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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 35 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35 /2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1960, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Via Lopardi n. 10 L'Aquila (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Silvia De Santis e Christian Ianni;
E
(C.F. ) nata L'Aquila (AQ) il 30/11/1970 , Parte_2 C.F._2
ivi residente ed ivi elettivamente domiciliata, in Via Lopardi n. 10 L'Aquila (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Silvia De Santis e Christian Ianni;
RICORRENTI
PM;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto a ruolo in data 10/01/2025, e Parte_1
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio contratto in L'Aquila (AQ) il 31.05.1992, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila al n. 37, Parte 2 S.A. Uff. 1 anno
1992, nel cui abito sono nati due figli, , il 28.6.1993 (dunque maggiorenne), e Per_1
il 14.5.1996 (dunque maggiorenne), Per_2
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 12.02.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologa dell'intestato Tribunale
R.G. n. 1641/2022 del 10.11.2022)
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte in quanto appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il loro primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto il 31.05.1992 in Parte_1 Parte_2
L'Aquila (AQ), trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 1992 - n. 37
- Parte 2 - S.A. Uff. 1) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. prende atto che la IG.ra lascerà la casa coniugale che resterà Parte_2 nell'esclusiva disponibilità del IG. ; Parte_1
2. prende atto che i ricorrenti si sono già divisi quanto di proprietà esclusiva di ciascuno e la IG.ra ha già asportato tutti i beni di sua proprietà pertanto nessuna Parte_2
pretesa reciproca relativa a beni mobili o somme di denaro potrà essere effettuata in futuro per liquidazioni, risarcimenti, restituzioni connesse al periodo di convivenza ed al vincolo di coniugio;
3. prende atto che i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia mantenimento economico;
4. ordina che venga disposta la trascrizione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di L'Aquila affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi della L. 898/70.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35 /2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1960, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Via Lopardi n. 10 L'Aquila (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Silvia De Santis e Christian Ianni;
E
(C.F. ) nata L'Aquila (AQ) il 30/11/1970 , Parte_2 C.F._2
ivi residente ed ivi elettivamente domiciliata, in Via Lopardi n. 10 L'Aquila (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Silvia De Santis e Christian Ianni;
RICORRENTI
PM;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto a ruolo in data 10/01/2025, e Parte_1
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio contratto in L'Aquila (AQ) il 31.05.1992, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila al n. 37, Parte 2 S.A. Uff. 1 anno
1992, nel cui abito sono nati due figli, , il 28.6.1993 (dunque maggiorenne), e Per_1
il 14.5.1996 (dunque maggiorenne), Per_2
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 12.02.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologa dell'intestato Tribunale
R.G. n. 1641/2022 del 10.11.2022)
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte in quanto appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il loro primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto il 31.05.1992 in Parte_1 Parte_2
L'Aquila (AQ), trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 1992 - n. 37
- Parte 2 - S.A. Uff. 1) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. prende atto che la IG.ra lascerà la casa coniugale che resterà Parte_2 nell'esclusiva disponibilità del IG. ; Parte_1
2. prende atto che i ricorrenti si sono già divisi quanto di proprietà esclusiva di ciascuno e la IG.ra ha già asportato tutti i beni di sua proprietà pertanto nessuna Parte_2
pretesa reciproca relativa a beni mobili o somme di denaro potrà essere effettuata in futuro per liquidazioni, risarcimenti, restituzioni connesse al periodo di convivenza ed al vincolo di coniugio;
3. prende atto che i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia mantenimento economico;
4. ordina che venga disposta la trascrizione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di L'Aquila affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi della L. 898/70.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli