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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2024, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6464/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv.ti CELLURA Parte_1
GIUSEPPE ANDREA e SCADUTI CATERINA);
E
nata IN GERMANIA il 05/12/1968 (Avv.ti SCARBACI Controparte_1
LUIGIA e VALENTINA CASTELLUCCI);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbale udienza del 03/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che all'udienza del 03/12/2024 le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Termini Imerese, con decreto del 07/10/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel verbale dell'udienza celebratasi in data 03/12/2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Onere del ricorrente, di corrispondere direttamente in favore di ciascuno Parte_1
dei figli maggiorenni € 300,00 mensili;
2) Le spese straordinarie per entrambi i figli (per la cui determinazione si fa riferimento al protocollo in uso presso questo Tribunale), sono poste, nella misura del 75%, a carico del ricorrente, e nella misura del restante 25%, a carico della resistente, Parte_1 [...]
(cfr. verbale udienza del 03/12/2024). CP_1
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 19/06/2002, da , Parte_1
nato a [...] il [...] e da nata in Controparte_1
GERMANIA il 05/12/1968, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 49, parte II, serie c, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 04/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6464/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv.ti CELLURA Parte_1
GIUSEPPE ANDREA e SCADUTI CATERINA);
E
nata IN GERMANIA il 05/12/1968 (Avv.ti SCARBACI Controparte_1
LUIGIA e VALENTINA CASTELLUCCI);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbale udienza del 03/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che all'udienza del 03/12/2024 le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Termini Imerese, con decreto del 07/10/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel verbale dell'udienza celebratasi in data 03/12/2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Onere del ricorrente, di corrispondere direttamente in favore di ciascuno Parte_1
dei figli maggiorenni € 300,00 mensili;
2) Le spese straordinarie per entrambi i figli (per la cui determinazione si fa riferimento al protocollo in uso presso questo Tribunale), sono poste, nella misura del 75%, a carico del ricorrente, e nella misura del restante 25%, a carico della resistente, Parte_1 [...]
(cfr. verbale udienza del 03/12/2024). CP_1
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 19/06/2002, da , Parte_1
nato a [...] il [...] e da nata in Controparte_1
GERMANIA il 05/12/1968, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 49, parte II, serie c, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 04/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.