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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1000/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1000/2022
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. AGOSTINI SIMONA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. BATTAGLIA SARA
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c n.
194/2022 del Tribunale di Pesaro, pubblicata il 15 marzo 2022
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: 1) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere … il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n sentenza n. 194/2022, pronunciata dal
Tribunale di Pesaro … condannare il Sig. al risarcimento della CP_1 ulteriore somma di euro 20.025,00 di cui euro 19.605,00 relativi alla protesi dentaria ed euro 420,00 all'acquisto di nuovi occhiali e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Di parte appellata :
“1) Respingere l'appello proposto dal sig. e confermare la Parte_1 sentenza emessa dal tribunale di Pesaro in data 15.03.2022 n. 194/2022 e resa all'esito del giudizio R.G. n. 213/2020; 2) Con condanna di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”;
FATTI DI CAUSA
1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, accertata la responsabilità dell'odierna appellata nella determinazione delle lesioni personali riportate dal signor in conseguenza dell'aggressione subita in Pt_1 data 21 gennaio 2019, condannava a versare a , a CP_1 Parte_1 saldo del risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del fatto reato commesso, l'importo di euro 11.195,00 - già al netto dell'acconto corrisposto ante causam - oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché a rifondere in favore dello Stato ex art.133 TUSG le spese di causa dell'attore liquidate in euro 4.500,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, ponendo, infine, definitivamente a carico di le CP_1 spese di CTU.
2) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando il mancato riconoscimento delle spese per l'acquisto di occhiali nuovi, per le cure dentarie e per la nuova protesi dentaria, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra trascritte.
3) La signora si è costituita contestando integralmente CP_1
l'appello e chiedendone il rigetto.
4) Attese le note depositate e rimessa al collegio ogni valutazione sulle istanze ulteriori la causa è stata trattenuto in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Con unico motivo di gravame l'appellante deduce l'omesso esame e/o la lacunosa motivazione del giudice di primo grado circa le ragioni del discostamento dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ex art. 360
c.p.c., comma 1, n.
5. Secondo l'appellante, infatti, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la domanda attorea fondata ma ha ingiustamente escluso, in punto di risarcimento, la spesa relativa agli occhiali da vista ed alla protesi dentaria. In particolare il tribunale non ha ingiustamente ritenuto congrua la spesa di cui allo scontrino fiscale n.0280037957 del
07.06.2019 di euro 420,00 – Ottica – per occhiale da vista, Controparte_2
“perché non ha ravvisato sufficienti elementi oggettivi che consentissero di mettere in relazione il tipo di lesioni personali subite da il Parte_1
21.1.2019 e l'acquisto degli occhiali da vista”; così come non ha
“riconosciuto neppure il risarcimento per il preventivo di spesa di cui alla lettera h): preventivo di spesa odontoiatrica di complessivi euro 10.680,00 per l'installazione di una nuova protesi dentaria fissa.”
In relazione al danno di natura odontoiatrica, osserva l'appellante che il CTU ha chiaramente riferito che “gli eventi in oggetto possano essere compatibili con la rottura del manufatto protesico dentario. È infatti stato certificato e descritto in documentazione il trauma facciale derivante dall'aggressione che, con elevata probabilità, può avere attinto l'area oro-faringea causando rottura, anche non immediatamente evidente, del manufatto protesico con seguente necessità di sostituzione”. A tale riguardo risultano significative:
- Evidenza di trauma facciale in referto di Pronto soccorso del 21.01.2019
(data dell'evento);
- Diario medico NA del 04.03.2019 - Certificato Dott. del CP_3
18.03.2019 che verificava sussistenza di frattura del manufatto protesico.
Il giudice avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto del ”più probabile che non” considerato quale standard probatorio in materia civile e della
“prevalenza relativa” della probabilità (“In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - Cassazione Civile, Sentenza n.
26304 del 29/09/2021) ed arrivare dunque a riconoscere il diritto dell'appellante alla rifusione delle spese per gli occhiali e per la protesi dentaria.
2.) L'appello non è fondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio configurabile in capo all'attore in primo grado circa la rottura degli occhiali a seguito dell'aggressione subita atteso che né dalle prove testimoniali, né dalla documentazione relativa al processo penale prodotta in primo grado, né nella restante documentazione in atti vi è menzione del fatto che l'appellante indossasse occhiali in occasione dell'aggressione subita e che il presidio si sia rotto in occasione della colluttazione.
Va, difatti, operata la necessaria distinzione fra la prova del danno e la prova del nesso causale fra il danno e il fatto reato subito.
La prova del danno richiedeva la prova della rottura degli occhiali e del loro danneggiamento irreparabile, tale da determinare l'acquisto di un paio di occhiali nuovi, oppure della configurabilità di lesioni all'organo visino suscettibili di comportare un aggravamento del deficit visivo e da rendere necessario l'acquisto di nuovi occhiali dotati di lenti corrispondenti alle nuove necessità.
Al riguardo va richiamato quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio secondo cui “dal punto di vista medico non è possibile giustificare la spesa alla lettera g), ovvero l'acquisto di occhiali da vista, in quanto non appare correlabile una riduzione o alterazione dell'acuità visiva a seguito degli eventi” con ciò escludendo un danno biologico relativo alla lesione del campo visivo o, comunque, di tipo oculistico tale da giustificare l'acquisto e/o la sostituzione di un nuovo occhiale.
Va poi rilevato che dal certificato di Pronto Soccorso è deducibile solamente che l'appellante ha lamentato un dolore all'occhio sinistro e per questo era stato sottoposto a visita oculistica in occasione del ricovero in ospedale con diagnosi di congiuntiva iperemica, senza alcun riferimento all'uso o al danneggiamento di occhiali (cfr.doc. n.4 – Verbale di ricovero
Ospedale di Pesaro del 22/01/2019).
Il relativo capo della sentenza impugnata non è scalfito neppure dal diario
NA (prodotto in primo grado) nel quale per la prima volta si parla di trauma all'occhio destro e dove si parla di rigatura alle lenti degli occhiali, senza fare menzione della causa e dell'entità delle rigature che potrebbero ben derivare dalla vetustà degli occhiali.
2.2) Parimenti, si ritiene dover escludere la prova del danno di natura odontoiatrica.
L'interpretazione dell'elaborato peritale prospettata dall'appellante è basata su un estratto solo parziale delle osservazioni dell'ausiliare e non tiene conto di quanto espressamente affermato dal predetto: “1) non vi
è prova medico-legale né di altro genere che nello occorso il Periziato Pt_1 abbia effettivamente riportato danni al manufatto (questi, i danni, compaiono più tardi - molto - e potrebbero essere genericamente attribuibili
- potenzialmente - a qualsiasi altra situazione, compresa l'usura, il tempo, altre cause. 2) nella documentazione a disposizione non si fa cenno (nè lo fa il CTU Dott a quanto fosse usurata, datata, "vecchia" la protesi Per_1
"rotta": in altri termini il valore di questa (e perciò l'eventuale risarcimento se concesso) dovrebbe essere abbattuto a seconda di quanto fosse datata la protesi stessa - e queste prove dovrebbe fornirle il Periziato …” (cfr. CTU).
In effetti, non emerge dalla documentazione clinica redatta dai sanitari
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pesaro l'interessamento di parti della regione facciale diverse da quella oculare sinistra. I problemi all'apparato dentario sarebbero emersi solo a distanza di molto tempo.
Così come osservato dal primo giudice non è stata fornita una prova esaustiva del danneggiamento alla protesi che non risulta essere stato né fatto oggetto di prova testimoniale, né essere stata esibita al CTU o depositata, né, infine, che il danneggiato si sia munito di nuova protesi.
L'appellante non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico circa l'esistenza del danno lamentato prima ancora del suo nesso causale con la condotta dolosa dell'appellata.
3) L'appello va, pertanto, respinto.
4) La complessiva valutazione della vicenda sottesa al giudizio legittima la totale compensazione delle spese del grado.
5) A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in considerazione del rigetto totale del gravame proposto, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione dell'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. CP_1
194/2022, pubblicata il 15 marzo 2022 che, per l'effetto, conferma;
dichiara le spese del grado interamente compensate fra le parti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 18.12.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1000/2022
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. AGOSTINI SIMONA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. BATTAGLIA SARA
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c n.
194/2022 del Tribunale di Pesaro, pubblicata il 15 marzo 2022
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: 1) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere … il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n sentenza n. 194/2022, pronunciata dal
Tribunale di Pesaro … condannare il Sig. al risarcimento della CP_1 ulteriore somma di euro 20.025,00 di cui euro 19.605,00 relativi alla protesi dentaria ed euro 420,00 all'acquisto di nuovi occhiali e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Di parte appellata :
“1) Respingere l'appello proposto dal sig. e confermare la Parte_1 sentenza emessa dal tribunale di Pesaro in data 15.03.2022 n. 194/2022 e resa all'esito del giudizio R.G. n. 213/2020; 2) Con condanna di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”;
FATTI DI CAUSA
1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, accertata la responsabilità dell'odierna appellata nella determinazione delle lesioni personali riportate dal signor in conseguenza dell'aggressione subita in Pt_1 data 21 gennaio 2019, condannava a versare a , a CP_1 Parte_1 saldo del risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del fatto reato commesso, l'importo di euro 11.195,00 - già al netto dell'acconto corrisposto ante causam - oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché a rifondere in favore dello Stato ex art.133 TUSG le spese di causa dell'attore liquidate in euro 4.500,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, ponendo, infine, definitivamente a carico di le CP_1 spese di CTU.
2) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando il mancato riconoscimento delle spese per l'acquisto di occhiali nuovi, per le cure dentarie e per la nuova protesi dentaria, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra trascritte.
3) La signora si è costituita contestando integralmente CP_1
l'appello e chiedendone il rigetto.
4) Attese le note depositate e rimessa al collegio ogni valutazione sulle istanze ulteriori la causa è stata trattenuto in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Con unico motivo di gravame l'appellante deduce l'omesso esame e/o la lacunosa motivazione del giudice di primo grado circa le ragioni del discostamento dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ex art. 360
c.p.c., comma 1, n.
5. Secondo l'appellante, infatti, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la domanda attorea fondata ma ha ingiustamente escluso, in punto di risarcimento, la spesa relativa agli occhiali da vista ed alla protesi dentaria. In particolare il tribunale non ha ingiustamente ritenuto congrua la spesa di cui allo scontrino fiscale n.0280037957 del
07.06.2019 di euro 420,00 – Ottica – per occhiale da vista, Controparte_2
“perché non ha ravvisato sufficienti elementi oggettivi che consentissero di mettere in relazione il tipo di lesioni personali subite da il Parte_1
21.1.2019 e l'acquisto degli occhiali da vista”; così come non ha
“riconosciuto neppure il risarcimento per il preventivo di spesa di cui alla lettera h): preventivo di spesa odontoiatrica di complessivi euro 10.680,00 per l'installazione di una nuova protesi dentaria fissa.”
In relazione al danno di natura odontoiatrica, osserva l'appellante che il CTU ha chiaramente riferito che “gli eventi in oggetto possano essere compatibili con la rottura del manufatto protesico dentario. È infatti stato certificato e descritto in documentazione il trauma facciale derivante dall'aggressione che, con elevata probabilità, può avere attinto l'area oro-faringea causando rottura, anche non immediatamente evidente, del manufatto protesico con seguente necessità di sostituzione”. A tale riguardo risultano significative:
- Evidenza di trauma facciale in referto di Pronto soccorso del 21.01.2019
(data dell'evento);
- Diario medico NA del 04.03.2019 - Certificato Dott. del CP_3
18.03.2019 che verificava sussistenza di frattura del manufatto protesico.
Il giudice avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto del ”più probabile che non” considerato quale standard probatorio in materia civile e della
“prevalenza relativa” della probabilità (“In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - Cassazione Civile, Sentenza n.
26304 del 29/09/2021) ed arrivare dunque a riconoscere il diritto dell'appellante alla rifusione delle spese per gli occhiali e per la protesi dentaria.
2.) L'appello non è fondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio configurabile in capo all'attore in primo grado circa la rottura degli occhiali a seguito dell'aggressione subita atteso che né dalle prove testimoniali, né dalla documentazione relativa al processo penale prodotta in primo grado, né nella restante documentazione in atti vi è menzione del fatto che l'appellante indossasse occhiali in occasione dell'aggressione subita e che il presidio si sia rotto in occasione della colluttazione.
Va, difatti, operata la necessaria distinzione fra la prova del danno e la prova del nesso causale fra il danno e il fatto reato subito.
La prova del danno richiedeva la prova della rottura degli occhiali e del loro danneggiamento irreparabile, tale da determinare l'acquisto di un paio di occhiali nuovi, oppure della configurabilità di lesioni all'organo visino suscettibili di comportare un aggravamento del deficit visivo e da rendere necessario l'acquisto di nuovi occhiali dotati di lenti corrispondenti alle nuove necessità.
Al riguardo va richiamato quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio secondo cui “dal punto di vista medico non è possibile giustificare la spesa alla lettera g), ovvero l'acquisto di occhiali da vista, in quanto non appare correlabile una riduzione o alterazione dell'acuità visiva a seguito degli eventi” con ciò escludendo un danno biologico relativo alla lesione del campo visivo o, comunque, di tipo oculistico tale da giustificare l'acquisto e/o la sostituzione di un nuovo occhiale.
Va poi rilevato che dal certificato di Pronto Soccorso è deducibile solamente che l'appellante ha lamentato un dolore all'occhio sinistro e per questo era stato sottoposto a visita oculistica in occasione del ricovero in ospedale con diagnosi di congiuntiva iperemica, senza alcun riferimento all'uso o al danneggiamento di occhiali (cfr.doc. n.4 – Verbale di ricovero
Ospedale di Pesaro del 22/01/2019).
Il relativo capo della sentenza impugnata non è scalfito neppure dal diario
NA (prodotto in primo grado) nel quale per la prima volta si parla di trauma all'occhio destro e dove si parla di rigatura alle lenti degli occhiali, senza fare menzione della causa e dell'entità delle rigature che potrebbero ben derivare dalla vetustà degli occhiali.
2.2) Parimenti, si ritiene dover escludere la prova del danno di natura odontoiatrica.
L'interpretazione dell'elaborato peritale prospettata dall'appellante è basata su un estratto solo parziale delle osservazioni dell'ausiliare e non tiene conto di quanto espressamente affermato dal predetto: “1) non vi
è prova medico-legale né di altro genere che nello occorso il Periziato Pt_1 abbia effettivamente riportato danni al manufatto (questi, i danni, compaiono più tardi - molto - e potrebbero essere genericamente attribuibili
- potenzialmente - a qualsiasi altra situazione, compresa l'usura, il tempo, altre cause. 2) nella documentazione a disposizione non si fa cenno (nè lo fa il CTU Dott a quanto fosse usurata, datata, "vecchia" la protesi Per_1
"rotta": in altri termini il valore di questa (e perciò l'eventuale risarcimento se concesso) dovrebbe essere abbattuto a seconda di quanto fosse datata la protesi stessa - e queste prove dovrebbe fornirle il Periziato …” (cfr. CTU).
In effetti, non emerge dalla documentazione clinica redatta dai sanitari
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pesaro l'interessamento di parti della regione facciale diverse da quella oculare sinistra. I problemi all'apparato dentario sarebbero emersi solo a distanza di molto tempo.
Così come osservato dal primo giudice non è stata fornita una prova esaustiva del danneggiamento alla protesi che non risulta essere stato né fatto oggetto di prova testimoniale, né essere stata esibita al CTU o depositata, né, infine, che il danneggiato si sia munito di nuova protesi.
L'appellante non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico circa l'esistenza del danno lamentato prima ancora del suo nesso causale con la condotta dolosa dell'appellata.
3) L'appello va, pertanto, respinto.
4) La complessiva valutazione della vicenda sottesa al giudizio legittima la totale compensazione delle spese del grado.
5) A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in considerazione del rigetto totale del gravame proposto, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione dell'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. CP_1
194/2022, pubblicata il 15 marzo 2022 che, per l'effetto, conferma;
dichiara le spese del grado interamente compensate fra le parti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 18.12.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico