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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1619/2022
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
c.f. in persona del legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Fabio Caiazzo, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione, elett.te dom.ta presso lo studio in S. Anastasia – Napoli (80048) alla via Pomigliano n. 2 – ; Controparte_1
- OPPONENTE -
E
Con Car. in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_3
rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Carpinelli, CP_4 presso il cui studio in Salerno alla Via Domenico Vietri 8 domiciliata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 11.02.2022 atto di precetto di pagamento per € 6.825,00 da parte dell'opposta per il mancato pagamento di n. 3 effetti cambiari rimasti insoluti per euro 2.200,00 cadauno, scadenti il 30-8-21, 30.9.21 e 30.10.21, si opponeva a tale precetto eccependo il difetto di legittimazione passiva, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sui titoli esecutivi.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto e di inesistenza della pretesa creditoria della società convenuta, vinte le spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 04-05-2022 si costituiva l'opposta deducendo l'esistenza di rapporti commerciali con la società opponente, per l'acquisto di vetrine espositive, in virtù dei quali sarebbero state emesse le cambiali poste alla base dell'intimazione da 2.200,00 cadauna, ribadendo che i predetti titoli erano stati timbrati e firmati dal sig. Parte_2
– legale rappresentante della - in presenza di un incaricato Parte_1
Con della Car. il sig. e pertanto proponeva CP_3 Parte_3 istanza di verificazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
La causa veniva istruita dal Giudice inizialmente assegnatario del fascicolo, il quale ritenuto generico il disconoscimento delle sottoscrizioni delle cambiali azionate, con ordinanza del 14-06-2022, ritenuta non necessaria la verificazione (tempestivamente) richiesta dalla società convenuta, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni;
la causa giungeva per la prima
- 2 -
volta innanzi alla scrivente all'udienza del 14-09-2023, che in più occasioni invitava le parti ad addivenire ad una definizione bonaria della controversia. All'udienza del 20.02.2025 (sostituita con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.) precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 giorni).
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opponente disconosce la sottoscrizione apposta sugli effetti cambiari azionati posti alla base del precetto senza in alcun modo specificare e determinare il contenuto del disconoscimento.
L'opponente, infatti, disconosceva la firma in calce alle cambiali in modo generico e impreciso sostenendo che “la società opponente non ha giammai sottoscritto” i titoli, ma nulla eccepiva sul fatto che trattasi di firma del legale rappresentante apposta sul timbro della società e non nega né che l' sia il legale rappresentante, né che egli abbia sottoscritto le Pt_2 cambiali (impegnandosi così, nella qualità, per la società).
Pertanto, l'istanza di verificazione, richiesta dalla società opposta, alla luce del disconoscimento generico dell'opponente, non è stata accolta e non è stata effettuata attività istruttoria.
I titoli allegati all'atto di precetto, riportano una firma del legale rappresentate della società debitrice ed il timbro della . Parte_1
Le sottoscrizioni presenti sulle cambiali azionate con il precetto opposto sono riconducibili al rappresentante legale della società debitrice, Parte_2
(come si evince dalla visura camerale della società debitrice,
[...] depositata da parte opposta) ne consegue che la minacciata esecuzione può ritenersi sorretta da validi titoli esecutivi e conseguentemente l'opposizione va rigettata.
Secondo l'art. 63 l. camb. “la cambiale ha gli effetti del titolo esecutivo per il capitale e gli accessori a norma degli artt. 55, 56 e 59” e pertanto è un
- 3 -
valido titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c. che può essere azionato nei confronti del firmatario (come nel caso di specie) senza levare protesto.
Parte opposta ha anche dato prova del rapporto sottostante le cambiali, in virtù del quale la società effettuava in favore di Parte_4 controparte una fornitura di n. 2 vetrine espositive per un prezzo complessivo di € 10.492,00= (comprensivo di IVA), come risulta dal contratto stipulato in data 07.05.2021 (all.1 di parte opposta), dalla fattura n°429/2021 (all.2 di parte opposta) emessa in relazione al D.D.T.
n°402/2021 (all.3 di parte opposta), documenti tutti regolarmente sottoscritti – con timbro e firma - dall'acquirente.
Il rapporto non è stato oggetto di contestazione specifica da parte della e neanche le ulteriori circostanze dichiarate dalla convenuta, Parte_1 secondo cui a fronte del prezzo complessivo sopra indicato, la società opponente effettuava dei pagamenti parziali rilasciando per il residuo i n.3 effetti cambiari da € 2.200,00, timbrati e firmati dal sig. Parte_2
– legale rappresentante della - in presenza di un incaricato Parte_1 della Sa. Car. il sig. CP_3 Parte_3
La creditrice non avendo ricevuto il pagamento notificava l'atto di precetto impugnato.
Per le ragioni sin qui esposte l'opposizione va rigettata.
Inconferenti con l'oggetto del giudizio sono, infine, le affermazioni di parte opponente in ordine “i protesti elevati per effetto dei precitati titoli hanno già compromesso il merito creditizio dell'impresa opponente…”, oltre che prive di fondamento poiché i titoli azionati non sono stati protestati.
Le spese seguono la soccombenza (con applicazione del D.M. 55/2014 – aggiornato al D.M. 147 del 13-08-2022), con applicazione dei parametri minimi, non avendo ad oggetto la causa questioni particolarmente
- 4 -
complesse, con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona del l.r.p.t., a pagare in favore della Parte_1 in persona del l.r.p.t., le spese del presente giudizio Parte_4 che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 09-06-2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Miriam Valenti
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TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
c.f. in persona del legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Fabio Caiazzo, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione, elett.te dom.ta presso lo studio in S. Anastasia – Napoli (80048) alla via Pomigliano n. 2 – ; Controparte_1
- OPPONENTE -
E
Con Car. in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_3
rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Carpinelli, CP_4 presso il cui studio in Salerno alla Via Domenico Vietri 8 domiciliata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 11.02.2022 atto di precetto di pagamento per € 6.825,00 da parte dell'opposta per il mancato pagamento di n. 3 effetti cambiari rimasti insoluti per euro 2.200,00 cadauno, scadenti il 30-8-21, 30.9.21 e 30.10.21, si opponeva a tale precetto eccependo il difetto di legittimazione passiva, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sui titoli esecutivi.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto e di inesistenza della pretesa creditoria della società convenuta, vinte le spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 04-05-2022 si costituiva l'opposta deducendo l'esistenza di rapporti commerciali con la società opponente, per l'acquisto di vetrine espositive, in virtù dei quali sarebbero state emesse le cambiali poste alla base dell'intimazione da 2.200,00 cadauna, ribadendo che i predetti titoli erano stati timbrati e firmati dal sig. Parte_2
– legale rappresentante della - in presenza di un incaricato Parte_1
Con della Car. il sig. e pertanto proponeva CP_3 Parte_3 istanza di verificazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
La causa veniva istruita dal Giudice inizialmente assegnatario del fascicolo, il quale ritenuto generico il disconoscimento delle sottoscrizioni delle cambiali azionate, con ordinanza del 14-06-2022, ritenuta non necessaria la verificazione (tempestivamente) richiesta dalla società convenuta, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni;
la causa giungeva per la prima
- 2 -
volta innanzi alla scrivente all'udienza del 14-09-2023, che in più occasioni invitava le parti ad addivenire ad una definizione bonaria della controversia. All'udienza del 20.02.2025 (sostituita con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.) precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 giorni).
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opponente disconosce la sottoscrizione apposta sugli effetti cambiari azionati posti alla base del precetto senza in alcun modo specificare e determinare il contenuto del disconoscimento.
L'opponente, infatti, disconosceva la firma in calce alle cambiali in modo generico e impreciso sostenendo che “la società opponente non ha giammai sottoscritto” i titoli, ma nulla eccepiva sul fatto che trattasi di firma del legale rappresentante apposta sul timbro della società e non nega né che l' sia il legale rappresentante, né che egli abbia sottoscritto le Pt_2 cambiali (impegnandosi così, nella qualità, per la società).
Pertanto, l'istanza di verificazione, richiesta dalla società opposta, alla luce del disconoscimento generico dell'opponente, non è stata accolta e non è stata effettuata attività istruttoria.
I titoli allegati all'atto di precetto, riportano una firma del legale rappresentate della società debitrice ed il timbro della . Parte_1
Le sottoscrizioni presenti sulle cambiali azionate con il precetto opposto sono riconducibili al rappresentante legale della società debitrice, Parte_2
(come si evince dalla visura camerale della società debitrice,
[...] depositata da parte opposta) ne consegue che la minacciata esecuzione può ritenersi sorretta da validi titoli esecutivi e conseguentemente l'opposizione va rigettata.
Secondo l'art. 63 l. camb. “la cambiale ha gli effetti del titolo esecutivo per il capitale e gli accessori a norma degli artt. 55, 56 e 59” e pertanto è un
- 3 -
valido titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c. che può essere azionato nei confronti del firmatario (come nel caso di specie) senza levare protesto.
Parte opposta ha anche dato prova del rapporto sottostante le cambiali, in virtù del quale la società effettuava in favore di Parte_4 controparte una fornitura di n. 2 vetrine espositive per un prezzo complessivo di € 10.492,00= (comprensivo di IVA), come risulta dal contratto stipulato in data 07.05.2021 (all.1 di parte opposta), dalla fattura n°429/2021 (all.2 di parte opposta) emessa in relazione al D.D.T.
n°402/2021 (all.3 di parte opposta), documenti tutti regolarmente sottoscritti – con timbro e firma - dall'acquirente.
Il rapporto non è stato oggetto di contestazione specifica da parte della e neanche le ulteriori circostanze dichiarate dalla convenuta, Parte_1 secondo cui a fronte del prezzo complessivo sopra indicato, la società opponente effettuava dei pagamenti parziali rilasciando per il residuo i n.3 effetti cambiari da € 2.200,00, timbrati e firmati dal sig. Parte_2
– legale rappresentante della - in presenza di un incaricato Parte_1 della Sa. Car. il sig. CP_3 Parte_3
La creditrice non avendo ricevuto il pagamento notificava l'atto di precetto impugnato.
Per le ragioni sin qui esposte l'opposizione va rigettata.
Inconferenti con l'oggetto del giudizio sono, infine, le affermazioni di parte opponente in ordine “i protesti elevati per effetto dei precitati titoli hanno già compromesso il merito creditizio dell'impresa opponente…”, oltre che prive di fondamento poiché i titoli azionati non sono stati protestati.
Le spese seguono la soccombenza (con applicazione del D.M. 55/2014 – aggiornato al D.M. 147 del 13-08-2022), con applicazione dei parametri minimi, non avendo ad oggetto la causa questioni particolarmente
- 4 -
complesse, con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona del l.r.p.t., a pagare in favore della Parte_1 in persona del l.r.p.t., le spese del presente giudizio Parte_4 che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 09-06-2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Miriam Valenti
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