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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 26/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.11779 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. TARDI MARIAROMANA;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall' avv. MASTRORILLI FRANCESCA;
Resistente
OGGETTO: Procedimento di merito ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. All'odierna udienza di discussione, la ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la prestazione indicata in oggetto (assegno di invalidità civile), previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della domanda, CP_1 avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
2. La domanda non può essere accolta. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione indicata in oggetto e per il riconoscimento dello status richiesto. L'elaborato peritale appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. Peraltro il CTU ha dettagliatamente risposto alle osservazioni mossegli, nell'interesse dell'assistita, giungendo a confermare le proprie conclusioni, confutando punto per punto le controdeduzioni presentate alla bozza peritale. Il CTU riscontrando le controdeduzioni, in particolare, ha motivato le ragioni della minore percentuale applicata alla patologia tiroidea, richiamando solo in via analogica il codice 9315; ha, poi, disatteso motivatamente la richiesta di procedere alla somma algebrica delle percentuali delle menomazioni.
1 Con l'odierno ricorso la ricorrente si limita a riproporre le stesse doglianze già rappresentate in sede di osservazioni e che sono state, come detto, motivatamente disattese dal consulente. D'altronde la semplice affermazione che il CTU abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
-------- Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Stante la presenza agli atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara parte ricorrente non CP_ tenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'
P. Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato in data 01/10/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Bari, il 26/03/2025 Dott.ssa Maria Procoli
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