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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 1716/2024
All'udienza collegiale del giorno 29/05/2025 ore 09:50
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CIRICA FABIOLA;
presente
Avv.ASCENZI GUGLIELMO
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ;
CP_2
Avv./Avv.ti MARIANI ANGELA;
***
L'Avv. Cirica si riporta ai propri scritti difensivi e ne richiede l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
All'esito della camera di consiglio, la Corte pronuncia sentenza che viene depositata in telematico oggi stesso perché sia considerata parte integrante del presente verbale.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1716/2024, vertente tra le parti di cui al verbale che precede FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 895/2023 il tribunale di Viterbo ha così statuito, in fatto e diritto:
“Con citazione notificata il 22.6.20 l' proponeva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 408/2020 del 30.4.20 con cui il Tribunale di Viterbo gli aveva ordinato il pagamento della somma di € 10.206,55 a favore di
Controparte_1
Parte opponente esponeva che era stato emesso un decreto ingiusto e da revocare;
che l'opposto aveva azionato un credito asseritamente dovuto a titolo di risarcimento danni cagionati da fauna selvatica;
che il ristoro previsto dalla normativa era a titolo Parte di indennizzo e non di risarcimento danni;
che parte opponente difettava di legittimazione passiva essendo tenuta solo ad accertare i pregiudizi subiti ed erogare l'indennizzo predeterminato dalla Provincia e dalla Regione e che il credito azionato non sussisteva avendo il già ricevuto l'indennizzo. CP_1
Si costituiva esponendo che era stata proposta un'opposizione Controparte_1 Parte infondata, da respingere;
che l' era stato incaricato dalla per i CP_2 danni cagionati dalla fauna selvatica;
che era infondata l'eccepita carenza di Parte legittimazione passiva dell' dovendo essere accertata la responsabilità e la sussistenza del diritto al risarcimento nel corso del giudizio;
che le Regioni avevano incaricato Provincie ed ATC per i danni in questione;
che gli ATC non erano tenuti solo all'erogazione dei contributi ma anche a prevenire i danneggiamenti;
che i danni lamentati erano stati accertati dall'ATC ed in parte liquidati;
che infatti era stato accertato un danno di ad € 1.059,05 per 2009, € 1.710,10 per il 2010, € 14.910,20 per il 2011 ed € 3.933,00 ed erano state liquidate le somme di € 786,44 per il 2009, € 6.276,12 per il 2011 ed € 2.633,14 per il 2012; che l'ATC era responsabile non avendo contenuto i numerosi capi di cinghiale presenti nella zona e non avendo adottato misure di prevenzione;
che
dunque i pregiudizi economici subiti dovevano essere risarciti a titolo di danni patrimoniali e chiedeva di essere autorizzata ai sensi dell'art. 106 cpc a chiamare in causa la . CP_2
La si costituiva, esponendo che le pretese economiche del erano CP_2 CP_1 prescritte;
che inoltre lo stesso aveva ricevuto gli indennizzi previsti dall'amministrazione provinciale per gli anni 2009-2012; che in tale periodo la
non aveva competenze sulla fauna selvatica;
che infatti tali funzioni CP_2 erano state attribuite alle Province;
che le stesse erano tenute all'erogazione di indennizzi e non di risarcimenti e che la difettava di legittimazione CP_2 passiva.
[…] L'opposizione è respinta, essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte opposta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16).
In particolare, le Amministrazioni convenute sono responsabili per i danni cagionati dalla fauna selvatica ed avendo riconosciuto i pregiudizi subiti dal CP_1 erogando gli indennizzi, sono tenute anche a risarcire l'intero danno. Inoltre le convenute non hanno contestato il danno ed il suo ammontare. Il decreto ingiuntivo n. 408/2020 del 30.4.20 è confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_4
, deducendo:
[...]
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 132, C. 2 N. 2) - NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA INDICAZIONE DELLA PARTE CONVENUTA REGIONE LAZIO E DEL RELATIVO DIFENSORE , sia nella intestazione che nel dispositivo;
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 132, C. 2 N.4) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO E ILLOGICITÀ DELLA STESSA: INAMMISSIBILITÀ, INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA AI SENSI DELL'ARTT. 26, C. 1 E 2 E DELL'ART. 14, C. 14 DELLA L. 157/1992 – (DIRITTO AD INDENNIZZO E NON A RISARCIMENTO DEL DANNO) : rileva l'appellante che la ricostruzione dei fatti operata in sentenza consiste unicamente nel richiamo alla prospettazione del che, tuttavia, si fonda su un presupposto errato e CP_1 privo di fondamento giuridico, e cioè che il diritto all'indennizzo per i danni subiti legittimi tout court anche il diritto al risarcimento del danno, laddove la normativa a riguardo è fondata sul bilanciamento dei due interessi in gioco, quello dell'agricoltore che subisce il danno ad essere risarcito e quello della collettività alla tutela della fauna selvatica, riconoscendo all'agricoltore il diritto ad un contributo al risarcimento, mediante l'erogazione da parte degli enti preposti di indennizzi commisurati al danno subito e ai fondi messi a disposizione dallo Stato. Codic Nella specie, l'ATC ha operato come ente accertatore del danno e, successivamente, come mero erogatore del contributo: l'accertamento del danno subito dal signor svolto da è stato quindi effettuato ai soli fini Controparte_1 C.F._2 della erogazione dell'indennizzo, sicchè non contiene alcun riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni, peraltro facente capo a un soggetto diverso (la
. CP_2
4- VIOLAZIONE DELL'ART. 132, C. 2 N.4) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ILLOGICITÀ E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO: INAMMISSIBILITÀ, INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DI ATC VT1 AI SENSI DELL'ART. 29, C.3 E ART. 42 L. R. N. 17/1995 NEPPURE IN VIA SOLIDALE (ATC È SOLO ORGANO DI ACCERTAMENTO DEL DANNO ED EROGATORE DELLE SOMME RICONOSCIUTE DAGLI ENTI SUPERIORI): rileva l'appellante che il decreto era stato richiesto ed emesso nei confronti della sola ATC VT1 a titolo di risarcimento del danno, e nessuna azione di risarcimento è stata promossa per responsabilità ascrivibili Parte_ all' , e in ogni caso, esclusa la responsabilità di ATC VT1, nella denegata ipotesi in cui dovesse ammettersi la fondatezza della richiesta risarcitoria, la responsabilità non potrebbe che ascriversi in capo o alla , la quale è attualmente titolare CP_2 della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte da altri enti ovvero della Provincia per le competenze all'epoca dei fatti;
in ogni caso non del mero organismo accertatore ed erogatore di fondi quantificati e messi a disposizione da altri enti.
5- NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 132, C. 2 N. 4), ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO . INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA: il tribunale di Viterbo sembrerebbe infatti aver riconosciuto un diritto al risarcimento, nella misura di quanto ingiunto, corrispondente alla differenza tra il danno stimato e quanto liquidato nella procedura per il riconoscimento dell'indennizzo, laddove per il risarcimento del danno è mancata ogni valutazione sul prodotto danneggiato ed anche sull'eventuale responsabilità del proprietario del fondo o di eventuali terzi, né è stato fornito alcun elemento per la determinazione del risarcimento asseritamente spettante al CP_1 L'appellante ha quindi chiesto:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 895/2023 emessa il 26.09.2023 dal Tribunale di Viterbo, Giudice Dott. Federico Bonato, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel primo grado di giudizio che qui si riportano “1) in via preliminare accertare e dichiarare sia la carenza di legittimazione passiva in capo all'Associazione ingiunta odierna opponente per le argomentazioni svolte tutte in punto di diritto nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio che l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal sig. con Controparte_1 il decreto opposto;
2) nel merito, nella contestata e denegata ipotesi in cui non venissero accolte le eccezioni preliminari, accertare e dichiarare che null'altro è comunque dovuto al Sig. oltre quanto già liquidatogli per il titolo di cui al Controparte_1 provvedimento monitorio opposto, inquanto sia il Legislatore che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite hanno statuito che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato la cui tutela prevale sull'interesse privato e quindi il danno subito dall'allevatore non viene liquidato nella sua interezza bensì erogato con contributo-indennizzo calcolato nell'an, quid e quomodo dalla P.A., dal momento che le Province provvedono all'attribuzione degli indennizzi stanziati all'inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base dei finanziamenti ricevuti dalle Regioni;
3) per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni giuridico effetto l'opposto decreto per i motivi di cui nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio. Con rigetto delle conclusioni avversarie poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite, compenso legale, 15% forfettario ed oneri di legge”; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal signor dinanzi al CP_1
Tribunale di Viterbo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato è rimasto contumace. CP_1
Si è costituita la , rilevando preliminarmente che il Tribunale di Viterbo CP_2 implicitamente ed inequivocabilmente riconosceva il difetto di legittimazione passiva della Amministrazione regionale, e nel merito reiterando sul punto le proprie difese, sia sul “ richiamo al quadro normativo in materia di gestione della fauna selvatica all'epoca degli eventi di cui si tratta, sia in ordine all'infondatezza della pretesa risarcitoria già soddisfatta, in capo al signor in quanto rientrante nella corretta CP_1 fattispecie di “indennizzo”.
All'esito della odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisone. Va rilevato preliminarmente che il primo giudice ha respinto l'opposizione proposta dall'odierno appellante nei cui (soli) confronti il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto: nessuna statuizione si rinviene quindi nei confronti della . CP_2
L'appello di ATC VT1 è fondato, in relazione al motivo sub 2), assorbente ogni altro anche per il principio della “ragione più liquida”, in virtù delle direttrici ermeneutiche da ultimo tracciate dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia oggetto di indagine, e come già ritenuto da questa Corte in precedente analogo (causa iscritta al n. 5490/2020- rel/est. Pres. D'Avino). Occorre infatti considerare che “In tema di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività” (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5733 del 24/02/2023; nonché Cass., sez. II, n. 12686 del 19/6/2015; Cass., sez. III, n. 22348 del 22/10/2014; Cass., S.U. n. 24466 del 30/10/2013). E, dunque, già in considerazione di tali principi, la domanda in primo grado proposta non avrebbe potuto essere accolta nei termini in cui lo ha fatto il primo giudice, che ha ritenuto di poter risarcire l'intero danno oggetto di domanda, qualificata secondo il paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., per giunta ritenendo provato il danno risarcibile sulla scorta degli accertamenti effettuati ai fini dell'indennizzo e impropriamente ritenuti costituenti una sorta di riconoscimento del debito anche nei confronti di soggetto diverso da quello tenuto all'indennizzo. Ora, va pure detto che la giurisprudenza di legittimità, in specifiche ipotesi, non esclude il ricorso all'inquadramento normativo della fattispecie di cui si controverte nell'ambito dell'art. 2043 c.c., avendo affermato: “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la CP_2 legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla ma all'ente , al quale è riservata la funzione di controllo CP_2 CP_3 sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della CP_2 nella suddetta materia” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2502 del 27/01/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021; nonché Sez. 3 -, Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024: L'ente responsabile per i danni cagionati da fauna selvatica, nel caso in cui tale responsabilità sia sussunta nella previsione normativa di cui all'art. 2043 c.c., va individuato nel soggetto che, in base ad un accertamento in concreto, risulti affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna;
al fine di detto accertamento, l'art. 15 l.r. Marche n. 25 del 2008 - istitutivo di un apposito "fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica" nel bilancio regionale - assume rilevanza sintomatica della scelta di allocare in capo alla Regione la "neutralizzazione" di tale pregiudizio mediante attribuzione dei poteri funzionali alla sua prevenzione. (La S.C. ha affermato tale principio in una fattispecie in cui si era formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.)), ma, come chiaramente emerge, ha circoscritto l'evenienza a ben delimitati presupposti, in questa sede mai allegati come sussistenti dalla parte su cui il relativo onere incombeva e che vi avrebbe avuto interesse. Deve inoltre puntualizzarsi che, ove il primo giudice abbia erroneamente qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., piuttosto che dell'art. 2052 c.c., il giudice di appello deve procedere alla esatta qualificazione della fattispecie, potendo ritenersi intervenuto giudicato interno solo quando intorno alla specifica questione vi sia stata contestazione e sia insorta controversia (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023; Sez. 3 -, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024).ù Tornando, quindi, alla concreta ipotesi in esame, colgono nel segno le osservazioni esposte dalla parte appellante, che sin dall'atto di opposizione di primo grado ha contestato il fondamento dell'obbligo dello Stato di risarcire i danni causati a terzi dalla fauna selvatica in quanto, semmai, si tratterebbe di un indennizzo come previsto dalla Legge Regione Lazio n. 394/91 e 29/1997. Va anche rilevato, a sostegno ulteriore della tesi qui sostenuta, che a livello regionale, la normativa statale è stata recepita nel con gli interventi l.r. 29/97 e l.r. 4/2015, CP_2
i quali prevedono l'indennizzo del danno da parte dell'Ente che gestisce l'area protetta, mediante parametri stabiliti da un regolamento che lo stesso dovrà adottare, conformemente al Programma Operativo Annuale della (cfr. artt. 34 co. 1 l. r. CP_2
29/97, 8 l.r. 4/2015): la giurisprudenza costante e consolidata della Cassazione ha rilevato come, alla luce della legge 157/1992, lo Stato è tenuto al mero indennizzo di tali danni, il che esclude a monte il diritto a un risarcimento integrale (cfr Cass. SS.UU., 10.8.2000, n. 559)”. Deve infatti considerarsi che la possibilità di riconoscere un danno provocato dalla fauna selvatica a fondi privati è prevista dal Regolamento UE n. 1408/2013, attuato a livello nazionale dalla L. 157/92, il cui art. 26 prevede l'istituzione presso le Regioni di fondi speciali “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta”. E la , al fine di CP_2 predisporre e adottare piani di azione per la conservazione, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2 della L. 157/92, ha emanato la legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015, che rimanda a successiva delibera della Giunta Regionale per l'individuazione dei criteri e modalità di prevenzione, verifica e valutazione e determinazione dell'indennizzo per il ristoro dei danni da fauna selvatica. Delibera della G.R. in concreto da individuarsi in quella del 9 dicembre 2015 n. 715, la quale stabilisce che: “gli enti delegati ai sensi della vigente Legge regionale 14/1999 agli indennizzi per i danni alle produzioni agricole e zootecniche, come causati da fauna selvatica, protetta e non protetta da norme nazionali o dell'Unione, oggetto di tutela ai sensi della Legge 157/1992, provvedano ad applicare, per l'erogazione dei ristori connessi ai danni accertati nell'anno 2014 e nell'anno 2015 fino alla data del 31 dicembre, il regime di aiuto de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013 [………..]…..gli enti delegati agli indennizzi provvedano anche alle necessarie verifiche sul rispetto dei limiti del triennio a valere sugli importi oggetto del beneficio concesso al richiedente l'indennizzo e che la concessione dell'indennizzo debba essere oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi dei Reg. CE n 1408/2013 (de minimis), disposto da parte degli Enti delegati, comunicando alla
, in unica soluzione, l'elenco di dettaglio dei beneficiari e degli importi CP_2 degli indennizzi corrisposti per il periodo di riferimento, al fine di poter anche integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento e il costante orientamento della giurisprudenza i legittimità sopra richiamato, appare evidente che – a monte – la domanda dell'odierno appellato risulta mal posta, in totale assenza di CP_1 qualsivoglia richiamo dei presupposti normativi appena citati, peraltro sulla base di un'asserita incuria e colpa dell'ente appellante nella gestione della fauna selvatica, in alcun modo provata. Restano assorbiti i restanti motivi di appello e ogni altro rilievo e deduzione esposti dalle parti in lite. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi vanno liquidate come da dispositivo, in misura CP_1 inferiore alla media tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta nel primo grado di giudizio da
[...]
nei confronti di con la chiamata in Parte_4 Controparte_1 causa di;
CP_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 408/2020 emesso dal tribunale di Viterbo il 4 maggio 2020; condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 2000,00 per il primo grado, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, ed euro 1984,00 oltre accessori di legge per il presente grado, nei confronti di ciascuna delle parti costituite. Roma, 29 maggio 2025 La Cons. Est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 1716/2024
All'udienza collegiale del giorno 29/05/2025 ore 09:50
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CIRICA FABIOLA;
presente
Avv.ASCENZI GUGLIELMO
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ;
CP_2
Avv./Avv.ti MARIANI ANGELA;
***
L'Avv. Cirica si riporta ai propri scritti difensivi e ne richiede l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
All'esito della camera di consiglio, la Corte pronuncia sentenza che viene depositata in telematico oggi stesso perché sia considerata parte integrante del presente verbale.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1716/2024, vertente tra le parti di cui al verbale che precede FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 895/2023 il tribunale di Viterbo ha così statuito, in fatto e diritto:
“Con citazione notificata il 22.6.20 l' proponeva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 408/2020 del 30.4.20 con cui il Tribunale di Viterbo gli aveva ordinato il pagamento della somma di € 10.206,55 a favore di
Controparte_1
Parte opponente esponeva che era stato emesso un decreto ingiusto e da revocare;
che l'opposto aveva azionato un credito asseritamente dovuto a titolo di risarcimento danni cagionati da fauna selvatica;
che il ristoro previsto dalla normativa era a titolo Parte di indennizzo e non di risarcimento danni;
che parte opponente difettava di legittimazione passiva essendo tenuta solo ad accertare i pregiudizi subiti ed erogare l'indennizzo predeterminato dalla Provincia e dalla Regione e che il credito azionato non sussisteva avendo il già ricevuto l'indennizzo. CP_1
Si costituiva esponendo che era stata proposta un'opposizione Controparte_1 Parte infondata, da respingere;
che l' era stato incaricato dalla per i CP_2 danni cagionati dalla fauna selvatica;
che era infondata l'eccepita carenza di Parte legittimazione passiva dell' dovendo essere accertata la responsabilità e la sussistenza del diritto al risarcimento nel corso del giudizio;
che le Regioni avevano incaricato Provincie ed ATC per i danni in questione;
che gli ATC non erano tenuti solo all'erogazione dei contributi ma anche a prevenire i danneggiamenti;
che i danni lamentati erano stati accertati dall'ATC ed in parte liquidati;
che infatti era stato accertato un danno di ad € 1.059,05 per 2009, € 1.710,10 per il 2010, € 14.910,20 per il 2011 ed € 3.933,00 ed erano state liquidate le somme di € 786,44 per il 2009, € 6.276,12 per il 2011 ed € 2.633,14 per il 2012; che l'ATC era responsabile non avendo contenuto i numerosi capi di cinghiale presenti nella zona e non avendo adottato misure di prevenzione;
che
dunque i pregiudizi economici subiti dovevano essere risarciti a titolo di danni patrimoniali e chiedeva di essere autorizzata ai sensi dell'art. 106 cpc a chiamare in causa la . CP_2
La si costituiva, esponendo che le pretese economiche del erano CP_2 CP_1 prescritte;
che inoltre lo stesso aveva ricevuto gli indennizzi previsti dall'amministrazione provinciale per gli anni 2009-2012; che in tale periodo la
non aveva competenze sulla fauna selvatica;
che infatti tali funzioni CP_2 erano state attribuite alle Province;
che le stesse erano tenute all'erogazione di indennizzi e non di risarcimenti e che la difettava di legittimazione CP_2 passiva.
[…] L'opposizione è respinta, essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte opposta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16).
In particolare, le Amministrazioni convenute sono responsabili per i danni cagionati dalla fauna selvatica ed avendo riconosciuto i pregiudizi subiti dal CP_1 erogando gli indennizzi, sono tenute anche a risarcire l'intero danno. Inoltre le convenute non hanno contestato il danno ed il suo ammontare. Il decreto ingiuntivo n. 408/2020 del 30.4.20 è confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_4
, deducendo:
[...]
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 132, C. 2 N. 2) - NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA INDICAZIONE DELLA PARTE CONVENUTA REGIONE LAZIO E DEL RELATIVO DIFENSORE , sia nella intestazione che nel dispositivo;
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 132, C. 2 N.4) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO E ILLOGICITÀ DELLA STESSA: INAMMISSIBILITÀ, INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA AI SENSI DELL'ARTT. 26, C. 1 E 2 E DELL'ART. 14, C. 14 DELLA L. 157/1992 – (DIRITTO AD INDENNIZZO E NON A RISARCIMENTO DEL DANNO) : rileva l'appellante che la ricostruzione dei fatti operata in sentenza consiste unicamente nel richiamo alla prospettazione del che, tuttavia, si fonda su un presupposto errato e CP_1 privo di fondamento giuridico, e cioè che il diritto all'indennizzo per i danni subiti legittimi tout court anche il diritto al risarcimento del danno, laddove la normativa a riguardo è fondata sul bilanciamento dei due interessi in gioco, quello dell'agricoltore che subisce il danno ad essere risarcito e quello della collettività alla tutela della fauna selvatica, riconoscendo all'agricoltore il diritto ad un contributo al risarcimento, mediante l'erogazione da parte degli enti preposti di indennizzi commisurati al danno subito e ai fondi messi a disposizione dallo Stato. Codic Nella specie, l'ATC ha operato come ente accertatore del danno e, successivamente, come mero erogatore del contributo: l'accertamento del danno subito dal signor svolto da è stato quindi effettuato ai soli fini Controparte_1 C.F._2 della erogazione dell'indennizzo, sicchè non contiene alcun riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni, peraltro facente capo a un soggetto diverso (la
. CP_2
4- VIOLAZIONE DELL'ART. 132, C. 2 N.4) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ILLOGICITÀ E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO: INAMMISSIBILITÀ, INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DI ATC VT1 AI SENSI DELL'ART. 29, C.3 E ART. 42 L. R. N. 17/1995 NEPPURE IN VIA SOLIDALE (ATC È SOLO ORGANO DI ACCERTAMENTO DEL DANNO ED EROGATORE DELLE SOMME RICONOSCIUTE DAGLI ENTI SUPERIORI): rileva l'appellante che il decreto era stato richiesto ed emesso nei confronti della sola ATC VT1 a titolo di risarcimento del danno, e nessuna azione di risarcimento è stata promossa per responsabilità ascrivibili Parte_ all' , e in ogni caso, esclusa la responsabilità di ATC VT1, nella denegata ipotesi in cui dovesse ammettersi la fondatezza della richiesta risarcitoria, la responsabilità non potrebbe che ascriversi in capo o alla , la quale è attualmente titolare CP_2 della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte da altri enti ovvero della Provincia per le competenze all'epoca dei fatti;
in ogni caso non del mero organismo accertatore ed erogatore di fondi quantificati e messi a disposizione da altri enti.
5- NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 132, C. 2 N. 4), ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO . INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA: il tribunale di Viterbo sembrerebbe infatti aver riconosciuto un diritto al risarcimento, nella misura di quanto ingiunto, corrispondente alla differenza tra il danno stimato e quanto liquidato nella procedura per il riconoscimento dell'indennizzo, laddove per il risarcimento del danno è mancata ogni valutazione sul prodotto danneggiato ed anche sull'eventuale responsabilità del proprietario del fondo o di eventuali terzi, né è stato fornito alcun elemento per la determinazione del risarcimento asseritamente spettante al CP_1 L'appellante ha quindi chiesto:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 895/2023 emessa il 26.09.2023 dal Tribunale di Viterbo, Giudice Dott. Federico Bonato, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel primo grado di giudizio che qui si riportano “1) in via preliminare accertare e dichiarare sia la carenza di legittimazione passiva in capo all'Associazione ingiunta odierna opponente per le argomentazioni svolte tutte in punto di diritto nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio che l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal sig. con Controparte_1 il decreto opposto;
2) nel merito, nella contestata e denegata ipotesi in cui non venissero accolte le eccezioni preliminari, accertare e dichiarare che null'altro è comunque dovuto al Sig. oltre quanto già liquidatogli per il titolo di cui al Controparte_1 provvedimento monitorio opposto, inquanto sia il Legislatore che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite hanno statuito che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato la cui tutela prevale sull'interesse privato e quindi il danno subito dall'allevatore non viene liquidato nella sua interezza bensì erogato con contributo-indennizzo calcolato nell'an, quid e quomodo dalla P.A., dal momento che le Province provvedono all'attribuzione degli indennizzi stanziati all'inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base dei finanziamenti ricevuti dalle Regioni;
3) per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni giuridico effetto l'opposto decreto per i motivi di cui nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio. Con rigetto delle conclusioni avversarie poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite, compenso legale, 15% forfettario ed oneri di legge”; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal signor dinanzi al CP_1
Tribunale di Viterbo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato è rimasto contumace. CP_1
Si è costituita la , rilevando preliminarmente che il Tribunale di Viterbo CP_2 implicitamente ed inequivocabilmente riconosceva il difetto di legittimazione passiva della Amministrazione regionale, e nel merito reiterando sul punto le proprie difese, sia sul “ richiamo al quadro normativo in materia di gestione della fauna selvatica all'epoca degli eventi di cui si tratta, sia in ordine all'infondatezza della pretesa risarcitoria già soddisfatta, in capo al signor in quanto rientrante nella corretta CP_1 fattispecie di “indennizzo”.
All'esito della odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisone. Va rilevato preliminarmente che il primo giudice ha respinto l'opposizione proposta dall'odierno appellante nei cui (soli) confronti il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto: nessuna statuizione si rinviene quindi nei confronti della . CP_2
L'appello di ATC VT1 è fondato, in relazione al motivo sub 2), assorbente ogni altro anche per il principio della “ragione più liquida”, in virtù delle direttrici ermeneutiche da ultimo tracciate dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia oggetto di indagine, e come già ritenuto da questa Corte in precedente analogo (causa iscritta al n. 5490/2020- rel/est. Pres. D'Avino). Occorre infatti considerare che “In tema di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività” (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5733 del 24/02/2023; nonché Cass., sez. II, n. 12686 del 19/6/2015; Cass., sez. III, n. 22348 del 22/10/2014; Cass., S.U. n. 24466 del 30/10/2013). E, dunque, già in considerazione di tali principi, la domanda in primo grado proposta non avrebbe potuto essere accolta nei termini in cui lo ha fatto il primo giudice, che ha ritenuto di poter risarcire l'intero danno oggetto di domanda, qualificata secondo il paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., per giunta ritenendo provato il danno risarcibile sulla scorta degli accertamenti effettuati ai fini dell'indennizzo e impropriamente ritenuti costituenti una sorta di riconoscimento del debito anche nei confronti di soggetto diverso da quello tenuto all'indennizzo. Ora, va pure detto che la giurisprudenza di legittimità, in specifiche ipotesi, non esclude il ricorso all'inquadramento normativo della fattispecie di cui si controverte nell'ambito dell'art. 2043 c.c., avendo affermato: “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la CP_2 legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla ma all'ente , al quale è riservata la funzione di controllo CP_2 CP_3 sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della CP_2 nella suddetta materia” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2502 del 27/01/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021; nonché Sez. 3 -, Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024: L'ente responsabile per i danni cagionati da fauna selvatica, nel caso in cui tale responsabilità sia sussunta nella previsione normativa di cui all'art. 2043 c.c., va individuato nel soggetto che, in base ad un accertamento in concreto, risulti affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna;
al fine di detto accertamento, l'art. 15 l.r. Marche n. 25 del 2008 - istitutivo di un apposito "fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica" nel bilancio regionale - assume rilevanza sintomatica della scelta di allocare in capo alla Regione la "neutralizzazione" di tale pregiudizio mediante attribuzione dei poteri funzionali alla sua prevenzione. (La S.C. ha affermato tale principio in una fattispecie in cui si era formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.)), ma, come chiaramente emerge, ha circoscritto l'evenienza a ben delimitati presupposti, in questa sede mai allegati come sussistenti dalla parte su cui il relativo onere incombeva e che vi avrebbe avuto interesse. Deve inoltre puntualizzarsi che, ove il primo giudice abbia erroneamente qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., piuttosto che dell'art. 2052 c.c., il giudice di appello deve procedere alla esatta qualificazione della fattispecie, potendo ritenersi intervenuto giudicato interno solo quando intorno alla specifica questione vi sia stata contestazione e sia insorta controversia (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023; Sez. 3 -, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024).ù Tornando, quindi, alla concreta ipotesi in esame, colgono nel segno le osservazioni esposte dalla parte appellante, che sin dall'atto di opposizione di primo grado ha contestato il fondamento dell'obbligo dello Stato di risarcire i danni causati a terzi dalla fauna selvatica in quanto, semmai, si tratterebbe di un indennizzo come previsto dalla Legge Regione Lazio n. 394/91 e 29/1997. Va anche rilevato, a sostegno ulteriore della tesi qui sostenuta, che a livello regionale, la normativa statale è stata recepita nel con gli interventi l.r. 29/97 e l.r. 4/2015, CP_2
i quali prevedono l'indennizzo del danno da parte dell'Ente che gestisce l'area protetta, mediante parametri stabiliti da un regolamento che lo stesso dovrà adottare, conformemente al Programma Operativo Annuale della (cfr. artt. 34 co. 1 l. r. CP_2
29/97, 8 l.r. 4/2015): la giurisprudenza costante e consolidata della Cassazione ha rilevato come, alla luce della legge 157/1992, lo Stato è tenuto al mero indennizzo di tali danni, il che esclude a monte il diritto a un risarcimento integrale (cfr Cass. SS.UU., 10.8.2000, n. 559)”. Deve infatti considerarsi che la possibilità di riconoscere un danno provocato dalla fauna selvatica a fondi privati è prevista dal Regolamento UE n. 1408/2013, attuato a livello nazionale dalla L. 157/92, il cui art. 26 prevede l'istituzione presso le Regioni di fondi speciali “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta”. E la , al fine di CP_2 predisporre e adottare piani di azione per la conservazione, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2 della L. 157/92, ha emanato la legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015, che rimanda a successiva delibera della Giunta Regionale per l'individuazione dei criteri e modalità di prevenzione, verifica e valutazione e determinazione dell'indennizzo per il ristoro dei danni da fauna selvatica. Delibera della G.R. in concreto da individuarsi in quella del 9 dicembre 2015 n. 715, la quale stabilisce che: “gli enti delegati ai sensi della vigente Legge regionale 14/1999 agli indennizzi per i danni alle produzioni agricole e zootecniche, come causati da fauna selvatica, protetta e non protetta da norme nazionali o dell'Unione, oggetto di tutela ai sensi della Legge 157/1992, provvedano ad applicare, per l'erogazione dei ristori connessi ai danni accertati nell'anno 2014 e nell'anno 2015 fino alla data del 31 dicembre, il regime di aiuto de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013 [………..]…..gli enti delegati agli indennizzi provvedano anche alle necessarie verifiche sul rispetto dei limiti del triennio a valere sugli importi oggetto del beneficio concesso al richiedente l'indennizzo e che la concessione dell'indennizzo debba essere oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi dei Reg. CE n 1408/2013 (de minimis), disposto da parte degli Enti delegati, comunicando alla
, in unica soluzione, l'elenco di dettaglio dei beneficiari e degli importi CP_2 degli indennizzi corrisposti per il periodo di riferimento, al fine di poter anche integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento e il costante orientamento della giurisprudenza i legittimità sopra richiamato, appare evidente che – a monte – la domanda dell'odierno appellato risulta mal posta, in totale assenza di CP_1 qualsivoglia richiamo dei presupposti normativi appena citati, peraltro sulla base di un'asserita incuria e colpa dell'ente appellante nella gestione della fauna selvatica, in alcun modo provata. Restano assorbiti i restanti motivi di appello e ogni altro rilievo e deduzione esposti dalle parti in lite. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi vanno liquidate come da dispositivo, in misura CP_1 inferiore alla media tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta nel primo grado di giudizio da
[...]
nei confronti di con la chiamata in Parte_4 Controparte_1 causa di;
CP_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 408/2020 emesso dal tribunale di Viterbo il 4 maggio 2020; condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 2000,00 per il primo grado, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, ed euro 1984,00 oltre accessori di legge per il presente grado, nei confronti di ciascuna delle parti costituite. Roma, 29 maggio 2025 La Cons. Est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino