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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10804/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al n. 10804/2025 v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il 27.10.2025
da nata a [...] il [...], con l'avv. Stocco Damiana Parte_1
e nato a [...] il [...], con gli avv.ti Zanella Elisabetta e Parte_2
Bordieri Domenico
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: "Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 e Parte_2 contratto in data 29.07.2006,
nella chiesa parrocchiale di Boccon nel Comune di Vò (PD), con atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, anno 2006, parte II, serie A, alle seguenti CONDIZIONI:
1. Il figlio maggiorenne Per_1 continuerà a risiedere presso il padre nella casa già coniugale sita in Vigodarzere (PD) di proprietà esclusiva del signor Parte_2 e incontrerà la madre in completa libertà ed autonomia.
2. Essendo Per_1 economicamente indipendente, nessun mantenimento viene previsto a carico dei genitori in favore del figlio.
3. I coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e ragione di essere economicamente indipendenti. Tutto ciò premesso i ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte".
FATTO E DIRITTO
I signori Parte_1 e Parte_2 hanno contratto matrimonio in
Boccon, Comune di Vò (PD) in data 29.7.2006, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Vò (PD) al n. 5, Parte II, Serie A, dell'anno 2006.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in data 14.11.2023 e 16.11.2023 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 2327/2023 pubblicata il 23.11.2023 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), 1.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 e
"matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_2
comune di Vò (PD) al n. 5, Parte II, Serie A, dell'anno 2006;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al n. 10804/2025 v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il 27.10.2025
da nata a [...] il [...], con l'avv. Stocco Damiana Parte_1
e nato a [...] il [...], con gli avv.ti Zanella Elisabetta e Parte_2
Bordieri Domenico
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: "Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 e Parte_2 contratto in data 29.07.2006,
nella chiesa parrocchiale di Boccon nel Comune di Vò (PD), con atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, anno 2006, parte II, serie A, alle seguenti CONDIZIONI:
1. Il figlio maggiorenne Per_1 continuerà a risiedere presso il padre nella casa già coniugale sita in Vigodarzere (PD) di proprietà esclusiva del signor Parte_2 e incontrerà la madre in completa libertà ed autonomia.
2. Essendo Per_1 economicamente indipendente, nessun mantenimento viene previsto a carico dei genitori in favore del figlio.
3. I coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e ragione di essere economicamente indipendenti. Tutto ciò premesso i ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte".
FATTO E DIRITTO
I signori Parte_1 e Parte_2 hanno contratto matrimonio in
Boccon, Comune di Vò (PD) in data 29.7.2006, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Vò (PD) al n. 5, Parte II, Serie A, dell'anno 2006.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in data 14.11.2023 e 16.11.2023 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 2327/2023 pubblicata il 23.11.2023 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), 1.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 e
"matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_2
comune di Vò (PD) al n. 5, Parte II, Serie A, dell'anno 2006;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari