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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11442/2024
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
AR NZ
Ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Nicola Fumo e VI AT
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/09/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e di aver ottenuto un riconoscimento del beneficio da parte del CTU a partire dal 8.4.2024, successivo alla data della domanda amministrativa, risalente al 29.11.2023.
1 Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame con retrodatazione al momento della domanda amministrativa. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice chiedeva al CTU nominato in fase di ATPO di fornire i chiarimenti necessari alla determinazione della precisa decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento della ricorrente.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Preliminarmente va disposta la riunione al presente procedimento di quello di A.T.P.O (r.g.
441/2024).
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
I chiarimenti alle osservazioni poste alla relazione medico-legale del CTU nominato nella fase dell'ATPO contengono un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
In particolare, il CTU ha chiarito che: “il beneficio dell'accompagnamento nel caso in discussione può essere concesso dalla data della domanda amministrativa del
29.11.2023 in quanto l'esame obiettivo della periziata riportato nel verbale del Parte_1
Centro Medico Legale di Caserta a firma dei dott.ri (Presidente), CP_1 Persona_1
(Componente) e (Medico di Categoria) che qui si riporta << Persona_2 Persona_3 condizioni cliniche generali mediocri, vigile poco collaborante, ode con difficoltà la voce di conversazione, addome globosa per adipe, indossa presidi per assorbenza, deambulazione lenta con appoggio monolaterale>> confermava (ora per allora) che le condizioni cliniche della ricorrente erano già state obiettivate mediocri. Pertanto,
l'orientamento valutativo dello scrivente CTU a seguito delle note presenti nel ricorso di opposizione comporta la retrodatazione dell'indennità di
2 accompagnamento dalla data della presentazione della domanda amministrativa del
29.11.2023”.
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal
CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.11.2023.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione richiesta a partire dalla data di domanda amministrativa.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il ricorso va, pertanto, accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dal 29.11.2023, secondo quanto rilevato nella integrazione della CTU, in atti.
Le spese, anche di CTU, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida al 100 % con accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
29.11.2023;
b) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.200,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione al Procuratore antistatario;
c) spese di CTU della prima fase già liquidate come da separato decreto
Così deciso in Aversa, il 22/10/2025
3 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11442/2024
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
AR NZ
Ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Nicola Fumo e VI AT
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/09/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e di aver ottenuto un riconoscimento del beneficio da parte del CTU a partire dal 8.4.2024, successivo alla data della domanda amministrativa, risalente al 29.11.2023.
1 Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame con retrodatazione al momento della domanda amministrativa. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice chiedeva al CTU nominato in fase di ATPO di fornire i chiarimenti necessari alla determinazione della precisa decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento della ricorrente.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Preliminarmente va disposta la riunione al presente procedimento di quello di A.T.P.O (r.g.
441/2024).
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
I chiarimenti alle osservazioni poste alla relazione medico-legale del CTU nominato nella fase dell'ATPO contengono un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
In particolare, il CTU ha chiarito che: “il beneficio dell'accompagnamento nel caso in discussione può essere concesso dalla data della domanda amministrativa del
29.11.2023 in quanto l'esame obiettivo della periziata riportato nel verbale del Parte_1
Centro Medico Legale di Caserta a firma dei dott.ri (Presidente), CP_1 Persona_1
(Componente) e (Medico di Categoria) che qui si riporta << Persona_2 Persona_3 condizioni cliniche generali mediocri, vigile poco collaborante, ode con difficoltà la voce di conversazione, addome globosa per adipe, indossa presidi per assorbenza, deambulazione lenta con appoggio monolaterale>> confermava (ora per allora) che le condizioni cliniche della ricorrente erano già state obiettivate mediocri. Pertanto,
l'orientamento valutativo dello scrivente CTU a seguito delle note presenti nel ricorso di opposizione comporta la retrodatazione dell'indennità di
2 accompagnamento dalla data della presentazione della domanda amministrativa del
29.11.2023”.
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal
CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.11.2023.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione richiesta a partire dalla data di domanda amministrativa.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il ricorso va, pertanto, accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dal 29.11.2023, secondo quanto rilevato nella integrazione della CTU, in atti.
Le spese, anche di CTU, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida al 100 % con accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
29.11.2023;
b) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.200,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione al Procuratore antistatario;
c) spese di CTU della prima fase già liquidate come da separato decreto
Così deciso in Aversa, il 22/10/2025
3 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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