coniugi. Tra i soggetti terzi destinatari del provvedimento di affidamento rientrano i Servizi Sociali, i quali assumono un ruolo del tutto peculiare, posto che “il servizio sociale – a differenza del parente individuato quale affidatario – non deriva i suoi poteri solo dal provvedimento del giudice, ma ha compiti suoi propri, derivanti dalla legge […] Quadro 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare dall'art. 16 (“valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”)”
(Cassazione Civile, sez. I, ord. 15.11.2023, n. 32290).
Sul piano giurisprudenziale la Cassazione in ordine alle differenti tipologie di funzioni che possono essere attribuite ai Servizi Sociali ha recentemente affermato che in materia di affidamento dei minori ai servizi sociali va distinta l'ipotesi in cui a questi siano attribuiti compiti di assistenza (cd. mandato di vigilanza e supporto) da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore), che necessita della nomina di un curatore speciale, dell'indicazione di compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi i quali devono svolgere la loro pagina 6 di 13 funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina (Cassazione civile, sez.
I , 04.01.2024, n. 197). Con riferimento all'ambito applicativo del citato istituto la stessa giurisprudenza di merito ha riferito che una persistente situazione di stallo, che vede il figlio minore permanere nella netta chiusura a qualsiasi forma di contatto con il genitore non collocatario, rende impossibile qualsiasi forma di affidamento diversa da quella ai servizi sociali, perché non coerente con l'interesse del minore, data l'incapacità dei genitori di assumere scelte nel suo interesse ed anteporre il benessere del figlio alle rispettive, reciproche rivendicazioni (Tribunale, Pavia, sez. II, 23.12.2024, n. 20). Il medesimo Tribunale di merito ha altresì sottolineato che se, nonostante i numerosi interventi predisposti dal tribunale in sede divorzile, permangono delle criticità sul piano della relazione genitoriale che rendono impossibile l'esercizio di una reale condivisione della genitorialità, pregiudicando la serenità del figlio minore e la sua crescita, va disposto l'affido ai servizi sociali, delegando agli stessi un adeguato e periodico monitoraggio, nonché la valutazione delle modalità di relazione tra i genitori e la verifica del raggiungimento della capacità di gestire il figlio con strumenti che rendano la relazione meno conflittuale (Tribunale, Pavia, sez. II, 05.02.2024, n.
263).
In relazione all'onere motivazionale presente in capo al Giudice in caso di affido ai servizi sociali la
Cassazione ha evidenziato che il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore (Cassazione civile, sez. I, 21.08.2023, n.
24972).
Nel caso in esame gli approfondimenti psicologici svolti in corso di causa hanno palesato come la minore stia risentendo negativamente dell'estremo livello di litigiosità e della incomunicabilità tra i propri genitori.
Nella relazione depositata in data 14.12.2021, effettuata dalla psicoterapeuta di Sofia Dott.ssa è Per_3
Per_ stato evidenziato che versa in una situazione di grave sofferenza psicologica dovuta all'elevato grado di conflitto genitoriale e al lutto che la stessa ha subito in conseguenza della separazione dei genitori, fatto che ancora oggi non è riuscita a superare.
Le stesse conclusioni sono state confermate dalla consulenza che è stata disposta nel procedimento
R.G. 2248-1/2021, i cui atti sono stati acquisiti nel presente giudizio. Dall'elaborato peritale è emerso che Per_
è una bambina che presenta un forte stato di ansia e di stress, tale da determinarle dei momenti di crisi nel corso dei quali, a volte, subisce forti mal di pancia, mal di testa, nausea e blocco degli arti. Detto Per_ stato è la conseguenza dell'elevatissima conflittualità presente tra i genitori. , quindi, vive in un clima di alta tensione, subendo le ripercussioni delle difficoltà di comunicazione presenti tra i genitori. Spesso viene pagina 7 di 13 a trovarsi in uno stato di completa desolazione e solitudine, senza nessun accorgimento da parte del sig.
e della sig.ra con conseguente pregiudizio per il suo processo di sviluppo. Pt_1 CP_1
Le medesime circostanze sono state altresì sottolineate dai Servizi Sociali ai quali con ordinanza del
17.05.2022 è stato attribuito il compito di sostenere e monitorare il nucleo al fine di recuperare il rapporto tra la minore e il padre. Con relazione depositata il 4.11.2022 i Servizi hanno evidenziato che la bambina è coinvolta nel conflitto genitoriale e si trova triangolata in esso. I genitori sono più concentrati sulle loro necessità, piuttosto che su quelle della figlia e utilizzano i loro bisogni come strumenti per colpire l'altra parte. “La minore è sempre più sovraccaricata dai conflitti genitoriali che gravano sulla sua salute psicologica e fisica mostrando un quadro preoccupante sul piano della costruzione del sé”.
Il grado di incapacità dei genitori di provvedere alla cura dell'interesse della minore è emerso anche dal contenuto della relazione del 9.02.2024 nella quale i Servizi Sociali hanno concluso affermando di aver Per_ dovuto assumere la decisione relativa alla scelta dell'indirizzo scolastico per la scuola secondaria di , vista la impossibilità del sig. e della sig.ra di addivenire a una scelta sul punto conforme alle Pt_1 CP_1
Per_ effettive attitudini di .
L'incapacità dei genitori di prendersi cura della minore è stata ribadita dalla relazione depositata in data
6.12.2023 nella quale i Servizi Sociali hanno dato atto del fatto che il sig. si offende o si arrabbia Pt_1 quando la figlia non accetta di passare del tempo con lui non riuscendo a riconoscere e a leggere correttamente lo stato di sofferenza della figlia e a comprenderne gli effettivi bisogni. Dall'altro lato la madre non è riuscita a separare dentro di sé la rabbia e la sofferenza nei confronti dell'ex marito preservando correttamente l'immagine della figura paterna e ciò ha comportato che la figlia abbia escluso dalla sua vita la figura paterna.
Infine, nell'ambito della relazione di aggiornamento urgente del 2.09.2024 i Servizi hanno riferito che
“la madre, […] abbia cercato un'alleanza con la figlia escludendo l'altro genitore;
ciò ha impattato gravemente sul benessere psicologico e sullo sviluppo emotivo della figlia, causando stress per la faticosa coesistenza di sentimenti ambivalenti inconciliabili nei confronti del padre, con il potenziale rischio di sviluppare in futuro disturbi mentali di una certa entità”.
A fronte di tali risultanze, obiettivamente preoccupanti, la reazione dei genitori è apparsa, sotto diversi Per_ profili, del tutto inadeguata a garantire il corretto sviluppo di .
Entrambi, invero, hanno continuato ad accusarsi reciprocamente di mancanze nel ruolo di coniuge e di genitore e - pur dichiarando di agire nell'esclusivo interesse della figlia - non sono mai stati veramente in grado di mettere da parte le contrapposte rivendicazioni e di attenuare il livello di conflittualità, Per_ continuando di fatto a nuocere gravemente a .
Il padre, come evidenziato nella stessa consulenza tecnica, presenta un quadro caratterizzato da una costante imprevedibilità, contorniato di crolli emozionali;
egli tende a porre in essere azioni provocatorie pagina 8 di 13 che ingenerano confusione sia nella controparte che nella figlia, le quali non hanno mai la certezza di capire le sue reali intenzioni e decisioni.
Da parte sua, la madre, secondo la descrizione svolta dalla Consulente, si è presentata spesso disarmata, silenziosa e in una posizione quasi periferica. Nell'interazione con la figlia non sono emerse problematiche, ma ciò è determinato dal fatto che la sig.ra tende ad assecondarla senza soffermarsi su valutazioni CP_1 più specifiche. La stessa ha assunto nei confronti della figlia più il ruolo di amica che quello di madre e Per_ spesso non è in grado di offrirle quel supporto del quale necessita.
Gli esiti della valutazione sulle rispettive capacità genitoriali svolta in sede di Consulenza Tecnica e le relazioni rese dai Servizi Sociali hanno evidenziato che, sebbene le difficoltà riscontrate in capo ad entrambi i genitori non siano tali da inficiarne la capacità genitoriale, il livello alto di conflittualità, l'inesperienza e l'incapacità di confrontarsi con altri o tra loro comportano, per entrambi i genitori, una significativa difficoltà ad occuparsi della figlia e a stabilire con lei una relazione all'interno della quale possano trovare espressione e contenimento i suoi stati d'animo e gli eventuali disagi.
Tale dinamica ha portato il CTU a avanzare la proposta di affidare la minore ai Servizi Sociali, fermo il collocamento presso la casa materna. Detta soluzione si rende opportuna a detta della consulente in quanto i genitori si trovano sempre in contrapposizione tra loro e ciò determina una situazione tale da ingenerare Per_ una situazione di confusione che non consente di tutelare lo sviluppo e la crescita di . Sempre dalla
CTU è stato evidenziato che “il conflitto fra genitori è gestito in maniera pessima e non c'è possibilità di negoziazione tra le parti. Le posizioni di ciascuno sono sempre l'esatto opposto dell'altro e non si trova praticamente mai un adeguato accordo”.
Ebbene, alla luce di quanto fin qui evidenziato ritiene il presente Collegio che, ferma allo stato la collocazione prevalente presso la madre per le ragioni che verranno di seguito esposte, la soluzione più conforme all'interesse della minore sia il suo affidamento ai Servizi Sociali.
Nel caso di specie i genitori non si sono dimostrati capaci di mettere da parte i rispettivi motivi di rancore personale e di anteporre a questi l'interesse primario della figlia a godere di un rapporto genitoriale sereno e, di conseguenza, l'affido condiviso, che costituisce la regola nel nostro ordinamento giuridico, non può trovare applicazione in quanto una tale scelta verrebbe di fatto svuotata di ogni significato, rischiando Per_ di tradursi in una soluzione di potenziale pregiudizio per .
E' opportuno, dunque, che in questa fase di sviluppo della minore siano i Servizi Sociali a farsi carico, in vece dei genitori, delle decisioni più importanti da assumere nell'interesse della minore (ad es. consenso informato ai trattamenti psicoterapeutici, psicologici, psichiatrici, decisioni inerenti alla sfera dell'istruzione ed educativa in generale, incluse quelle relative alle attività ludico-sportive), a gestire il rapporto tra i genitori, a vigilare sull'andamento delle frequentazioni e a monitorare l'andamento dei rapporti della minore con ciascuno di essi. Ai Servizi competerà altresì anche di stabilire le variazioni al calendario degli incontri padre-figlia fissato all'udienza del 17.06.2025. pagina 9 di 13 Con riferimento alla collocazione prevalente della minore, in sede di precisazione delle conclusioni sia il Per_ ricorrente che la resistente hanno chiesto che la figlia rimanga collocata presso la madre, ove risiede attualmente. Le parti hanno prestato accordo anche con riguardo al diritto di visita del padre, prevedendo che sino al mese di gennaio 2026 la minore nella settimana in cui il padre ha il turno al mattino resterà con lui, indicativamente, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00; nel periodo extrascolastico dalle ore 13:30 sino alle ore 19:00); nel mese di agosto la minore resterà per un periodo continuativo non inferiore a giorni 4 con il padre;
a partire dal mese di gennaio 2026, compatibilmente con Per_ l'interesse e il volere di , la minore nella settimana in cui il padre ha il turno al mattino resterà con lui, indicativamente, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 (nel periodo extrascolastico dalle ore 13:30 sino alle ore 19:00); nella settimana in cui il padre ha il turno al pomeriggio la minore resterà con lui dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00; infine i coniugi si sono rimessi a giustizia per la disciplina delle festività.
Ebbene, sul piano normativo l'art. 337 ter, comma 2, c.c. impone al Giudice chiamato a stabilire il regime di collocamento dei figli di considerare esclusivamente l'interesse morale e materiale della prole, in quanto il minore ha diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Sul punto va precisato che con il termine “collocamento” ci si riferisce al luogo in cui i figli avranno la propria residenza abituale e attorno al quale ruoterà qualunque aspetto della loro vita quotidiana e scolastica ed è un concetto distinto rispetto alla presenza, che consiste nella frequentazione dei figli con un genitore, in qualsiasi luogo essa si svolga. Anche la presenza è finalizzata a garantire una migliore attuazione del diritto alla bigenitorialità del figlio e non può essere intesa come un diritto del genitore presso il quale i figli non sono collocati. La regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza presso ciascun genitore e, in particolare presso il genitore non collocatario, risponde all'interesse dei minori a conservare e consolidare il rapporto con entrambi.
Alla luce dei criteri qui esposti deve essere confermata la richiesta di collocamento presso la madre di Per_
, trattandosi della soluzione più conforme all'interesse della stessa e tale da mantenere inalterato il suo attuale habitat domestico.
Infine, con riferimento alla disciplina inerente alle visite con il padre durante le festività, va disposto che la figlia trascorra con i genitori i seguenti periodi, nel rispetto dell'alternanza annuale: a) durante il periodo natalizio dalla fine della scuola al 30.12, dal 31.12 alla ripresa della scuola;
b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso, dal Lunedì di Pasqua alla ripresa della scuola. Durante
l'estate, invece, ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, da comunicare preventivamente all'altro con congruo anticipo. Eventuali variazioni a tale accordo dovranno essere dettate previo assenso del Servizio Sociale affidatario.
pagina 10 di 13 SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI AL MANTENIMENTO DI SOFIA
Il sig. in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venga confermato l'accordo Pt_1 stabilito in sede di separazione e che pertanto sia posto a suo carico l'obbligo di versare alla madre a titolo di mantenimento della minore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 345,00 (pari a euro 300,00 originariamente stabiliti così come rivalutati), nonché il 50% delle spese straordinarie, da concordare in via preventiva escluse le urgenze.
La sig.ra al contrario, ha domandato ha stabilito in euro 400,00 mensili la somma che gli dovrà CP_1
Per_ essere corrisposta dal ricorrente per il mantenimento di (pari agli originari euro 350,00 richiesti in comparsa di risposta e successivamente rivalutati, a far corso dalla data della domanda), da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
infine, ha chiesto l'attribuzione dell'intero Assegno unico familiare.
Ferma l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della minore, il solo profilo controverso Pt_1
è quello relativo alla quantificazione.
Sul punto giova premettere che con riferimento alla quantificazione dell'assegno, l'art. 337 ter, comma
4, c.c. prevede che le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
Ebbene, nel corso del giudizio è emerso che la resistente ha avuto un miglioramento delle sue condizioni reddituali: da una iniziale stato di disoccupazione la stessa ha dichiarato nella Relazione del
26.4.2022 che “le è stato rinnovato e ampliato il contratto di lavoro, quindi è più indipendente anche dal punto di vista economico”.
Con riferimento alla situazione reddituale del sig. dalla dichiarazione dei redditi relativa al Pt_1 periodo di imposta 2020 è emerso che egli percepisce un reddito complessivo lordo annuo di euro
27.051,00.
Sulla base di tali osservazioni questo Tribunale ritiene congruo stabilire in euro 350,00 l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle Pt_1 spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna. Tale provvedimento decorre necessariamente dalla data della domanda in quanto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che “la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire di regola alla data della domanda, […] e non dalla data
pagina 11 di 13 del provvedimento giudiziale per il noto principio per cui tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce.” (Cass. Civ. Sez. I, Ord. N. 17570/2023).
SULL'ASSEGNO UNICO FAMILIARE
La domanda di parte resistente di riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico Universale non può trovare accoglimento poiché il predetto assegno è prestazione erogata dall'INPS a tutela della famiglia e corrisposta al richiedente o ripartita in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021). Regola generale che può essere derogata solo pattiziamente per volontà dei beneficiari che concordino per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, comprese quelle del subprocedimento e dell'importo liquidato al CTU, devono essere integralmente compensate. Analogamente, le spese per il Curatore Speciale devono essere poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Affida al Servizio Sociale, al quale competeranno tutte le scelte in materia di Persona_1 consenso informato ai trattamenti psicoterapeutici, psicologici, psichiatrici, nonché quelle inerenti alla sfera dell'istruzione ed educativa in generale, incluse quelle relative alle attività ludico-sportive, scelte che assumeranno sentiti i genitori e la minore stessa;
➢ Dispone che il padre potrà vedere la figlia secondo il seguente calendario degli incontri, che potrà essere variato su indicazione del Servizio Sociale competente: sino al mese di gennaio 2026 la minore nella settimana in cui il padre ha il turno al mattino resterà con lui, indicativamente, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00; nel periodo extrascolastico dalle ore 13:30 sino alle ore 19:00; nel mese di agosto la minore resterà per un periodo continuativo non inferiore a giorni 4 con il padre;
a partire dal mese Per_ di gennaio 2026, compatibilmente con l'interesse e il volere di , la minore nella settimana in cui il padre ha il turno al mattino resterà con lui, indicativamente, il mercoledì
e il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 (nel periodo extrascolastico dalle ore
13:30 sino alle ore 19:00); nella settimana in cui il padre ha il turno al pomeriggio la minore resterà con lui dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00; Durante le festività la figlia trascorrerà con i genitori i seguenti periodi, nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale: a) durante il periodo natalizio dalla fine della scuola al 30.12, dal
31.12 alla ripresa della scuola;
b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al pagina 12 di 13 giorno di Pasqua compreso, dal Lunedì di Pasqua alla ripresa della scuola. Durante l'estate, invece, ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, da comunicare preventivamente all'altro con congruo anticipo. Eventuali variazioni a tale accordo dovranno essere dettate previo assenso del Servizio Sociale affidatario.
➢ Pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Parte_1 sig.ra a titolo di mantenimento della figlia, la somma - annualmente Controparte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro 350,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Bologna;
➢ Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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