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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 29/07/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 545 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
. Parte_2
[...] presenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1
. CARBONE, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
Oggetto: Altri contratti atipici
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso del 21.3.2017 il , nella persona del suo Controparte_1 amministratore p.t., Dott. , richiedeva al Tribunale di Isernia l'emissione Parte_3 di ingiunzione nei confro Controparte_2 per la consegna del regolamento di condominio, del bilancio consuntivo relativo
[...] alla gestione condominiale dal 1 gennaio 2015 al 31 agosto 2015, del giornale di contabilità relativo alla gestione anni 2013, 2014 e 2015, documentazione relativa al sinistro n. 2015.02GFA.9504 occorso in data 20 maggio 2015 denunciato alla Compagnia Assicuratrice in data 30 giungo 2015; giustificativi di Controparte_3 incasso (ricevute di versamento condòmini) relativi agli anni 2013, 2014 e sino all'agosto 2015, giustificativi di spesa (scontrini, fatture, bonifici, ricevute ecc.) relativi agli anni 2013, 2014 e sino all'agosto 2015, estratti conto relativo al conto corrente intestato al condominio e relativa movimentazione per gli anni 2013, 2014 e sino all'agosto 2015, tutta l'ulteriore documentazione condominiale in suo possesso. Il Tribunale di Isernia con decreto n. 121/2017 del 6.4.2017 accoglieva parzialmente il ricorso ingiungendo alla opponente di consegnare entro 40 giorni dalla notifica dell'atto, tutta la documentazione specificamente indicata in ricorso con esclusione del regolamento di condominio e all'ulteriore documentazione non esattamente individuata, nonché di pagare le spese della procedura. In data 25.05.2017 la società proponeva opposizione al citato decreto CP_4 ingiuntivo eccependone la n sso per inammissibilità della procedura monitoria per la consegna della documentazione condominiale, per violazione dell'art. 633 c.p.c. ed in virtù dell'inesistenza dell'obbligo di consegna in capo alla società ingiunta. In data 31.10.2017 si costituiva in giudizio il in persona Controparte_1 dell'Amm.re Dott. , impugnando in toto quanto ex adverso dedotto ed Parte_3 eccepito e, per l'effe la conferma del D.I. opposto. Rigettate le richieste istruttorie di parte opposta e precisate le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con provvedimento notificato alle parti in data 29.04.2025.
***
2. Preliminarmente, l'opponente ha contestato che il ricorso monitorio non fosse lo strumento adeguato ad ottenere la documentazione indicata. L'eccezione è fondata. L'art. 1129 c.c. comma due sancisce: “Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”. L'art. 633 c.p.c. ammette la pronuncia dell'ingiunzione su richiesta di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata;
la fattispecie prevista è limitata all'ipotesi di un rapporto giuridico caratterizzato dal lato passivo da una prestazione di “dare” riguardante cose mobili determinate;
la consegna, invece, di “copia” di documentazione è una prestazione che richiede un “facere”, la formazione e firma della copia, prima del
“dare”, la consegna. In sostanza, la “cosa mobile determinata”, cioè la “copia”, non esiste al momento del deposito del ricorso e neppure alla successiva notificazione del decreto ingiuntivo, ma è necessariamente il frutto di un “facere” da parte dell'ingiunto (facere che, peraltro, richiede il rispetto di un preciso iter, nonché il “previo rimborso della spesa” da parte del richiedente) (così anche Tribunale di Napoli, sentenza n. 8450/2017). Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve essere conseguentemente revocato. Per pacifico indirizzo interpretativo, “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario” (Cass. 12/05/2003 n. 7188). E' dunque necessario valutare se, esclusa la possibilità di ottenere la consegna dei documenti attraverso il procedimento monitorio, l'opposta possa comunque ottenere una sentenza di condanna. Come visto, l'art. 1129 c.c. comma 2 sancisce: “Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”. Questi documenti sono il registro di anagrafe condominiale, il registro di contabilità; il registro nomina e revoca amministratori;
il registro verbali con allegato regolamento condominiale, se esistente. Quanto agli altri documenti l'art. 1130-bis, primo comma, c.c. stabilisce che “i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”. Ancora, l'art. 1129, settimo comma, c.c. prevede che “l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;
ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”. Le norme sopra richiamate sono chiare nel disciplinare il diritto di richiesta e di rilascio della copia, prevedendo un iter ben preciso: il diritto si esercita presso la sede dell'amministrazione e solo dopo avere visionato i documenti in originale e aver pagato il rimborso della spesa;
in quella stessa sede l'amministratore deve adempiere alla sua obbligazione. Tale iter, previsto dal legislatore del 2012, ha diverse finalità:
1) se il legislatore ha previsto un diritto di accesso, di presa visione e di rilascio copie presso la sede dell'amministrazione, lo ha fatto sia assicurare al in ogni CP_1 momento la consultazione della documentazione al fine di cons costante vigilanza sull'operato dell'amministratore, sia per impedire che quest'ultimo sia destinatario di indiscriminate richieste epistolari di invio copie da parte dei condomini (come accaduto nel caso di specie), che possano comportare intralci o ritardi all'attività di gestione, assorbendo per ore o addirittura per giorni l'attività dell'amministratore o dei suoi dipendenti;
per le medesime ragioni è escluso – salvo diverso accordo - che il condomino abbia il diritto ad ottenere via e.mail o via pec la copia della documentazione richiesta;
2) Escludendo la necessarietà della preventiva presa visione della documentazione, si corre il rischio che il condomino richieda la consegna della copia di uno o più documenti inesistenti, richiesta oggettivamente ineseguibile, a prescindere dagli eventuali profili di negligenza addebitabili all'amministratore di condominio;
3) Escludendo la necessarietà della preventiva presa visione della documentazione e del preventivo pagamento degli oneri, ed affermando il puro e semplice diritto del condomino ad ottenere la documentazione, si corre il rischio che il condomino richieda direttamente per via monitoria – e per la prima volta – la consegna della copia di uno o più documenti mai richiesti prima. Rientra negli obblighi dell'amministratore mandatario di curare l'esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'articolo 1710 c.c., che la giurisprudenza giustamente enuclea con riferimento, non solo agli atti propriamente esecutivi del mandato, ma anche agli atti preparatori e strumentali all'adempimento del mandato stesso;
tuttavia, deve essere tenuta distinta l'obbligazione dell'amministratore di condominio di tenere regolarmente la documentazione di cui agli articoli citati e quella di consegnare copia degli stessi, previa consultazione da parte del condomino e previo rimborso spese. Orbene, nel caso di specie:
- non è provato che il nuovo amministratore si sia recato nello studio del precedente per estrarre copia corrispondendo i relativi diritti;
- alcuni documenti sono stati chiesti in maniera del tutto generica, dunque manca la prova della loro stessa esistenza e antecedente formazione rispetto al ricorso monitorio. Per tali ragioni, in assenza del previo accesso alla documentazione, nonché in assenza della prova dell'esistenza dei documenti richiesti, la domanda proposta dal CP_1
deve essere rigettata. CP_1
i lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 121/2017;
2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese vive e oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Isernia, 28.07.2025 Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 545 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
. Parte_2
[...] presenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1
. CARBONE, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
Oggetto: Altri contratti atipici
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso del 21.3.2017 il , nella persona del suo Controparte_1 amministratore p.t., Dott. , richiedeva al Tribunale di Isernia l'emissione Parte_3 di ingiunzione nei confro Controparte_2 per la consegna del regolamento di condominio, del bilancio consuntivo relativo
[...] alla gestione condominiale dal 1 gennaio 2015 al 31 agosto 2015, del giornale di contabilità relativo alla gestione anni 2013, 2014 e 2015, documentazione relativa al sinistro n. 2015.02GFA.9504 occorso in data 20 maggio 2015 denunciato alla Compagnia Assicuratrice in data 30 giungo 2015; giustificativi di Controparte_3 incasso (ricevute di versamento condòmini) relativi agli anni 2013, 2014 e sino all'agosto 2015, giustificativi di spesa (scontrini, fatture, bonifici, ricevute ecc.) relativi agli anni 2013, 2014 e sino all'agosto 2015, estratti conto relativo al conto corrente intestato al condominio e relativa movimentazione per gli anni 2013, 2014 e sino all'agosto 2015, tutta l'ulteriore documentazione condominiale in suo possesso. Il Tribunale di Isernia con decreto n. 121/2017 del 6.4.2017 accoglieva parzialmente il ricorso ingiungendo alla opponente di consegnare entro 40 giorni dalla notifica dell'atto, tutta la documentazione specificamente indicata in ricorso con esclusione del regolamento di condominio e all'ulteriore documentazione non esattamente individuata, nonché di pagare le spese della procedura. In data 25.05.2017 la società proponeva opposizione al citato decreto CP_4 ingiuntivo eccependone la n sso per inammissibilità della procedura monitoria per la consegna della documentazione condominiale, per violazione dell'art. 633 c.p.c. ed in virtù dell'inesistenza dell'obbligo di consegna in capo alla società ingiunta. In data 31.10.2017 si costituiva in giudizio il in persona Controparte_1 dell'Amm.re Dott. , impugnando in toto quanto ex adverso dedotto ed Parte_3 eccepito e, per l'effe la conferma del D.I. opposto. Rigettate le richieste istruttorie di parte opposta e precisate le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con provvedimento notificato alle parti in data 29.04.2025.
***
2. Preliminarmente, l'opponente ha contestato che il ricorso monitorio non fosse lo strumento adeguato ad ottenere la documentazione indicata. L'eccezione è fondata. L'art. 1129 c.c. comma due sancisce: “Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”. L'art. 633 c.p.c. ammette la pronuncia dell'ingiunzione su richiesta di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata;
la fattispecie prevista è limitata all'ipotesi di un rapporto giuridico caratterizzato dal lato passivo da una prestazione di “dare” riguardante cose mobili determinate;
la consegna, invece, di “copia” di documentazione è una prestazione che richiede un “facere”, la formazione e firma della copia, prima del
“dare”, la consegna. In sostanza, la “cosa mobile determinata”, cioè la “copia”, non esiste al momento del deposito del ricorso e neppure alla successiva notificazione del decreto ingiuntivo, ma è necessariamente il frutto di un “facere” da parte dell'ingiunto (facere che, peraltro, richiede il rispetto di un preciso iter, nonché il “previo rimborso della spesa” da parte del richiedente) (così anche Tribunale di Napoli, sentenza n. 8450/2017). Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve essere conseguentemente revocato. Per pacifico indirizzo interpretativo, “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario” (Cass. 12/05/2003 n. 7188). E' dunque necessario valutare se, esclusa la possibilità di ottenere la consegna dei documenti attraverso il procedimento monitorio, l'opposta possa comunque ottenere una sentenza di condanna. Come visto, l'art. 1129 c.c. comma 2 sancisce: “Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”. Questi documenti sono il registro di anagrafe condominiale, il registro di contabilità; il registro nomina e revoca amministratori;
il registro verbali con allegato regolamento condominiale, se esistente. Quanto agli altri documenti l'art. 1130-bis, primo comma, c.c. stabilisce che “i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”. Ancora, l'art. 1129, settimo comma, c.c. prevede che “l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;
ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”. Le norme sopra richiamate sono chiare nel disciplinare il diritto di richiesta e di rilascio della copia, prevedendo un iter ben preciso: il diritto si esercita presso la sede dell'amministrazione e solo dopo avere visionato i documenti in originale e aver pagato il rimborso della spesa;
in quella stessa sede l'amministratore deve adempiere alla sua obbligazione. Tale iter, previsto dal legislatore del 2012, ha diverse finalità:
1) se il legislatore ha previsto un diritto di accesso, di presa visione e di rilascio copie presso la sede dell'amministrazione, lo ha fatto sia assicurare al in ogni CP_1 momento la consultazione della documentazione al fine di cons costante vigilanza sull'operato dell'amministratore, sia per impedire che quest'ultimo sia destinatario di indiscriminate richieste epistolari di invio copie da parte dei condomini (come accaduto nel caso di specie), che possano comportare intralci o ritardi all'attività di gestione, assorbendo per ore o addirittura per giorni l'attività dell'amministratore o dei suoi dipendenti;
per le medesime ragioni è escluso – salvo diverso accordo - che il condomino abbia il diritto ad ottenere via e.mail o via pec la copia della documentazione richiesta;
2) Escludendo la necessarietà della preventiva presa visione della documentazione, si corre il rischio che il condomino richieda la consegna della copia di uno o più documenti inesistenti, richiesta oggettivamente ineseguibile, a prescindere dagli eventuali profili di negligenza addebitabili all'amministratore di condominio;
3) Escludendo la necessarietà della preventiva presa visione della documentazione e del preventivo pagamento degli oneri, ed affermando il puro e semplice diritto del condomino ad ottenere la documentazione, si corre il rischio che il condomino richieda direttamente per via monitoria – e per la prima volta – la consegna della copia di uno o più documenti mai richiesti prima. Rientra negli obblighi dell'amministratore mandatario di curare l'esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'articolo 1710 c.c., che la giurisprudenza giustamente enuclea con riferimento, non solo agli atti propriamente esecutivi del mandato, ma anche agli atti preparatori e strumentali all'adempimento del mandato stesso;
tuttavia, deve essere tenuta distinta l'obbligazione dell'amministratore di condominio di tenere regolarmente la documentazione di cui agli articoli citati e quella di consegnare copia degli stessi, previa consultazione da parte del condomino e previo rimborso spese. Orbene, nel caso di specie:
- non è provato che il nuovo amministratore si sia recato nello studio del precedente per estrarre copia corrispondendo i relativi diritti;
- alcuni documenti sono stati chiesti in maniera del tutto generica, dunque manca la prova della loro stessa esistenza e antecedente formazione rispetto al ricorso monitorio. Per tali ragioni, in assenza del previo accesso alla documentazione, nonché in assenza della prova dell'esistenza dei documenti richiesti, la domanda proposta dal CP_1
deve essere rigettata. CP_1
i lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 121/2017;
2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese vive e oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Isernia, 28.07.2025 Il Giudice Elvira Puleio