Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
Addì
______________ dott.ssa Carmela Fachile, nella causa n.15746/2023 R.G.L. promossa
Rilasciata
D A spedizione in forma esecutiva all'Avv.
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
_________________ e difeso dall'Avv. Antonino Cambria per mandato in atti. _____
Ricorrente _________________ _____
C O N T R O per
_________________ Controparte_1
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via __
Ciro il Grande n. 21, c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 _________________
_____ difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti
_________________
Resistente _____
All'esito dell'udienza del 8.1.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, Il Cancelliere
mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
1. Annulla l'avviso di addebito n.59620230002030415000;
CP_
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
di addebito n.59620230002030415000, notificato il 18.11.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 2.200,38 a titolo di contributi per la Gestione Artigiani, relativamente al periodo dal 01/2021 al 12/2022, oltre sanzioni per morosità, giusto Regime Sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116
comma 8, lett. a.
A sostegno dell'opposizione deduceva di avere ottemperato ai propri obblighi contributivi e di non avere svolto nel periodo in esame alcuna attività artigiana;
eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, lamentava che l'avviso di addebito non era stato preceduto da alcun avviso bonario o atti equipollenti.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, in via subordinata e gradata l'annullamento delle sanzioni o la riduzione delle stesse.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda chiedendone il rigetto.
Precisava che “Il Soggetto risulta iscritto alla Gestione Speciale Artigiani come da Delibera C.P.A. del
22/09/2014 di iscrizione all'Albo Artigiani con effetto 02/09/2014. Il Soggetto è infatti Titolare della "EDIL
GLOBAL DI PRESTIGIACOMO GIROLAMO", iscritta al Registro Imprese (REA: PA-314908) ed esercente
Attività di "41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali". Non risulta alcuna cancellazione
dall'Albo, neppure per il periodo (2021-2022) contestato. Il Soggetto ha regolarizzato, con Dilazione
Amministrativa del 24/09/2021, parte del debito contributivo relativo alla I e II Rata 2021: i versamenti della
Dilazione risulta aver coperto per intero la I Rata, ma non la II e la differenza è stata richiesta con l'AVA
opposto. Inoltre ha versato regolarmente la III e la IV Rata del 2021. Per quel che riguarda il debito relativo
al 2022, risulta correttamente versata soltanto al I Rata, mentre la II e la III sono stati richiesti con l'AVA
opposto”.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva decisa.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di motivazione, invero, l'avviso di addebito opposto contiene l'indicazione del tipo di contributi richiesti, dei relativi importi unitamente a quello delle somme aggiuntive, dei periodi cui si riferiscono i predetti contributi, dei dati del debitore, in ogni caso il Giudice del
Lavoro non è giudice dell'atto, ma del merito ed è dunque chiamato a decidere non sui vizi formali dell'atto amministrativo, bensì a vagliare la fondatezza o meno della pretesa con esso fatta valere. Parimenti, appare infondata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso bonario o di altro atto presupposto , atteso che è lo stesso art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999 (a tenore del quale
“L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è
eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data
di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda
di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle
rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi
alla data prevista per il versamento”) a precisare che l ha la facoltà – e non l'obbligo – di inviare un CP_1
avviso bonario preliminare.
Ciò posto, giova richiamare l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 che dispone “L'obbligo di iscrizione
nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i
parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b)
abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano
iscritti in albi, registri o ruoli".
La norma ha esteso la tutela previdenziale anche ai soci di s.r.l. esercenti attività di lavoro autonomo che, pur non avendo la piena responsabilità dell'impresa, partecipino persona mente al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.
Dalla lettura del disposto appena richiamato, è evidente che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti o artigiani è la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria (cfr. in termini Cass. n. 5210/2017; Cass, n. 4440/2017);
In ordine al requisito afferente alla partecipazione personale del socio amministratore, anche unico, all'attività
propria dell'azienda, deve poi richiamarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 3240/2010) che hanno sancito che “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi
il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente -
ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione
degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice
deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo
svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in
misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo"
il giudice procederà al giudizio di prevalenza verificando la dedizione dell'opera personale e professionale
del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale -
non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale
con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in
mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
Si rivela, dunque, necessario accertare in concreto il presupposto dell'effettivo svolgimento dell'attività
abituale e prevalente in seno all'impresa, tenendo conto della considerazione che nel procedimento di opposizione ad avviso di addebito - come in quello di ingiunzione - la posizione sostanziale di attore compete al creditore, convenuto in opposizione, il quale è tenuto a dare prova dell'esistenza del credito e delle ragioni poste a fondamento di esso;
spetta, invece, al debitore opponente, che assume la veste di convenuto, provare gli, eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Orbene, nel caso di specie, emerge ex actis che il ricorrente è titolare della "Edil Global Di Prestigiacomo
Girolamo", iscritta al Registro Imprese (REA: PA-314908) ed esercente attività di Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" e che la società si avvale di diversi dipendenti per lo svolgimento dell'attività,
di contro nulla è emerso sulla sussistenza del requisito dello svolgimento dell'attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della impresa.
L per il quale “Appare, infatti, improbabile ed inverosimile che parte ricorrente, socio ed CP_1
amministratore unico di una società, non si sia mai occupato dell'attività aziendale, né della relativa gestione
societaria nel periodo oggetto di causa, avendone, invece, la totale responsabilità, la completa gestione e la
rappresentanza legale ai sensi di legge”, ritenendo sufficiente la titolarità dell'impresa per la sussistenza dell'obbligo contributivo, non ha assolto al suo onere probatorio, nessuna circostanza di fatto o di diritto è stata allegata, né alcuna documentazione idonea, né tantomeno ha articolato istanze istruttorie, con la conseguenza che il requisito di un effettivo svolgimento di attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società,
per l'iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani non può ritenersi sussistente. Né appare sufficiente la circostanza che il ricorrente abbia effettuato “plurimi parziali versamenti effettuati in
conto del debito”, che per l costituisce atto di riconoscimento di debito e di interruzione della CP_1
prescrizione.
Orbene l'avvenuto pagamento certamente ha valore interruttivo della prescrizione e finanche di riconoscimento del debito per gli importi pagati, ma non può avere medesimo valore in relazione al debito oggetto del presente giudizio.
Non essendovi stato, infatti, un accertamento giudiziale in relazione alla sussistenza dei presupposti del debito,
il solo fatto che spontaneamente o nell'ambito di accordi tra le parti con la dilazione Amministrativa del
24/09/2021, non allegata agli atti e di cui non si conosce contenuto e condizioni, il ricorrente abbia pagato quanto preteso per la contribuzione, non vale quale forma di riconoscimento dell'ulteriore debito oggetto dell'avviso di indebito oggi impugnato che, una volta richiesto, legittima il soggetto a chiedere la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge.
Pertanto, anche a voler ritenere che i pagamenti effettuati valgono come riconoscimento del debito, tale riconoscimento non può che riguardare quanto versato e nei limiti dello stesso.
In ordine alle ulteriori somme qui pretese, di fronte ai rilievi del ricorrente, il giudice non può non verificarne la debenza, ovvero verificare la sussistenza dei presupposti di legge per il sorgere dell'obbligo contributivo,
che nel caso di specie non risultano provati.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta e l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 10.2.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile