Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 2
L'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione dei convogli ferroviari è soggetta alla prescrizione biennale di cui all'art. 2947, secondo comma cod. civ.
Al di fuori dell'ipotesi dell'assicurazione obbligatoria a norma della legge n. 990 del 1969, solo l'espresso conferimento di poteri rappresentativi vale ad estendere direttamente all'assicurato l'attività svolta dall'assicuratore nell'ambito di quel patto di gestione della lite, normalmente accedente al contratto di assicurazione della responsabilità civile, che configura un contratto atipico non riconducibile allo schema del mandato, rimanendo altrimenti tale attività irrilevante a qualsiasi fine anche interruttivo (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva verificato se l'assicuratore fosse dotato di poteri rappresentativi prima di ritenere che il pagamento da parte dello stesso aveva efficacia interruttiva nei confronti dell'assicurato).
Commentario • 1
- 1. Sinistri stradali - rapporto tra prescrizione civile e penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 aprile 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5821 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE NORD MILANO SPA, in persona del suo legale Rappresentante, dott. Vincenzo Perdicaro, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende unitamente all'avvocato SALVATORE ARMENIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO NI, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato AURELIO LEONE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2006/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 3/4/96 depositata il 28/06/96; RG.1284/93. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'8.3.1989 LU ON, premesso di avere subito il 29.1.1983 lesioni personali a causa di brusca frenata del treno della s.p.a. Ferrovie Nord Italia, sul quale viaggiava, ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano la detta società, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio, la società ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione e rigettato la domanda;
su gravame della LU la Corte d'Appello di Milano con sentenza non definitiva resa il 3.4.1996 ha, invece, rigettato l'eccezione, rilevando che l'art. 2947, 3° comma, c.c. -estensivo del termine prescrizionale del reato all'azione civile- si riferisce al reato ontologicamente considerato indipendentemente dall'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela;
che nella specie trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui al 1° comma dell'art. 2947 c.c. e non quella biennale di cui al 2° comma dello stesso articolo, la quale si riferisce al risarcimento del danno da incidente stradale;
che la prescrizione è stata interrotta dal pagamento della somma di lire 7.000.000 da parte dell'Istituto assicuratore della società ferroviaria (Le Assicurazioni generali). Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società ferroviaria sulla base di un motivo.
La LU ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Precede per ragioni di ordine logico l'esame della questione - posta con il controricorso- della ravvisabilità di negozio di accertamento nella dichiarazione dell'istituto assicuratore, secondo la quale "sulla scorta degli accertamenti esperiti abbiamo deciso di corrisponderle a titolo di risarcimento definitivo l'importo di lire 7.000.000".
La questione -rimessa alla disponibilità delle parti- non è stata dedotta nel giudizio di appello e, implicando accertamenti di fatto, è inammissibile in questa sede.
Può, ora, passarsi all'esame del ricorso.
Con l'unico motivo, denunciandosi "mancanza di motivazione;
violazione di legge", si deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 2947, 3° comma, c.c. si riferisce al fatto -reato in sè astrattamente considerato, per cui ai fini dell'applicabilità della menzionata disposizione non rileva che il reato di lesioni colpose- ravvisabile nella specie - non è perseguibile per difetto di querela.
Inoltre -si sostiene- la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, 1° comma, c.c. e non, come sarebbe stato conseguenziale, la prescrizione del reato, escludendo, peraltro, l'applicabilità della più breve prescrizione di cui al 2° comma dello stesso articolo in base all'erronea considerazione che essa si riferisce al risarcimento dei danni da incidente stradale e non pure -come generalmente si ritiene- al risarcimento dei danni dipendenti dalla circolazione dei veicoli con guida di rotaie.
Infine -si deduce- la Corte ha riconosciuto efficacia interruttiva al pagamento dell'istituto assicuratore -terzo estraneo-, laddove a norma dell'art. 2944 c.c. una tale efficacia va riconosciuta agli atti processuali provenienti dal soggetto contro il quale può essere fatto valere il diritto.
Il motivo pone tre questioni.
La prima è se si applichi la prescrizione più lunga prevista per il reato ovvero quella più breve prevista dai due primi dell'art. 2947 c.c. qualora il fatto dannoso costituisca reato perseguibile a querela e questa non venga proposta.
La giurisprudenza di questa Corte, in armonia con la dottrina dominante, ha risolto da tempo la questione nel senso dell'applicabilità della prescrizione più breve (cfr. le sentenze 27.3.1959, n. 937; 28.11.1961, n. 2749; 31.7.1962, n. 2277, 8.11.1965, n. 2329; 2.7.1966, n. 1715); soluzione, questa, che è stata confermata di recente con sentenza 6.4.1998, n. 3548, e va qui ribadita.
Pertanto, il difetto di querela rende applicabile all'azione risarcitoria da fatto costitutivo di reato perseguibile a querela i termini prescrizionali fissati dai due primi commi dell'art. 2947 c.c. La seconda questione è se costituisca circolazione di veicoli quella dei convogli ferroviari e se, conseguentemente, all'azione risarcitoria dei danni da essa derivanti risulti applicabile la prescrizione prevista dall'art. 2947, 2° comma, c.c. Questa Corte non ha avuto frequenti occasioni di pronunciarsi sulla questione;
ha, peraltro, espresso l'orientamento che deve ricevere applicazione la prescrizione di cui all'art. 2947, 2° comma, c.c. (cfr le sentenze 11.7.1964, n. 1829; 2.4.1974, n. 931); orientamento che si conferma ed in questa direzione si utilizza l'elemento sistematico desumibile dal raffronto delle locuzioni legislative adoperate nell'art. 2054 c.c. (veicoli senza guida di rotaie) e nell'art. 2947, 2° comma, stesso codice (veicoli di ogni genere). Ritiene, quindi, la Corte che, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, l'azione risarcitoria dei danni connessi alla circolazione dei convogli ferroviari è soggetta alla prescrizione di cui all'art. 2947, 2° comma, c.c. La questione si intreccia con quella, secondo la quale la parte attrice ha fondato la responsabilità della società ferroviaria sulla violazione del principio generale di "neminem laedere" e di specifiche norme del regolamento di polizia ferroviaria, per cui il termine prescrizionale è, comunque, quello quinquennale.
La questione, posta con i motivi di appello, è stata correttamente riproposta con il controricorso invece che con ricorso incidentale in quanto la parte, che, come la controricorrente, sia vittoriosa in grado di appello, non si può avvalere di tale mezzo di impugnazione per carenza di interesse e deve semplicemente richiamare le questioni, di cui chiede il riesame (cfr. ex plurimis Cass.29.7.1994, n. 7141). Ora, questa Corte ha affermato (cfr. le sentenze 22.3.1996, n. 2487;
23.7.1991, n. 8244) che l'amministrazione ferroviaria, quale esercente un servizio pubblico, è tenuta ad osservare il dovere generale di "neminem laedere", adottando tutti i mezzi tecnici necessari ad assicurare l'incolumità degli utenti;
tale dovere riceve specificazione nell'art. 2 del regolamento di polizia ferroviaria (R.D. 31.10.1873, n. 1687), che impone all'amministrazione di prendere tutte le misure ed adottare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunque sinistro.
Pertanto, il soggetto, che ha subito danni nel corso di viaggio in ferrovia, può fondare la domanda risarcitoria sulla violazione del principio di "neminem laedere" e del precetto di cui all'art. 2 del menzionato regolamento di polizia ferroviaria, ma anche in tale caso l'azione è soggetta a prescrizione biennale ex art. 2947, 2° comma, c.c., essendo il danno connesso a circolazione di convoglio ferroviario.
La terza questione concerne l'efficacia interruttiva del risarcimento parziale del danno da parte dell'assicuratore della responsabilità civile.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze 21.7.1979, n. 4383; 24.10.1983, n. 6259) che, al fuori dell'ipotesi dell'assicurazione obbligatoria (L. 990/1969), solo l'espresso conferimento di poteri rappresentativi vale ad estendere direttamente all'assicurato l'attività svolta dall'assicuratore nell'ambito di quel patto di gestione della lite, normalmente accedente al contratto di assicurazione della responsabilità civile, che configura un contratto atipico non riconducibile allo schema del mandato, rimanendo altrimenti tale attività irrilevante a qualsiasi fine anche interruttivo.
Dalla richiamata giurisprudenza si è discostata la corte territoriale, la quale non ha verificato se l'istituto assicuratore fosse dotato di poteri rappresentativi prima di ritenere che il pagamento da parte dello stesso ha efficacia interruttiva nei confronti della società ferroviaria assicurata.
In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 25 novembre 1998. Depositata in cancelleria il 12 giugno 1999.