Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2025, proposto da
CA AL, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da registri PEC presso il Ministero della Giustizia ed elettivo in Palermo, via Emilia n. 23;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa NTna Bellomo dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Marina n. 39;
nei confronti
Condominio di via Franz Liszt 4 (Palermo), in persona dell’amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Gatto, con domicilio digitale come da REGINDE;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
del provvedimento N. prot. AREG/1562960/2025 del 06.11.2025, con cui il Comune di Palermo/S.A.C.E. ha fatto divieto al ricorrente di collocare nelle parti comuni dello stabile condominiale di via Liszt n. 4 (Palermo) una canna fumaria per lo smaltimento dei fumi provenienti dall’attività di verniciatura, che svolge nel seminterrato dello stesso edificio, così annullando l’apposita S.C.I.A. depositata il 03.09.2025 e ciò perché il richiedente non era in possesso dell’autorizzazione ai lavori da parte del Condominio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e del Condominio di via Franz Liszt 4 (Palermo);
Vista l’ordinanza cautelare n. 690/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. MA GL e uditi per le parti i difensori, avvocato Blandi per il ricorrente ed avvocato Gatto per il condominio controinteressato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, delle determinazioni comunali meglio specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
In punto di fatto ha esposto di essere titolare di un’autofficina gerita in alcuni locali ubicati nel condominio controinteressato, dei quali ha la disponibilità a titolo di locazione.
Essendosi reso necessario installare due canne fumarie al fine di smaltire i fumi prodotti da tale attività, nel corso dell’anno 2025 il ricorrente ha presentato all’Amministrazione intimata una S.C.I.A. edilizia (prot. n. 1034135 del 03.09.2025) per poter collocare tali manufatti sulla facciata di retroprospetto dello stabile, non senza aver prima ottenuto una specifica autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini.
Il Comune di Palermo, tuttavia, ha dichiarato, mercé le determinazioni impugnate dinanzi questo Tribunale, l’inefficacia di tale Segnalazione, facendo contestualmente divieto d’iniziare o proseguire l’intervento edilizio in discorso, in considerazione del fatto che con un’ulteriore deliberazione dell’assemblea condominiale, assumendo la nocività e dannosità per il decoro architettonico dei detti manufatti, il condominio di via Liszt n. 4 (Palermo) aveva ritirato l’assenso prestato in precedenza.
2) Intimati regolarmente sia l’Amministrazione comunale di Palermo, che il condominio controinteressato, ad esito della camera di consiglio del 02.12.2025 questo Tribunale ha pronunziato l’ordinanza cautelare n. 690/2025, di accoglimento dell’istanza cautelare di parte ricorrente.
Quindi, costituitesi in giudizio le parti intimate e scambiate le difese scritte, di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., all’udienza pubblica del 03.03.2026, ascoltati di difensori delle parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.1) Il ricorso del signor AL è fondato e meritevole di accoglimento per le motivazioni, che seguono.
Come già considerato da questo Tribunale in sede cautelare, la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui la realizzazione di manufatti del genere di quelli oggetto del decidere può avvenire in assenza di un previo assenso condominiale, purché non pregiudichi il decoro architettonico dell’edificio ovvero la sua tenuta statica; di talché il suddetto assenso non è necessario per il rilascio del relativo titolo edilizio; risulta congruente con la più recente giurisprudenza in materia.
Invero, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, recante il T.U. ZI (recepito in Sicilia mercé l’art. 1 legge reg. n. 16/2016) il rilascio del Permesso di costruire è consentito in favore del proprietario dell’immobile ovvero di chi abbia titolo per richiederlo.
Nel caso particolare di opere da realizzare su area in proprietà condominiale è necessario a tal fine acquisire anche l’assenso degli altri comproprietari dello stabile (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 07.09.2007, n. 4703).
Tuttavia, qualora l’intervento edilizio, pur incidendo su parti comuni dell’edificio, sia connesso con l’uso normale della cosa comune, tale assenso non è più necessario ai sensi di quanto disposto dall’art. 1102, comma I, cod. civ., secondo cui “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sent. 16.11.2021, n. 7256).
In particolare, come chiarito dal C.G.A.R.S. in una fattispecie analoga all’odierna, anch’essa attinente all’installazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio, la realizzazione di manufatti di tal natura rientra tra le facoltà, di cui alla prefata disposizione codicistica e non è subordinata al previo assenso condominiale (cfr. C.G.A.R.S., Sez. Giur., sent. 05.06.2023, n. 392 ed in senso conforme T.A.R.S. Palermo, Sez. III, sent. 24.06.2024, n. 2036 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sent. 16.05.2023, n. 2942).
3.2) Appaiono poi prive di pregio le controdeduzioni del condominio intimato, prospettate con la memoria difensiva versata in atti il 30.01.2026.
Non può essere infatti condiviso l’assunto difensivo, secondo cui dal tenore della S.C.I.A. edilizia presentata dal ricorrente, in cui l’assentibilità dell’intervento edilizio è stata spontaneamente subordinata all’acquisizione dell’assenso condominiale, deriverebbe l’imprescindibilità del medesimo.
In senso contrario è necessario considerare che, come ancora di recente ribadito dal Consiglio di Stato, il potere, che l’Amministrazione esercita nel rilasciare un Permesso di costruire, è rigidamente vincolato, essendo funzionale esclusivamente alla verifica dei presupposti a tal fine fissati dalla disciplina in materia (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 05.06.2025, n. 4893). Pertanto è soltanto in tale disciplina che devono essere individuati i requisiti necessari per ottenere il titolo edilizio, prescindendo dalle considerazioni espresse sul punto dalla parte interessata.
Neppure fondata risulta l’ulteriore controdeduzione, in forza della quale le caratteristiche fisiche dei manufatti da realizzare sarebbero tali da arrecare un sicuro pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio e, così, escludere, la sussumibilità dell’odierna fattispecie tra quelle disciplinate dall’art. 1102 cod. cid.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con considerazioni, che questo Tribunale condivide e fa proprie, per decoro architettonico deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture architettoniche, che connotano un fabbricato e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia (cfr. Corte Cass., Sez. II civ., sent. 16.05.2000, n. 6341).
L’alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere, che immutino l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti dell’edificio, tutte le volte che l’immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto del fabbricato. Tuttavia, l’appoggio di una canna fumaria sulla facciata di retroprospetto, pur comportando di certo un mutamento delle originarie linee architettoniche, non implica di per se stessa una lesione del suddetto decoro, se l’opera non si riflette negativamente sull’insieme armonico dello stabile (cfr. Corte Cass., Sez. II civ., sent. n. 6341/2000 cit., in motivazione).
Nel caso a mani tale attitudine dei manufatti da costruire a ledere il pregio architettonico dell’edificio, seppur prospettata dal condominio controinteressato, è rimasta sfornita di riscontro probatorio. Infatti, per quanto riguarda la lamentata altezza eccessiva di tali opere, la medesima supererebbe di appena metri 1,50 quella dell’edificio esistente, di per sé alto circa metri 40,00 (cfr. sul punto pag. 8 della memoria del condominio controinteressato versata in atti il 30.01.2026).
Nulla di specifico, poi, è stato osservato sull’impossibilità di inserire in modo armonico i detti manufatti sul retroprospetto attuale.
4) Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico dell’Amministrazione intimata e del condominio controinteressato, nell’ammontare fissato per ciascuna parte soccombente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni gravate.
Condanna il Comune di Palermo ed il Condominio intimato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, nella misura di € 1.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT NT, Presidente
MA GL, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GL | RT NT |
IL SEGRETARIO