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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/07/2024, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1668/2022 R.G., avente per oggetto: diritti reali;
tra
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Grazia LAU, giusta C.F._1
procura in atti;
parte appellante contro
C.F.: , nato l'[...] a [...]; Controparte_1 C.F._2
, C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
21/03/1969;
C.F.: , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._4
C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._5
quali eredi di , C.F.: , nata il [...] a Persona_1 C.F._6
Nicolosi (CT) e deceduta a Catania il 27.6.2023, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Anna Lisa Lavenia, e dall'avv. Daniela Maugeri, giusta procura in atti;
parte appellata
All'udienza del 5 marzo 2024 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.12.2018 (nel proc. n. 11280/2018 RG),
1 premesso di essere proprietaria di un lotto di terreno con annesso Parte_1
fabbricato di antica costruzione con cortile pertinenziale, sito in Nicolosi, via Piave angolo via Laudani, confinante con quello di , esponeva che quest'ultima, Persona_1
nell'apportare trasformazioni edilizie al proprio fondo, aveva commesso le seguenti irregolarità:
a) aveva ampliato il fabbricato a piano terra e realizzato il piano primo, senza munirsi di permesso a costruire, violando la normativa antisismica e le norme in materia di distanze tra costruzioni che prevedono una distanza minima assoluta di metri 10 tra fabbricati, costruzioni e/o pareti finestrate;
b) aveva realizzato delle vedute che non rispettavano le distanze minime di legge;
c) aveva realizzato luci non corrispondenti alle prescrizioni dell'articolo 901 codice civile, da considerarsi irregolari;
d) aveva installato tubi di scarico e idrici a ridosso del fabbricato confinante e del confine, in violazione delle distanze prescritte dalla legge;
e) aveva costruito una scala di collegamento dal piano terra al piano primo adiacente al confine che conduce a un terrazzo calpestabile, da cui si esercita una veduta sulla sua proprietà in violazione delle norme sulle distanze per le vedute.
Chiedeva quindi al Tribunale di Catania di condannare la convenuta all'eliminazione delle opere illegittime sopra indicate o a renderle conformi alla normativa vigente, oltre al risarcimento del danno provocato all'attrice, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva e rilevava l'infondatezza delle domande attoree;
in via Persona_1
riconvenzionale, per quel che qui interessa, chiedeva di dichiarare che essa convenuta aveva, comunque, acquisito per usucapione il diritto di mantenere a distanza inferiore rispetto a quella legale sia i tubi presenti nel locale lavanderia che la costruzione posta al primo piano.
Espletata consulenza tecnica di ufficio e prova testimoniale, il Giudice Unico del Tribunale di Catania, Terza Sezione civile, con sentenza n. 2752/2022, così statuiva:
“dichiara che l'immobile di sito in Nicolosi in catasto foglio 30 particella Persona_1
2 condanna al pagamento del risarcimento del danno di Euro 25.000,00 oltre accessori come in motivazione;
condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Persona_1
euro € 3.500,00, oltre spese generali (12,5%), I.V.A. e C.P.A., nonché al pagamento della
TU liquidate come in separato decreto.”
Con successiva ordinanza di correzione del 7.10.2022, la sentenza veniva integrata con la condanna della convenuta altresì ad eliminare le luci e vedute;
segnatamente veniva Per_1 aggiunto nel dispositivo la seguente frase: “Condanna a eliminare le luci e Persona_1
vedute che si aprono sul fondo di , innalzando a metri tre tutto il muro Parte_1
di confine con proprietà , sia nella parte sommitale di sbarco della scala, Persona_1
sia nella parte che chiude ad ovest la terrazza di , per come meglio Parte_1 accertato e indicato dal TU da perizia in atti”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando tre motivi di Parte_1
censura.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto il rigetto Persona_1
dell'appello principale e ha proposto a sua volta appello incidentale.
Con ordinanza in corso di causa veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, su istanza dell'appellante incidentale . Per_1
Quindi, interrottosi il processo per morte di , lo stesso è stato Persona_1
tempestivamente riassunto e si sono costituiti il giudizio gli eredi dell'appellata.
All'udienza del 5.3.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
^^^
Sentenza appellata e motivi della decisione
Il Tribunale, sulla base della disposta TU, ha accertato: a) che il locale lavanderia - posto al piano terra dell'immobile a ridosso della parete cieca di proprietà è Per_1 Pt_1
irregolare, sia perché posto a distanza inferiore a quella legale, sia perché viola la normativa antisismica;
b) che le fabbriche del piano attico (seconda elevazione) dell'immobile della
, lato nord e lato sud, sono illegittime perché realizzate in violazione delle distanze Per_1 previste dall'art. 9 del D. 1444/1968.
3 Tuttavia, il primo giudice ha poi concluso nei seguenti termini: a) quanto alla lavanderia, che la convenuta ha provato l'usucapione (del diritto a mantenerla a distanza illegale) e che dunque detto manufatto andava solo regolarizzato per la sua pericolosità intrinseca;
b) quanto alle fabbriche del piano attico, che “essendo state violate solo le distanze ministeriali e non quelle del codice civile (art. 873 c.c.) l'attrice ha diritto solo al risarcimento del danno e non alla riduzione in pristino.”. Ha quindi condannato Per_1 al risarcimento del danno in favore dell'attrice, liquidato equitativamente in euro
[...]
25.000,00.
^^^
Con il primo motivo di censura l'appellante principale critica tale Parte_1
decisione sostenendo che ha errato il Tribunale a non disporre a) la demolizione del locale lavanderia esistente al piano terra o, quantomeno, la sua regolarizzazione secondo la normativa antisismica;
b) la demolizione o l'arretramento sino a 10 m dal confine di tutta la costruzione posta alla seconda elevazione fuori terra (primo piano, piano attico).
Assume in particolare l'appellante: quanto alla lavanderia, che non è stata raggiunta la prova dell'usucapione dedotta dalla convenuta e, quanto al fabbricato al piano primo, che errato il tribunale a ritenere che il DM n. 1440 del 1968 non sia integrativo del codice civile, rigettando la domanda ripristinatoria. Segnatamente, deduce che il fabbricato realizzato al piano attico, i cui lavori sono tuttora in corso, integra una nuova costruzione risultante dalla demolizione del volume tecnico e ricostruzione con maggiore estensione, volume e altezza.
Detto motivo va esaminato congiuntamente al secondo motivo dell'appello incidentale dedotto da parte appellata in quanto afferente alla medesima questione.
Con detto motivo, infatti, l'appellante incidentale si duole che il primo giudice non ha riconosciuto l'intervenuto acquisto, per usucapione ultraventennale, del diritto a mantenere le fabbriche poste al primo piano a distanza inferiore rispetto a quella legale.
Il primo motivo dell'appello principale è in parte fondato, nei termini che seguono mentre è infondato il secondo motivo dell'appello incidentale.
Anzitutto, costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che la disposizione dell'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 02.04.1968 (che per i nuovi
4 edifici ricadenti in zone diverse dalla zona A prescrive in tutti i casi una distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), pur se contenuta in un
Decreto Ministeriale, ha natura di norma primaria, atteso che trova la sua fonte nell'art. 41 quinquies della Legge n. 1150 del 1942 (Legge Urbanistica), il quale, dopo aver previsto che nei Comuni debbono essere osservati “limiti inderogabili” di distanza tra i fabbricati, dispone che tali limiti debbano essere stabiliti con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Ha chiarito da tempo la Corte di Cassazione che, dalla lettura dell'art. 41 quinquies della
Legge Urbanistica, e dalla natura di norma primaria attribuita all'art. 9 del D.M. n. 1444 del
1968, discende, dunque, che quest'ultima ha efficacia di norma di legge e che sono inderogabili i limiti minimi di distanza tra fabbricati in quest'ultimo stabiliti, dovendosi ravvisare la finalità dell'art. 9 del D.M. cit. nell'intento di evitare la formazione tra edifici frontistanti di intercapedini nocive, con la prescrizione di una distanza "minima" inderogabile dai regolamenti locali successivi (v. Cass. S.U. n. 14953/2011; Cass. 14.3.2012
n. 4076).
Tale principio è stato del tutto disatteso dal giudice di prime cure che erroneamente, sul rilievo della fonte ministeriale della disposizione violata, ha rigettato la domanda ripristinatoria dell'attrice.
Nella specie, il TU nominato in primo grado ha accertato che tanto il locale lavanderia, posto al piano terra, che le fabbriche al cd. piano attico, violano la distanza prevista dal citato art. 9 che prescrive una distanza minima di dieci metri tra edifici frontistanti, di cui almeno uno abbia una parete finestrata.
Osserva la Corte che tale norma nazionale è stata anche recepita dallo strumento urbanistico locale, posto che il P.R.G. del Comune di Nicolosi, nel cui territorio si trovano gli immobili delle parti in causa, (allegato alla TU) prevede, all'art. 12, che le distanze minime tra edifici non possono essere inferiori a m. 10, e aggiunge che è consentita l'edificazione in aderenza.
Ciò posto, per quanto sopra detto, dalla natura di norma primaria della disposizione in parola ne consegue, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che trattandosi di norma di relazione, integrativa del codice civile, la sua inosservanza consente al vicino, leso nel proprio diritto al relativo rispetto, l'esercizio dell'azione ex articolo 872, comma secondo
5 c.c., diretta all'eliminazione della parte dell'edificio edificata in violazione (fra le tante Cass.
1616/2018; 20713/2013).
Deve ritenersi pertanto che la , e ora i suoi eredi, potevano costruire in aderenza Per_1
ovvero dovevano distanziarsi di 10 metri dall'edificio frontistante in presenza di una parete finestrata.
Ora, per quanto riguarda il locale lavanderia, osserva la Corte che il motivo di gravame principale, per la sua genericità, non appare idoneo ad incidere sull'apprezzamento del primo giudice circa l'epoca di realizzazione del manufatto (1992), e conseguente usucapione del diritto a mantenerlo, fondato sulle risultanze della prova orale (prova per testi).
In ogni caso, rileva il Collegio che il primo giudice ha condivisibilmente fondato il suo convincimento sulla puntuale deposizione del teste (riportata testualmente in Tes_1
sentenza e imperniata sulla verifica dei luoghi dallo stesso effettuata in occasione di alcuni lavori edilizi eseguiti nell'immobile nel 1992), che non appare inficiata dalla deposizione dell'altro teste, , richiamata dall'appellante, posto che quest'ultimo, nella sua Tes_2
deposizione, si è limitato genericamente a riferire che da una visione dal tetto dell'immobile limitrofo, nel 2004-2005, “non c'era nulla” (v. verbale dell'8.10.2021).
E' invece fondata la richiesta di regolarizzazione del locale volta all'adeguamento alla normativa antisismica, benchè vada osservato che, in realtà, nella parte motiva della sentenza, il giudice dichiara espressamente che la convenuta è tenuta alla regolarizzazione, salvo poi a non trasfondere tale conclusione in un corrispondente ordine nella parte dispositiva della pronuncia.
E' dunque sufficiente integrare la sentenza mediante l'inserimento, nella parte dispositiva, della condanna degli appellati alla realizzazione, nel locale lavanderia, di un muro proprio o di un giunto di deformazione anti-martellamento come previsto dal TU.
Passando ora all'esame della doglianza relativa alle fabbriche del primo piano dell'immobile , il motivo del gravame principale appare fondato e va, di Per_1
conseguenza accolto.
Ed infatti, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, richiamata anche dal primo giudice, emerge anzitutto che le fabbriche in parola sono il frutto di abbattimento e ricostruzione di un locale sottotetto preesistente (porzione nord)
6 adibito a locale tecnico, e di nuova edificazione di altro locale sottotetto (porzione sud del piano attico) e che i lavori edili riguardanti tali fabbriche, all'epoca della TU, erano in corso di svolgimento.
Risulta quindi convincente quanto accertato dal TU che le fabbriche realizzate dall'appellata sono in parte diverse da quelle preesistenti, risultando modificate le altezze medie interne e la consistenza volumetrica, e in parte di nuova edificazione, ed integrano dunque nuovi volumi edilizi (v. pagg. 28 e ss. della relazione di Ctu dell'ing. (per Per_2
l'applicabilità della normativa sulle nuove costruzioni in caso di ricostruzione, v. da ultimo,
Cass. 20428/2022).
Né la parte appellata, originaria convenuta e appellante in via incidentale, è riuscita a dimostrare che il fabbricato esiste nella sua attuale consistenza da più di venti anni, Per_1
con conseguente acquisto del diritto a mantenere le fabbriche al primo piano a distanza illegale.
Non è prova a tal fine idonea la copia dell'autorizzazione edilizia n. 13 del 1993 del
Comune di Nicolosi, giacchè essa si riferisce genericamente all'esecuzione di lavori di
“rifacimento della copertura” dell'immobile, senza che da essa possa desumersi alcuna indicazione circa le altezze, la volumetria e la consistenza dell'immobile.
Né a diversi risultati possono condurre l'aereofotogrammetria del 1995 e l'aerofoto (tratta da
Google maps) del 2019, atteso che da queste (peraltro la prima è assai sgranata) non è dato evincere, come condivisibilmente osservato dal TU (v. risposte ai rilievi delle parti), le altezze dei corpi di fabbrica, in guisa da poter distinguere se si tratti di veri locali, tecnici o meno, ovvero di semplici coperture.
Ne segue, con ciò rigettandosi il secondo motivo dell'appello incidentale, che la parte appellata, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza, per il tempo indicato dalla legge, del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità tra la nuova e la vecchia struttura.
Indi, nella specie, bisogna verificare il rispetto delle distanze legali rispetto all'immobile limitrofo delle fabbriche al primo piano, da considerarsi nuove per quanto sopra detto, e i cui lavori del resto erano ancora in corso durante la TU.
Orbene, è rimasto accertato (e non è contestato) che la parte nord del piano attico Per_1
dista dalla parete cieca del fabbricato posto al confine, nel punto più lontano, Pt_1
7 “neanche m.7,00” (così TU pag. 30), da m. 4,69 a m. 6,10 (così pianta all. 3 della perizia stragiudiziale del geom. Nicolosi del 16.7.2019, prodotta in primo grado dalla ). Per_1
Tale distanza risulta dunque inferiore a quella di legge, come sopra vista, essendo la parete dell'immobile finestrata (v. tav. 2 all. TU), e fa sì che la parte appellata debba Per_1
demolire ovvero arretrare la propria fabbrica sino a portarla a metri 10 dalla parete dell'immobile Bonanno esistente al confine.
E' rimasto altresì accertato, e non è contestato, che la distanza della parte sud del piano attico dall'immobile limitrofo della è di poco superiore a m. 3, e Per_1 Pt_1
comunque inferiore a m. 3,50 (v. pag. 31 della TU e all. tav. 2).
Tuttavia, tenuto conto che, nella parte frontistante a detta parete finestrata, l'immobile
Bonanno non è edificato (vi è terreno libero), gli appellati, per la porzione in parola (parte sud) dovranno demolirla, ovvero arretrarsi dal confine di metri 5, pari alla metà della distanza prescritta, in applicazione del criterio della prevenzione temporale.
La sentenza appellata, dunque, sul punto va riformata e, per l'effetto, gli appellati vanno condannati alla demolizione delle fabbriche del piano attico, ovvero al loro arretramento sino alle distanze come sopra specificate.
Va invece rilevata l'inammissibilità della domanda volta a rendere non calpestabile, e quindi non accessibile, il terrazzo di copertura del piano terra, in quanto formulata per la prima volta in appello, come anche eccepito da parte appellata.
Con il terzo motivo di appello principale, che per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato prima del secondo (che attiene alle spese di lite), la censura la sentenza Pt_1
per aver omesso di pronunciarsi sulle seguenti domande: 1) la domanda di negatoria servitutis, 2) la domanda di condanna alla rimozione dei tubi di adduzione e scarico presenti nel vano lavanderia posti a distanza illegale, 3) la condanna della convenuta alle spese del procedimento di mediazione e alla sanzione di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n.
132 del 2014; 4) la condanna per responsabilità processuale ex articolo 96 c.p.c..
Il motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni, e deve essere dunque rigettato.
1. È infondata, anzitutto, la doglianza circa l'omessa pronuncia sulla domanda “negatoria servitutis”.
E invero, va osservato che la domanda diretta a denunziare la violazione della distanza
8 legale da parte del proprietario del fondo vicino, e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha per l'appunto natura di "actio negatoria servitutis".
E' di tutta evidenza allora che il Tribunale si è pronunciato su tale domanda, rigettando la domanda ripristinatoria ed accogliendo quella risarcitoria.
2.Quanto alla domanda di spostamento dei tubi di addizione e scarico della lavanderia, osserva il Collegio che deve ritenersi che la stessa sia stata implicitamente rigettata dal primo giudice in forza dell'accertamento dell'usucapione del diritto relativo al locale lavanderia, confermato in questo grado. Dal diritto a mantenere il locale al confine, consegue infatti l'usucapione anche del diritto (di servitù) a mantenere a distanza inferiore a quella legale le tubazioni al servizio della lavanderia medesima.
3. Appare invece inammissibile, per la sua estrema genericità, il profilo di doglianza relativo alla mancata pronuncia sul diritto al rimborso delle spese del procedimento di mediazione.
Ed invero, l'appellante non specifica neppure, né tantomeno documenta, l'entità delle spese sostenute.
Infondato è il profilo di censura con cui l'appellante chiede la condanna ai sensi dell'art. 4
D.L. 132/2014.
Ed invero, in disparte l'esito della lite – per cui non vi è una soccombenza totale di una delle due parti-, tale norma disciplina l'ipotesi di mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, laddove nella fattispecie in esame non è stato formulato un invito alla negoziazione assistita, bensì è stata avviata procedura di mediazione, alla quale peraltro la convenuta ha partecipato.
4. Del pari infondato è l'ultimo profilo di censura del motivo in esame, con cui l'appellante principale si duole dell'omessa condanna ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
Non può infatti farsi luogo all'applicazione della norma in parola quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca, come è nel caso in esame (cfr. Cass.21590/2009; id.7409/2016; id.24158/2017).
Appello incidentale
9 Con un primo motivo di appello incidentale, gli eredi di censurano la Persona_1
sentenza nella parte in cui ha condannato la convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 25.000,00.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, si rileva che, in disparte l'assoluta carenza di indicazione dei parametri utilizzati dal giudice per la liquidazione del danno, la originaria attrice non ha Pt_1 allegato, né tantomeno provato, l'esistenza di uno specifico danno da risarcire e la sua entità, danno che non sia peraltro soddisfatto dalla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione o arretramento.
Ne segue che, in riforma della sentenza appellata, la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla deve essere respinta. Pt_1
Posto che il secondo motivo di appello incidentale (afferente all'usucapione della servitù di tenere le fabbriche a distanza illegale) è stato già esaminato in sede di trattazione dell'appello principale, con il terzo motivo di appello incidentale, viene censurata la sentenza nella parte in cui, con l'ordinanza di correzione integrativa, la convenuta
[...]
è stata condannata ad eliminare le vedute sul fondo di Per_1 Parte_1
innalzando sino a metri 3 il muro di confine.
Deducono in particolare gli appellanti incidentali che ha errato il Tribunale a ritenere che la avesse aperto delle vedute sul fondo limitrofo dalla parte sommitale della scala e Per_1
dal terrazzo.
Anche detto motivo è fondato.
Ed infatti, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio risulta che, al confine con la parete cieca dell'immobile della si trova, nella proprietà , una scala esterna (che Pt_1 Per_1
conduce dal piano terra al terrazzo del piano attico) la quale, nella parte sommitale, consente la visione sull'immobile limitrofo.
Parimenti, dalla terrazza (di copertura del piano terra) è esercitabile la visione nel Per_1
fondo della Pt_1
Dalla relazione del ctu ing. contenente la risposta alle osservazioni delle Persona_3
parti, emerge, per quanto riguarda la scala, che l'attuale altezza del muro di confine che costituisce una barriera visuale è di 1,60/1,70; emerge altresì dalla documentazione
10 fotografica versata in atti dalla nel primo grado (all. n. 3 della produzione in Per_1
appello), non contestata, che il parapetto che delimita il terrazzo è alto 1,60 m. e ha una profondità di 20 cm.
Orbene, ritiene la Corte che questi manufatti non costituiscono vedute sul fondo del vicino in quanto, come visto sopra, l'altezza delle barriere sia dalla scala che dal terrazzo, e la profondità del parapetto di quest'ultimo, impediscono in concreto l'affaccio e la possibilità di guardare obliquamente e lateralmente oltre il filo esterno.
Come affermato ormai da tempo dalla Corte di Cassazione, (v. sent. S.U. del 28 novembre
1996), «affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della “inspectio” anche quello della “prospectio” nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente
e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno aduna visione mobile e globale».
La S.C. ha evidenziato che la semplice possibilità di vedere o guardare frontalmente, che del resto è connaturata al genus “finestre o aperture”, non basta ad integrare la figura specifica della veduta, in quanto detta possibilità non è incompatibile con la più neutra nozione di “luce”, che è caratterizzata dal non permettere “di affacciarsi sul fondo del vicino”. Ed è proprio questo, a parere della Corte, il requisito tipico ed esclusivo della veduta, la quale proprio perché permette di “affacciarsi” e, quindi, di “guardare” non solo di fronte, ma anche “obliquamente e lateralmente”, conferisce all'apertura quella speciale attitudine visiva – consistente nell'assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale – che esula dalla semplice luce e da essa la discrimina.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la prospectio costituisce un requisito necessario, insieme con l'inspectio, per la qualificazione delle aperture come vedute (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 7705/16 e Cass. n. 3924/16).
Indi, nella specie, dalla parte sommitale della scala e dal terrazzo di copertura del piano terra non è possibile affacciarsi sul fondo della per una persona di media altezza e ciò in Pt_1 considerazione dell'altezza del muro di confine e del parapetto (ml. 1,60/1,70). Le suindicate caratteristiche strutturali escludono che i manufatti in questione possano essere qualificati come vedute in quanto non risulta che siano obiettivamente idonei alla inspectio e prospectio sul fondo vicino.
11 Alla luce di quanto sopra, in accoglimento del terzo motivo dell'appello incidentale, la sentenza va riformata anche su tal punto e, per l'effetto, va rigettata la domanda di eliminazione delle asserite vedute.
Spese processuali
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
A parere della Corte sussistono giustificati motivi, in relazione alla soccombenza reciproca delle parti e al solo parziale accoglimento della domanda della per compensare Pt_1
interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, restando così assorbito il secondo motivo dell'appello principale che attiene alla misura delle spese liquidate in sentenza.
Per le medesime considerazioni le spese della TU espletata in primo grado vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido, da dividersi al 50% nei rapporti interni.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1668/2022 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nonché in parziale Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto da , Controparte_1 [...]
, e quali eredi di Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Per_1
in parziale riforma della sentenza n. 2752/2022 del Tribunale di Catania, Terza
[...]
Sezione civile, così statuisce:
-condanna gli appellati a demolire o ad arretrare, sino alla distanza di dieci metri dal confine, la fabbrica al piano attico parte nord, come meglio descritta ed indicata nella relazione di TU dell'ing. Per_2
-condanna gli appellati a demolire o ad arretrare, sino alla distanza di cinque metri dal
12 confine, la fabbrica al piano attico parte sud, come meglio descritta ed indicata nella citata relazione di TU;
-dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di trasformazione del terrazzo dell'immobile degli eredi;
Per_1
- dispone la correzione della sentenza con la condanna degli odierni appellati alla regolarizzazione del locale lavanderia mediante la realizzazione di un muro proprio o di un giunto di deformazione anti-martellamento come previsto nella relazione di TU (pagg. 24-
25);
-rigetta le ulteriori domande formulate dalla appellante principale. Pt_1
Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e pone le spese della TU espletata in primo grado definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, da dividersi al 50% nei rapporti interni.
Così deciso in Catania il 18 luglio 2024 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1013 confinante con via Laudani, con particelle 1012,1010, 1015, 1640 è stato realizzato in violazione delle distanze legali e della normativa antisismica (lavanderia) e per l'effetto la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1668/2022 R.G., avente per oggetto: diritti reali;
tra
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Grazia LAU, giusta C.F._1
procura in atti;
parte appellante contro
C.F.: , nato l'[...] a [...]; Controparte_1 C.F._2
, C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
21/03/1969;
C.F.: , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._4
C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._5
quali eredi di , C.F.: , nata il [...] a Persona_1 C.F._6
Nicolosi (CT) e deceduta a Catania il 27.6.2023, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Anna Lisa Lavenia, e dall'avv. Daniela Maugeri, giusta procura in atti;
parte appellata
All'udienza del 5 marzo 2024 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.12.2018 (nel proc. n. 11280/2018 RG),
1 premesso di essere proprietaria di un lotto di terreno con annesso Parte_1
fabbricato di antica costruzione con cortile pertinenziale, sito in Nicolosi, via Piave angolo via Laudani, confinante con quello di , esponeva che quest'ultima, Persona_1
nell'apportare trasformazioni edilizie al proprio fondo, aveva commesso le seguenti irregolarità:
a) aveva ampliato il fabbricato a piano terra e realizzato il piano primo, senza munirsi di permesso a costruire, violando la normativa antisismica e le norme in materia di distanze tra costruzioni che prevedono una distanza minima assoluta di metri 10 tra fabbricati, costruzioni e/o pareti finestrate;
b) aveva realizzato delle vedute che non rispettavano le distanze minime di legge;
c) aveva realizzato luci non corrispondenti alle prescrizioni dell'articolo 901 codice civile, da considerarsi irregolari;
d) aveva installato tubi di scarico e idrici a ridosso del fabbricato confinante e del confine, in violazione delle distanze prescritte dalla legge;
e) aveva costruito una scala di collegamento dal piano terra al piano primo adiacente al confine che conduce a un terrazzo calpestabile, da cui si esercita una veduta sulla sua proprietà in violazione delle norme sulle distanze per le vedute.
Chiedeva quindi al Tribunale di Catania di condannare la convenuta all'eliminazione delle opere illegittime sopra indicate o a renderle conformi alla normativa vigente, oltre al risarcimento del danno provocato all'attrice, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva e rilevava l'infondatezza delle domande attoree;
in via Persona_1
riconvenzionale, per quel che qui interessa, chiedeva di dichiarare che essa convenuta aveva, comunque, acquisito per usucapione il diritto di mantenere a distanza inferiore rispetto a quella legale sia i tubi presenti nel locale lavanderia che la costruzione posta al primo piano.
Espletata consulenza tecnica di ufficio e prova testimoniale, il Giudice Unico del Tribunale di Catania, Terza Sezione civile, con sentenza n. 2752/2022, così statuiva:
“dichiara che l'immobile di sito in Nicolosi in catasto foglio 30 particella Persona_1
2 condanna al pagamento del risarcimento del danno di Euro 25.000,00 oltre accessori come in motivazione;
condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Persona_1
euro € 3.500,00, oltre spese generali (12,5%), I.V.A. e C.P.A., nonché al pagamento della
TU liquidate come in separato decreto.”
Con successiva ordinanza di correzione del 7.10.2022, la sentenza veniva integrata con la condanna della convenuta altresì ad eliminare le luci e vedute;
segnatamente veniva Per_1 aggiunto nel dispositivo la seguente frase: “Condanna a eliminare le luci e Persona_1
vedute che si aprono sul fondo di , innalzando a metri tre tutto il muro Parte_1
di confine con proprietà , sia nella parte sommitale di sbarco della scala, Persona_1
sia nella parte che chiude ad ovest la terrazza di , per come meglio Parte_1 accertato e indicato dal TU da perizia in atti”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando tre motivi di Parte_1
censura.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto il rigetto Persona_1
dell'appello principale e ha proposto a sua volta appello incidentale.
Con ordinanza in corso di causa veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, su istanza dell'appellante incidentale . Per_1
Quindi, interrottosi il processo per morte di , lo stesso è stato Persona_1
tempestivamente riassunto e si sono costituiti il giudizio gli eredi dell'appellata.
All'udienza del 5.3.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Sentenza appellata e motivi della decisione
Il Tribunale, sulla base della disposta TU, ha accertato: a) che il locale lavanderia - posto al piano terra dell'immobile a ridosso della parete cieca di proprietà è Per_1 Pt_1
irregolare, sia perché posto a distanza inferiore a quella legale, sia perché viola la normativa antisismica;
b) che le fabbriche del piano attico (seconda elevazione) dell'immobile della
, lato nord e lato sud, sono illegittime perché realizzate in violazione delle distanze Per_1 previste dall'art. 9 del D. 1444/1968.
3 Tuttavia, il primo giudice ha poi concluso nei seguenti termini: a) quanto alla lavanderia, che la convenuta ha provato l'usucapione (del diritto a mantenerla a distanza illegale) e che dunque detto manufatto andava solo regolarizzato per la sua pericolosità intrinseca;
b) quanto alle fabbriche del piano attico, che “essendo state violate solo le distanze ministeriali e non quelle del codice civile (art. 873 c.c.) l'attrice ha diritto solo al risarcimento del danno e non alla riduzione in pristino.”. Ha quindi condannato Per_1 al risarcimento del danno in favore dell'attrice, liquidato equitativamente in euro
[...]
25.000,00.
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Con il primo motivo di censura l'appellante principale critica tale Parte_1
decisione sostenendo che ha errato il Tribunale a non disporre a) la demolizione del locale lavanderia esistente al piano terra o, quantomeno, la sua regolarizzazione secondo la normativa antisismica;
b) la demolizione o l'arretramento sino a 10 m dal confine di tutta la costruzione posta alla seconda elevazione fuori terra (primo piano, piano attico).
Assume in particolare l'appellante: quanto alla lavanderia, che non è stata raggiunta la prova dell'usucapione dedotta dalla convenuta e, quanto al fabbricato al piano primo, che errato il tribunale a ritenere che il DM n. 1440 del 1968 non sia integrativo del codice civile, rigettando la domanda ripristinatoria. Segnatamente, deduce che il fabbricato realizzato al piano attico, i cui lavori sono tuttora in corso, integra una nuova costruzione risultante dalla demolizione del volume tecnico e ricostruzione con maggiore estensione, volume e altezza.
Detto motivo va esaminato congiuntamente al secondo motivo dell'appello incidentale dedotto da parte appellata in quanto afferente alla medesima questione.
Con detto motivo, infatti, l'appellante incidentale si duole che il primo giudice non ha riconosciuto l'intervenuto acquisto, per usucapione ultraventennale, del diritto a mantenere le fabbriche poste al primo piano a distanza inferiore rispetto a quella legale.
Il primo motivo dell'appello principale è in parte fondato, nei termini che seguono mentre è infondato il secondo motivo dell'appello incidentale.
Anzitutto, costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che la disposizione dell'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 02.04.1968 (che per i nuovi
4 edifici ricadenti in zone diverse dalla zona A prescrive in tutti i casi una distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), pur se contenuta in un
Decreto Ministeriale, ha natura di norma primaria, atteso che trova la sua fonte nell'art. 41 quinquies della Legge n. 1150 del 1942 (Legge Urbanistica), il quale, dopo aver previsto che nei Comuni debbono essere osservati “limiti inderogabili” di distanza tra i fabbricati, dispone che tali limiti debbano essere stabiliti con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Ha chiarito da tempo la Corte di Cassazione che, dalla lettura dell'art. 41 quinquies della
Legge Urbanistica, e dalla natura di norma primaria attribuita all'art. 9 del D.M. n. 1444 del
1968, discende, dunque, che quest'ultima ha efficacia di norma di legge e che sono inderogabili i limiti minimi di distanza tra fabbricati in quest'ultimo stabiliti, dovendosi ravvisare la finalità dell'art. 9 del D.M. cit. nell'intento di evitare la formazione tra edifici frontistanti di intercapedini nocive, con la prescrizione di una distanza "minima" inderogabile dai regolamenti locali successivi (v. Cass. S.U. n. 14953/2011; Cass. 14.3.2012
n. 4076).
Tale principio è stato del tutto disatteso dal giudice di prime cure che erroneamente, sul rilievo della fonte ministeriale della disposizione violata, ha rigettato la domanda ripristinatoria dell'attrice.
Nella specie, il TU nominato in primo grado ha accertato che tanto il locale lavanderia, posto al piano terra, che le fabbriche al cd. piano attico, violano la distanza prevista dal citato art. 9 che prescrive una distanza minima di dieci metri tra edifici frontistanti, di cui almeno uno abbia una parete finestrata.
Osserva la Corte che tale norma nazionale è stata anche recepita dallo strumento urbanistico locale, posto che il P.R.G. del Comune di Nicolosi, nel cui territorio si trovano gli immobili delle parti in causa, (allegato alla TU) prevede, all'art. 12, che le distanze minime tra edifici non possono essere inferiori a m. 10, e aggiunge che è consentita l'edificazione in aderenza.
Ciò posto, per quanto sopra detto, dalla natura di norma primaria della disposizione in parola ne consegue, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che trattandosi di norma di relazione, integrativa del codice civile, la sua inosservanza consente al vicino, leso nel proprio diritto al relativo rispetto, l'esercizio dell'azione ex articolo 872, comma secondo
5 c.c., diretta all'eliminazione della parte dell'edificio edificata in violazione (fra le tante Cass.
1616/2018; 20713/2013).
Deve ritenersi pertanto che la , e ora i suoi eredi, potevano costruire in aderenza Per_1
ovvero dovevano distanziarsi di 10 metri dall'edificio frontistante in presenza di una parete finestrata.
Ora, per quanto riguarda il locale lavanderia, osserva la Corte che il motivo di gravame principale, per la sua genericità, non appare idoneo ad incidere sull'apprezzamento del primo giudice circa l'epoca di realizzazione del manufatto (1992), e conseguente usucapione del diritto a mantenerlo, fondato sulle risultanze della prova orale (prova per testi).
In ogni caso, rileva il Collegio che il primo giudice ha condivisibilmente fondato il suo convincimento sulla puntuale deposizione del teste (riportata testualmente in Tes_1
sentenza e imperniata sulla verifica dei luoghi dallo stesso effettuata in occasione di alcuni lavori edilizi eseguiti nell'immobile nel 1992), che non appare inficiata dalla deposizione dell'altro teste, , richiamata dall'appellante, posto che quest'ultimo, nella sua Tes_2
deposizione, si è limitato genericamente a riferire che da una visione dal tetto dell'immobile limitrofo, nel 2004-2005, “non c'era nulla” (v. verbale dell'8.10.2021).
E' invece fondata la richiesta di regolarizzazione del locale volta all'adeguamento alla normativa antisismica, benchè vada osservato che, in realtà, nella parte motiva della sentenza, il giudice dichiara espressamente che la convenuta è tenuta alla regolarizzazione, salvo poi a non trasfondere tale conclusione in un corrispondente ordine nella parte dispositiva della pronuncia.
E' dunque sufficiente integrare la sentenza mediante l'inserimento, nella parte dispositiva, della condanna degli appellati alla realizzazione, nel locale lavanderia, di un muro proprio o di un giunto di deformazione anti-martellamento come previsto dal TU.
Passando ora all'esame della doglianza relativa alle fabbriche del primo piano dell'immobile , il motivo del gravame principale appare fondato e va, di Per_1
conseguenza accolto.
Ed infatti, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, richiamata anche dal primo giudice, emerge anzitutto che le fabbriche in parola sono il frutto di abbattimento e ricostruzione di un locale sottotetto preesistente (porzione nord)
6 adibito a locale tecnico, e di nuova edificazione di altro locale sottotetto (porzione sud del piano attico) e che i lavori edili riguardanti tali fabbriche, all'epoca della TU, erano in corso di svolgimento.
Risulta quindi convincente quanto accertato dal TU che le fabbriche realizzate dall'appellata sono in parte diverse da quelle preesistenti, risultando modificate le altezze medie interne e la consistenza volumetrica, e in parte di nuova edificazione, ed integrano dunque nuovi volumi edilizi (v. pagg. 28 e ss. della relazione di Ctu dell'ing. (per Per_2
l'applicabilità della normativa sulle nuove costruzioni in caso di ricostruzione, v. da ultimo,
Cass. 20428/2022).
Né la parte appellata, originaria convenuta e appellante in via incidentale, è riuscita a dimostrare che il fabbricato esiste nella sua attuale consistenza da più di venti anni, Per_1
con conseguente acquisto del diritto a mantenere le fabbriche al primo piano a distanza illegale.
Non è prova a tal fine idonea la copia dell'autorizzazione edilizia n. 13 del 1993 del
Comune di Nicolosi, giacchè essa si riferisce genericamente all'esecuzione di lavori di
“rifacimento della copertura” dell'immobile, senza che da essa possa desumersi alcuna indicazione circa le altezze, la volumetria e la consistenza dell'immobile.
Né a diversi risultati possono condurre l'aereofotogrammetria del 1995 e l'aerofoto (tratta da
Google maps) del 2019, atteso che da queste (peraltro la prima è assai sgranata) non è dato evincere, come condivisibilmente osservato dal TU (v. risposte ai rilievi delle parti), le altezze dei corpi di fabbrica, in guisa da poter distinguere se si tratti di veri locali, tecnici o meno, ovvero di semplici coperture.
Ne segue, con ciò rigettandosi il secondo motivo dell'appello incidentale, che la parte appellata, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza, per il tempo indicato dalla legge, del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità tra la nuova e la vecchia struttura.
Indi, nella specie, bisogna verificare il rispetto delle distanze legali rispetto all'immobile limitrofo delle fabbriche al primo piano, da considerarsi nuove per quanto sopra detto, e i cui lavori del resto erano ancora in corso durante la TU.
Orbene, è rimasto accertato (e non è contestato) che la parte nord del piano attico Per_1
dista dalla parete cieca del fabbricato posto al confine, nel punto più lontano, Pt_1
7 “neanche m.7,00” (così TU pag. 30), da m. 4,69 a m. 6,10 (così pianta all. 3 della perizia stragiudiziale del geom. Nicolosi del 16.7.2019, prodotta in primo grado dalla ). Per_1
Tale distanza risulta dunque inferiore a quella di legge, come sopra vista, essendo la parete dell'immobile finestrata (v. tav. 2 all. TU), e fa sì che la parte appellata debba Per_1
demolire ovvero arretrare la propria fabbrica sino a portarla a metri 10 dalla parete dell'immobile Bonanno esistente al confine.
E' rimasto altresì accertato, e non è contestato, che la distanza della parte sud del piano attico dall'immobile limitrofo della è di poco superiore a m. 3, e Per_1 Pt_1
comunque inferiore a m. 3,50 (v. pag. 31 della TU e all. tav. 2).
Tuttavia, tenuto conto che, nella parte frontistante a detta parete finestrata, l'immobile
Bonanno non è edificato (vi è terreno libero), gli appellati, per la porzione in parola (parte sud) dovranno demolirla, ovvero arretrarsi dal confine di metri 5, pari alla metà della distanza prescritta, in applicazione del criterio della prevenzione temporale.
La sentenza appellata, dunque, sul punto va riformata e, per l'effetto, gli appellati vanno condannati alla demolizione delle fabbriche del piano attico, ovvero al loro arretramento sino alle distanze come sopra specificate.
Va invece rilevata l'inammissibilità della domanda volta a rendere non calpestabile, e quindi non accessibile, il terrazzo di copertura del piano terra, in quanto formulata per la prima volta in appello, come anche eccepito da parte appellata.
Con il terzo motivo di appello principale, che per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato prima del secondo (che attiene alle spese di lite), la censura la sentenza Pt_1
per aver omesso di pronunciarsi sulle seguenti domande: 1) la domanda di negatoria servitutis, 2) la domanda di condanna alla rimozione dei tubi di adduzione e scarico presenti nel vano lavanderia posti a distanza illegale, 3) la condanna della convenuta alle spese del procedimento di mediazione e alla sanzione di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n.
132 del 2014; 4) la condanna per responsabilità processuale ex articolo 96 c.p.c..
Il motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni, e deve essere dunque rigettato.
1. È infondata, anzitutto, la doglianza circa l'omessa pronuncia sulla domanda “negatoria servitutis”.
E invero, va osservato che la domanda diretta a denunziare la violazione della distanza
8 legale da parte del proprietario del fondo vicino, e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha per l'appunto natura di "actio negatoria servitutis".
E' di tutta evidenza allora che il Tribunale si è pronunciato su tale domanda, rigettando la domanda ripristinatoria ed accogliendo quella risarcitoria.
2.Quanto alla domanda di spostamento dei tubi di addizione e scarico della lavanderia, osserva il Collegio che deve ritenersi che la stessa sia stata implicitamente rigettata dal primo giudice in forza dell'accertamento dell'usucapione del diritto relativo al locale lavanderia, confermato in questo grado. Dal diritto a mantenere il locale al confine, consegue infatti l'usucapione anche del diritto (di servitù) a mantenere a distanza inferiore a quella legale le tubazioni al servizio della lavanderia medesima.
3. Appare invece inammissibile, per la sua estrema genericità, il profilo di doglianza relativo alla mancata pronuncia sul diritto al rimborso delle spese del procedimento di mediazione.
Ed invero, l'appellante non specifica neppure, né tantomeno documenta, l'entità delle spese sostenute.
Infondato è il profilo di censura con cui l'appellante chiede la condanna ai sensi dell'art. 4
D.L. 132/2014.
Ed invero, in disparte l'esito della lite – per cui non vi è una soccombenza totale di una delle due parti-, tale norma disciplina l'ipotesi di mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, laddove nella fattispecie in esame non è stato formulato un invito alla negoziazione assistita, bensì è stata avviata procedura di mediazione, alla quale peraltro la convenuta ha partecipato.
4. Del pari infondato è l'ultimo profilo di censura del motivo in esame, con cui l'appellante principale si duole dell'omessa condanna ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
Non può infatti farsi luogo all'applicazione della norma in parola quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca, come è nel caso in esame (cfr. Cass.21590/2009; id.7409/2016; id.24158/2017).
Appello incidentale
9 Con un primo motivo di appello incidentale, gli eredi di censurano la Persona_1
sentenza nella parte in cui ha condannato la convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 25.000,00.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, si rileva che, in disparte l'assoluta carenza di indicazione dei parametri utilizzati dal giudice per la liquidazione del danno, la originaria attrice non ha Pt_1 allegato, né tantomeno provato, l'esistenza di uno specifico danno da risarcire e la sua entità, danno che non sia peraltro soddisfatto dalla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione o arretramento.
Ne segue che, in riforma della sentenza appellata, la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla deve essere respinta. Pt_1
Posto che il secondo motivo di appello incidentale (afferente all'usucapione della servitù di tenere le fabbriche a distanza illegale) è stato già esaminato in sede di trattazione dell'appello principale, con il terzo motivo di appello incidentale, viene censurata la sentenza nella parte in cui, con l'ordinanza di correzione integrativa, la convenuta
[...]
è stata condannata ad eliminare le vedute sul fondo di Per_1 Parte_1
innalzando sino a metri 3 il muro di confine.
Deducono in particolare gli appellanti incidentali che ha errato il Tribunale a ritenere che la avesse aperto delle vedute sul fondo limitrofo dalla parte sommitale della scala e Per_1
dal terrazzo.
Anche detto motivo è fondato.
Ed infatti, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio risulta che, al confine con la parete cieca dell'immobile della si trova, nella proprietà , una scala esterna (che Pt_1 Per_1
conduce dal piano terra al terrazzo del piano attico) la quale, nella parte sommitale, consente la visione sull'immobile limitrofo.
Parimenti, dalla terrazza (di copertura del piano terra) è esercitabile la visione nel Per_1
fondo della Pt_1
Dalla relazione del ctu ing. contenente la risposta alle osservazioni delle Persona_3
parti, emerge, per quanto riguarda la scala, che l'attuale altezza del muro di confine che costituisce una barriera visuale è di 1,60/1,70; emerge altresì dalla documentazione
10 fotografica versata in atti dalla nel primo grado (all. n. 3 della produzione in Per_1
appello), non contestata, che il parapetto che delimita il terrazzo è alto 1,60 m. e ha una profondità di 20 cm.
Orbene, ritiene la Corte che questi manufatti non costituiscono vedute sul fondo del vicino in quanto, come visto sopra, l'altezza delle barriere sia dalla scala che dal terrazzo, e la profondità del parapetto di quest'ultimo, impediscono in concreto l'affaccio e la possibilità di guardare obliquamente e lateralmente oltre il filo esterno.
Come affermato ormai da tempo dalla Corte di Cassazione, (v. sent. S.U. del 28 novembre
1996), «affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della “inspectio” anche quello della “prospectio” nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente
e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno aduna visione mobile e globale».
La S.C. ha evidenziato che la semplice possibilità di vedere o guardare frontalmente, che del resto è connaturata al genus “finestre o aperture”, non basta ad integrare la figura specifica della veduta, in quanto detta possibilità non è incompatibile con la più neutra nozione di “luce”, che è caratterizzata dal non permettere “di affacciarsi sul fondo del vicino”. Ed è proprio questo, a parere della Corte, il requisito tipico ed esclusivo della veduta, la quale proprio perché permette di “affacciarsi” e, quindi, di “guardare” non solo di fronte, ma anche “obliquamente e lateralmente”, conferisce all'apertura quella speciale attitudine visiva – consistente nell'assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale – che esula dalla semplice luce e da essa la discrimina.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la prospectio costituisce un requisito necessario, insieme con l'inspectio, per la qualificazione delle aperture come vedute (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 7705/16 e Cass. n. 3924/16).
Indi, nella specie, dalla parte sommitale della scala e dal terrazzo di copertura del piano terra non è possibile affacciarsi sul fondo della per una persona di media altezza e ciò in Pt_1 considerazione dell'altezza del muro di confine e del parapetto (ml. 1,60/1,70). Le suindicate caratteristiche strutturali escludono che i manufatti in questione possano essere qualificati come vedute in quanto non risulta che siano obiettivamente idonei alla inspectio e prospectio sul fondo vicino.
11 Alla luce di quanto sopra, in accoglimento del terzo motivo dell'appello incidentale, la sentenza va riformata anche su tal punto e, per l'effetto, va rigettata la domanda di eliminazione delle asserite vedute.
Spese processuali
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
A parere della Corte sussistono giustificati motivi, in relazione alla soccombenza reciproca delle parti e al solo parziale accoglimento della domanda della per compensare Pt_1
interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, restando così assorbito il secondo motivo dell'appello principale che attiene alla misura delle spese liquidate in sentenza.
Per le medesime considerazioni le spese della TU espletata in primo grado vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido, da dividersi al 50% nei rapporti interni.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1668/2022 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nonché in parziale Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto da , Controparte_1 [...]
, e quali eredi di Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Per_1
in parziale riforma della sentenza n. 2752/2022 del Tribunale di Catania, Terza
[...]
Sezione civile, così statuisce:
-condanna gli appellati a demolire o ad arretrare, sino alla distanza di dieci metri dal confine, la fabbrica al piano attico parte nord, come meglio descritta ed indicata nella relazione di TU dell'ing. Per_2
-condanna gli appellati a demolire o ad arretrare, sino alla distanza di cinque metri dal
12 confine, la fabbrica al piano attico parte sud, come meglio descritta ed indicata nella citata relazione di TU;
-dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di trasformazione del terrazzo dell'immobile degli eredi;
Per_1
- dispone la correzione della sentenza con la condanna degli odierni appellati alla regolarizzazione del locale lavanderia mediante la realizzazione di un muro proprio o di un giunto di deformazione anti-martellamento come previsto nella relazione di TU (pagg. 24-
25);
-rigetta le ulteriori domande formulate dalla appellante principale. Pt_1
Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e pone le spese della TU espletata in primo grado definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, da dividersi al 50% nei rapporti interni.
Così deciso in Catania il 18 luglio 2024 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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1013 confinante con via Laudani, con particelle 1012,1010, 1015, 1640 è stato realizzato in violazione delle distanze legali e della normativa antisismica (lavanderia) e per l'effetto la