Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, quale Impresa designata ex art. 20 legge 990/69 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. LUno Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANINO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO CA, RE SNC, NA CI, ASSID ASSICURATRICE ITAL DANNI SPA IN L;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2478/00 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 20/01/00 e depositata il 29/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato Gaetano TREZZI (per delega Avv. Francesco TRICANICO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN CA, in data 2-9 marzo 1999, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Roma la s.p.a. Assid in l.c.a. e la s.p.a. Assitalia, in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., nonché la s.n.c. DI e NA LU per ottenere il risarcimento del danno - che quantificava in L. 1.300.000 - subito dalla sua auto il 19.5.1997, che, in sosta sulla strada, era stata urtata dall'autocarro della Edilreca, condotto da NA LU, mentre effettuava la manovra di retromarcia per parcheggiare. La proprietaria dell'autocarro e la NA ammettevano la dinamica dell'evento, descritta anche sul mod. CID, ma contestavano il quantum richiesto. Sia la s.p.a. Assid in l.c.a., sia la s.p.a. Assitalia nella qualità, rimanevano contumaci. Il Giudice di Pace, con sentenza del 29.2.2000, decidendo secondo equità, accoglieva la domanda in quanto la dinamica del sinistro non era contestata ed il danno era stato quantificato in L.
1.300.000 dal perito della società assicuratrice fin dal marzo 1998, d'accordo con il danneggiato. Ciononostante prima la s.p.a. Assid, poi la s.p.a. Assitalia, nella qualità, malgrado ripetutamente invitate a definire il sinistro, non avevano dato esecuzione a tale accordo, neppure dopo che erano state evocate in giudizio, in cui non si erano nemmeno costituite. Perciò anche l'Assitalia aveva violato gli obblighi previsti dall'art. 3, comma quarto, della legge 39/1977 non avendo provveduto ad offrire o a far offrire la somma ritenuta congrua. Detta società inoltre, nella sua qualità complessiva, aveva dimostrato incuria e negligenza nel non avere ancora definito un sinistro del 1997, malgrado gli obblighi derivanti dall'esercizio dell'assicurazione obbligatoria, di generale interesse. Ritenuto pertanto che l'omissione di qualsiasi offerta configurasse un'ipotesi più grave di un'offerta incongrua - ipotesi quest'ultima contemplata espressamente dal nono comma dell'art. 3 della succitata norma - e ravvisata la colpa grave dell'Assitalia, inquadrabile come colpa professionale (art. 1176, secondo comma, cod. civ.) per la sua qualità di pubblico agente e in relazione ai doveri di supervisione, stimolo e direzione inerenti alla sua posizione, la condannava in proprio, ai sensi della predetta norma, a pagare a favore della s.p.a. Consap, gestione autonoma del F.G.V.S., L. 1.300.000, pari all'importo del danno risarcibile e presunto corrispettivo dell'impegno delle strutture giudiziarie. Disponeva conseguentemente la trasmissione della sentenza alla CONSAP per quanto di competenza. Avverso quest'ultimo capo di decisione ricorre per Cassazione la s.p.a. Assitalia, quale impresa designata a norma dell'art. 20 legge 990/1969. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo, la ricorrente deduce "Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". La colpa grave non poteva esser ravvisata nell'esser l'Assitalia rimasta contumace, avendo questa circostanza soltanto effetti processuali sulle comunicazioni e notificazioni. Nè la colpa grave poteva esser ravvisabile nella mancata offerta di una somma risarcitoria perché l'art. 3, nono comma, della legge 39/1977 non è applicabile alla fattispecie in quanto le alternative sono le seguenti: a) l'assicuratore lascia trascorrere inutilmente i termini fissati per adempiere all'obbligo di comunicare al danneggiato la misura della somma offerta ovvero non indica i motivi per cui non ritiene di fare l'offerta; b) l'assicuratore, dopo aver offerto una somma superiore a L. 100.000, non provvede al pagamento nei termini prescritti;
c) tra la somma liquidata e quella offerta dall'assicuratore vi è una notevole sproporzione dovuta a dolo o colpa grave.
Dagli atti emerge invece che non vi è stata mai un'offerta e quindi non vi sono i presupposti per applicare l'ipotesi sub c). Quindi la decisione del giudice è irragionevole perché ha ipotizzato un' offerta pari a zero e l'ha equiparata all'insufficienza della stessa, che è l'ipotesi contemplata dalla norma. Pertanto è impossibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Inoltre gli artt. 25 e 26 della legge 990/1969 e 9-10 della legge 39/77 attribuiscono al Commissario liquidatore la possibilità di liquidare, in deroga all'art. 19, secondo comma, legge 990/69, i sinistri per conto del F.G.V.S. riservando all'impresa designata la legittimazione processuale perché nei confronti del commissario liquidatore non è possibile agire esecutivamente. Perciò l'impresa designata non può definire transattivamente la controversia, diversamente da come ritenuto dal Giudice di Pace.
Pur se la rubrica del motivo limita la censura al difetto di motivazione tuttavia nell'esposizione di esso è possibile cogliere anche la censura di violazione di legge.
1.1 - Questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite resa in sede di composizione di contrasto (S.U. 7452/1992), ha risolto la questione sulla natura della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 3, nono comma, della legge 26 febbraio 1977 n. 39 - disposizione non contenuta nel D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 - che il giudice ha il potere discrezionale, anche per la misura - fissata solo nell'importo massimo - di infliggere d'ufficio all'assicurazione per la responsabilità civile con la sentenza con cui la condanna a risarcire il danno alle cose, e l'ha risolta definendola giudiziaria. Pertanto ha differenziato questa sanzione da quella di corrispondere "una sanzione pecuniaria nella misura di lire centomila, o, se è stata fatta offerta superiore, in misura pari alla somma offerta", prevista dall'ottavo comma della legge di conversione 39/1977 (corrispondente al settimo del D.L. 857/1976) che l'autorità amministrativa, nel rispetto del procedimento previsto dall'allora vigente legge 24 dicembre 1975 n. 706 - sostituita poi dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 - può irrogare all'assicurazione che non osservi i termini prescritti dai commi quattro, cinque e sei dell'art. 3 nell'adempimento degli obblighi ivi previsti, affermandone la natura amministrativa. Conseguentemente le medesime Sezioni Unite hanno escluso che la statuizione di condanna del giudice civile al pagamento della sanzione pecuniaria possa esser impugnata a norma del decimo comma dell'art. 3, e cioè secondo il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, ed hanno affermato l'impugnabilità della sentenza che la contiene con i normali mezzi endoprocessuali confacenti al suo grado o tipo di giudizio.
Questi principi, già ribaditi (Cass. S.U. 10637/1993 e Cass. 978/1995) ed ora da riaffermare, comportano l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 99 del DLGS 1999 n. 507 - che ha stabilito che il giudice di Pace deve giudicare sull'opposizione a sanzione amministrativa secondo diritto - al giudizio con cui il giudice di Pace condanna d'ufficio, secondo equità necessaria (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), l'assicurazione alla sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 3, nono comma, legge 39/1977, con conseguente limitazione delle censure ammissibili dinanzi a questa Corte a quelle avverso tale tipo di giudizio (Cass. S.U. 716/1999). Un limite di tale giudizio è costituito dal dovere del giudice di Pace di rispettare i precetti costituzionali, che, nel caso di specie è stabilito dall'art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può esser imposta se non in base alla legge (principio di legalità). Detto principio però non è violato se il giudice interpreta estensivamente la fattispecie normativa che prevede la sanzione civile. Pertanto, come già affermato da questa Corte (Cass. 4468/1991), ed ora ribadito, è da ritenere che l'ipotesi espressamente prevista dal comma nono della legge 39/1977 per l'irrogazione della sanzione - e cioè la notevole sproporzione tra la somma offerta dall'assicurazione e quella liquidata dal giudice - comprenda l'ipotesi più grave in cui l'offerta è del tutto mancata perché in tal caso la sproporzione sanzionata dalla norma è indiscutibilmente massima, e tale comportamento dell'assicurazione lede più intensamente l'interesse superindividuale tutelato dalla legge, che è quello del corretto esercizio del sistema dell'assicurazione obbligatoria, sotteso alla sanzione medesima. Inoltre, diversamente opinando, questa ipotesi più grave resterebbe irragionevolmente priva di sanzione, attesa l'impossibilità di applicare la sanzione di cui al comma ottavo dell'art. 3 della legge 39/1977 perché prevista per le diverse fattispecie indicate nei commi quattro, cinque e sei che non possono esser interpretate analogicamente stante la natura punitiva della predetta sanzione.
Quindi questa parte della censura va respinta.
1.3 - Quanto poi al vizio di motivazione della sentenza impugnata sulla ravvisata colpa grave dell'Assitalia, la relativa censura è inammissibile perché nel giudizio secondo equità la motivazione è soggetta al sindacato di legittimità solo nelle ipotesi di assoluta mancanza di essa o nei casi di motivazione apparente, ovvero insanabilmente contraddittoria, il che è da escludere nel caso in esame in cui invece il giudice di Pace, come riassunto nella parte espositiva, ha dettagliatamente descritto il comportamento dilatorio dell'Assitalia prima e dopo l'instaurazione del giudizio, giudicandolo perciò contrario alla diligenza esigibile da un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, tanto più se, come nella specie, rivestiva la qualità di soggetto pubblico designato per la liquidazione dei danni. È pertanto evidente l'iter logico seguito dal Giudice di Pace nella contestata valutazione.
1.4 - Concludendo il ricorso deve esser dichiarato inammissibile. Non sussiste il presupposto per la pronuncia sulle spese in mancanza di espletamento di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla par le spese. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004