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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario nella causa civile iscritta al n. 4847 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Vespaziani Emanuele, come da procura in atti
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. Paoletti Barbara, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATA /APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 108/2020 del Tribunale di Rieti, pubblicata il 21/02/2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Rieti, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa:
“Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Controparte_1 giudizio il , la Rieti e la , al fine Parte_1 CP_2 CP_3 di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
r.g. n. 1 “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittima e/o arbitraria definitiva occupazione da parte degli Enti convenuti degli immobili siti in contraddistinti in N.C.E.U. Parte_1 foglio 26 part. 73 sub 20, 23 e 30 di proprietà della e, per Controparte_1
l'effetto, ordinare ai convenuti, in solido fra loro, l'immediato sgombero e rilascio dei beni medesimi nella piena disponibilità della proprietaria liberi Controparte_1 da beni e cose. Condannare, inoltre, gli Enti convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni in favore della per la perdita di Controparte_1 disponibilità degli immobili de quibus, danni che si quantificano nella complessiva somma di €. 792.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. […] Con condanna alle spese, competenze ed onorari di lite”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di essere proprietaria, tra gli altri, dei capannoni e del terreno contraddistinti al
N.C.E.U. del Comune di al foglio 27, part. 73 sub 20, 23 e 30; Parte_1
- che tali immobili, a far data dal 2001, sono stati condotti in locazione dalla società Masan S.r.l., autorizzata dalla Provincia di Rieti alla produzione e trasformazione di concimi e compost;
- che nel mese di maggio 2006 tale sito è stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti e che al momento di tale disposta misura cautelare nel sito risultavano stoccati ingenti quantitativi di compost di proprietà della Masan s.r.l., per la maggior parte rinvenuti all'esterno dei capannoni di proprietà dell'attrice;
- che a seguito del dissequestro disposto dall'autorità giudiziaria il
[...]
ha eseguito i “lavori di messa in sicurezza d'emergenza e Parte_1 caratterizzazione dello stabilimento Masan in loc. Campana” (M.I.S.E.), intervento interamente finanziato dalla;
CP_3
- che l'attrice è stata informata dell'esecuzione e dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza soltanto in data 9.2.2010, allorquando il programma di M.I.S.E. era già stato avviato;
- che successivamente il compost rinvenuto è stato stoccato, nonostante le rimostranze verbali dell'attrice, nei capannoni di proprietà della stessa, la quale è stata rassicurata in ordine al carattere temporaneo dell'occupazione;
- che i lavori della M.I.S.E. sono stati ultimati in data 2.12.2011;
- che in data 28.2.2012 un ingegnere incaricato (ing. dal Persona_1
r.g. n. 2 Comune di ha redatto un progetto preliminare per la rimozione del Parte_1 compost e che in data 17.5.2012 il predetto Comune ha convocato una conferenza di servizi per fare il punto sull'attività sino a quel momento svolta per la M.I.S.E. dell'ex stabilimento Masan, nell'ambito della quale l'ing. ha rappresentato che la Persona_1 sorgente primaria di contaminazione era rappresentata dal compost della Masan s.r.l. abbandonato nel sito;
- che nel maggio 2015 la società attrice, al fine di sollecitare una definitiva soluzione al problema dell'inquinamento del sito e della presenza del compost nei locali di sua proprietà, ha presentato al Comune di e alla Provincia Parte_1 di Rieti un ulteriore progetto di rimozione del compost;
la relativa domanda, tuttavia, è stata dichiarata improcedibile dalla Provincia di Rieti e successivamente archiviata dal
; Parte_1 Parte_1
- che ad oggi i capannoni di proprietà dell'attrice risultano ancora occupati dal compost;
- che per effetto di tale abusiva occupazione l'attrice non ha potuto porre in locazione i capannoni occupati, con un danno patrimoniale conseguente pari a €
792.000,00.
Si è costituito in giudizio il contestando le deduzioni Parte_1 attoree e in particolare deducendo:
- l'infondatezza della domanda di rivendicazione proposta da parte attrice, non essendo il convenuto possessore degli immobili oggetto di causa e non Pt_1 avendone mai contestato la proprietà;
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutte le ulteriori domande svolte da parte attrice, essendo collegate a provvedimenti amministrativi;
- in ogni caso, la decadenza di parte attrice dalla domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 30 comma 3 c.p.c. e il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento;
- l'infondatezza della domanda risarcitoria, non essendosi l'attrice attivata per eliminare le conseguenze del danno ambientale, ai sensi dell'art. 250 del codice dell'ambiente, e non avendo impugnato il provvedimento di sfavorevole definizione dell'istanza finalizzata all'ottenimento di una autorizzazione unica ambientale;
- in ogni caso, l'estinzione del credito risarcitorio per compensazione con crediti vantati dall'amministrazione comunale convenuta nei confronti della società attrice, relativi agli esborsi sostenuti dal e per Controparte_4
r.g. n. 3 la rimozione dei rifiuti speciali pericolosi.
Ha, quindi, concluso come segue:
“[…] l'adito Tribunale di Rieti rigetti nel merito la domanda di rivendicazione siccome infondata in fatto ed in diritto, e dichiari il proprio difetto di giurisdizione sui restanti profili di domanda, comunque da rigettarsi per decadenza dall'azione, per prescrizione quinquennale, ed in ragione dell'esclusivo o quantomeno prevalente concorso del danneggiato nel causare il danno o nel non impedirne l'aggravamento, ed in via subordinata per compensazione con i controcrediti di cui è titolare il
[...]
. Con vittoria di spese, e compenso di avvocato, oltre il 15% per spese Parte_1 generali, Iva e Cap come per legge.”(..).
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, ha così deciso:
-“- condanna il Comune di al rilascio in favore della Parte_1 [...] degli immobili siti in , contraddistinti al N.C.E.U. di Controparte_1 Parte_1 tale Comune al foglio 26 particella 73 sub 20, 23 e 30;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno da occupazione illegittima;
- condanna il a rifondere alla il Parte_1 Controparte_1
60% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.800,00 (60% di € 8.000,00) per compensi ed € 1.027,80 (60% di € 1.713,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge;
- condanna a rifondere alla di Rieti le spese del Controparte_1 CP_2 presente giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.”
Queste le motivazioni poste a sostegno della decisione.
“(..) L'attrice ha, inoltre, dedotto e provato, mediante la produzione del verbale di
“ultimazione lavori e consegna dell'area al proprietario del fabbricato” del 9.12.2011
(cfr. allegato 5 all'atto di citazione) l'occupazione dei capannoni in oggetto – conseguente all'attuazione del progetto di messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E.) dell'area “ex Masan” – mediante riempimento degli stessi con il cd. compost
(circostanza, anch'essa, non contestata dalle parti costituite), deducendone il carattere illegittimo.
Deve ritenersi fondata la deduzione di parte attrice in ordine al carattere abusivo dell'occupazione realizzata, in considerazione di quanto esposto di seguito.
Il ha realizzato ed attuato, in base a quanto previsto Parte_1
r.g. n. 4 dall'art. 250 d.lvo 152/2006, un progetto di “messa in sicurezza di emergenza” dello stabilimento Masan, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett. m) del medesimo decreto (come confermato dal punto 5.1. della relazione tecnica allegata al progetto;
cfr. allegato 14 di parte convenuta , depositato in ottemperanza all'ordine Parte_1 di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice su richiesta di parte attrice).
Sebbene in tale progetto (la cui delibera di approvazione non è peraltro stata prodotta in giudizio dal convenuto, risultando soltanto richiamata Pt_1 nell'allegato 7 alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di tale parte) sia prevista
l'occupazione dei capannoni di proprietà dell'attrice (cfr. punto 5.3. della richiamata relazione e allegato 26 di parte convenuta, quest'ultimo relativo alle “fasi della realizzazione” del progetto”), tale documento (rectius, il provvedimento di approvazione dello stesso) non risulta idoneo a legittimare l'occupazione degli stessi.
Il progetto di M.I.S.E., infatti, attiene alla soluzione dell'emergenza ambientale verificatasi nell'area cd. ex Masan, afferendo, quindi, all'aspetto di tutela ambientale, che si interseca, ma non si identifica, con quello relativo all'occupazione (rectius, requisizione) degli immobili nella titolarità del privato.
Mentre, infatti, il progetto di messa in sicurezza ha riguardo alle modalità di attuazione delle misure necessarie ad assicurare la tutela dell'ambiente (inteso come bene collettivo), al fine di determinare una legittima compressione del diritto dominicale del privato è necessaria l'adozione di un apposito provvedimento, avente requisiti rigorosamente predeterminati.
In particolare, nel caso di specie, lungi dal venire in considerazione una fattispecie di “occupazione” di un fondo da parte della pubblica amministrazione al fine di acquisirne la proprietà, ci si trova di fronte ad una fattispecie di cd. requisizione, che si caratterizza per il carattere temporaneo dell'occupazione
(desumibile dalla natura stessa della M.I.S.E., identificantesi con “ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”) e per la mancanza di finalità ablatoria (confermata dal il quale, a pagina 2 della Pt_1 comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto di non aver mai posto in contestazione la proprietà dell'area).
r.g. n. 5 Alla luce di quanto previsto dall'art. 835 c.c., la requisizione di beni mobili o immobili può essere effettuata “quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili” e a condizione che al proprietario sia corrisposta una “giusta indennità”. Il secondo comma del medesimo articolo, inoltre, prevede che “le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali”.
Correlativamente, l'art. 7 l. 2248/1865 all. E prevede: “Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.”.
Tale potere di requisizione, attribuito al Prefetto ai sensi dell'art. 2 r.d. 773/1931,
è riconosciuto altresì, in via suppletiva, al Sindaco ai sensi dell'art. 54 comma 2 d.lvo
267/2000 (cfr. C.d.S., Ad. Plenaria, 30.7.2007, n. 10).
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate è possibile desumere che il provvedimento di requisizione possa essere adottato – dal Prefetto o, in caso di urgenza, dal Sindaco – a condizione che: sussistano situazioni di assoluta necessità e urgenza;
sia necessario per soddisfare straordinarie e imprevedibili esigenze;
il provvedimento sia adottato per un tempo limitato e ben definito e sia previsto il pagamento di un indennizzo al privato che veda compromesso il proprio diritto dominicale.
Alla luce di quanto esposto è possibile desumersi che, al fine di poter procedere alla requisizione di un immobile privato, è necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento che, mediante il riferimento agli elementi sopra indicati, effettui un bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato, prendendo espressamente in considerazione la posizione del proprietario del bene requisito.
Non può, quindi, ritenersi che tale provvedimento sia implicitamente contenuto nel progetto di M.I.S.E. (rectius, nel provvedimento di approvazione dello stesso) che preveda l'utilizzo degli immobili del privato ai fini della messa in sicurezza dell'area, non solo perché tale documento non contiene i requisiti indicati sopra, ma anche in considerazione del fatto che il provvedimento amministrativo adottato in attuazione del disposto dell'art. 250 d.lvo 152/2006 attiene esclusivamente al profilo della tutela di un bene (l'ambiente) necessariamente collettivo, non rientrando quindi tra le sue finalità la ponderazione dell'interesse proprietario dei privati eventualmente destinatari delle misure dal medesimo progetto previste (interesse la cui incisione dovrà, quindi,
r.g. n. 6 necessariamente avvenire mediante l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi di requisizione o di occupazione).
Nel caso di specie, da quanto emerge dagli atti di causa, nessun provvedimento di requisizione degli immobili oggetto del presente giudizio risulta essere stato emesso dalle autorità competenti (Prefetto o, data la situazione di emergenza, Sindaco); conseguentemente, mancando in radice un provvedimento requisitorio espressione del potere amministrativo, l'occupazione di tali capannoni risulta illegittima e, correlativamente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi qualificare la condotta della pubblica amministrazione come “mero comportamento”, non collegato neppure in via mediata all'esercizio del potere amministrativo (non potendosi, per le ragioni sopra esposte, ritenere che tale esercizio sia ravvisabile nell'adozione delle misure di sicurezza ambientali, le quali si riferiscono a un diverso piano – e a una diversa funzione – dell'agire amministrativo). (…)
Deve invece rigettarsi la domanda di condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione.
Se, infatti, parte attrice ha dimostrato l'an della pretesa risarcitoria – dal momento che, oltre ad aver dimostrato il carattere illegittimo dell'occupazione degli immobili nella sua titolarità, ha altresì dedotto che, ove gli stessi non fossero stati occupati dal Comune, avrebbe provveduto a concederli in locazione, in conformità a quanto verificatosi in precedenza (risultando incontestato tra le parti che tali capannoni fossero stati precedentemente locati alla Masan s.r.l.), in tal modo adempiendo all'onere di allegazione e prova su di essa gravante (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13071 del 25/05/2018) – è pur vero che la stessa non ha provveduto a offrire i necessari elementi per la determinazione del quantum del risarcimento.
In particolare, parte attrice si è limitata a produrre in giudizio, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., i dati delle quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia delle Entrate per il Comune di in relazione alle aree Parte_1 produttive/commerciali per gli anni 2010 e 2017, recanti l'indicazione del valore di locazione minimo e massimo per metro quadrato, senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione idonea a dimostrare l'estensione dei capannoni che sarebbero stati, in mancanza di illegittima occupazione, locati.
La deduzione contenuta nell'atto di citazione in ordine all'estensione dell'area oggetto di occupazione, d'altra parte, è stata oggetto di espressa contestazione da parte della convenuta Provincia di Rieti, la quale, a pagina 9 della comparsa di costituzione,
r.g. n. 7 ha dedotto la mancata prova, da parte dell'attrice, dell'estensione dei capannoni;
a fronte di tale contestazione l'attrice non ha prodotto in giudizio documentazione, e in particolare le visure catastali reperibili presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio, contenente i dati relativi all'estensione delle singole particelle occupate, informazioni che non emergono dalla ulteriore documentazione prodotta dalle parti nel presente giudizio.
Alla mancata produzione di tale documentazione, che l'attrice avrebbe potuto facilmente reperire presso l'ente sopra richiamato, non può d'altra parte supplirsi mediante l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, dal momento che per costante giurisprudenza la C.T.U. ha lo scopo di recare ausilio al giudice nell'esame delle materie che richiedono speciale competenza tecnica, ma non può mai e in nessun caso – salvo che nell'ipotesi di C.T.U. percipiente, evidentemente estranea al caso in questione
– supplire all'osservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti (v. Cass. 6 aprile
2005 n. 7097). (..)
Dalle superiori considerazioni discende il necessario rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, non essendo stati prodotti in giudizio i dati che, unitamente alle quotazioni immobiliari fornite dall'Agenzia delle Entrate e prodotte in giudizio dall'attrice, consentano di determinare l'effettivo valore locativo degli immobili occupati.
Dal rigetto della domanda risarcitoria attorea discende l'assorbimento dell'eccezione di compensazione formulata dal convenuto in ogni caso Controparte_5 inaccoglibile atteso che, in primo luogo, l'art. 253 comma 3 d.lvo 152/2006 prevede che
“il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo
a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro,
l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi
l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità” e che nel caso di specie, risultando pacifica tra le parti la responsabilità dell'inquinamento in capo a Masan s.r.l., nessun provvedimento motivato dell'amministrazione comunale avente il contenuto di cui alla richiamata disposizione risulta essere stato emesso, di talché non si ravvisano i presupposti per ritenere sussistente il dedotto credito dell'ente territoriale nei confronti dell'attrice.
Del pari infondata deve peraltro ritenersi l'eccezione di compensazione relativa al credito che deriverebbe in capo all'amministrazione in virtù della delibera n.
r.g. n. 8 149/2010, emessa ai sensi dell'art. 192 comma 3 d.lvo 152/2006, per non avere il offerto la prova dell'esistenza e dell'entità di tale credito, non potendosi, Pt_1 peraltro, ritenere idonee a costituire elemento di prova le fatture prodotte sub allegati 4
e 5 alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del atteso che le stesse Pt_1 fanno espresso riferimento al contratto di appalto n. 6759 del 28.12.2009, mentre la delibera richiamata è stata emessa nella successiva data del 20.9.2010. Pertanto, atteso che l'asserito credito dell'amministrazione comunale deriverebbe dalle lavorazioni che il ha dovuto eseguire in seguito alla mancata attuazione da parte, tra gli altri, Pt_1 della società attrice dell'ordine contenuto nella delibera n. 149/2010, tale credito non può ritenersi provato in base a fatture emesse in relazione ad un contratto di appalto stipulato in data antecedente l'emissione di tale delibera. Non può, inoltre, aver alcun rilievo probatorio il prospetto di calcolo prodotto sub allegato 3 alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del ove si legge il riferimento delle fatture sopra citate Pt_1 alla delibera n. 149/2010, in quanto atto formato dalla stessa parte che lo ha prodotto.
Dalle superiori considerazioni discende l'accoglimento della domanda di condanna del al rilascio dell'immobile oggetto di Parte_1 occupazione e il rigetto della domanda di condanna dello stesso al risarcimento del danno. (…)
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma la sentenza del Tribunale di Rieti n. 108/2020 pronunciata a definizione del procedimento RG 231/2018, pubblicata il 21 febbraio 2020, previa sospensione della sua provvisoria efficacia esecutiva:
1) In accoglimento del primo motivo del presente appello dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo.
2) Accogliere il presente appello nei restanti motivi e quindi riformare comunque la sentenza del Tribunale di Rieti nella parte in cui essa reca la condanna del convenuto odierno appellante alla restituzione del sito, già in precedenza restituito alla proprietà dall'Amministrazione comunale.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA Cap e 15% per spese generali”
La società immobiliare ha rassegnato le seguenti Controparte_1
r.g. n. 9 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis rejectis, A) rigettare tutti i motivi di impugnazione proposti dal Parte_1 avverso la sentenza n. 108/20, pubblicata in data 21.2.2020 dal Tribunale Civile di
Rieti, con conferma dei relativi capi di sentenza integrati dalla espressa condanna alla rimozione e sgombero dei locali de quibus;
B) In accoglimento dell'appello incidentale proposto, ed in parziale riforma della impugnata sentenza in relazione al motivo di gravame di cui al punto 4°, condannare il al risarcimento Parte_1 del danno da illegittima occupazione in favore dell'appellata quantificato nella misura di €792.000,00, come indicato nell'atto introduttivo del giudizio ed adeguato alla data di pubblicazione della sentenza di appello ovvero nella determinanda misura maggiore
o minore ritenuta di giustizia previa, se del caso, CTU per l'esatta individuazione dell'estensione dei beni illegittimamente occupati.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, si ribadisce la richiesta di ammissione di CTU (già articolata in primo grado)”.
All'esito della disposta consulenza tecnica, volta ad accertare lo stato dei luoghi di causa, il valore locativo dei beni oggetto del presente giudizio (locali denominati “C”
“D” “E”) e di ogni altro spazio occupato dal Comune di utilizzati dal Parte_1 detto per lo stoccaggio del compost, a decorrere dal dicembre 2011 fino al Pt_1 mese di febbraio 2020, da quantificare assumendo quale parametro di riferimento il prezzo praticato con riguardo ai beni aventi caratteristiche e destinazione similari, la causa all'udienza del 03/04/2025 è stata trattenuta in decisione.
Sull'appello principale.
Il ha censurato la sentenza per aver ritenuto Parte_1 sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice amministrativo.
Il a sostegno della censura, ha dedotto: - che “effettivamente Pt_1
l'occupazione del sito finalizzata all'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza avrebbe richiesto l'adozione di un provvedimento di occupazione temporanea, ai sensi dell'articolo 49, comma 5°, del D.P.R. n. 327 del 2001 (e non, come ritenuto dal
Tribunale, una requisizione in uso)”; - che, tuttavia, l'occupazione temporanea non strumentale all'espropriazione, ma finalizzata all'utilizzazione dei beni privati per urgenti ragioni di pubblica utilità, richiede che all'occupazione preesista una r.g. n. 10 dichiarazione di pubblica utilità; - che, in materia ambientale, “l'approvazione dell'intervento di messa in sicurezza del sito comporta, ai sensi dell'articolo 242, comma 7°, del D. Lgs. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori”; - che, a fronte della dichiarazione di pubblica utilità, il provvedimento d'occupazione temporanea si pone come provvedimento meramente consequenziale ed attuativo della dichiarazione di pubblica utilità.
Tanto dedotto, il ha sostenuto che non è “condivisibile l'affermazione Pt_1 svolta dal Tribunale di Rieti, secondo cui nella sede dell'approvazione del provvedimento ambientale verrebbe in esame solo la considerazione della tutela del bene ambientale senza alcuna ponderazione dell'interesse proprietario”, posto che, al contrario, “è proprio nella sede della dichiarazione di pubblica utilità, o comunque nella sede dell'approvazione del progetto, che avviene la ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, al punto che non si è mai dubitato che la dichiarazione di pubblica utilità non è un subprocedimento di un più ampio procedimento ablativo, ma costituisce un procedimento autonomo che si conclude con un atto di natura provvedimentale, che incide direttamente sulla sfera giuridica del proprietario ed è immediatamente lesivo, comportando la degradazione della proprietà ad interesse legittimo oppositivo”. Né è possibile sostenere, ad avviso dell'appellante, un diverso atteggiarsi nella materia ambientale della dichiarazione di pubblica utilità rispetto ai consequenziali atti applicativi, posto, da una parte, che le misure disciplinate dagli artt.
239 e ss. del codice di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, hanno nel loro complesso una finalità di salvaguardia del bene ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno;
e dall'altra parte, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Rieti, la ricognizione dell'ambiente come un bene di rilevanza costituzionale, rende evidente che, qualora sulla cosa materiale concorra tanto l'interesse del privato protetto dal diritto di proprietà, quanto l'interesse pubblico generale di protezione dell'ambiente, ricorre un caso di proprietà limitata o conformata dalla norma giuridica, pertanto esposta alla regolamentazione pubblica dell'interesse generale, con atti di natura provvedimentale emanati sulla base di potestà pubblicistiche. La compressione della proprietà e delle facoltà dominicali dipende quindi dalla regolamentazione predisposta dall'amministrazione in ragione della tutela generale dell'ambiente, cui la legge riconnette la dichiarazione di pubblica utilità delle misure di cui agli artt. 239 e ss. del codice dell'ambiente. E' quindi anche chiaro che - a differenza dei casi di occupazione temporanea delle aree non soggette al procedimento espropriazione (articolo 49, comma r.g. n. 11 1°, del D.P.R. n. 380 del 2001), nei quali, normalmente, il bene alla scadenza del termine dell'occupazione è restituito al privato, con integrale riespansione della proprietà, salvo i casi in cui invece la proprietà resti esposta all'espropriazione larvata ed alla limitazione della possibilità di esercizio della proprietà, che si ricollega alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera -, nei diversi casi di occupazione temporanea per l' utilizzazione dei beni per urgenti ragioni di pubblica utilità (articolo 49, comma
5°, del D.P.R. n. 380 del 2001) è invece fisiologico che la proprietà resti limitata e conformata dalla dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che all'esito dell'occupazione i beni sono restituiti nella veste e con le limitazioni risultanti dalla dichiarazione di pubblica utilità.
Tenuto conto di ciò, secondo il appellante, occorre considerare che nel Pt_1 caso di specie - nel quale, all'esito dell'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza del sito , quest'ultimo, sebbene non ritualmente occupato, è stato comunque restituito al privato - le domande proposte dalla società attrice, per come interpretate dal Tribunale, sono da reputarsi dirette a contestare, non l'occupazione, in sé e per sé avvenuta per il tempo necessario per l'esecuzione dell'intervento ambientale, ma direttamente ed in via immediata la compressione e la ridotta possibilità di esercizio della proprietà, e quindi l'espropriazione “larvata”, arrecata dall'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza. Più precisamente occorre considerare che la società attrice, formulando le proprie domande, non ha mai dedotto la lesione della proprietà avvenuta nel tempo della materiale occupazione temporanea del sito, ma piuttosto la lesione asseritamente arrecata alla proprietà nel suo assetto arrecato dall'avvenuta realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza del sito. Difatti, per come articolate ed a fronte del fatto pacifico che all'esito dell'esecuzione dell'intervento ambientale il sito è stato restituito al privato, tali domande sarebbero rimaste immutate, anche laddove la realizzazione dell'intervento fosse avvenuta a mezzo del provvedimento di occupazione, con restituzione del bene alla scadenza. Ciò dimostra che la parte attrice ha inteso porre in contestazione, non l'occupazione temporanea, comunque cessata, ma invece, direttamente ed immediatamente, il progetto dell'intervento di messa in sicurezza del sito, sebbene assistito dalla dichiarazione di pubblica utilità, lamentando la ridotta possibilità dell'esercizio della proprietà del sito che ne è conseguita all'esito della sua restituzione.
E' perciò evidente, secondo il l'insussistenza della giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto non una lite meramente r.g. n. 12 restitutoria, ma la diretta contestazione del progetto approvato con implicita dichiarazione di pubblica utilità, posto che tale controversia si risolve nella diretta contestazione del provvedimento amministrativo di approvazione del progetto, contenente la dichiarazione di pubblica utilità, pertanto immediatamente lesivo, da svolgersi mediante la domanda di annullamento dinanzi al giudice amministrativo nella giurisdizione generale di legittimità, ai sensi dell'articolo 7 del c.p.a., o anche nella giurisdizione esclusiva di cui all'articolo 133, comma 1°, lettera f) del c.p.a., ricadendo la controversia nella ampia materia della gestione dell'uso del territorio, ed involgendo la controversia l'uso dei poteri discrezionali.
Ed è anche evidente, secondo l'appellante, che il Tribunale di Rieti, disponendo la restituzione del bene già materialmente restituito al privato, ha finito, con travalicamento della giurisdizione e con eccesso di potere giurisdizionale, per imporre all'amministrazione comunale un comportamento presupponente la risoluzione o la caducazione del provvedimento amministrativo di approvazione del progetto di messa in sicurezza del sito.
Sotto diverso profilo, l'appellante ritiene comunque che la controversia, nella parte in cui ha ad oggetto la contestazione dell'inerzia dell'amministrazione tenuta ad ulteriormente provvedere, fuoriesca anch'essa dalla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto l'interesse legittimo pretensivo ed il dovere pubblicistico di provvedere.
La censura non coglie nel segno.
Il Tribunale ha osservato che il progetto di messa in sicurezza di emergenza
(M.I.S.E.) dell'area “ex Masan” prevedesse il riempimento dei capannoni per cui è causa con il cosiddetto compost;
che il provvedimento di approvazione del progetto de quo non risulta idoneo a legittimare l'occupazione dei capannoni di proprietà della società di cui in epigrafe, per l'assorbente rilievo che il progetto di M.I.S.E. attiene alla tutela ambientale, e, segnatamente, alla soluzione dell'emergenza ambientale verificatasi nell'area cd. ex Masan.
Tale progetto di messa in sicurezza ha riguardo alle modalità di attuazione delle misure necessarie ad assicurare la tutela dell'ambiente (inteso come bene collettivo).
Allorquando sia necessario per l'attuazione del progetto comprimere il diritto di proprietà del privato è necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento.
Il Tribunale ha osservato, altresì, che, nel caso di specie, la P.A. non ha occupato i capannoni al fine di acquisirne la proprietà o, aggiunge la Corte, al fine di conformarla,
r.g. n. 13 ma piuttosto per mettere in sicurezza il sito, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, come pacificamente emerge dalla ricerca da parte del di soluzioni per sgomberare i capannoni. Pt_1
In particolare, le circostanze dedotte dalla società di cui in epigrafe, secondo cui: in data 28.2.2012 un ingegnere incaricato (ing. dal Comune di Persona_1
ha redatto un progetto preliminare per la rimozione del compost e in Parte_1 data 17.5.2012 il predetto Comune ha convocato una conferenza di servizi per fare il punto sull'attività sino a quel momento svolta per la M.I.S.E. dell'ex stabilimento
Masan, nell'ambito della quale l'ing. ha rappresentato che la sorgente Persona_1 primaria di contaminazione era rappresentata dal compost della Masan s.r.l. abbandonato nel sito” sono state documentate e comunque non contestate.
Il Tribunale ha proseguito sostenendo che l'occupazione dei capannoni, da far rientrare nel novero delle requisizioni, in ragione della norma di cui all'art. 835 c.c., secondo cui la requisizione di beni mobili o immobili può essere effettuata “quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili” e a condizione che al proprietario sia corrisposta una “giusta indennità”, trova la sua specifica disciplina - per il rinvio di cui al secondo comma della norma testè citata, secondo cui “le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali”- nell'art. 7 l. 2248/1865 all.
E, che recita: “Allorché per grave necessità la pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.”
Dunque, il provvedimento di requisizione può essere adottato – dal Prefetto o, in caso di urgenza, dal Sindaco – a condizione che: sussistano situazioni di assoluta necessità e urgenza;
sia necessario per soddisfare straordinarie e imprevedibili esigenze;
il provvedimento sia adottato per un tempo limitato e ben definito e sia previsto il pagamento di un indennizzo al privato che veda compromesso il proprio diritto dominicale.
Il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto, in ragione delle norme su richiamate, che per la requisizione di un immobile privato, è necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento, che, mediante il riferimento agli elementi sopra indicati, effettui un bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato, prendendo espressamente in considerazione la posizione del proprietario del bene requisito, ed ha fatto giustamente r.g. n. 14 presente che il provvedimento di requisizione non possa considerarsi implicitamente contenuto nel progetto di M.I.S.E. (rectius, nel provvedimento di approvazione dello stesso) che preveda l'utilizzo degli immobili del privato ai fini della messa in sicurezza dell'area, non solo perché tale documento non contiene i requisiti indicati sopra, ma anche in considerazione del fatto che il provvedimento amministrativo adottato in attuazione del disposto dell'art. 250 d.lvo 152/2006 attiene esclusivamente al profilo della tutela di un bene (l'ambiente) necessariamente collettivo, non rientrando quindi tra le sue finalità la ponderazione dell'interesse proprietario dei privati eventualmente destinatari delle misure dal medesimo progetto previste (interesse la cui incisione dovrà, quindi, necessariamente avvenire mediante l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi di requisizione o di occupazione).
Il Tribunale, attesa l'inesistenza di un provvedimento di requisizione dei capannoni, e, dunque, in radice, di un provvedimento requisitorio espressione del potere amministrativo, ha concluso per l'abusività dell'occupazione, con giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi qualificare la condotta della pubblica amministrazione come “mero comportamento” non collegato neppure in via mediata all'esercizio del potere amministrativo (non potendosi, per le ragioni sopra esposte, ritenere che tale esercizio sia ravvisabile nell'adozione delle misure di sicurezza ambientali, le quali si riferiscono a un diverso piano – e a una diversa funzione – dell'agire amministrativo).
La Corte condivide pienamente il ragionamento del Tribunale.
Aggiunge la Corte che, anche se per avventura si volesse ritenere che con il provvedimento di approvazione del MISE si sia legittimamente disposta una forma di occupazione temporanea, non finalizzata all'esproprio, ma ad altre esigenze pubbliche e contingenti, la domanda di restituzione dei capannoni e di risarcimento del danno per il protrarsi dell'occupazione rientrerebbe comunque nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica fatta valere in giudizio sarebbe di diritto soggettivo e, non essendo in contestazione il provvedimento di occupazione, la controversia non avrebbe per oggetto atti o provvedimenti della pubblica amministrazione, sicché essa non sarebbe soggetta alla giurisdizione esclusiva prevista dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e ridefinito dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale.
In sostanza, ove non si fanno valere vizi di illegittimità del provvedimento amministrativo di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio ( o di requisizione), come è avvenuto nel caso in esame, ma solo l'illecito protrarsi r.g. n. 15 dell'occupazione temporanea, la giurisdizione si radica in capo al giudice ordinario.
Per concludere, osserva la Corte che è stato lo stesso appellante ad affermare che effettivamente per l'occupazione del sito sarebbe stato necessario uno specifico provvedimento, da individuarsi, a suo avviso, nel provvedimento di occupazione temporanea, ai sensi dell'articolo 49, comma 5°, del D.P.R. n. 327 del 2001, e non nel provvedimento di requisizione in uso, come ritenuto dal Tribunale, tuttavia, secondo la sua prospettazione, “l'approvazione dell'intervento di messa in sicurezza del sito comporta, ai sensi dell'articolo 242, comma 7°, del D. Lgs. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori”, in forza della quale è ben possibile l'occupazione temporanea, sostanziandosi essa nell'attuazione della dichiarazione di pubblica utilità.
Osserva la Corte che, a prescindere dal fatto che il non ha depositato, Pt_1 come sarebbe stato suo onere, la delibera di approvazione dell'intervento di messa in sicurezza del sito, donde poterne valutare il contenuto, l'intervento di messa in sicurezza, pacificamente volto alla tutela ambientale, non giustifica il coinvolgimento di terzi estranei al procedimento amministrativo o, meglio, delle loro proprietà, dovendosi necessariamente provvedere con specifico atto al loro coinvolgimento.
Solo in tal modo sarebbe stato possibile legittimamente comprimere il diritto di proprietà.
In ragione della mancanza di specifico atto amministrativo legittimante l'occupazione temporanea, si è in presenza di un mero comportamento della P.A. per le cui conseguenze sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Con ulteriore motivo di appello, il ha censurato la Parte_1 sentenza per aver accolto la domanda di restituzione, nonostante avesse già restituito il sito, dopo averlo messo in sicurezza.
La censura è infondata, in quanto la restituzione dei capannoni liberi dal compost non era pacificamente avvenuta.
Ed è evidente che in caso di occupazione abusiva la restituzione dei beni deve essere effettiva, consentendo al proprietario di poterli utilizzare.
Con l'ultimo motivo di appello, il ha censurato la Parte_1 sentenza per avere ritenuto infondata, sia pure ad abundantiam, avendola ritenuta assorbita, l'eccezione di compensazione.
Tale motivo di appello è inammissibile, in quanto, come oltretutto evidenziato dallo stesso il Tribunale ha esaminato tale eccezione solo ad abundantiam, Pt_1
r.g. n. 16 avendola ritenuta assorbita, dunque, nessuna pronuncia è stata emessa in relazione ad essa.
L'appellante avrebbe dovuto riproporre tempestivamente la domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c., sia pure condizionatamente all'accoglimento dell'appello incidentale, mentre, come desumibile dalle conclusioni, a ciò non ha provveduto.
Sull'appello incidentale.
La società di cui in epigrafe ha censurato la sentenza per aver rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova in ordine alla “determinazione del quantum”, posto che,
a fronte di espressa contestazione sull'estensione dei capannoni, avrebbe avuto l'onere di depositare “documentazione, e in particolare le visure catastali reperibili presso l'Agenzia delle Entrate, contenente i dai relativi all'estensione delle singole particelle occupate”.
Ha dedotto che le visure catastali non avrebbero consentito l'accertamento dell'estensione dei tre capannoni e dell'area antistante, perché i rifiuti non occupavano interamente le particelle, essendo stati ammassati in un'area delimitata e più ristretta.
Questo il motivo per cui aveva chiesto la nomina di un consulente tecnico.
In ogni caso, ha osservato che l'estensione dei capannoni e delle aree occupate dai rifiuti era desumibile dalla documentazione versata in atti, basti pensare che il
[...] aveva depositato ex art. 210 c.p.c. vari documenti utili allo scopo, Parte_1 tra cui una piantina, con schizzo planimetrico in scala da 1:1000, individuando con il colore verde le aree occupate dal compost a seguito dell'intervento di MISE, una piantina catastale del foglio 26 particella 73 con annessi sub, in scala da 1:1.000, che consentivano, con un semplice calcolo matematico, di individuare esattamente l'estensione dei capannoni interessati dall'accumulo di compost.
In sostanza, ad avviso dell'appellante incidentale, il Tribunale o ricavava il dato dell'estensione dai documenti versati in atti o demandava tale accertamento al consulente, che avrebbe dovuto stabilire con precisione millimetrica l'effettiva estensione degli immobili occupati dal compost accumulato dal convenuto nella proprietà . CP_1
La censura è fondata.
Il Tribunale, dopo aver osservato che l'attrice aveva dimostrato l'an, ha rigettato la domanda risarcitoria non avendo offerto “i necessari elementi per la determinazione del quantum, essendosi limitata a produrre in giudizio i dati delle quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia delle Entrate per il Comune di in Parte_1
r.g. n. 17 relazione alle aree produttive/commerciali per gli anni 2010 e 2017, recanti
l'indicazione del valore di locazione minimo e massimo per metro , senza, CP_6 tuttavia, produrre alcuna documentazione idonea a dimostrare l'estensione dei capannoni, così come dedotta nell'atto di citazione, ma contestata da parte avversa, che sarebbero stati, in mancanza di illegittima occupazione, locati”.
Sul presupposto che la lacuna probatoria non potesse essere colmata in sede di consulenza tecnica non ne ha disposto l'espletamento.
La Corte non condivide il ragionamento del Tribunale, in quanto contrastante con i principi espressi in materia di consulenza dalle Sezioni Unite.
Ed invero, le Sezioni unite, con sentenza n. 3086/2022, hanno espresso i seguenti principi di diritto: “1) In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili
d'ufficio;
2) In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio;
3) In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
Ebbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi, nel caso in esame, che l'attrice r.g. n. 18 avendo dedotto nell'atto di citazione l'estensione dei capannoni, non era tenuta, nonostante la specifica contestazione, a depositare i documenti da cui desumere con certezza la correttezza di tale dato, in quanto a tale lacuna ben avrebbe potuto supplire il consulente tecnico, acquisendo la documentazione necessaria ed attraverso l'accertamento in loco, atteso che non veniva in rilievo l'accertamento di un fatto principale, intendendosi per quest'ultimo quello individuato dalla situazione giuridica azionata (causa petendi) e dalla pretesa in ragione di essa esercitata (petitum).
Oltretutto, tenuto conto che il valore locatizio è ancorato anche allo stato di manutenzione dell'immobile, la consulenza sarebbe stata comunque necessaria.
Ed invero, le quotazioni OMI indicano un valore minimo ed un valore massimo, donde, al fine di individuare il giusto valore locatizio, bisogna necessariamente ricorrere al C.T.U.. il quale per la stima terrà conto dello stato dell'immobile.
L'intestata Corte ha disposto consulenza tecnica per accertare il valore locativo degli immobili occupati per lo stoccaggio dei compost.
Il consulente tecnico, per tale accertamento, ha fatto riferimento alle quotazioni
OMI II sem. 2011 per immobili destinati ad attività produttive site nel Comune di facendo presente che il valore oscilla tra 1,5 €/mq/mese e 2,1 Parte_1
€/mq/mese.
Ritenendo che i capannoni di causa anche nel 2011 non erano in buono stato di manutenzione, come desumibile dalla documentazione anche fotografica in atti, e comunque essendo caratterizzati da materiali, isolamento e impianti scadenti, ha condivisibilmente tenuto conto della quotazione minima pari a 1,5 €/mq/mese.
Quanto all'area esterna, il valore locativo della stessa è stato determinato omogenizzando la sua superficie a quella dei capannoni mediante l'utilizzo di un coefficiente di differenziazione edilizia pari a 0,1.
In forza di tali parametri, ha determinato il valore locativo degli immobili dal dicembre 2011 al febbraio 2020 in € 255.780,00, tenendo conto di un periodo di otto anni e 2 mesi (31.320,00 €/anno x 8 + 31.320,00 €/anno x 2/12 = € 255.780,00).
L'appellante incidentale ha contestato tale determinazione, facendo presente che il verbale di fine lavori è stato redatto in data 9.12.2011 e la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21.2.2020, donde, a suo avviso, il periodo da prendere a riferimento per la determinazione del canone va dal mese di dicembre 2011 al mese di febbraio
2020.
La contestazione è fondata, in quanto il periodo di occupazione abusiva è pari a r.g. n. 19 otto anni e tre mesi, mentre il CTU ha fatto riferimento ad un periodo di otto anni e due mesi.
Tenuto conto che il consulente, a seguito delle note critiche dell'odierna appellante incidentale, ha osservato che, nell'ipotesi in cui si faccia riferimento ad un periodo di otto anni e tre mesi, è sufficiente aggiungere la somma di € 2.610,00, ne deriva che all'importo di € 255.780,00 dovrà essere aggiunto l'importo di € 2.610,00, per un totale complessivo di € 258.390,00.
Per quanto fin qui detto, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, il deve essere condannato al pagamento in favore della Parte_1 società di cui in epigrafe, della somma di € 258.390,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulle somme via via rivalutate, dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(scaglione da 520.000,01 a 1.000.000,00, valori minimi in ragione della liquidazione a titolo risarcitorio di una somma nettamente inferiore a quella richiesta).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, così provvede:
- condanna il al pagamento della somma di € Controparte_7
258.390,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda, in favore della società Controparte_1
- rigetta l'appello principale proposto dal Parte_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite, in Controparte_7 favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, della società Controparte_1
che liquida in € 13.078,00, oltre oneri accessori e spese forfettarie;
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte del in favore dell'erario, della somma pari Controparte_7 al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 20