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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, Dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente: SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25843 del Ruolo Generale Previdenza dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: reddito di cittadinanza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Pedata Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale p.t. Controparte_1 rap.ta e difesa dall'Avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 novembre 2024, parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di restituzione della somma di € 3.474,69 CP_1 e contestualmente condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
CP_1 CP_ Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. Esponeva che, l'08/07/22, aveva ricevuto comunicazione dall' con la quale si disponeva la CP_1 revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza, nonché, la restituzione di € 3.474,69 con la seguente motivazione “Accertamento ispettivo di svolgimento di lavoro nero (art. 7, co. 5 lett h l. 26/2019)” nel periodo dall'agosto 2020 al giugno 2021”. In particolare, evidenziava che la revoca del beneficio si fondava sulla circostanza che, la ricorrente, unitamente al sig. veniva imputata in procedimento penale rg n. 6026/2022 per Parte_2 aver esercitato attività di parcheggio e guardiamacchine abusivo in quanto richiedente e Pt_2
n.q. di beneficiario (istanza RDC prot. 2214661-2020).
[...]
Precisava, inoltre, che con sentenza n. 1427/24 il Tribunale di Napoli aveva assolto entrambi gli imputati e, più precisamente, sia per non aver commesso il fatto e sia perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Si costituiva l' che chiedeva il rigetto nel merito. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa. L' ha revocato il reddito di cittadinanza, che era stato erogato al nucleo familiare della ricorrente CP_1 in accoglimento della domanda per l'omessa comunicazione all' Controparte_2 CP_1 dello svolgimento di lavoro, seppur irregolare, da parte del componente del nucleo familiare beneficiario della prestazione, nonché, per omessa comunicazione delle correlate modifiche reddituali del nucleo, incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione. Giova premettere che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito "quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale" (art.1). Il RdC, quindi, è finalizzato a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano. Non a caso in dottrina si è parlato di beneficio dalla "natura bifronte", che si propone cioè di contrastare la povertà promuovendo nello stesso tempo l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro. Sulla stessa linea anche la Consulta ha osservato che "… il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). In primo luogo, è opportuno rammentare che l'art. 2 co. 1, lett. b) n. 3) del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio che il richiedente abbia: "un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo".
Tale disposizione è completata dal successivo art. 3, comma 11, secondo cui "E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU.
La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione".
Tali obblighi di comunicazione, invero, rivestono particolare importanza in quanto volti ad informare l'ente erogatore di qualsiasi variazione reddituale suscettibile di rilevare ai fini della concessione della prestazione in esecuzione dell'obbligo generale di correttezza e buona fede tra privato e pubblica amministrazione.
All'inosservanza degli obblighi di comunicazione e informativa sanciti dalle suddette norme si ricollega, per quel che rileva in questa sede, la fattispecie sanzionatoria applicata nel caso specifico di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 4/2019 che dispone: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni" e di cui all'art. 7 comma 4 del D.L. 4 /2019 secondo cui:
"Fermo quanto previsto dal comma 3 quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito".
Si tratta, evidentemente, di una disposizione con chiara finalità antielusiva e con funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false allo scopo di promuovere il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico. Ed invero, la sentenza penale prodotta in atti dalla parte ricorrente ha ad oggetto proprio l'omessa comunicazione delle variazioni, nonché, del reiterato esercizio dell'attività di parcheggiatori e guardiamacchine senza autorizzazione.
L'articolo 7 c. 2 della L. n. 26 del 2019 sanziona l'omessa comunicazione di variazioni comportanti revoca o riduzione del reddito di cittadinanza ed integra, con il richiamo alla disciplina sostanziale dell'istituto ed agli obblighi di comunicazione in esso previsti, tra cui, all'articolo 3 c. 12, quelle relative alla variazione del nucleo familiare, l'obbligo, da adempiere nel termine di due mesi dalla variazione.
La omissione ricade nella incriminazione in quanto la modifica di cui si discute comporta riduzione del reddito atteso che il quantum dell'assegno è parametrato, sulla base di una disposizione estremamente lineare (art. 2 c. 4), in presenza di figli minori conviventi, ad un coefficiente di incremento della componente base. Nella specie, quindi, per effetto dell'assoluzione della ricorrente e del beneficiario risulta accertata l'insussistenza dei fatti per i quali sorge l'obbligo di comunicazione. Ne consegue, pertanto, il diritto della ricorrente alla erogazione del beneficio, così come richiesto, e quindi l'accertamento negativo del credito dell' avente ad oggetto la restituzione del reddito di CP_1 cittadinanza. Essendo intervenuto il provvedimento giudiziale successivamente alla richiesta di restituzione, le spese del giudizio vanno compensate per la metà.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuto all' l'importo di € 3474,69 a titolo di CP_1 reddito di cittadinanza;
2) Compensa per la metà le spese del giudizio e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 liquidata in € 660,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Così deciso in Napoli 4 giugno 2025.
IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, Dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente: SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25843 del Ruolo Generale Previdenza dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: reddito di cittadinanza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Pedata Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale p.t. Controparte_1 rap.ta e difesa dall'Avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 novembre 2024, parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di restituzione della somma di € 3.474,69 CP_1 e contestualmente condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
CP_1 CP_ Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. Esponeva che, l'08/07/22, aveva ricevuto comunicazione dall' con la quale si disponeva la CP_1 revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza, nonché, la restituzione di € 3.474,69 con la seguente motivazione “Accertamento ispettivo di svolgimento di lavoro nero (art. 7, co. 5 lett h l. 26/2019)” nel periodo dall'agosto 2020 al giugno 2021”. In particolare, evidenziava che la revoca del beneficio si fondava sulla circostanza che, la ricorrente, unitamente al sig. veniva imputata in procedimento penale rg n. 6026/2022 per Parte_2 aver esercitato attività di parcheggio e guardiamacchine abusivo in quanto richiedente e Pt_2
n.q. di beneficiario (istanza RDC prot. 2214661-2020).
[...]
Precisava, inoltre, che con sentenza n. 1427/24 il Tribunale di Napoli aveva assolto entrambi gli imputati e, più precisamente, sia per non aver commesso il fatto e sia perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Si costituiva l' che chiedeva il rigetto nel merito. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa. L' ha revocato il reddito di cittadinanza, che era stato erogato al nucleo familiare della ricorrente CP_1 in accoglimento della domanda per l'omessa comunicazione all' Controparte_2 CP_1 dello svolgimento di lavoro, seppur irregolare, da parte del componente del nucleo familiare beneficiario della prestazione, nonché, per omessa comunicazione delle correlate modifiche reddituali del nucleo, incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione. Giova premettere che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito "quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale" (art.1). Il RdC, quindi, è finalizzato a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano. Non a caso in dottrina si è parlato di beneficio dalla "natura bifronte", che si propone cioè di contrastare la povertà promuovendo nello stesso tempo l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro. Sulla stessa linea anche la Consulta ha osservato che "… il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). In primo luogo, è opportuno rammentare che l'art. 2 co. 1, lett. b) n. 3) del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio che il richiedente abbia: "un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo".
Tale disposizione è completata dal successivo art. 3, comma 11, secondo cui "E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU.
La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione".
Tali obblighi di comunicazione, invero, rivestono particolare importanza in quanto volti ad informare l'ente erogatore di qualsiasi variazione reddituale suscettibile di rilevare ai fini della concessione della prestazione in esecuzione dell'obbligo generale di correttezza e buona fede tra privato e pubblica amministrazione.
All'inosservanza degli obblighi di comunicazione e informativa sanciti dalle suddette norme si ricollega, per quel che rileva in questa sede, la fattispecie sanzionatoria applicata nel caso specifico di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 4/2019 che dispone: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni" e di cui all'art. 7 comma 4 del D.L. 4 /2019 secondo cui:
"Fermo quanto previsto dal comma 3 quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito".
Si tratta, evidentemente, di una disposizione con chiara finalità antielusiva e con funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false allo scopo di promuovere il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico. Ed invero, la sentenza penale prodotta in atti dalla parte ricorrente ha ad oggetto proprio l'omessa comunicazione delle variazioni, nonché, del reiterato esercizio dell'attività di parcheggiatori e guardiamacchine senza autorizzazione.
L'articolo 7 c. 2 della L. n. 26 del 2019 sanziona l'omessa comunicazione di variazioni comportanti revoca o riduzione del reddito di cittadinanza ed integra, con il richiamo alla disciplina sostanziale dell'istituto ed agli obblighi di comunicazione in esso previsti, tra cui, all'articolo 3 c. 12, quelle relative alla variazione del nucleo familiare, l'obbligo, da adempiere nel termine di due mesi dalla variazione.
La omissione ricade nella incriminazione in quanto la modifica di cui si discute comporta riduzione del reddito atteso che il quantum dell'assegno è parametrato, sulla base di una disposizione estremamente lineare (art. 2 c. 4), in presenza di figli minori conviventi, ad un coefficiente di incremento della componente base. Nella specie, quindi, per effetto dell'assoluzione della ricorrente e del beneficiario risulta accertata l'insussistenza dei fatti per i quali sorge l'obbligo di comunicazione. Ne consegue, pertanto, il diritto della ricorrente alla erogazione del beneficio, così come richiesto, e quindi l'accertamento negativo del credito dell' avente ad oggetto la restituzione del reddito di CP_1 cittadinanza. Essendo intervenuto il provvedimento giudiziale successivamente alla richiesta di restituzione, le spese del giudizio vanno compensate per la metà.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuto all' l'importo di € 3474,69 a titolo di CP_1 reddito di cittadinanza;
2) Compensa per la metà le spese del giudizio e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 liquidata in € 660,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Così deciso in Napoli 4 giugno 2025.
IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi